Cass. civ., sez. II, sentenza 16/11/2007, n. 23781
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Sentenza 16 novembre 2007

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In tema di procedimento davanti al giudice di pace ai sensi dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per le opposizioni ai provvedimenti irrogativi di sanzione amministrativa - nella specie verbale di contestazione per violazione dell'art.142, ottavo comma, cod. strada - l'assenza alla udienza di discussione della parte che abbia tempestivamente eccepito nella comparsa di costituzione e risposta l'incompetenza per territorio, non implica presuntivamente l'abbandono o la rinuncia alla eccezione predetta. Tale comportamento processuale è infatti di per sè inidoneo ad evidenziare la volontà di non mantenere ferma la precedente deduzione e di non avvalersi della eccezione in precedenza formulata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 16/11/2007, n. 23781
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23781
    Data del deposito : 16 novembre 2007

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