Sentenza 25 ottobre 2017
Massime • 1
In tema di recesso per superamento del periodo di comporto, l'art. 21, comma 1, del c.c.n.l. del comparto ministeri 1994-1997 si interpreta nel senso che le assenze per malattia complessivamente intervenute nell'arco del triennio - calcolato a ritroso a decorrere dal giorno precedente l'inizio dell'ultimo evento morboso - si sommano a quelle dovute all'episodio morboso in corso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2017, n. 25375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25375 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2017 |
Testo completo
25375/17 25 OTT 2017 AULA 'B' T T I R I D E T N E S E Oggetto REPUBBLICA ITALIANA A J L O B E T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N E S E E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N R. G. N. 9811/2016 O I Z A R T S SEZIONE LAVORO Cron.∙25375 I G E R E T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N Rep. E S E Presidente Ud. 13/06/2017 Dott. LUIGI MACIOCE Consigliere PU Dott. AMELIA TORRICE Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO Rel. Consigliere Dott. IRENE TRICOMI - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9811-2016 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA 80185250588, in persona del Ministro proRICERCA C.F. tempore rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12; ricorrente 2017 contro 2628 OR LUCIANA, rappresentata e difesa dall'avvocato FERDINANDO SALMERI, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580; - intimato avverso la sentenza n. 1350/2015 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 28/10/2015 R. G. N. 437/14; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/2017 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
R.G. n. 9811 del 2017 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'Appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 437 del 2014, ha rigettato l'appello proposto dal MIUR, nei confronti di CC UC, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze, avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Reggio Calabria che aveva accolto la domanda della lavoratrice di declaratoria di illegittimità del decreto n. 2060 del 27 gennaio 2011, con il quale il MIUR aveva dichiarato la decadenza dal servizio e la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto, con conseguente ordine di reintegra e corresponsione a titolo di risarcimento del danno delle retribuzioni maturate dal recesso (9 settembre 2010) sino alla reintegra.
2. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre il MIUR con un motivo.
3. Resiste la lavoratrice con controricorso.
4. Il Ministero dell' economia e delle finanze è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso per omessa produzione integrale del CCNL Comparto Ministeri atteso che la conoscibilità della fonte normativa si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico rispetto a quella in cui le questioni attengano ad un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, come nella specie, atteso che, mentre in quest'ultimo caso il giudice procede con mezzi propri (secondo il principio "iura novit curia"), nel primo il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio, che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, quarto comma, cod. proc. civ. (Cass., n. 19507 del 2014). In considerazione del peculiare procedimento formativo, del regime di pubblicità, della sottoposizione a controllo contabile della compatibilità economica dei costi previsti, l'esigenza di certezza e di conoscenza da 1 R.G. n. 9811 del 2017 parte del giudice è già assolta, in maniera autonoma, mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass., S.U., 23329 del 2009), senza che sussistano ragioni di improcedibilità nel caso di mancata produzione del CCNL di pubblico impiego.
2. Con l'unico motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 21, comma 1, del CCNL, Comparto Ministeri 1994/97, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Il MIUR censura la statuizione della sentenza di appello, effettuata anche in relazione ad un orientamento applicativo dell'ARAN (RAL513), che afferma: "per considerare il triennio ai fini del superamento del comporto, l'ultima assenza costituisce la data "mobile" e “dinamica” cui andare a ritroso per un triennio e aggiungere quindi il periodo della medesima ultima assenza per malattia". Ciò poiché, in ragione della stessa, il giudice di secondo grado ha sviluppato il seguente ragionamento: l'ultimo episodio morboso terminava il 15 ottobre 2010; di conseguenza il periodo triennale andava calcolato a partire dal 15 ottobre 2007; nel suddetto periodo la sig.ra CC era assente per soli 500 giorni. Ad avviso del MIUR tale ragionamento è erroneo. Ed infatti l'art. 21, comma 1, del CCNL Comparto Ministeri 1994/1997 prevede: "I dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso". Viene, quindi in rilievo la data di inizio dell'ultimo episodio morboso per procedere a ritroso nella determinazione del triennio, che, quindi nella specie, andava dal 19 marzo 2010 (giorno precedente la data di inizio dell'ultimo episodio morboso) al 19 marzo 2007. Dunque vi erano due segmenti temporali: il primo riguardante i tre anni antecedenti all'episodio morboso in corso;
il secondo riguardante l'episodio morboso in corso. 2 R.G. n. 9811 del 2017 Nella specie, pertanto, poiché nel periodo 19 marzo 2007- 19 marzo 2010, la lavoratrice si era assentata per 371 giorni, e con l'episodio morboso iniziato il 20 marzo 2010 si era assentata per altri periodo massimo di 210 giorni, la stessa aveva superato (581 giorni) comporto di 540 giorni.
3. Il motivo è fondato e va accolto. In base alla nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), questa Corte è investita dell' interpretazione diretta della clausola del contratto collettivo nazionale di lavoro in questione (Cass., n. 6335 del 2014). La formulazione dell'art. 21 del CCNL Comparto Ministeri fa riferimento all'inizio dell'ultimo episodio morboso quale dies a quo da cui computare, a ritroso, il triennio di riferimento in cui le assenze per malattia ("le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti") verificatesi devono essere conteggiate nel periodo di comporto. A tali assenze non possono che aggiungersi quelle effettuate in ragione dell'ultimo evento morboso. Il CCNL, quindi, da un lato individua un termine certo di riferimento quale dies a quo per computare il periodo di comporto per malattia - nell'inizio dell'ultimo evento morboso (giorno precedente allo stesso, atteso che dies a quo non computatur); dall'altro, in tal modo, consente al lavoratore e al datore di lavoro di effettuare una previsione certa dei giorni di malattia di cui può ancora fruire il lavoratore con la garanzia della conservazione del posto di lavoro. Va inoltre osservato che, come riconosciuto dalla stessa ARAN (orientamento applicativo RAL725), le risposte che l'ARAN fornisce in relazione ai quesiti formulati dagli enti, devono essere ricondotte nell'ambito della "attività di assistenza delle pubbliche amministrazioni per la uniforme applicazione dei contratti collettivi", espressamente prevista dall'art. 46, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001. Le stesse risposte, pertanto, assumono il contenuto di un orientamento di parte datoriale, e quindi non hanno carattere vincolante e non rivestono neanche la caratteristica della "interpretazione autentica" per la quale, invece, è prescritto uno specifico procedimento negoziale. 3 R.G. n. 9811 del 2017 Tuttavia, non può non rilevarsi che l'orientamento applicativo ARAN (relativo all'art. 21 del CCNL Comparto Enti locali) richiamato dalla Corte d'Appello (Orientamento RAL513), sia pure nei limiti del valore attribuibile allo stesso, ha affermato sì, come ricorda la Corte d'Appello, che il sistema di computo delle assenze per malattia ha carattere dinamico, ma da ciò, l'ARAN ha tratto conseguenze diverse rispetto a quelle esposte dal giudice di secondo grado. L'ARAN, infatti, ha affermato che man mano che trascorre il tempo e si passa da un anno all'altro, in base al meccanismo dello scorrimento annuale, in occasione di ogni ulteriore episodio morboso, sarà necessario procedere alla sommatoria di tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in atto. Con la conseguenza che, di volta in volta, in base alle risultanze derivanti dalla somma dei giorni di assenza dell'ultima malattia con quelli intervenute allo stesso titolo nei tre anni immediatamente precedenti la stessa, il datore di lavoro pubblico dovrà, tra l'altro, verificare il rispetto del periodo massimo di conservazione del posto in caso di malattia ex art. 21, comma 1, CCNL. e determinare il trattamento economico da corrispondere allo stesso. Peraltro, si può osservare che questa Corte con la sentenza n. 15222 del 2016 (punto 4.1. dei motivi della decisione), ha esaminato in relazione a fattispecie relativa a dipendente comunale, l'art. 21 del CCNL Comparto Enti locali, disposizione di contenuto analogo (Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso) alla disposizione contrattuale Comparo Ministeri in esame. La Corte, con la sentenza da ultimo citata, alla luce della tabella A allegata al contratto integrativo, ha rilevato come il computo delle assenze deve avvenire sommando le assenze intervenute nei tre anni precedenti la nuova malattia;
sommando a tali assenze quelle dell'ultimo episodio morboso.
4. Il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata va cassata e rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Reggio Calabria in diversa composizione, che si atterrà al seguente R.G. n. 9811 del 2017 principio di diritto: il computo delle assenze per malattia ai fini della verifica della persistenza del diritto alla conservazione del posto di lavoro per mancato superamento del periodo di comporto, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del CCNL Comparto Ministeri 1994/97, va effettuato sommando le assenze per malattia intervenute nel triennio precedente l'inizio dell'ultimo episodio morboso, con le assenze verificatesi in ragione di quest'ultimo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 giugno 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Luigi Macioce Irene Tricomi blue them A A C Il Funzionario Giudiziario Dott.ssa Donatella COLETRA Depositato in Cancelleria oggi, 2.5 GTT 2017 PREM ENA DI Il Funzionario Giudiziario Dott.ssa Donate COLETTA 5