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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/06/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 3 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1866/2020 R.G. e vertente
fra
(Codice Fiscale ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
in Puglia (Ba) e ivi residente a[...], rappresentato, domiciliato e difeso dall'Avv. Antonio Cozzoli del Foro di Bari (Codice Fiscale ), con C.F._2
studio in Gravina in Puglia (Ba) alla Piazza Plebiscito n. 7;
RICORRENTE
e
società (P.IVA ), con sede in Pietragalla alla Via Vincenzo CP_1 P.IVA_1
Verrastro n. 11, in persona del legale rappresentante Sig. (C.F. CP_2
, elettivamente domiciliata in Pietragalla alla Via Principessa C.F._3
Giovanna n.2 presso lo studio dell'Avv. Augusto Carlo Ciriello;
RESISTENTE
1 Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il giorno 8.07.2020 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di avere prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della società resistente dal 06/03/2017 sino al 25/05/2017 con la mansione di carpentiere specializzato, dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 13,00, con una pausa pranzo di circa un'ora, per poi continuare dalle ore 14,00 alle ore 17,00; nella giornata del sabato del medesimo periodo, invece, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, per ben 6 (sei) ore giornaliere;
che non veniva mai formalmente assunto;
che, nel periodo in cui prestava la sua attività, agli ordini e le direttive erano impartite dai responsabili della in CP_1
persona del sig. del capo cantiere sig. e del CP_3 Controparte_4 responsabile tecnico geom. che, per l'attività lavorativa prestata, percepiva la Controparte_5 somma netta di € 60,00 giornalieri in contanti e non percepiva, differenze salariali per ferie non godute, festività, tredicesima mensilità, lavoro straordinario, permessi, trattamento di fine rapporto;
che, pertanto, era in credito con la società convenuta della somma lorda di €
1.900,48.
Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato di parte datoriale, adiva il Tribunale e domandava di accertare e/o dichiarare che il sig. ha prestato lavoro Parte_1
subordinato quale carpentiere specializzato alle dipendenze della società resistente ininterrottamente dal
06/03/2017 al 25/05/2017, nei giorni e negli orari riportati nella precedente narrativa;
B) accertare e dichiarare che il ricorrente è creditore nei confronti della società CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma di €*1.900,48**, al netto di ritenute fiscali e contributive, o di quella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, per le ragioni su esposte e specificate nel conteggio analitico accluso al presente ricorso;
C) per l'effetto condannare la società in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, a pagare in favore del ricorrente la somma di €*1.900,48**, al netto di ritenute fiscali e/o contributive, o quella maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, somma da rivalutare secondo l'indice ISTAT di aumento del costo della vita ed aumentare degli interessi legali sull'importo così rivalutato, decorrenti da ogni singola scadenza fino al soddisfo;
D) condannare altresì la resistente al versamento dei CP_6
2 contributi, per i periodi suindicati, presso gli Istituti previdenziali e assistenziali;
E) condannare la società resistente alla refusione delle spese per i conteggi effettuati dal consulente del lavoro di parte ricorrente, nonché alla refusione delle spese e del compenso legale di causa, oltre al rimborso forfettario, IVA e CAP, da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario.
Si costituiva la società resistente, in persona dei liquidatori p.t., e domandava il rigetto del ricorso con vittoria di spese, allegando la infondatezza delle allegazioni avversarie e la insussistenza del dedotto rapporto di lavoro.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e, in data 3 giugno
2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato e depositato la presente sentenza contenente la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
La parte ricorrente ha chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro di fatto, subordinato a tempo pieno e indeterminato, con la società convenuta nel periodo compreso dal 06/03/2017 sino al 25/05/2017.
In particolare, secondo la ricostruzione del ricorrente, lo stesso, nello svolgimento delle mansioni di carpentiere specializzato, sarebbe stato assoggettato al potere direttivo dei responsabili della n persona del sig. del capo cantiere sig. CP_1 CP_3
e del responsabile tecnico geom. con obbligo di Controparte_4 Controparte_5 rispettare l'orario lavorativo, senza tuttavia ricevere il corrispondente trattamento retributivo.
Da tale assunto ne discenderebbe l'illegittimità dell'operato della parte resistente con conseguente diritto del ricorrente al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato nonché alla corresponsione delle differenze retributive medio tempore maturate.
Costituendosi la parte resistente ha, nel merito, contestato lo svolgimento dei fatti così come rappresentati dal ricorrente. In particolare, ha negato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il ricorrente.
3 Giova ricordare, nel caso di specie, l'indirizzo ermeneutico secondo cui il prestatore che intenda contestare la natura del rapporto di lavoro effettivamente prestato deve dedurre in ricorso in cosa si sia concretizzato il proprio assoggettamento al potere direttivo di controparte, specificando quale fosse il tipo di ordini ricevuti, quali le modalità del loro adempimento, quale il controllo della loro esecuzione, quale, infine, l'eventuale sanzione in caso di inadempimento (cfr., Trib. Roma sentenza n. 19349 del 28/11/2011).
A questo scopo non è sufficiente l'allegazione in ricorso di un generico assoggettamento all'altrui potere organizzativo, direttivo e disciplinare, che non sia in alcun modo circostanziato, bensì rimesso a formule vaghe e generalizzanti, prive di contenuto concreto.
Tale genericità rende inammissibile la prova per testi che su quelle circostanze sia stata richiesta e determina il rigetto della domanda (Cfr. Cass. n. 23032/2010: «la giurisprudenza della Corte si è espressa nel senso che, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato ovvero autonomo, non costituiscono, di per sè, elementi idonei a dimostrare il carattere subordinato del rapporto la continuità del medesimo, l'obbligo di attenersi a programmi stabiliti dall'organizzazione che conferisce l'incarico, l'esistenza di un orario contrattualmente predeterminato, la commisurazione della retribuzione alle ore di lavoro.
Peraltro, la caratterizzazione del rapporto come subordinato può derivare, oltre che da un puntuale esercizio da parte del datore di lavoro di poteri direttivi, anche con riferimento ai soli aspetti estrinseci della collaborazione (modifica unilaterale delle modalità della prestazione, imposizione di turni di disponibilità per sostituzioni, ecc.), o di poteri disciplinari, dall'esistenza di forme di articolato inserimento del lavoratore in un quadro organizzativo complessivo, sotto il profilo degli obblighi che proprio il quadro organizzativo di volta in volta rende concreti ed ai quali il lavoratore deve ottemperare. Quest'ultimo ordine di precisazioni è stato reso necessario proprio dalla considerazione che l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non è agevolmente apprezzabile nel caso di mansioni peculiari, con riferimento, in particolare, a quelle di natura intellettuale, cosicché si rende necessaria la valutazione di criteri complementari e sussidiari, idonei a dimostrare il completo inserimento del lavoratore nell'organizzazione, con la conseguente obbligatoria disponibilità a tenere i comportamenti di volta in volta richiesti dalle esigenze funzionali di essa»; ancora, Cass. Sez. L, Sentenza n. 13858 del 15/06/2009: «Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro;
in particolare, nei casi di difficile qualificazione a causa della natura intellettuale dell'attività
4 svolta (come quello dell'attività lavorativa prestata da un esercente la professione medica in favore di una organizzazione imprenditoriale, nella specie una casa di riposo) la sussistenza dell'essenziale criterio distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, deve necessariamente essere verificata sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato»).
Siffatta opzione si fonda, come anticipato, sulle indicazioni della giurisprudenza di legittimità secondo cui nella qualificazione del rapporto lavorativo (se autonomo o subordinato) non può prescindersi: dalla volontà delle parti, da accertare anche attraverso il nomen iuris attribuito al rapporto medesimo, per come esse abbiano inteso qualificarlo, salvo che si alleghi e si dimostri che, in concreto, lo svolgimento della relazione contrattuale si sia realizzato in termini diversi e contrari a quelli pattuiti (cfr., Cass. n. 4500/2007: «[…] il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta "autoqualificazione") […], pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo»); dal fatto che il potere gerarchico e direttivo del datore di lavoro, nel quale si manifesta l'eterodirezione che integra la subordinazione sub specie di vincolo di disponibilità funzionale del lavoratore, non può risolversi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati e intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), bensì in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale;
sostanziarsi nella sua sottoposizione ad ordini specifici sulle modalità di esecuzione del lavoro
(Cfr. Cass. n. 26986/2009: «In tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento
5 della sua attività»), identificandosi, dunque, in un obbligo continuativo e pregnante di obbedienza.
La rivendicazione, in ricorso, della natura subordinata dell'attività concretamente svolta in relazione al periodo 06/03/2017 sino al 25/05/2017, secondo la tesi del ricorrente, si desumerebbe dal fatto che lo stesso era tenuto ad osservare gli orari di lavoro;
svolgeva la mansione di carpentiere specializzato, era sottoposto agli ordini direttivo dei responsabili della in persona del sig. del capo cantiere sig. CP_1 CP_3 CP_4
e del responsabile tecnico geom. , riceveva per tutto il periodo
[...] Controparte_5
dedotto la somma di euro 60,00, giornalieri, in contanti, nessuna allegazione e prova viene offerta in relazione alle istruzioni ricevute.
E, a tale ultimo riguardo, si osserva come le circostanze articolate in ricorso siano carenti di allegazioni, in quanto i capitoli si presentano generici, in quanto non è specificato quali fossero gli ordini o le indicazioni tecniche e disciplinari che il ricorrente avrebbe ricevuto;
né chi e come le avesse imposto di rispettare gli orari di lavoro.
Da ciò discende il convincimento che il ricorso sia carente di allegazioni circostanziate in merito alle direttive impartite al ricorrente e al proprio reale grado di assoggettamento alla parte convenuta. Ossia in merito a quei profili attuativi che valgono a ricondurre il rapporto con controparte (già a livello di prospettazione) nell'alveo della subordinazione.
Se è vero, in altre parole, che si chiede di provare per testi la circostanza che il ricorrente fosse tenuto a rispettare orari prestabiliti nell'espletamento delle mansioni dedotte, è altrettanto vero che in ricorso non è specificato in che modo si esplicasse il potere di direzione, né è chiarito come al ricorrente venisse imposto il vincolo di orario e come se ne controllasse l'osservanza. In altre parole, non risultano esplicitati il tipo di ordini ricevuti, il loro contenuto, la loro provenienza, il loro controllo e l'eventuale sanzione per il caso di inadempimento.
Manca, dunque, l'allegazione di accadimenti concreti ed individuabili dai quali sia possibile desumere che la direzione dell'attività lavorativa del ricorrente, da parte del datore di lavoro, si sia estrinsecata con modalità tali da permettere di qualificare quella stessa attività come subordinata.
Il mancato assolvimento dell'onere di allegazione degli elementi che nella specie varrebbero a dimostrare la subordinazione assume efficacia preclusiva nel rigido sistema del processo del lavoro, che impone al ricorrente di individuare il thema disputandum in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo del giudizio.
6 In una tale situazione, l'espletamento della prova per testi richiesta, senza alcuna ulteriore specificazione non consente di ottenere l'accertamento domandato, ciò in quanto il testimone o si limiterebbe a confermare il capitolo di prova nella sua genericità, oppure potrebbe tentare di fornirgli contenuti specifici, riferendo sulle concrete modalità di esercizio di tale potere direttivo e disciplinare. È però evidente che nel primo caso la conferma del teste sarebbe inservibile per la sua genericità, mentre nel secondo caso sarebbe inutilizzabile perché finirebbe per introdurre nel processo fatti nuovi, non allegati dal ricorrente, in violazione delle preclusioni anzidette. Né si potrebbe ritenere che tali fatti nuovi possano qualificarsi come chiarimenti, ai sensi dell'art. 253, c. 1, c.p.c., poiché la norma consente al giudice di rivolgere ai testi domande utili a chiarire i «fatti già introdotti», ma non lo autorizza ad introdurre, mediante le sue domande, fatti nuovi ed estranei a quelli sui quali il convenuto ha potuto prendere posizione nella memoria di costituzione.
Né potrebbe sostenersi che tanto il giudice è abilitato a fare dall'art. 421 c.p.c., atteso che le prove d'ufficio possono riguardare solo i fatti ritualmente allegati dalle parti, allo scopo di colmare lacune probatorie residuate dall'istruttoria svolta e non già allo scopo di supplire ad allegazioni carenti che l'istruttoria inibiscono.
Per le ragioni esposte, l'attività istruttoria, comunque ammessa ed espletata, non ha consentito di ritenere provata la subordinazione ai sensi dell'art. 2094 e ss. del codice civile e dell'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità.
E' emersa, viceversa, la sussistenza di un rapporto tra la parte ricorrente e la società con caratteristiche ontologicamente differenti da quelle dedotte in ricorso.
Per tutte le ragioni esposte, le pretese azionate in ricorso e fondate sulla natura subordinata della prestazione lavorativa resa dal ricorrente a favore della parte convenuta vanno rigettare.
Il rigetto della qualificazione in termini di lavoro subordinato per quanto concerne il rapporto tra le parti conduce al rigetto anche della ulteriore e conseguenziale domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive.
3. Le spese di lite vanno compensate in ragione delle connotazioni oggettive e soggettive del contenzioso, oltreché perché trattasi di procedimento vetusto
P.Q.M.
7 il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il giorno 8.07.2020, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite
Potenza, 3 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
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