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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/06/2025, n. 2860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2860 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23770/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott.ssa Serafina Aceto Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23770/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Luca Bidoggia Parte_1
-ricorrente-
contro
con il patrocinio dell'avv. Danilo Ghia _1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
in via principale e nel merito,
1) addebitare la separazione giudiziale dei coniugi al IG , per i motivi dedotti nelle _1
difese sin qui svolte;
Per_ Per_ 2) affidare i figli minori , , ed ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_3
anagrafica e domicilio prevalente presso la madre;
pagina 1 di 13 3) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo accordi tra i coniugi;
4) in difetto di accordo, disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo le
disposizioni presidenziali - come parzialmente modificate con ordinanza del 23 maggio 2024 e
recependo le conclusioni rassegnate nella relazione sociale depositata il 13 dicembre 2024 - e così
Per_
, e a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì sino alle 20.30 Per_1 Per_3
della domenica;
due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento (indicativamente martedi e
mercoledi), nella settimana in cui i minori trascorreranno il week-end con la madre, dall'uscita di
scuola; nell'altra settimana, un pomeriggio con pernottamento ed un eventuale altro pomeriggio ove
Per_ utile alla madre per la gestione dei figli (ritiro a scuola/attività); la piccola soltanto in luogo
neutro presso lo Spazio di Incontro del Conisa Valle di Susa-Val Sangone;
per metà delle vacanze
natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro
genitore;
5) per quanto attiene alle vacanze estive, disporre che, sempre in ragione della tenera età dei figli, il
padre possa tenere con sé i bambini per un periodo complessivo di tre settimane, non consecutive;
6) confermare l'assegnazione della casa familiare alla madre, con gli arredi che la compongono,
specificando espressamente che siano poste integralmente in capo al IG tutte le spese _1
inerenti all'immobile, ossia imposte e tasse, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, utenze
tutte (energia elettrica, acqua e riscaldamento);
7) tenuto conto dell'attuale sistemazione abitativa, che non risulta oggettivamente consona alle minime
esigenze di vivibilità dei minorenni e della madre, disporre che, tra le spese di natura straordinaria
relative all'immobile familiare, rientrino anche quelle necessarie al completamento dei lavori di
ampliamento e di ristrutturazione, quantomeno con realizzazione delle ulteriori camere da letto e di
almeno un altro bagno;
8) disporre che, tra le spese necessitate e necessarie poste integralmente a carico del padre, siano
ricomprese quelle afferenti all'autovettura in uso alla madre, includendo il pagamento di bollo,
assicurazione, manutenzione periodica, dotazione di pneumatici adeguati ad ambiente montano ed a
periodo invernale;
pagina 2 di 13 9) disporre che tra le spese necessitate poste a carico del IG siano comprese le spese _1
relative ad un periodo di soggiorno di una settimana per la madre ed i quattro figli - nella misura del
50%, ovvero in misura fissa non inferiore ad euro 1.500,00= o in cifra veriore arbitranda - al fine di
consentire anche alla IGa di godere effettivamente di un periodo di vacanza insieme ai Pt_1
bambini;
10) disporre che, previ accordi con la madre, il IG metta a disposizione del nucleo _1
familiare la baita di montagna sita in località Grange della Valle, come in precedenza fruita dalla
famiglia nel periodo estivo;
11) previo accoglimento delle istanze di cui ai punti 7 (completamento dei lavori di ampliamento e di
ristrutturazione della casa familiare), 8 (spese attinenti all'autovettura) e 9 (spese per le vacanze
Per_ estive), porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di , , Per_1
Per_ ed sino a quando i figli non diverranno economicamente autosufficienti, Per_3
corrispondendo alla IGa entro il giorno cinque di ogni mese, la somma, rivalutata, di Pt_1
euro 1.282,35= (euro milleduecento ottantadue/35), ovvero euro 320,59= per ciascun figlio,
rivalutabile annualmente in modo automatico e senza necessità di ulteriore richiesta, in misura pari
alla variazione inflattiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata
secondo gli indici ISTAT;
12) disporre che le spese mediche e farmaceutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale,
nonché quelle scolastiche, sportive e ricreative sostenute per i figli, necessitate ovvero previamente
concordate e successivamente documentate, siano a totale carico del IG sino al _1
Per_ Per_ raggiungimento dell'indipendenza economica di , , ed , espressamente Per_1 Per_3
richiamata, quanto alla loro regolamentazione, la disciplina prevista dal Protocollo del Tribunale di
Torino sottoscritto il 15 marzo 2016;
13) disporre che il IG contribuisca al mantenimento della moglie, versandole, entro il _1
giorno cinque di ogni mese, la somma mensile, rivalutata, di euro 320,59= (euro trecentoventi/59=),
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
14) dare atto che entrambi i genitori prestano l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o
dei documenti validi per l'espatrio inerenti ai figli minorenni;
pagina 3 di 13 in via subordinata,
- in mancanza della prosecuzione dei lavori di ampliamento e di ristrutturazione della casa familiare,
ferme le istanze di cui ai punti 8 (spese dell'autovettura) e 9 (spese per le vacanze estive) che
precedono, disporre che:
a) in luogo dell'assegnazione dell'attuale casa familiare venga reperita da parte del IG , _1
con spese a suo carico ed in accordo con la IGa altra soluzione abitativa consona alle Pt_1
concrete esigenze della famiglia;
b) vengano adeguatamente modificati i contributi al mantenimento dei familiari, fissandoli
rispettivamente in euro 350,00= per ogni figlio (euro 1.400,00= complessivi) ed in euro 450,00= per
la moglie, da corrispondersi alla IGa entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi Pt_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre all'obbligo a carico del IG di sostenere per _1
intero le spese mediche e farmaceutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché quelle
scolastiche, sportive e ricreative sostenute per i figli;
in via istruttoria:
- disporre consulenza tecnica d'ufficio contabile tesa ad accertare l'effettiva situazione patrimoniale e
reddituale in capo al IG , con verifica dei conti correnti ed analisi dei movimenti contabili _1
degli ultimi cinque anni, ponendo in correlazione gli esborsi con gli effettivi acquisti e, in caso di beni
immobili o di beni mobili registrati, la loro intestazione finale;
- disporre indagini di polizia tributaria circa le effettive condizioni reddituali e patrimoniali del IG
; _1
in ogni caso, con il favore delle spese di giudizio, rimborso forfetario, CPA, IVA ed accessori di legge
compresi.
Per parte convenuta
1) Affidare i figli congiuntamente ad entrambi i genitori, disponendo che i minori mantengano
residenza e dimora abituale presso la madre.
2) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé tutti i figli secondo accordi tra i coniugi o, in
difetto, secondo le seguenti modalità:
pagina 4 di 13 a) a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì (o in orario equipollente durante le
vacanze) sino alle ore 20,30 della domenica;
b) tutti i martedì dall'uscita di scuola (o in orario equipollente durante le vacanze) sino alle 20,30;
c) il mercoledì dall'uscita di scuola (o in orario equipollente durante le vacanze) sino al giovedì al
rientro a scuola (o in orario equipollente durante le vacanze), nella settimana in cui i minori
trascorreranno il week-end con la madre;
d) un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
e) per metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con quello di
Pasquetta;
f) per tre settimane, anche suddivise in due periodi, durante le vacanze estive (in mancanza di accordo,
le prime due settimane di agosto con il padre e le seconde due con la madre, negli anni pari, e
viceversa negli anni dispari;
un'altra settimana a luglio o settembre);
g) festività e compleanno dei figli alternatamente, con l'altro genitore.
3) Assegnare l'abitazione della casa coniugale alla madre, con l'uso dei beni ivi esistenti.; le spese connesse all'uso dell'immobile resteranno a carico della moglie.
4) Disporre che il padre debba versare alla madre un assegno di € 1000,00, quale concorso al mantenimento dei figli (€ 250,00 per ciascun figlio); detto assegno dovrà essere versato entro il giorno
5 di ciascun mese e si rivaluterà annualmente secondo l'indice ISTAT.
5) Disporre che il Sig. debba versare alla Sig.ra un assegno mensile di € 300,00, _1 Pt_1
quale concorso al suo mantenimento;
detto assegno dovrà essere versato entro il giorno 5 di ciascun
mese e si rivaluterà annualmente secondo l'indice ISTAT.
6) Le spese mediche non coperte dal SSN, quelle scolastiche e quelle sportive-ricreative, concordate o
necessitate e documentate, secondo quanto disposto dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino del
15.03.2016, saranno integralmente a carico del padre.
7) Con la conferma del monitoraggio del Servizio Sociale sullo svolgimento degli incontri padre-figli.
8) Rigettare ogni altra domanda formulata dalla Sig.ra Pt_1
9) Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio.
Per il Pubblico Ministero
pagina 5 di 13 Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGi e contraevano matrimonio civile in EXILLES in Parte_1 _1
data 24/08/2013.
Dall'unione sono nati quattro figli: , il 12.04.2013; , il 06.07.2016; , il Per_1 Per_2 Per_3
Per_ 21.03.2019 e , nata il [...].
Con ricorso depositato in data 10/12/2021 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti con addebito al marito.
Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Il Presidente, con ordinanza in data 14/04/2022, disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza del 12/01/2023, entrambe le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
Con sentenza non definitiva del 27/03/2023 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa veniva rimessa sul ruolo con separata ordinanza sulla domanda di addebito, sulle questioni riguardanti i minori ed economiche.
Con ordinanza del 23/05/2024 veniva modificata l'ordinanza presidenziale, prevedendo che la sig.ra
Per_ si facesse carico delle spese per le utenze della propria abitazione e che la figlia Pt_1
frequentasse il padre con lo stesso calendario degli altri fratelli.
L'istruttoria si svolgeva mediante indagine psicosociale e mediante prove per interpello e testi.
All'udienza del 09/01/2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, assegnando alle parti termini per le difese finali.
Il PM nulla ha opposto.
***
Preliminarmente, il Tribunale ritiene che la casa sia sufficientemente istruita e matura per la decisione.
Sull'addebito della separazione pagina 6 di 13 La ricorrente chiede addebitarsi la separazione al marito avendo lo stesso abbandonato la casa coniugale nell'agosto del 2021, senza farvi più ritorno, interrompendo ogni contatto con la moglie e non fornendo spiegazioni alcuna del proprio comportamento, sino ad arrivare a far pervenire alla sig.ra la comunicazione 27.09.2021, per il tramite del proprio legale, di voler intraprendere la Pt_1
procedura di separazione.
La stessa ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha allegato che nel corso dell'ultimo anno, in particolare da quando la IGa rimaneva incinta per la quarta volta, il sig. mutava radicalmente Pt_1 _1
il proprio comportamento, disinteressandosi progressivamente delle esigenze della famiglia e trascurando il rapporto di coppia, sino ad arrivare, a fine del mese di agosto 2021, appena poche
Per_ settimane dopo la nascita di , ad allontanarsi dalla casa coniugale. In dipendenza di detto comportamento, il rapporto di coppia andava progressivamente deteriorandosi ed i dissapori ed i litigi tra coniugi diventavano sempre più frequenti e dai toni accesi.
Successivamente la IGa secondo la difesa della ricorrente, scopriva che all'origine Pt_1
dell'improvvisa ed inaspettata decisione del marito di abbandonare la casa coniugale vi era una relazione extraconiugale intrapresa con la IGa con la quale, pochi mesi dopo Parte_2
l'abbandono del tetto coniugale, andava a convivere.
Parte convenuta ha negato la relazione extraconiugale così come ha negato di aver trascurato la famiglia, prima e dopo l'allontanamento dall'abitazione famigliare. Egli ha sostenuto di essersi allontanato dalla casa coniugale a causa del comportamento tenuto negli ultimi anni dalla moglie, a causa delle ingiurie e delle offese subite, anche in presenza dei figli. Ha dichiarato di aver sempre fatto rientro a casa, salvo in alcune occasioni in cui, lavorando in montagna, in zona non raggiungibile tramite autovettura, il rientro serale sarebbe stato assai difficoltoso. Inoltre, falso sarebbe che la moglie si occupava in via esclusiva dei figli. Durante la giornata, infatti, i minori trascorrevano molto tempo con i nonni paterni ed il padre, al rientro dal lavoro, passava a prenderli per riportarli a casa;
si interessava quindi ai minori, aiutandoli a fare i compiti, giocando con loro ed intrattenendoli. Infine,
anche dopo l'allontanamento, il sig. avrebbe sempre incontrato i figli regolarmente ed avrebbe _1
provveduto a sostenere tutte le spese per la famiglia, in particolare pagando le utenze dell'abitazione,
pagina 7 di 13 tutte le spese ordinarie e straordinarie dei figli e trasportando personalmente il legname necessario al riscaldamento della casa famigliare, corrispondendo altresì la somma mensile di € 1.000,00.
Nella prima memoria utile, la ricorrente non ha espressamente contestato dette circostanze.
Nel corso del giudizio, inoltre, non è emersa la prova della relazione extraconiugale asseritamente intrattenuta dal convenuto.
I testimoni escussi nulla hanno saputo riferire circa la presunta relazione del sig. con la IGa _1
. Il sig. , fratello della ricorrente e vicino di casa dei coniugi, escusso Pt_2 Persona_5
all'udienza del 27.9.2024, ha dichiarato di non essere al corrente della relazione extracontrattuale del convenuto, precisando di aver fatto con lui un lavoro per la IGa , nella stalla, ma di non aver Pt_2
visto nulla riguardo ad una relazione.
La teste , escussa all'udienza del 20.12.2024 ha dichiarato: “Non è vero, ci siamo Parte_2
conosciuti con il IG nel settembre 2021, verso fine mese, poi non ci eravamo più visti, poi _1
nel gennaio successivo è venuto in ufficio da me per stipulare una polizza fideiussoria, abbiamo
iniziato a frequentarci e la nostra relazione è iniziata nella primavera successiva, del 2022; allora, nel
Per_ settembre 2021, non sapevo dovesse nascere la figlia e poi quando abbiamo iniziato la nostra
relazione ci siamo raccontati reciprocamente i nostri passati, compreso la nascita dei figli”.
Non vi è dunque prova che il sig. abbia intrattenuto una relazione extraconiugale, né che questa _1
sia la causa della separazione.
Il convenuto ha, inoltre, prodotto dei messaggi, non contestati dalla ricorrente, da cui si desume chiaramente come la crisi coniugale fosse precedente all'allontanamento del sig. dalla casa _1
famigliare.
Dall'esame del doc. 19 prodotto dal convenuto emerge come il sig. lamentasse al coniuge di _1
dover provvedere a tutto in casa (a lavorare, fare la spesa, portare in giro i bambini nel week end, il cane, la legna) per poi sentirsi accusato del contrario e maltrattato. In un messaggio si legge, in particolare, che la IGa risponde “lo ho ammetto che o sbagliato ma anche te ne hai tante Pt_1
colpe” e il sig. dichiarare “…nn torno indietro….ho abbassato troppe volte la tesa”. _1
Alla luce di quanto sopra, dunque, non è possibile ritenere che l'allontanamento del sig. dalla _1
casa coniugale sia stato improvviso ed ingiustificato. Deve ritenersi che il rapporto tra i coniugi fosse pagina 8 di 13 da tempo incrinato e che l'unità familiare e la prosecuzione della convivenza fossero già
irrimediabilmente compromesse.
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente deve dunque essere rigettata.
Affidamento, collocazione del minore e visite con il genitore collocatario
Il Tribunale, accogliendo le conformi domande delle parti e non essendo emerso alcun elemento di contrarietà all'interesse della prole minorenne, dispone l'affidamento dei figli minori a entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale presso l'abitazione materna, alla stregua dell'attuale situazione di fatto. Ritiene, inoltre, il Tribunale che sia conforme all'interesse superiore della prole minorenne prevedere in capo a ciascun genitore l'esercizio anche separato della responsabilità
genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
Quanto al regime di visite tra il padre e il minore, il Tribunale provvede come da dispositivo,
confermando il regime già previsto in sede presidenziale come modificato con ordinanza del
Per_ 23/05/2024. Dispone che inizialmente il padre possa incontrare in luogo neutro, alla presenza di educatore, secondo modi e tempi da stabilirsi a cura dei servizi sociali, eventualmente alla presenza di
, al fine di creare un rapporto tra la minore ed il padre, per addivenire, nell'arco di sei mesi, ad Per_3
una liberalizzazione graduale ed al calendario attuato dagli altri fratelli.
Conferma la presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte dei servizi sociali e di età evolutiva sino a che ciò si renderà necessario nell'interesse dei minori. CP_2
Dispone altresì che i servizi sociali attivino un intervento di educativa sui minori e di aiuto alla madre,
come indicato nella relazione del 30.12.2024.
Assegnazione casa coniugale
La casa coniugale deve essere assegnata alla IGa che la abiterà unitamente ai figli Pt_1
minori.
Mantenimento dei minori e della moglie
Considerando le esigenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della prole di € 1400,00 mensili (€ 350,00 ciascuno). Le spese straordinarie come da pagina 9 di 13 Protocollo del Tribunale di Torino vengono poste integralmente a carico del padre, come da accordo tra le parti.
L'importo di euro 1400,00 appare congruo considerato che, attualmente, la IGa Pt_1
percepisce l'intero ammontare dell'assegno unico, pari ad euro 1150 circa, e vive nell'immobile di proprietà del convenuto.
Ritiene il collegio che, a fronte del fatto che, attualmente, contrariamente a quanto avveniva all'epoca dell'ordinanza presidenziale, la ricorrente percepisce l'intero ammontare dell'assegno unico, e considerato altresì che è venuto meno l'accordo sul punto, le spese e le utenze relative all'immobile ove vivono la IGa ed i figli non possono più essere accollate al convenuto, come peraltro Pt_1
già concordato tra le parti all'udienza del 11.4.2024. Un minimo aumento rispetto alla cifra indicata dalla Corte d'Appello nel provvedimento del 6.7.2022, così come ad oggi rivalutata, risulta comunque giustificato dal fatto che i minori sono cresciuti e maggiori sono le loro esigenze.
Ritiene, invece, il collegio, di confermare l'importo dell'assegno di mantenimento per la moglie a carico del sig. come stabilito con ordinanza presidenziale, oltre a rivalutazione ISTAT maturata _1
e maturanda.
Quanto alle ulteriori istanze formulate dalla ricorrente, deve rilevarsi come le spese relative all'autovettura e quelle per le vacanze (punti 8 e 9 delle conclusioni della ricorrente) devono ritenersi ricomprese nel mantenimento ordinario che il convenuto versa per i figli, così come già evidenziato dalla Corte d'Appello con riferimento alle spese per l'autovettura, poiché è da tale cifra che debbono essere tratte le risorse per far fronte alle varie esigenze della prole.
Nulla può essere disposto in questa sede in ordine alla domanda di ampliamento e ristrutturazione della casa famigliare (punto 7 delle conclusioni), trattandosi di questione che esula dalle competenze di questo giudice, non essendovi alcuna ipotesi qualificata di connessione e precludendo l'art. 40 c.p.c. la trattazione in simultaneus processus di domande soggette a riti diversi e che siano connesse tra loro soltanto soggettivamente ex art. 33 e 103 c.p.c. (cfr. Cass. 17404/2004).
Nemmeno nulla può disporsi, in assenza di accordo, in ordine alla domanda di cui al punto 10 delle conclusioni della ricorrente (disporre che il sig. metta a disposizione del nucleo famigliare la _1
baita di Grange della Valle nel periodo estivo).
pagina 10 di 13 Spese di lite
In virtù della soccombenza di parte ricorrente in ordine alla domanda di addebito e sulle ulteriori domande di cui ai punti 7, 8, 9 e 10 delle conclusioni, considerata la soccombenza reciproca in ordine alle domande di mantenimento e l'accordo sostanziale su affidamento, collocazione e visite, parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite nella misura di 1/3, mentre per i restanti 2/3 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 5.000,00 (di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.600,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
dato atto dell'intervenuta sentenza di separazione,
RIGETTA la domanda di addebito formulata dalla IGa Parte_1
i figli minori in via condivisa a entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso la Pt_3
madre ed esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore liberamente secondo accordi con la madre o, in difetto di accordi, secondo il regime seguente: a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera entro le 20,30; due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento (
indicativamente martedì e mercoledì), nella settimana in cui i minori trascorreranno il week-end con la madre, dall'uscita di scuola;
nell'altra settimana, un pomeriggio con pernottamento ed un eventuale altro pomeriggio ove utile alla madre per la gestione dei figli ( ritiro a scuola\attività); per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
per 3 settimane, anche suddivise in due periodi, durante le vacanze estive (in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari;
le ultime due settimane di agosto con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari;
un'ulteriore settimana, alternativamente nel mese di luglio o di settembre); il giorno del compleanno pagina 11 di 13 dei figli, alternandosi con l'altro genitore.
Per_ DISPONE che inizialmente il padre possa incontrare in luogo neutro, alla presenza di educatore,
secondo modi e tempi da stabilirsi a cura dei servizi sociali, eventualmente alla presenza di , al Per_3
fine di creare un rapporto tra la minore ed il padre, per addivenire, nell'arco di sei mesi, ad una liberalizzazione graduale ed al calendario attuato dagli altri fratelli.
CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte dei servizi sociali e di
NPI/Psicologia età evolutiva sino a che ciò si renderà necessario nell'interesse dei minori.
DISPONE che i servizi sociali attivino un intervento di educativa sui minori e di aiuto alla madre, come indicato nella relazione del 30.12.2024.
ASSEGNA la casa familiare alla IGa , con gli arredi che la compongono. Parte_4
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, la _1 Parte_1
somma di euro 1400,00 (euro 350,00 per ciascun figlio), annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre il 100% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino del 15.03.2016.
DISPONE che la madre possa trattenere l'intero ammontare dell'assegno unico.
DISPONE che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_5 Parte_1
somma di euro 300,00, oltre rivalutazione ad oggi maturata dalla data dell'ordinanza presidenziale e annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento della stessa.
RIGETTA le ulteriori domande di parte ricorrente.
CONDANNA alla refusione di 1/3 delle spese di lite in favore di Parte_1 _1
spese liquidate per intero in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
COMPENSA i restanti 2/3 delle spese di lite.
pagina 12 di 13 Così deciso in Torino, il 6.6.2025
Il Giudice estensore
Isabella Messina
Il Presidente
Serafina Aceto
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott.ssa Serafina Aceto Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23770/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Luca Bidoggia Parte_1
-ricorrente-
contro
con il patrocinio dell'avv. Danilo Ghia _1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
in via principale e nel merito,
1) addebitare la separazione giudiziale dei coniugi al IG , per i motivi dedotti nelle _1
difese sin qui svolte;
Per_ Per_ 2) affidare i figli minori , , ed ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_3
anagrafica e domicilio prevalente presso la madre;
pagina 1 di 13 3) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo accordi tra i coniugi;
4) in difetto di accordo, disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo le
disposizioni presidenziali - come parzialmente modificate con ordinanza del 23 maggio 2024 e
recependo le conclusioni rassegnate nella relazione sociale depositata il 13 dicembre 2024 - e così
Per_
, e a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì sino alle 20.30 Per_1 Per_3
della domenica;
due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento (indicativamente martedi e
mercoledi), nella settimana in cui i minori trascorreranno il week-end con la madre, dall'uscita di
scuola; nell'altra settimana, un pomeriggio con pernottamento ed un eventuale altro pomeriggio ove
Per_ utile alla madre per la gestione dei figli (ritiro a scuola/attività); la piccola soltanto in luogo
neutro presso lo Spazio di Incontro del Conisa Valle di Susa-Val Sangone;
per metà delle vacanze
natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro
genitore;
5) per quanto attiene alle vacanze estive, disporre che, sempre in ragione della tenera età dei figli, il
padre possa tenere con sé i bambini per un periodo complessivo di tre settimane, non consecutive;
6) confermare l'assegnazione della casa familiare alla madre, con gli arredi che la compongono,
specificando espressamente che siano poste integralmente in capo al IG tutte le spese _1
inerenti all'immobile, ossia imposte e tasse, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, utenze
tutte (energia elettrica, acqua e riscaldamento);
7) tenuto conto dell'attuale sistemazione abitativa, che non risulta oggettivamente consona alle minime
esigenze di vivibilità dei minorenni e della madre, disporre che, tra le spese di natura straordinaria
relative all'immobile familiare, rientrino anche quelle necessarie al completamento dei lavori di
ampliamento e di ristrutturazione, quantomeno con realizzazione delle ulteriori camere da letto e di
almeno un altro bagno;
8) disporre che, tra le spese necessitate e necessarie poste integralmente a carico del padre, siano
ricomprese quelle afferenti all'autovettura in uso alla madre, includendo il pagamento di bollo,
assicurazione, manutenzione periodica, dotazione di pneumatici adeguati ad ambiente montano ed a
periodo invernale;
pagina 2 di 13 9) disporre che tra le spese necessitate poste a carico del IG siano comprese le spese _1
relative ad un periodo di soggiorno di una settimana per la madre ed i quattro figli - nella misura del
50%, ovvero in misura fissa non inferiore ad euro 1.500,00= o in cifra veriore arbitranda - al fine di
consentire anche alla IGa di godere effettivamente di un periodo di vacanza insieme ai Pt_1
bambini;
10) disporre che, previ accordi con la madre, il IG metta a disposizione del nucleo _1
familiare la baita di montagna sita in località Grange della Valle, come in precedenza fruita dalla
famiglia nel periodo estivo;
11) previo accoglimento delle istanze di cui ai punti 7 (completamento dei lavori di ampliamento e di
ristrutturazione della casa familiare), 8 (spese attinenti all'autovettura) e 9 (spese per le vacanze
Per_ estive), porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di , , Per_1
Per_ ed sino a quando i figli non diverranno economicamente autosufficienti, Per_3
corrispondendo alla IGa entro il giorno cinque di ogni mese, la somma, rivalutata, di Pt_1
euro 1.282,35= (euro milleduecento ottantadue/35), ovvero euro 320,59= per ciascun figlio,
rivalutabile annualmente in modo automatico e senza necessità di ulteriore richiesta, in misura pari
alla variazione inflattiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata
secondo gli indici ISTAT;
12) disporre che le spese mediche e farmaceutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale,
nonché quelle scolastiche, sportive e ricreative sostenute per i figli, necessitate ovvero previamente
concordate e successivamente documentate, siano a totale carico del IG sino al _1
Per_ Per_ raggiungimento dell'indipendenza economica di , , ed , espressamente Per_1 Per_3
richiamata, quanto alla loro regolamentazione, la disciplina prevista dal Protocollo del Tribunale di
Torino sottoscritto il 15 marzo 2016;
13) disporre che il IG contribuisca al mantenimento della moglie, versandole, entro il _1
giorno cinque di ogni mese, la somma mensile, rivalutata, di euro 320,59= (euro trecentoventi/59=),
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
14) dare atto che entrambi i genitori prestano l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o
dei documenti validi per l'espatrio inerenti ai figli minorenni;
pagina 3 di 13 in via subordinata,
- in mancanza della prosecuzione dei lavori di ampliamento e di ristrutturazione della casa familiare,
ferme le istanze di cui ai punti 8 (spese dell'autovettura) e 9 (spese per le vacanze estive) che
precedono, disporre che:
a) in luogo dell'assegnazione dell'attuale casa familiare venga reperita da parte del IG , _1
con spese a suo carico ed in accordo con la IGa altra soluzione abitativa consona alle Pt_1
concrete esigenze della famiglia;
b) vengano adeguatamente modificati i contributi al mantenimento dei familiari, fissandoli
rispettivamente in euro 350,00= per ogni figlio (euro 1.400,00= complessivi) ed in euro 450,00= per
la moglie, da corrispondersi alla IGa entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi Pt_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre all'obbligo a carico del IG di sostenere per _1
intero le spese mediche e farmaceutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché quelle
scolastiche, sportive e ricreative sostenute per i figli;
in via istruttoria:
- disporre consulenza tecnica d'ufficio contabile tesa ad accertare l'effettiva situazione patrimoniale e
reddituale in capo al IG , con verifica dei conti correnti ed analisi dei movimenti contabili _1
degli ultimi cinque anni, ponendo in correlazione gli esborsi con gli effettivi acquisti e, in caso di beni
immobili o di beni mobili registrati, la loro intestazione finale;
- disporre indagini di polizia tributaria circa le effettive condizioni reddituali e patrimoniali del IG
; _1
in ogni caso, con il favore delle spese di giudizio, rimborso forfetario, CPA, IVA ed accessori di legge
compresi.
Per parte convenuta
1) Affidare i figli congiuntamente ad entrambi i genitori, disponendo che i minori mantengano
residenza e dimora abituale presso la madre.
2) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé tutti i figli secondo accordi tra i coniugi o, in
difetto, secondo le seguenti modalità:
pagina 4 di 13 a) a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì (o in orario equipollente durante le
vacanze) sino alle ore 20,30 della domenica;
b) tutti i martedì dall'uscita di scuola (o in orario equipollente durante le vacanze) sino alle 20,30;
c) il mercoledì dall'uscita di scuola (o in orario equipollente durante le vacanze) sino al giovedì al
rientro a scuola (o in orario equipollente durante le vacanze), nella settimana in cui i minori
trascorreranno il week-end con la madre;
d) un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
e) per metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con quello di
Pasquetta;
f) per tre settimane, anche suddivise in due periodi, durante le vacanze estive (in mancanza di accordo,
le prime due settimane di agosto con il padre e le seconde due con la madre, negli anni pari, e
viceversa negli anni dispari;
un'altra settimana a luglio o settembre);
g) festività e compleanno dei figli alternatamente, con l'altro genitore.
3) Assegnare l'abitazione della casa coniugale alla madre, con l'uso dei beni ivi esistenti.; le spese connesse all'uso dell'immobile resteranno a carico della moglie.
4) Disporre che il padre debba versare alla madre un assegno di € 1000,00, quale concorso al mantenimento dei figli (€ 250,00 per ciascun figlio); detto assegno dovrà essere versato entro il giorno
5 di ciascun mese e si rivaluterà annualmente secondo l'indice ISTAT.
5) Disporre che il Sig. debba versare alla Sig.ra un assegno mensile di € 300,00, _1 Pt_1
quale concorso al suo mantenimento;
detto assegno dovrà essere versato entro il giorno 5 di ciascun
mese e si rivaluterà annualmente secondo l'indice ISTAT.
6) Le spese mediche non coperte dal SSN, quelle scolastiche e quelle sportive-ricreative, concordate o
necessitate e documentate, secondo quanto disposto dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino del
15.03.2016, saranno integralmente a carico del padre.
7) Con la conferma del monitoraggio del Servizio Sociale sullo svolgimento degli incontri padre-figli.
8) Rigettare ogni altra domanda formulata dalla Sig.ra Pt_1
9) Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio.
Per il Pubblico Ministero
pagina 5 di 13 Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGi e contraevano matrimonio civile in EXILLES in Parte_1 _1
data 24/08/2013.
Dall'unione sono nati quattro figli: , il 12.04.2013; , il 06.07.2016; , il Per_1 Per_2 Per_3
Per_ 21.03.2019 e , nata il [...].
Con ricorso depositato in data 10/12/2021 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti con addebito al marito.
Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Il Presidente, con ordinanza in data 14/04/2022, disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza del 12/01/2023, entrambe le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
Con sentenza non definitiva del 27/03/2023 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa veniva rimessa sul ruolo con separata ordinanza sulla domanda di addebito, sulle questioni riguardanti i minori ed economiche.
Con ordinanza del 23/05/2024 veniva modificata l'ordinanza presidenziale, prevedendo che la sig.ra
Per_ si facesse carico delle spese per le utenze della propria abitazione e che la figlia Pt_1
frequentasse il padre con lo stesso calendario degli altri fratelli.
L'istruttoria si svolgeva mediante indagine psicosociale e mediante prove per interpello e testi.
All'udienza del 09/01/2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, assegnando alle parti termini per le difese finali.
Il PM nulla ha opposto.
***
Preliminarmente, il Tribunale ritiene che la casa sia sufficientemente istruita e matura per la decisione.
Sull'addebito della separazione pagina 6 di 13 La ricorrente chiede addebitarsi la separazione al marito avendo lo stesso abbandonato la casa coniugale nell'agosto del 2021, senza farvi più ritorno, interrompendo ogni contatto con la moglie e non fornendo spiegazioni alcuna del proprio comportamento, sino ad arrivare a far pervenire alla sig.ra la comunicazione 27.09.2021, per il tramite del proprio legale, di voler intraprendere la Pt_1
procedura di separazione.
La stessa ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha allegato che nel corso dell'ultimo anno, in particolare da quando la IGa rimaneva incinta per la quarta volta, il sig. mutava radicalmente Pt_1 _1
il proprio comportamento, disinteressandosi progressivamente delle esigenze della famiglia e trascurando il rapporto di coppia, sino ad arrivare, a fine del mese di agosto 2021, appena poche
Per_ settimane dopo la nascita di , ad allontanarsi dalla casa coniugale. In dipendenza di detto comportamento, il rapporto di coppia andava progressivamente deteriorandosi ed i dissapori ed i litigi tra coniugi diventavano sempre più frequenti e dai toni accesi.
Successivamente la IGa secondo la difesa della ricorrente, scopriva che all'origine Pt_1
dell'improvvisa ed inaspettata decisione del marito di abbandonare la casa coniugale vi era una relazione extraconiugale intrapresa con la IGa con la quale, pochi mesi dopo Parte_2
l'abbandono del tetto coniugale, andava a convivere.
Parte convenuta ha negato la relazione extraconiugale così come ha negato di aver trascurato la famiglia, prima e dopo l'allontanamento dall'abitazione famigliare. Egli ha sostenuto di essersi allontanato dalla casa coniugale a causa del comportamento tenuto negli ultimi anni dalla moglie, a causa delle ingiurie e delle offese subite, anche in presenza dei figli. Ha dichiarato di aver sempre fatto rientro a casa, salvo in alcune occasioni in cui, lavorando in montagna, in zona non raggiungibile tramite autovettura, il rientro serale sarebbe stato assai difficoltoso. Inoltre, falso sarebbe che la moglie si occupava in via esclusiva dei figli. Durante la giornata, infatti, i minori trascorrevano molto tempo con i nonni paterni ed il padre, al rientro dal lavoro, passava a prenderli per riportarli a casa;
si interessava quindi ai minori, aiutandoli a fare i compiti, giocando con loro ed intrattenendoli. Infine,
anche dopo l'allontanamento, il sig. avrebbe sempre incontrato i figli regolarmente ed avrebbe _1
provveduto a sostenere tutte le spese per la famiglia, in particolare pagando le utenze dell'abitazione,
pagina 7 di 13 tutte le spese ordinarie e straordinarie dei figli e trasportando personalmente il legname necessario al riscaldamento della casa famigliare, corrispondendo altresì la somma mensile di € 1.000,00.
Nella prima memoria utile, la ricorrente non ha espressamente contestato dette circostanze.
Nel corso del giudizio, inoltre, non è emersa la prova della relazione extraconiugale asseritamente intrattenuta dal convenuto.
I testimoni escussi nulla hanno saputo riferire circa la presunta relazione del sig. con la IGa _1
. Il sig. , fratello della ricorrente e vicino di casa dei coniugi, escusso Pt_2 Persona_5
all'udienza del 27.9.2024, ha dichiarato di non essere al corrente della relazione extracontrattuale del convenuto, precisando di aver fatto con lui un lavoro per la IGa , nella stalla, ma di non aver Pt_2
visto nulla riguardo ad una relazione.
La teste , escussa all'udienza del 20.12.2024 ha dichiarato: “Non è vero, ci siamo Parte_2
conosciuti con il IG nel settembre 2021, verso fine mese, poi non ci eravamo più visti, poi _1
nel gennaio successivo è venuto in ufficio da me per stipulare una polizza fideiussoria, abbiamo
iniziato a frequentarci e la nostra relazione è iniziata nella primavera successiva, del 2022; allora, nel
Per_ settembre 2021, non sapevo dovesse nascere la figlia e poi quando abbiamo iniziato la nostra
relazione ci siamo raccontati reciprocamente i nostri passati, compreso la nascita dei figli”.
Non vi è dunque prova che il sig. abbia intrattenuto una relazione extraconiugale, né che questa _1
sia la causa della separazione.
Il convenuto ha, inoltre, prodotto dei messaggi, non contestati dalla ricorrente, da cui si desume chiaramente come la crisi coniugale fosse precedente all'allontanamento del sig. dalla casa _1
famigliare.
Dall'esame del doc. 19 prodotto dal convenuto emerge come il sig. lamentasse al coniuge di _1
dover provvedere a tutto in casa (a lavorare, fare la spesa, portare in giro i bambini nel week end, il cane, la legna) per poi sentirsi accusato del contrario e maltrattato. In un messaggio si legge, in particolare, che la IGa risponde “lo ho ammetto che o sbagliato ma anche te ne hai tante Pt_1
colpe” e il sig. dichiarare “…nn torno indietro….ho abbassato troppe volte la tesa”. _1
Alla luce di quanto sopra, dunque, non è possibile ritenere che l'allontanamento del sig. dalla _1
casa coniugale sia stato improvviso ed ingiustificato. Deve ritenersi che il rapporto tra i coniugi fosse pagina 8 di 13 da tempo incrinato e che l'unità familiare e la prosecuzione della convivenza fossero già
irrimediabilmente compromesse.
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente deve dunque essere rigettata.
Affidamento, collocazione del minore e visite con il genitore collocatario
Il Tribunale, accogliendo le conformi domande delle parti e non essendo emerso alcun elemento di contrarietà all'interesse della prole minorenne, dispone l'affidamento dei figli minori a entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale presso l'abitazione materna, alla stregua dell'attuale situazione di fatto. Ritiene, inoltre, il Tribunale che sia conforme all'interesse superiore della prole minorenne prevedere in capo a ciascun genitore l'esercizio anche separato della responsabilità
genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
Quanto al regime di visite tra il padre e il minore, il Tribunale provvede come da dispositivo,
confermando il regime già previsto in sede presidenziale come modificato con ordinanza del
Per_ 23/05/2024. Dispone che inizialmente il padre possa incontrare in luogo neutro, alla presenza di educatore, secondo modi e tempi da stabilirsi a cura dei servizi sociali, eventualmente alla presenza di
, al fine di creare un rapporto tra la minore ed il padre, per addivenire, nell'arco di sei mesi, ad Per_3
una liberalizzazione graduale ed al calendario attuato dagli altri fratelli.
Conferma la presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte dei servizi sociali e di età evolutiva sino a che ciò si renderà necessario nell'interesse dei minori. CP_2
Dispone altresì che i servizi sociali attivino un intervento di educativa sui minori e di aiuto alla madre,
come indicato nella relazione del 30.12.2024.
Assegnazione casa coniugale
La casa coniugale deve essere assegnata alla IGa che la abiterà unitamente ai figli Pt_1
minori.
Mantenimento dei minori e della moglie
Considerando le esigenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della prole di € 1400,00 mensili (€ 350,00 ciascuno). Le spese straordinarie come da pagina 9 di 13 Protocollo del Tribunale di Torino vengono poste integralmente a carico del padre, come da accordo tra le parti.
L'importo di euro 1400,00 appare congruo considerato che, attualmente, la IGa Pt_1
percepisce l'intero ammontare dell'assegno unico, pari ad euro 1150 circa, e vive nell'immobile di proprietà del convenuto.
Ritiene il collegio che, a fronte del fatto che, attualmente, contrariamente a quanto avveniva all'epoca dell'ordinanza presidenziale, la ricorrente percepisce l'intero ammontare dell'assegno unico, e considerato altresì che è venuto meno l'accordo sul punto, le spese e le utenze relative all'immobile ove vivono la IGa ed i figli non possono più essere accollate al convenuto, come peraltro Pt_1
già concordato tra le parti all'udienza del 11.4.2024. Un minimo aumento rispetto alla cifra indicata dalla Corte d'Appello nel provvedimento del 6.7.2022, così come ad oggi rivalutata, risulta comunque giustificato dal fatto che i minori sono cresciuti e maggiori sono le loro esigenze.
Ritiene, invece, il collegio, di confermare l'importo dell'assegno di mantenimento per la moglie a carico del sig. come stabilito con ordinanza presidenziale, oltre a rivalutazione ISTAT maturata _1
e maturanda.
Quanto alle ulteriori istanze formulate dalla ricorrente, deve rilevarsi come le spese relative all'autovettura e quelle per le vacanze (punti 8 e 9 delle conclusioni della ricorrente) devono ritenersi ricomprese nel mantenimento ordinario che il convenuto versa per i figli, così come già evidenziato dalla Corte d'Appello con riferimento alle spese per l'autovettura, poiché è da tale cifra che debbono essere tratte le risorse per far fronte alle varie esigenze della prole.
Nulla può essere disposto in questa sede in ordine alla domanda di ampliamento e ristrutturazione della casa famigliare (punto 7 delle conclusioni), trattandosi di questione che esula dalle competenze di questo giudice, non essendovi alcuna ipotesi qualificata di connessione e precludendo l'art. 40 c.p.c. la trattazione in simultaneus processus di domande soggette a riti diversi e che siano connesse tra loro soltanto soggettivamente ex art. 33 e 103 c.p.c. (cfr. Cass. 17404/2004).
Nemmeno nulla può disporsi, in assenza di accordo, in ordine alla domanda di cui al punto 10 delle conclusioni della ricorrente (disporre che il sig. metta a disposizione del nucleo famigliare la _1
baita di Grange della Valle nel periodo estivo).
pagina 10 di 13 Spese di lite
In virtù della soccombenza di parte ricorrente in ordine alla domanda di addebito e sulle ulteriori domande di cui ai punti 7, 8, 9 e 10 delle conclusioni, considerata la soccombenza reciproca in ordine alle domande di mantenimento e l'accordo sostanziale su affidamento, collocazione e visite, parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite nella misura di 1/3, mentre per i restanti 2/3 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 5.000,00 (di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.600,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
dato atto dell'intervenuta sentenza di separazione,
RIGETTA la domanda di addebito formulata dalla IGa Parte_1
i figli minori in via condivisa a entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso la Pt_3
madre ed esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore liberamente secondo accordi con la madre o, in difetto di accordi, secondo il regime seguente: a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera entro le 20,30; due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento (
indicativamente martedì e mercoledì), nella settimana in cui i minori trascorreranno il week-end con la madre, dall'uscita di scuola;
nell'altra settimana, un pomeriggio con pernottamento ed un eventuale altro pomeriggio ove utile alla madre per la gestione dei figli ( ritiro a scuola\attività); per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
per 3 settimane, anche suddivise in due periodi, durante le vacanze estive (in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari;
le ultime due settimane di agosto con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari;
un'ulteriore settimana, alternativamente nel mese di luglio o di settembre); il giorno del compleanno pagina 11 di 13 dei figli, alternandosi con l'altro genitore.
Per_ DISPONE che inizialmente il padre possa incontrare in luogo neutro, alla presenza di educatore,
secondo modi e tempi da stabilirsi a cura dei servizi sociali, eventualmente alla presenza di , al Per_3
fine di creare un rapporto tra la minore ed il padre, per addivenire, nell'arco di sei mesi, ad una liberalizzazione graduale ed al calendario attuato dagli altri fratelli.
CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte dei servizi sociali e di
NPI/Psicologia età evolutiva sino a che ciò si renderà necessario nell'interesse dei minori.
DISPONE che i servizi sociali attivino un intervento di educativa sui minori e di aiuto alla madre, come indicato nella relazione del 30.12.2024.
ASSEGNA la casa familiare alla IGa , con gli arredi che la compongono. Parte_4
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, la _1 Parte_1
somma di euro 1400,00 (euro 350,00 per ciascun figlio), annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre il 100% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino del 15.03.2016.
DISPONE che la madre possa trattenere l'intero ammontare dell'assegno unico.
DISPONE che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_5 Parte_1
somma di euro 300,00, oltre rivalutazione ad oggi maturata dalla data dell'ordinanza presidenziale e annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento della stessa.
RIGETTA le ulteriori domande di parte ricorrente.
CONDANNA alla refusione di 1/3 delle spese di lite in favore di Parte_1 _1
spese liquidate per intero in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
COMPENSA i restanti 2/3 delle spese di lite.
pagina 12 di 13 Così deciso in Torino, il 6.6.2025
Il Giudice estensore
Isabella Messina
Il Presidente
Serafina Aceto
pagina 13 di 13