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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2025, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 714/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 3.4.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo Cancrini, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(già , c.f. NTroparte_1 NTroparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Gallo, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE chiedeva al tribunale di Roma di ingiungere a il NTroparte_2 Parte_1 pagamento della somma di € 7.169,94 per la fornitura di gas relativa all'utenza sita in Roma, via Monte del Gallo n. 55, oltre interessi.
***
pagina 1 di 11 Con decreto n. 28210/2017, emesso in data 12.12.2017, il tribunale accoglieva il ricorso e ingiungeva il pagamento della suddetta somma.
***
Proponeva opposizione deducendo che: dalle scritture contabili depositate Parte_1 dalla ricorrente emergeva che la somma dovuta era pari a € 6.169,94, sicché, scomputando il pagamento di € 1.000,00 di cui la stessa opposta aveva dato atto, al più poteva essere richiesto il versamento di € 5.169,94; il presunto (ma in realtà inesistente) credito era fondato solo su una fattura commerciale di ammontare spropositato e abnorme, anche perché attestante un consumo pari - alla data del 7.5.2013 - addirittura a 8.854 mc, mentre il consumo medio dell'opponente si aggirava intorno ai 200/300 mc all'anno;
considerato che
l'ultima lettura che si evinceva dai documenti dell'opposta risaliva al 30.6.2009 (successiva a quella dell'11.1.2008), in cinque anni mai si sarebbe potuto raggiungere il suddetto valore, indubbiamente non rispondente al “vero storico”, o generato da perdite della linea non imputabili all'opponente; le prestazioni non erano mai state erogate o non erano state erogate nelle quantità indicate ed erano spropositate e non congrue;
a rigore il periodo da conguagliare sarebbe stato quello dal 30.6.2009 al 20.1.2014, cioè di ben 18 mesi in meno;
la ricorrente aveva agito senza attendere l'esito del reclamo proposto dal proprietario dell'immobile, , reclamo che sospendeva il pagamento delle fatture;
il NTroparte_3 credito era prescritto ai sensi dell'art. 25 L. n. 205/2017.
***
Si costituiva contestando l'eccezione di prescrizione e deducendo NTroparte_2 che: la era debitrice in forza della fattura n. 1434235978, emessa il 3.10.2014 per € Pt_1
8.093,23 (dovuta per la minor somma di € 6.169,94 stante l'intervenuto pagamento di €
1.000,00); la fattura era stata emessa sulla base dei consumi effettivi, come rilevati e comunicati dalla società di distribuzione (doc. 5); era, infatti, agevole riscontrare la coincidenza tra i valori di consumo iniziale (11 gennaio 2008), mediano (7 maggio 2013) e finale (30 settembre 2014) riportati in fattura (doc. 4) e i valori di consumo rilevati dal distributore alle medesime date;
con la fattura di conguaglio erano stati dunque recepiti i valori di consumo effettivo comunicati dal distributore, provvedendo a un ricalcolo dei consumi complessivamente dovuti dalla lettura effettiva dell'11.1.2008 sino al 21.1.2014 e procedendo alla restituzione dei consumi precedentemente fatturati in eccesso, pari a 1155 smc (doc. 4, pag. 2, tabella “Riepilogo letture e consumi fatturati”).
***
pagina 2 di 11 Con sentenza n. 11464/2021, R.G. n. 16577/2018, pubblicata in data 2.7.2021, il tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava Parte_1 al pagamento della somma di € 2.955,52, oltre interessi, compensando per metà le
[...] spese di lite e ponendo la restante metà a carico dell'opponente.
Il giudice, in sintesi, così motivava:
- in sede monitoria era stato chiesto il pagamento della fattura n. 1434235978, emessa in data 3.10.2014, quale corrispettivo per la fornitura del gas riferito ai consumi ricalcolati per il periodo dal 12.1.2008 al 7.5.2013, ossia la differenza tra le somme versate per i consumi presunti di gas e quanto dovuto in relazione ai consumi effettivi rilevati, nonché i consumi stimati per il periodo successivo, decurtate le somme che erano state calcolate in eccesso a seguito di lettura del 3.11.2014, come da fattura n.
1510617329;
- la fattura, rideterminata come sopra, riportava dettagliatamente i consumi di gas relativi ad ogni singolo periodo, con specifico richiamo alle rilevazioni dei consumi effettivamente fatti registrare e ai corrispettivi unitari applicati per singolo periodo;
- parte opposta aveva quindi dato prova della rispondenza dei consumi riportati nella bolletta al dato fornito dal misuratore, avendo versato in atti le risultanze delle letture eseguite dalla società di distribuzione, unitamente alla foto-lettura del contatore effettuata dal medesimo distributore;
- non dovevano essere effettuati ulteriori riscontri, non essendo mai stato messo in dubbio da parte dell'opponente il corretto funzionamento del contatore e non essendo stata data prova del fatto che l'eccessività dei consumi era ascrivibile a un fattore esterno non controllabile dalla usando l'ordinaria diligenza, posto che non Pt_1
poteva assumere rilievo di per sé la mera deduzione della gravosità del consumo, peraltro, riferito a più di sei annualità, né il fatto che l'opponente avesse altrove la propria residenza, non potendosi escludere che l'immobile fosse in uso a terzi o comunque in uso alla opponente;
- sul punto era stata versata in atti la nota, inviata a mezzo pec dal legale della Pt_1
NT in data 13.12.2016, con cui era stato intimato a di provvedere all'immediata erogazione della fornitura del gas, paventando un'azione giudiziaria per il risarcimento del danno causato dall'interruzione della fornitura (cfr. all. 9 di parte opposta), così da doversi ritenere abitato l'immobile, né era rilevabile la dedotta contraddittorietà dei dati di consumo in quanto riferiti a distinti periodi;
pagina 3 di 11 - l'estratto autentico notarile allegato al ricorso, tuttavia, evidenziava un debito di parte opponente di € 6.169,94, da cui andava decurtato l'importo di € 1.000,00, versato nelle more del procedimento monitorio, sicché il credito doveva essere rideterminato in €
5.169,94;
- quanto all'eccezione di prescrizione, andava esclusa l'applicabilità della legge n. 205 del 27.12.2017, che operava per le fatture con scadenza successiva al 1° gennaio
2019;
- parte opponente alla prima udienza aveva evidenziato che, in ogni caso, doveva ritenersi prescritto il credito azionato con riferimento alla fornitura del gas effettuata nel
2008 e, in parte, nel 2009, rilevando, in tal modo, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito fatto valere, questione dibattuta in corso di causa;
- pertanto, trovava applicazione il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948 n. 4) c.c., dovendo ritenersi prescritto il credito con riferimento al quinquennio antecedente alla fattura 1434235978, indirizzata alla contenente una Pt_1
richiesta di pagamento (cfr. Cass. n. 10270 del 4.5.2006 in ordine alla idoneità della fattura ad interrompere il decorso della prescrizione), valutato che la stessa opponente, all'udienza del 24.10.2018, aveva ammesso la ricezione nel 2014 della richiesta di pagamento, essendo la medesima l'unico soggetto nelle condizioni di sapere se e quando la fattura le era stata recapitata;
- la non aveva mai negato di aver ricevuto la fattura in questione e, piuttosto, Pt_1
aveva inequivocabilmente ammesso di aver ricevuto detta bolletta ovvero altri atti idonei ad interrompere il decorso della prescrizione in tali limiti temporali;
- dovevano quindi essere decurtate tutte le somme richieste per prestazioni energetiche sino al 31.12.2009, pari a € 2.214,42, e la andava condannata al pagamento Pt_1 della somma di € 2.955,52, corrispondente alla differenza tra l'importo di € 5.169,94 e la somma suindicata di € 2.214,42, oltre interessi nella misura prevista dalla delibera
AEG 299/2001 dall'1.1.2017 al saldo.
***
Ha proposto appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza indicata in epigrafe e in accoglimento della presente impugnazione, preliminarmente
- sospendere, a norma dell'art. 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva e/o l'esecutività della sentenza gravata, meglio indicata in atti, sussistendo gravi e fondati motivi, come indicato in atti;
pagina 4 di 11 nel merito (e in ogni caso), CP_
-riformare la sentenza impugnata mandando assolta l'appellante da qualsiasi debenza o onere verso la e per le ragioni tutte esposte in atti;
[...] CP_2 in via subordinata,
- accertare e dichiarare che l'intero periodo di fatturazione oggetto della bolletta impugnata è prescritto o, in subordine, che è prescritto il periodo che va dall'11.01.2008 al 20/01/2014 o, in ulteriore subordine, quello che va dall'11.01.2008 all'11.01.2013 o, infine, in via ulteriormente gradata e subordinata, quello che va dall'11.01.2008 all'11/12/2011, come meglio indicato in atti e, per l'effetto,
- riformare la sentenza impugnata mandando completamente assolta l'appellante da qualsiasi debenza o onere verso la e o, in subordine, nella denegata ipotesi in cui risulti dovuto un eventuale minor CP_2 CP_2 importo, limitare l'eventuale condanna per la minor somma che risulti in ipotesi dovuta, per le ragioni tutte esposte in atti;
Con vittoria di spese e compensi professionali, compreso rimborso spese generali, per entrambi i gradi di giudizio, come per legge”.
***
Si è costituita, in data 16.5.2022, (già NTroparte_1 NTroparte_2
, formulando le seguenti conclusioni:
[...]
“1) In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o l'esecutività della sentenza appellata, non sussistendo gravi e fondati motivi;
2) Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. Parte_1
11464/2021, del 2 luglio 2022, a definizione della causa civile iscritta al n. 16577/2018 di R.G.;
3) Con vittoria delle spese di lite in entrambi i gradi di giudizio”.
***
Con ordinanza del 9.6.2022 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un primo rinvio d'ufficio, con decreto del 5.3.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 3.4.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note conclusionali e, all'odierna udienza, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
Il primo motivo denuncia “Erronea individuazione e valutazione dei mezzi di prova. Mancanza di prova dell'effettiva erogazione dei consumi addebitati. Erroneità della sentenza impugnata”.
Lamenta l'appellante che erroneamente il tribunale aveva ritenuto che l'opponente non avesse contestato il corretto funzionamento del contatore, dal momento che, in realtà, fin pagina 5 di 11 dall'atto introduttivo del giudizio era stata rilevata l'abnorme sproporzione fra i consumi di gas medi, che si attestavano normalmente attorno a valori di 200/300 mc, e il consumo di 8.060 mc indicato nella fattura azionata;
la contestazione aveva ad oggetto, dunque, l'esistenza stessa dell'erogazione del gas e, in aggiunta, le misurazioni e/o risultanze contabili dell'opposta; inoltre, la contraddittorietà della sentenza risultava dal fatto che la fattura n.
1510617329 di complessivi € 20,50, citata dal primo giudice, non era stata affatto allegata agli atti dall'opponente, bensì dall'opposta con la memoria istruttoria, ed era irrilevante ai fini del decidere, essendo stata emessa il 19.2.2015, cioè più di quattro mesi dopo quella datata
NT 3.10.2014; evidente era la confusione contabile in cui versava , inoltre, era sfuggito al giudice che, facendo la somma algebrica dei metri cubi di gas asseritamente consumati dal
19.10.2002 fino al 20.1.2014 (data della fattura immediatamente antecedente a quella del
3.10.2014), l'ammontare complessivo (sulla base dell'estratto autentico notarile) era di 3.560 mc, apparendo impossibile, quindi, che in soli nove mesi circa l'opponente avesse consumato ben 8.854,00 mc di gas, essendo ciò dovuto a un mal funzionamento del contatore o a dispersioni non imputabili all'opponente; l'opposta non aveva fornito la prova dell'effettiva erogazione dei metri cubi di gas addebitati, non essendovi alcun collegamento tra la foto del
NT contatore (doc. 7 di del 3.11.2014 e la fattura, che era antecedente a tale data (poiché emessa il 3.10.2014) ed essendo ben possibile che in tale lasso di tempo, cioè in almeno un mese, il contatore fosse stato aggiustato e le misurazioni fossero state corrette o modificate;
infine, confrontando il consumo di 8.060 mc con quello indicato nella fattura n. 1434235978, alla data del 7.5.2013 il consumo sarebbe addirittura superiore (8.854 mc), di talché era evidente la contraddittorietà dei dati e la mancanza di prova dei consumi.
***
Il secondo motivo è così rubricato: “Segue: Ancora sull'erroneità della sentenza impugnata”.
Lamenta l'appellante che avrebbe errato il tribunale nel ritenere priva di rilievo la mera deduzione della gravosità del consumo rispetto ai valori abituali, proprio perché detta deduzione era propedeutica all'inversione dell'onere della prova in capo al gestore del servizio sul corretto funzionamento del misuratore (cfr. Cass. n. 34701/2021) e tale prova,
NT come visto, non era stata affatto fornita da
***
Il terzo motivo denuncia “Erroneità della sentenza impugnata nel calcolo dell'intervenuta prescrizione”.
Lamenta l'appellante che erroneamente il tribunale aveva ritenuto che l'opponente avesse ammesso di aver ricevuto la fattura 1434235978; infatti, all'udienza del 24.10.2018 non vi era pagina 6 di 11 stata alcuna ammissione di tale circostanza, che non poteva certo farsi discendere dall'indicazione del termine minimo di prescrizione;
la statuizione faceva discendere un'ammissione dalla mancata negazione della ricezione, considerato, oltretutto, che sarebbe NT stato onere di ornire la prova dell'interruzione della prescrizione eccepita;
era, pertanto, inequivocabilmente decorso il termine di prescrizione quinquennale, a nulla rilevando l'atto di costituzione in mora del 12.12.2016, trattandosi di una diffida del tutto generica e mai ricevuta dall'opponente, la quale dal 2.1.2006 non risiedeva più in via Monte del Gallo n. 55 (la cartolina di ricevimento non recava né il nome né la firma della;
lo stesso discorso Pt_1
valeva per la bolletta del 2015, mai ricevuta;
in subordine, doveva ritenersi prescritto il credito per il periodo dall'11.1.2008 al 20.1.2014 o, in ulteriore subordine, per quello dall'11.1.2008 all'11.1.2013 o, infine, quello dall'11.1.2008 all'11.12.2011 (laddove si ritenesse la diffida del
12.12.2016 quale atto interruttivo della prescrizione).
***
I primi due motivi, che per ragione di connessione saranno trattati congiuntamente, sono infondati.
NT Il tribunale, a fronte della produzione, da parte di delle letture eseguite dalla società di distribuzione, ha affermato che non era mai stato posto in dubbio il corretto funzionamento del contatore e che non era stata data prova del fatto che l'eccessività dei consumi fosse ascrivibile a un fattore esterno non controllabile dalla usando l'ordinaria diligenza. Pt_1
Siffatta conclusione è in linea con i criteri di riparto dell'onere della prova in tema di somministrazione, come delineati dalla giurisprudenza di legittimità.
Com'è noto (cfr., tra le tante, da ultimo, Cass. n. 17401/2024), il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Rimane fermo che questi conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità
La contestazione, tuttavia, deve essere compiuta e non deve trattarsi di una mera contestazione, dovendo l'utente:
a) anzitutto allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento;
pagina 7 di 11 b) dimostrare quali consumi di energia aveva effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività imprenditoriali svolte, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione);
c) in alternativa, dimostrare non soltanto che il sovraconsumo è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi (Cass. n. 297/2020).
Nella specie, non è stato allegato, in termini specifici e puntuali il malfunzionamento del contatore, non essendo certo sufficiente, a tal fine, la contestazione dei consumi in quanto abnormi e spropositati.
Non risulta, infatti, che sia stata richiesta, né in fase stragiudiziale né in fase giudiziale, una verifica del misuratore.
Ne consegue che correttamente il primo giudice ha affermato che non era stato contestato il malfunzionamento dello strumento di misura, nei termini sopra descritti.
Muovendo da siffatta premessa, ne discende che l'opposta (attrice in senso sostanziale) ha assolto l'onere della prova sulla stessa gravante, poiché ha dato dimostrazione del titolo
(contratto) e della effettuazione della fornitura (mediante le letture dei consumi effettivi a opera del distributore) e ha allegato l'inadempimento della debitrice (mancato pagamento).
Dal canto suo, l'opponente (convenuta in senso sostanziale) non ha provato il fatto modificativo o estintivo dell'obbligazione, sicché irrilevanti sono le deduzioni di parte appellante, ribadite nella discussione orale, sulla asserita contraddittorietà dei dati, rilevandosi che, come affermato nella gravata sentenza e come risulta da raffronto dei due documenti, vi
è corrispondenza tra i dati indicati nel riepilogo della fattura e quelli rilevati dal distributore.
Infatti, dalla tabella del distributore emerge che alla data dell'11.1.2008 risultava un consumo di 4400 mc, alla data del 7.5.2013 (dopo oltre cinque anni) un consumo di 8060 mc, alla data del 30.9.2014 un consumo di 9876 mc.
Su questi dati è fondata la fattura di conguaglio.
Poiché la fattura è stata emessa il 3.10.2014 per un totale di consumi fatturati pari a 8.854 mc, mentre l'ultima lettura effettiva del 7.5.2013 registrava un consumo di 8.060 mc, come da tabella del distributore, il maggior valore riguarda i consumi tra il 7.5.2013 e il 3.10.2014.
pagina 8 di 11 Per il resto, ferma l'irrilevanza delle argomentazioni in ordine alla fattura n. 1510617329 del
19.2.2015 e alla parte che aveva effettuato il deposito della stessa, si osserva comunque che
NT ha depositato tale fattura al fine di precisare che la società aveva fatturato i consumi stimati dal 7.5.2013 al 30.9.2014 e aveva “restituito” alla 1816 smc, e cioè i consumi Pt_1
fatturati in eccesso con il valore di lettura stimato del 30.9.2014, riportato nella fattura oggetto di ingiunzione, residuando da pagare l'importo di € 20,50.
Pertanto, la sentenza è immune da vizi logico-giuridici, in quanto il primo giudice ha correttamente valutato il materiale probatorio alla luce dei principi in materia di riparto dell'onere della prova e, all'esito, ha condivisibilmente riconosciuto la fondatezza (nei suddetti NT limiti) della pretesa creditoria fatta valere da
***
Anche il terzo motivo è infondato.
Va, infatti, condivisa la conclusione del tribunale, laddove ha concluso che l'opponente non aveva mai dedotto di non aver ricevuto la fattura.
Com'è noto, è onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente) quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, sicché dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. 16.12.2010 n. 25516).
Mai nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (che corrisponde alla comparsa di CP_4
costituzione nel giudizio ordinario), ha allegato di non aver ricevuto la fattura.
Né l'eccezione di prescrizione è stata dalla stessa fondata sulla mancata ricezione della fattura, di talché, in virtù del sopra richiamato onere, implicitamente la ricezione deve ritenersi ammessa.
Se è vero, da un lato, che non vi è stata un'esplicita ammissione della ricezione, dall'altro è anche vero che la stessa opponente, una volta eccepita la prescrizione, ha individuato il termine di interruzione della prescrizione nella data della fattura, posto che, alla prima udienza del 24.10.2018, il difensore ha dichiarato quanto segue: “Ribadisce l'eccezione di prescrizione evidenziando che nella fattura di cui si chiede il pagamento sono richiesti conguagli dal 2008 al
2014 così che deve ritenersi prescritta la richiesta avanzata per l'anno 2008 e parte del 2009”.
Ciò trova conferma nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., in cui, dopo aver trattato della prescrizione “breve” di cui all'art. 25 della legge. n. 205/2017, la parte ha affermato (pag.
4): “Tuttavia, è incontestabile il fatto che nelle righe successive dell'atto di citazione è nuovamente sollevata pagina 9 di 11 l'eccezione di prescrizione, stavolta “ordinaria”, e relativa quindi anche alle prestazioni energetiche eccedenti il quinquennio antecedente alla fattura portata nell'odierno fascicolo monitorio”.
Non essendovi stata contestazione sulla ricezione della fattura e sulla valenza di tale atto ai
NT fini interruttivi, si è correttamente limitata a rispondere (confermando l'allegazione dell'opponente) che la prescrizione riguarderebbe solo parte del credito, per cui a fronte di un periodo di conguaglio 11.1.2008 – 20.1.2014, l'eccezione di prescrizione poteva riguardare solo le somme fatturate in relazione ai consumi del 2008 sino al 3.10.2009.
Sul punto trova applicazione il principio giurisprudenziale, citato dalla stessa appellante, secondo cui i fatti addotti da una parte possono considerarsi pacifici, rimanendo così essa esonerata dalla relativa prova, soltanto quando siano stati esplicitamente ammessi dall'altra parte, ovvero questa, pur senza contestarli, abbia impostato la propria difesa su elementi e argomenti incompatibili con il loro disconoscimento (cfr. Cass. n. 10864/2018).
In sostanza, devono ritenersi ammessi i fatti rispetto ai quali la controparte svolga una difesa incompatibile con la loro negazione (Cass. n. 3429/2025; Cass. S.U. n. 2951/2016).
Nel caso di specie, l'opponente, per il fatto stesso di avere eccepito la prescrizione per i consumi del periodo antecedente al quinquennio decorrente dalla fattura, ha per ciò solo ammesso che aveva ricevuto la fattura.
NT dunque, non era tenuta, in assenza di contestazioni, a dimostrare che l'utente aveva ricevuto la fattura onde provare il fatto interruttivo della prescrizione.
Anche sul punto, pertanto, la sentenza è corretta nella parte in cui ha ritenuto prescritto il credito per le prestazioni energetiche sino al 31.12.2009 (così come richiesto dall'opponente).
Conseguentemente rimangono assorbiti gli ulteriori profili della doglianza in ordine alla valenza della successiva missiva del 12.12.2016 ai fini dell'interruzione della prescrizione.
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In conclusione, l'appello deve essere respinto e la gravata sentenza deve essere confermata.
***
L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00.
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio pagina 10 di 11 del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 11464/2021, R.G. n. 16577/2018, pubblicata in data 2.7.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 NTroparte_1
(già , delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € NTroparte_2
2.915,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 3.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 714/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 3.4.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo Cancrini, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(già , c.f. NTroparte_1 NTroparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Gallo, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE chiedeva al tribunale di Roma di ingiungere a il NTroparte_2 Parte_1 pagamento della somma di € 7.169,94 per la fornitura di gas relativa all'utenza sita in Roma, via Monte del Gallo n. 55, oltre interessi.
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pagina 1 di 11 Con decreto n. 28210/2017, emesso in data 12.12.2017, il tribunale accoglieva il ricorso e ingiungeva il pagamento della suddetta somma.
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Proponeva opposizione deducendo che: dalle scritture contabili depositate Parte_1 dalla ricorrente emergeva che la somma dovuta era pari a € 6.169,94, sicché, scomputando il pagamento di € 1.000,00 di cui la stessa opposta aveva dato atto, al più poteva essere richiesto il versamento di € 5.169,94; il presunto (ma in realtà inesistente) credito era fondato solo su una fattura commerciale di ammontare spropositato e abnorme, anche perché attestante un consumo pari - alla data del 7.5.2013 - addirittura a 8.854 mc, mentre il consumo medio dell'opponente si aggirava intorno ai 200/300 mc all'anno;
considerato che
l'ultima lettura che si evinceva dai documenti dell'opposta risaliva al 30.6.2009 (successiva a quella dell'11.1.2008), in cinque anni mai si sarebbe potuto raggiungere il suddetto valore, indubbiamente non rispondente al “vero storico”, o generato da perdite della linea non imputabili all'opponente; le prestazioni non erano mai state erogate o non erano state erogate nelle quantità indicate ed erano spropositate e non congrue;
a rigore il periodo da conguagliare sarebbe stato quello dal 30.6.2009 al 20.1.2014, cioè di ben 18 mesi in meno;
la ricorrente aveva agito senza attendere l'esito del reclamo proposto dal proprietario dell'immobile, , reclamo che sospendeva il pagamento delle fatture;
il NTroparte_3 credito era prescritto ai sensi dell'art. 25 L. n. 205/2017.
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Si costituiva contestando l'eccezione di prescrizione e deducendo NTroparte_2 che: la era debitrice in forza della fattura n. 1434235978, emessa il 3.10.2014 per € Pt_1
8.093,23 (dovuta per la minor somma di € 6.169,94 stante l'intervenuto pagamento di €
1.000,00); la fattura era stata emessa sulla base dei consumi effettivi, come rilevati e comunicati dalla società di distribuzione (doc. 5); era, infatti, agevole riscontrare la coincidenza tra i valori di consumo iniziale (11 gennaio 2008), mediano (7 maggio 2013) e finale (30 settembre 2014) riportati in fattura (doc. 4) e i valori di consumo rilevati dal distributore alle medesime date;
con la fattura di conguaglio erano stati dunque recepiti i valori di consumo effettivo comunicati dal distributore, provvedendo a un ricalcolo dei consumi complessivamente dovuti dalla lettura effettiva dell'11.1.2008 sino al 21.1.2014 e procedendo alla restituzione dei consumi precedentemente fatturati in eccesso, pari a 1155 smc (doc. 4, pag. 2, tabella “Riepilogo letture e consumi fatturati”).
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pagina 2 di 11 Con sentenza n. 11464/2021, R.G. n. 16577/2018, pubblicata in data 2.7.2021, il tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava Parte_1 al pagamento della somma di € 2.955,52, oltre interessi, compensando per metà le
[...] spese di lite e ponendo la restante metà a carico dell'opponente.
Il giudice, in sintesi, così motivava:
- in sede monitoria era stato chiesto il pagamento della fattura n. 1434235978, emessa in data 3.10.2014, quale corrispettivo per la fornitura del gas riferito ai consumi ricalcolati per il periodo dal 12.1.2008 al 7.5.2013, ossia la differenza tra le somme versate per i consumi presunti di gas e quanto dovuto in relazione ai consumi effettivi rilevati, nonché i consumi stimati per il periodo successivo, decurtate le somme che erano state calcolate in eccesso a seguito di lettura del 3.11.2014, come da fattura n.
1510617329;
- la fattura, rideterminata come sopra, riportava dettagliatamente i consumi di gas relativi ad ogni singolo periodo, con specifico richiamo alle rilevazioni dei consumi effettivamente fatti registrare e ai corrispettivi unitari applicati per singolo periodo;
- parte opposta aveva quindi dato prova della rispondenza dei consumi riportati nella bolletta al dato fornito dal misuratore, avendo versato in atti le risultanze delle letture eseguite dalla società di distribuzione, unitamente alla foto-lettura del contatore effettuata dal medesimo distributore;
- non dovevano essere effettuati ulteriori riscontri, non essendo mai stato messo in dubbio da parte dell'opponente il corretto funzionamento del contatore e non essendo stata data prova del fatto che l'eccessività dei consumi era ascrivibile a un fattore esterno non controllabile dalla usando l'ordinaria diligenza, posto che non Pt_1
poteva assumere rilievo di per sé la mera deduzione della gravosità del consumo, peraltro, riferito a più di sei annualità, né il fatto che l'opponente avesse altrove la propria residenza, non potendosi escludere che l'immobile fosse in uso a terzi o comunque in uso alla opponente;
- sul punto era stata versata in atti la nota, inviata a mezzo pec dal legale della Pt_1
NT in data 13.12.2016, con cui era stato intimato a di provvedere all'immediata erogazione della fornitura del gas, paventando un'azione giudiziaria per il risarcimento del danno causato dall'interruzione della fornitura (cfr. all. 9 di parte opposta), così da doversi ritenere abitato l'immobile, né era rilevabile la dedotta contraddittorietà dei dati di consumo in quanto riferiti a distinti periodi;
pagina 3 di 11 - l'estratto autentico notarile allegato al ricorso, tuttavia, evidenziava un debito di parte opponente di € 6.169,94, da cui andava decurtato l'importo di € 1.000,00, versato nelle more del procedimento monitorio, sicché il credito doveva essere rideterminato in €
5.169,94;
- quanto all'eccezione di prescrizione, andava esclusa l'applicabilità della legge n. 205 del 27.12.2017, che operava per le fatture con scadenza successiva al 1° gennaio
2019;
- parte opponente alla prima udienza aveva evidenziato che, in ogni caso, doveva ritenersi prescritto il credito azionato con riferimento alla fornitura del gas effettuata nel
2008 e, in parte, nel 2009, rilevando, in tal modo, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito fatto valere, questione dibattuta in corso di causa;
- pertanto, trovava applicazione il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948 n. 4) c.c., dovendo ritenersi prescritto il credito con riferimento al quinquennio antecedente alla fattura 1434235978, indirizzata alla contenente una Pt_1
richiesta di pagamento (cfr. Cass. n. 10270 del 4.5.2006 in ordine alla idoneità della fattura ad interrompere il decorso della prescrizione), valutato che la stessa opponente, all'udienza del 24.10.2018, aveva ammesso la ricezione nel 2014 della richiesta di pagamento, essendo la medesima l'unico soggetto nelle condizioni di sapere se e quando la fattura le era stata recapitata;
- la non aveva mai negato di aver ricevuto la fattura in questione e, piuttosto, Pt_1
aveva inequivocabilmente ammesso di aver ricevuto detta bolletta ovvero altri atti idonei ad interrompere il decorso della prescrizione in tali limiti temporali;
- dovevano quindi essere decurtate tutte le somme richieste per prestazioni energetiche sino al 31.12.2009, pari a € 2.214,42, e la andava condannata al pagamento Pt_1 della somma di € 2.955,52, corrispondente alla differenza tra l'importo di € 5.169,94 e la somma suindicata di € 2.214,42, oltre interessi nella misura prevista dalla delibera
AEG 299/2001 dall'1.1.2017 al saldo.
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Ha proposto appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza indicata in epigrafe e in accoglimento della presente impugnazione, preliminarmente
- sospendere, a norma dell'art. 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva e/o l'esecutività della sentenza gravata, meglio indicata in atti, sussistendo gravi e fondati motivi, come indicato in atti;
pagina 4 di 11 nel merito (e in ogni caso), CP_
-riformare la sentenza impugnata mandando assolta l'appellante da qualsiasi debenza o onere verso la e per le ragioni tutte esposte in atti;
[...] CP_2 in via subordinata,
- accertare e dichiarare che l'intero periodo di fatturazione oggetto della bolletta impugnata è prescritto o, in subordine, che è prescritto il periodo che va dall'11.01.2008 al 20/01/2014 o, in ulteriore subordine, quello che va dall'11.01.2008 all'11.01.2013 o, infine, in via ulteriormente gradata e subordinata, quello che va dall'11.01.2008 all'11/12/2011, come meglio indicato in atti e, per l'effetto,
- riformare la sentenza impugnata mandando completamente assolta l'appellante da qualsiasi debenza o onere verso la e o, in subordine, nella denegata ipotesi in cui risulti dovuto un eventuale minor CP_2 CP_2 importo, limitare l'eventuale condanna per la minor somma che risulti in ipotesi dovuta, per le ragioni tutte esposte in atti;
Con vittoria di spese e compensi professionali, compreso rimborso spese generali, per entrambi i gradi di giudizio, come per legge”.
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Si è costituita, in data 16.5.2022, (già NTroparte_1 NTroparte_2
, formulando le seguenti conclusioni:
[...]
“1) In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o l'esecutività della sentenza appellata, non sussistendo gravi e fondati motivi;
2) Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. Parte_1
11464/2021, del 2 luglio 2022, a definizione della causa civile iscritta al n. 16577/2018 di R.G.;
3) Con vittoria delle spese di lite in entrambi i gradi di giudizio”.
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Con ordinanza del 9.6.2022 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
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Dopo un primo rinvio d'ufficio, con decreto del 5.3.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 3.4.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note conclusionali e, all'odierna udienza, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
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Il primo motivo denuncia “Erronea individuazione e valutazione dei mezzi di prova. Mancanza di prova dell'effettiva erogazione dei consumi addebitati. Erroneità della sentenza impugnata”.
Lamenta l'appellante che erroneamente il tribunale aveva ritenuto che l'opponente non avesse contestato il corretto funzionamento del contatore, dal momento che, in realtà, fin pagina 5 di 11 dall'atto introduttivo del giudizio era stata rilevata l'abnorme sproporzione fra i consumi di gas medi, che si attestavano normalmente attorno a valori di 200/300 mc, e il consumo di 8.060 mc indicato nella fattura azionata;
la contestazione aveva ad oggetto, dunque, l'esistenza stessa dell'erogazione del gas e, in aggiunta, le misurazioni e/o risultanze contabili dell'opposta; inoltre, la contraddittorietà della sentenza risultava dal fatto che la fattura n.
1510617329 di complessivi € 20,50, citata dal primo giudice, non era stata affatto allegata agli atti dall'opponente, bensì dall'opposta con la memoria istruttoria, ed era irrilevante ai fini del decidere, essendo stata emessa il 19.2.2015, cioè più di quattro mesi dopo quella datata
NT 3.10.2014; evidente era la confusione contabile in cui versava , inoltre, era sfuggito al giudice che, facendo la somma algebrica dei metri cubi di gas asseritamente consumati dal
19.10.2002 fino al 20.1.2014 (data della fattura immediatamente antecedente a quella del
3.10.2014), l'ammontare complessivo (sulla base dell'estratto autentico notarile) era di 3.560 mc, apparendo impossibile, quindi, che in soli nove mesi circa l'opponente avesse consumato ben 8.854,00 mc di gas, essendo ciò dovuto a un mal funzionamento del contatore o a dispersioni non imputabili all'opponente; l'opposta non aveva fornito la prova dell'effettiva erogazione dei metri cubi di gas addebitati, non essendovi alcun collegamento tra la foto del
NT contatore (doc. 7 di del 3.11.2014 e la fattura, che era antecedente a tale data (poiché emessa il 3.10.2014) ed essendo ben possibile che in tale lasso di tempo, cioè in almeno un mese, il contatore fosse stato aggiustato e le misurazioni fossero state corrette o modificate;
infine, confrontando il consumo di 8.060 mc con quello indicato nella fattura n. 1434235978, alla data del 7.5.2013 il consumo sarebbe addirittura superiore (8.854 mc), di talché era evidente la contraddittorietà dei dati e la mancanza di prova dei consumi.
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Il secondo motivo è così rubricato: “Segue: Ancora sull'erroneità della sentenza impugnata”.
Lamenta l'appellante che avrebbe errato il tribunale nel ritenere priva di rilievo la mera deduzione della gravosità del consumo rispetto ai valori abituali, proprio perché detta deduzione era propedeutica all'inversione dell'onere della prova in capo al gestore del servizio sul corretto funzionamento del misuratore (cfr. Cass. n. 34701/2021) e tale prova,
NT come visto, non era stata affatto fornita da
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Il terzo motivo denuncia “Erroneità della sentenza impugnata nel calcolo dell'intervenuta prescrizione”.
Lamenta l'appellante che erroneamente il tribunale aveva ritenuto che l'opponente avesse ammesso di aver ricevuto la fattura 1434235978; infatti, all'udienza del 24.10.2018 non vi era pagina 6 di 11 stata alcuna ammissione di tale circostanza, che non poteva certo farsi discendere dall'indicazione del termine minimo di prescrizione;
la statuizione faceva discendere un'ammissione dalla mancata negazione della ricezione, considerato, oltretutto, che sarebbe NT stato onere di ornire la prova dell'interruzione della prescrizione eccepita;
era, pertanto, inequivocabilmente decorso il termine di prescrizione quinquennale, a nulla rilevando l'atto di costituzione in mora del 12.12.2016, trattandosi di una diffida del tutto generica e mai ricevuta dall'opponente, la quale dal 2.1.2006 non risiedeva più in via Monte del Gallo n. 55 (la cartolina di ricevimento non recava né il nome né la firma della;
lo stesso discorso Pt_1
valeva per la bolletta del 2015, mai ricevuta;
in subordine, doveva ritenersi prescritto il credito per il periodo dall'11.1.2008 al 20.1.2014 o, in ulteriore subordine, per quello dall'11.1.2008 all'11.1.2013 o, infine, quello dall'11.1.2008 all'11.12.2011 (laddove si ritenesse la diffida del
12.12.2016 quale atto interruttivo della prescrizione).
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I primi due motivi, che per ragione di connessione saranno trattati congiuntamente, sono infondati.
NT Il tribunale, a fronte della produzione, da parte di delle letture eseguite dalla società di distribuzione, ha affermato che non era mai stato posto in dubbio il corretto funzionamento del contatore e che non era stata data prova del fatto che l'eccessività dei consumi fosse ascrivibile a un fattore esterno non controllabile dalla usando l'ordinaria diligenza. Pt_1
Siffatta conclusione è in linea con i criteri di riparto dell'onere della prova in tema di somministrazione, come delineati dalla giurisprudenza di legittimità.
Com'è noto (cfr., tra le tante, da ultimo, Cass. n. 17401/2024), il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Rimane fermo che questi conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità
La contestazione, tuttavia, deve essere compiuta e non deve trattarsi di una mera contestazione, dovendo l'utente:
a) anzitutto allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento;
pagina 7 di 11 b) dimostrare quali consumi di energia aveva effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività imprenditoriali svolte, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione);
c) in alternativa, dimostrare non soltanto che il sovraconsumo è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi (Cass. n. 297/2020).
Nella specie, non è stato allegato, in termini specifici e puntuali il malfunzionamento del contatore, non essendo certo sufficiente, a tal fine, la contestazione dei consumi in quanto abnormi e spropositati.
Non risulta, infatti, che sia stata richiesta, né in fase stragiudiziale né in fase giudiziale, una verifica del misuratore.
Ne consegue che correttamente il primo giudice ha affermato che non era stato contestato il malfunzionamento dello strumento di misura, nei termini sopra descritti.
Muovendo da siffatta premessa, ne discende che l'opposta (attrice in senso sostanziale) ha assolto l'onere della prova sulla stessa gravante, poiché ha dato dimostrazione del titolo
(contratto) e della effettuazione della fornitura (mediante le letture dei consumi effettivi a opera del distributore) e ha allegato l'inadempimento della debitrice (mancato pagamento).
Dal canto suo, l'opponente (convenuta in senso sostanziale) non ha provato il fatto modificativo o estintivo dell'obbligazione, sicché irrilevanti sono le deduzioni di parte appellante, ribadite nella discussione orale, sulla asserita contraddittorietà dei dati, rilevandosi che, come affermato nella gravata sentenza e come risulta da raffronto dei due documenti, vi
è corrispondenza tra i dati indicati nel riepilogo della fattura e quelli rilevati dal distributore.
Infatti, dalla tabella del distributore emerge che alla data dell'11.1.2008 risultava un consumo di 4400 mc, alla data del 7.5.2013 (dopo oltre cinque anni) un consumo di 8060 mc, alla data del 30.9.2014 un consumo di 9876 mc.
Su questi dati è fondata la fattura di conguaglio.
Poiché la fattura è stata emessa il 3.10.2014 per un totale di consumi fatturati pari a 8.854 mc, mentre l'ultima lettura effettiva del 7.5.2013 registrava un consumo di 8.060 mc, come da tabella del distributore, il maggior valore riguarda i consumi tra il 7.5.2013 e il 3.10.2014.
pagina 8 di 11 Per il resto, ferma l'irrilevanza delle argomentazioni in ordine alla fattura n. 1510617329 del
19.2.2015 e alla parte che aveva effettuato il deposito della stessa, si osserva comunque che
NT ha depositato tale fattura al fine di precisare che la società aveva fatturato i consumi stimati dal 7.5.2013 al 30.9.2014 e aveva “restituito” alla 1816 smc, e cioè i consumi Pt_1
fatturati in eccesso con il valore di lettura stimato del 30.9.2014, riportato nella fattura oggetto di ingiunzione, residuando da pagare l'importo di € 20,50.
Pertanto, la sentenza è immune da vizi logico-giuridici, in quanto il primo giudice ha correttamente valutato il materiale probatorio alla luce dei principi in materia di riparto dell'onere della prova e, all'esito, ha condivisibilmente riconosciuto la fondatezza (nei suddetti NT limiti) della pretesa creditoria fatta valere da
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Anche il terzo motivo è infondato.
Va, infatti, condivisa la conclusione del tribunale, laddove ha concluso che l'opponente non aveva mai dedotto di non aver ricevuto la fattura.
Com'è noto, è onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente) quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, sicché dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. 16.12.2010 n. 25516).
Mai nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (che corrisponde alla comparsa di CP_4
costituzione nel giudizio ordinario), ha allegato di non aver ricevuto la fattura.
Né l'eccezione di prescrizione è stata dalla stessa fondata sulla mancata ricezione della fattura, di talché, in virtù del sopra richiamato onere, implicitamente la ricezione deve ritenersi ammessa.
Se è vero, da un lato, che non vi è stata un'esplicita ammissione della ricezione, dall'altro è anche vero che la stessa opponente, una volta eccepita la prescrizione, ha individuato il termine di interruzione della prescrizione nella data della fattura, posto che, alla prima udienza del 24.10.2018, il difensore ha dichiarato quanto segue: “Ribadisce l'eccezione di prescrizione evidenziando che nella fattura di cui si chiede il pagamento sono richiesti conguagli dal 2008 al
2014 così che deve ritenersi prescritta la richiesta avanzata per l'anno 2008 e parte del 2009”.
Ciò trova conferma nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., in cui, dopo aver trattato della prescrizione “breve” di cui all'art. 25 della legge. n. 205/2017, la parte ha affermato (pag.
4): “Tuttavia, è incontestabile il fatto che nelle righe successive dell'atto di citazione è nuovamente sollevata pagina 9 di 11 l'eccezione di prescrizione, stavolta “ordinaria”, e relativa quindi anche alle prestazioni energetiche eccedenti il quinquennio antecedente alla fattura portata nell'odierno fascicolo monitorio”.
Non essendovi stata contestazione sulla ricezione della fattura e sulla valenza di tale atto ai
NT fini interruttivi, si è correttamente limitata a rispondere (confermando l'allegazione dell'opponente) che la prescrizione riguarderebbe solo parte del credito, per cui a fronte di un periodo di conguaglio 11.1.2008 – 20.1.2014, l'eccezione di prescrizione poteva riguardare solo le somme fatturate in relazione ai consumi del 2008 sino al 3.10.2009.
Sul punto trova applicazione il principio giurisprudenziale, citato dalla stessa appellante, secondo cui i fatti addotti da una parte possono considerarsi pacifici, rimanendo così essa esonerata dalla relativa prova, soltanto quando siano stati esplicitamente ammessi dall'altra parte, ovvero questa, pur senza contestarli, abbia impostato la propria difesa su elementi e argomenti incompatibili con il loro disconoscimento (cfr. Cass. n. 10864/2018).
In sostanza, devono ritenersi ammessi i fatti rispetto ai quali la controparte svolga una difesa incompatibile con la loro negazione (Cass. n. 3429/2025; Cass. S.U. n. 2951/2016).
Nel caso di specie, l'opponente, per il fatto stesso di avere eccepito la prescrizione per i consumi del periodo antecedente al quinquennio decorrente dalla fattura, ha per ciò solo ammesso che aveva ricevuto la fattura.
NT dunque, non era tenuta, in assenza di contestazioni, a dimostrare che l'utente aveva ricevuto la fattura onde provare il fatto interruttivo della prescrizione.
Anche sul punto, pertanto, la sentenza è corretta nella parte in cui ha ritenuto prescritto il credito per le prestazioni energetiche sino al 31.12.2009 (così come richiesto dall'opponente).
Conseguentemente rimangono assorbiti gli ulteriori profili della doglianza in ordine alla valenza della successiva missiva del 12.12.2016 ai fini dell'interruzione della prescrizione.
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In conclusione, l'appello deve essere respinto e la gravata sentenza deve essere confermata.
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L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00.
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio pagina 10 di 11 del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 11464/2021, R.G. n. 16577/2018, pubblicata in data 2.7.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 NTroparte_1
(già , delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € NTroparte_2
2.915,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 3.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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