Sentenza 16 novembre 2007
Massime • 1
In tema di procedimento davanti al giudice di pace ai sensi dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per le opposizioni ai provvedimenti irrogativi di sanzione amministrativa - nella specie verbale di contestazione per violazione dell'art.142, ottavo comma, cod. strada - l'assenza alla udienza di discussione della parte che abbia tempestivamente eccepito nella comparsa di costituzione e risposta l'incompetenza per territorio, non implica presuntivamente l'abbandono o la rinuncia alla eccezione predetta. Tale comportamento processuale è infatti di per sè inidoneo ad evidenziare la volontà di non mantenere ferma la precedente deduzione e di non avvalersi della eccezione in precedenza formulata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/11/2007, n. 23781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23781 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI FORMELLO, in persona del Sindaco pro tempore MO ND, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DELLA GANCIA 1, difeso dall'avvocato ROSCIONI REMO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ON AU;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2082/03 del Giudice di pace di VITERBO, depositata il 11/09/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/07 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato ROSCIONI Remo, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Formello ha impugnato per cassazione la sentenza 11/9/2003 con la quale il giudice di pace di Viterbo, in accoglimento dell'opposizione proposta da NI AU, annullava il verbale di contravvenzione redatto dalla Polizia Municipale di Formello per violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8. Il giudice di pace osservava: che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Comune opposto nella comparsa di costituzione non era stata reiterata alla prima udienza di comparizione per cui correttamente in detta udienza era stato disposto di procedere alla discussione;
che il verbale impugnato era nullo perché relativo ad una infrazione rilevata dai Vigili Urbani su un tratto di strada fuori del centro abitato ove i servizi di polizia giudiziaria erano affidati al Ministero dell'Interno; che inoltre il provvedimento di imposizione del limite di velocità nel detto tratto di strada era contrario al principio di ragionevolezza.
L'intimato NI AU non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo di ricorso - da esaminare in via preliminare rispetto al primo motivo per il suo carattere eventualmente assorbente - il Comune di Formello denuncia nullità della sentenza impugnata e del procedimento per violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 a norma del quale tra il giorno della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione e la detta udienza deve intercorrere - secondo quanto disposto dall'art. 163 bis c.p.c. applicabile alle controversie innanzi al giudice di pace aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative - un termine non inferiore a sessanta giorni. Nella specie detto termine non è stato rispettato in quanto il decreto del giudice di pace di fissazione della prima udienza di comparizione per il giorno 23/7/2003 è stato notificato ad esso Comune solo in data 16/6/2003.
Il motivo è infondato posto che - come è noto e più volte affermato da questa Corte - la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione dei termini a comparire o per mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163 c.p.c., comma 3, n. 7, (nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 7) è sanata dalla costituzione del convenuto, e soltanto se quest'ultimo eccepisce tali vizi il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., comma 3 (nel testo novellato dalla citata L. n. 353 del 1990, art. 9), a fissare nuova udienza nel rispetto dei termini (tra le tante, sentenze 2/7/2004 n. 12129; 7/3/2002 n. 3335). Nella specie il Comune di Formello si è costituito nel giudizio di opposizione sollevando in via preliminare l'eccezione di incompetenza e difendendosi poi nel merito - dimostrando in tal modo che l'inosservanza del termine a comparire non gli aveva impedito una adeguata difesa - senza chiedere la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini.
Con il primo motivo di ricorso il Comune di Formello denuncia violazione delle norme sulla competenza deducendo che l'eccezione di incompetenza era stata ritualmente e tempestivamente sollevata da esso Comune nella comparsa di risposta e di costituzione e, al contrario di quanto affermato dal giudice di pace, detta eccezione non doveva essere riproposta alla prima udienza di comparizione. Il motivo è fondato.
Dalla lettura della stessa sentenza impugnata risulta che: a) l'infrazione in questione è stata commessa ed accertata nel territorio del comune di Formello rientrante nell'ambito della competenza territoriale del giudice di pace di Castelnuovo di Porto e non del giudice di pace di Viterbo erroneamente adito dall'opponente NI;
b) la relativa eccezione di incompetenza territoriale è stata sollevata dall'opposto comune di Formello nella comparsa di costituzione e di risposta.
Ciò posto emerge con evidenza l'errore in cui è incorso il giudice di pace nel non accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale che il comune di Formello aveva tempestivamente eccepito nella comparsa di costituzione e che non poteva ritenersi abbandonata sol perché il detto comune era stato assente all'udienza di discussione. Tale comportamento processuale non implica presuntivamente l'abbandono o la rinuncia della eccezione di incompetenza sollevata nella comparsa di risposta in quanto di per sè inidoneo ad evidenziare la volontà di non mantenere ferma la precedente deduzione e di non avvalersi della eccezione in precedenza formulata. Il giudice di pace di Viterbo, quindi, si è erroneamente ritenuto competente per cui il primo motivo di ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata.
A norma dell'art. 382 c.p.c., comma 2, va dichiarata la competenza del giudice di pace di Castelnuovo di Porto a conoscere dell'opposizione proposta.
In presenza di giusti motivi le spese dell'intero processo vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;
dichiara la competenza del giudice di pace di Castelnuovo di Porto;
compensa per intero tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 5 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2007