TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/10/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 489 -1/2025 Proc. Unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Procedure Concorsuali -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. unitario n. 489-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
- Concessionario della fiscalità Parte_1 locale, iscritta nel registro delle imprese di Pescara in data 26/09/06 al N. 130298 C.F. e P.I.
, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.ssa , P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Pavesio giusta procura depositata il 4.9.2025
- RICORRENTE-
nei confronti di
(C.F./P.IVA ), con sede legale a Torino, in VIA DELLE CP_1 P.IVA_2
PRIMULE 34 - 10151
- CONVENUTA NON COSTITUITA – Con ricorso depositato il 21 agosto 2025 ha domandato l'apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F./P.IVA ), con sede CP_1 P.IVA_2 legale a Torino, in VIA DELLE PRIMULE 34 - 10151.
ha trasmesso l'informativa di cui agli artt. 41 ult. co e 42 CCII, datata 1.9.2025 ed CP_2 inserita nel fascicolo telematico il giorno successivo, da cui risultano carichi iscritti al ruolo a debito della convenuta per complessivi euro 29.180,82, di cui euro 28.130,24 a titolo di
“importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio” ed euro 1.050,58 a titolo di “importi a ruolo non scaduti o in attesa di notifica”.
La Cancelleria il 28 agosto ha dato atto dell'impossibilità di notificare alla convenuta il ricorso e il decreto di fissazione udienza a mezzo pec e la notifica appare essere stata effettuato dalla ricorrente l'11.9.2025, a mani dell'amministratore, all'indirizzo risultante quale sede legale (art. 40 co 8 CCII).
All'udienza del 3 ottobre 2025, nessuno è comparso per la convenuta, la ricorrente ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale e il Giudice relatore ha riservato di riferire al
Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della parte ricorrente, che appare creditrice per euro
79.443,31 sulla base dell'avviso di accertamento esecutivo per TARI ANNUALITA' 2019-
2020 NR.1000008210000335 NOT. 17-01-2022 - iscritto nelle liste di carico 2023/27 del
COMUNE di SETTIMO TORINESE pratica n. APR 90020230018846842 (doc. 3);
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, poichè che la sede legale della società è a sede legale a Torino (TO), Torino, in via delle PRIMULE n. 34 -
10151 (visura del 28.8.2025 in atti);
- la debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata, avente quale oggetto sociale risultante dalla
2 visura camerale la ristorazione) e la mancata prova da parte di el possesso CP_1 congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
Mette conto osservare sul punto che l'ultimo bilancio depositato risale all'anno 2020 e le ultime dichiarazioni fiscali al 2021, così che non è in alcun modo possibile verificare il possesso congiunto dei requisiti per essere qualificata come impresa minore e come tale sottratta alla liquidazione giudiziale, in particolare quanto ai ricavi e all'attivo dell'ultimo triennio;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
La sussistenza di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il mancato pagamento del debito nei confronti della ricorrente e di quello riportato nell'informativa trasmessa da;
l'assenza di pec funzionante;
il mancato deposito di CP_2 bilanci dopo l'anno 2020 e di dichiarazioni fiscali dopo l'anno 2021; la mancata partecipazione al presente procedimento, nonostante l'avvenuta notifica a mani del legale rappresentante, significativa del disinteresse verso le sorti dell'impresa;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito della parte ricorrente e delle risultanze dell'informativa trasmessa da . CP_2
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F./P.IVA CP_1
), con sede legale a Torino, in VIA DELLE PRIMULE 34 - 10151; P.IVA_2 nomina Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina Curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio, Persona_1 risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
3 autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 10 febbraio 2026 alle ore 15:15 nell'aula 12510 del Tribunale (ingresso
13, piano primo), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in
4 mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 9.10.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Procedure Concorsuali -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. unitario n. 489-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
- Concessionario della fiscalità Parte_1 locale, iscritta nel registro delle imprese di Pescara in data 26/09/06 al N. 130298 C.F. e P.I.
, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.ssa , P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Pavesio giusta procura depositata il 4.9.2025
- RICORRENTE-
nei confronti di
(C.F./P.IVA ), con sede legale a Torino, in VIA DELLE CP_1 P.IVA_2
PRIMULE 34 - 10151
- CONVENUTA NON COSTITUITA – Con ricorso depositato il 21 agosto 2025 ha domandato l'apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F./P.IVA ), con sede CP_1 P.IVA_2 legale a Torino, in VIA DELLE PRIMULE 34 - 10151.
ha trasmesso l'informativa di cui agli artt. 41 ult. co e 42 CCII, datata 1.9.2025 ed CP_2 inserita nel fascicolo telematico il giorno successivo, da cui risultano carichi iscritti al ruolo a debito della convenuta per complessivi euro 29.180,82, di cui euro 28.130,24 a titolo di
“importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio” ed euro 1.050,58 a titolo di “importi a ruolo non scaduti o in attesa di notifica”.
La Cancelleria il 28 agosto ha dato atto dell'impossibilità di notificare alla convenuta il ricorso e il decreto di fissazione udienza a mezzo pec e la notifica appare essere stata effettuato dalla ricorrente l'11.9.2025, a mani dell'amministratore, all'indirizzo risultante quale sede legale (art. 40 co 8 CCII).
All'udienza del 3 ottobre 2025, nessuno è comparso per la convenuta, la ricorrente ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale e il Giudice relatore ha riservato di riferire al
Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della parte ricorrente, che appare creditrice per euro
79.443,31 sulla base dell'avviso di accertamento esecutivo per TARI ANNUALITA' 2019-
2020 NR.1000008210000335 NOT. 17-01-2022 - iscritto nelle liste di carico 2023/27 del
COMUNE di SETTIMO TORINESE pratica n. APR 90020230018846842 (doc. 3);
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, poichè che la sede legale della società è a sede legale a Torino (TO), Torino, in via delle PRIMULE n. 34 -
10151 (visura del 28.8.2025 in atti);
- la debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata, avente quale oggetto sociale risultante dalla
2 visura camerale la ristorazione) e la mancata prova da parte di el possesso CP_1 congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
Mette conto osservare sul punto che l'ultimo bilancio depositato risale all'anno 2020 e le ultime dichiarazioni fiscali al 2021, così che non è in alcun modo possibile verificare il possesso congiunto dei requisiti per essere qualificata come impresa minore e come tale sottratta alla liquidazione giudiziale, in particolare quanto ai ricavi e all'attivo dell'ultimo triennio;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
La sussistenza di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il mancato pagamento del debito nei confronti della ricorrente e di quello riportato nell'informativa trasmessa da;
l'assenza di pec funzionante;
il mancato deposito di CP_2 bilanci dopo l'anno 2020 e di dichiarazioni fiscali dopo l'anno 2021; la mancata partecipazione al presente procedimento, nonostante l'avvenuta notifica a mani del legale rappresentante, significativa del disinteresse verso le sorti dell'impresa;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito della parte ricorrente e delle risultanze dell'informativa trasmessa da . CP_2
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F./P.IVA CP_1
), con sede legale a Torino, in VIA DELLE PRIMULE 34 - 10151; P.IVA_2 nomina Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina Curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio, Persona_1 risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
3 autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 10 febbraio 2026 alle ore 15:15 nell'aula 12510 del Tribunale (ingresso
13, piano primo), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in
4 mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 9.10.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
5