TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/04/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1413 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 vertente:
TRA
nato in [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato in [...] il [...], c.f. ; nata
[...] C.F._2 CP_1 Parte_3 in Brasile il 02/10/1987, c.f. , nata in [...] il C.F._3 Parte_4
26/07/1994, c.f. , tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8 C.F._4 presso lo studio legale De Simone, rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo De Simone e dall'Avv. Valeria
Saitta giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
(c.f. in persona del in carica legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34, indirizzo p.e.c.
Email_1
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto davanti all'intestato
Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto Controparte_2 discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
I ricorrenti deducono di essere discendenti di nato a [...] il [...] ed Persona_1 emigrato in Brasile (doc. 1), senza mai rinunciare alla propria cittadinanza italiana, come risulta dal
1 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Dipartimento Stranieri del Ministero della Giustizia della Repubblica Brasiliana (doc. 3). si sposò con (doc. 2) e dalla loro unione nacque (doc. Persona_1 Controparte_4 Per_2
4). Dal matrimonio tra e (doc. 5) nacque (doc. 6), il quale Per_2 Parte_5 Parte_2 sposò (doc. 7) e dalla loro unione nacquero (doc. 8) e Persona_3 Parte_1 [...]
(doc. 9). Parte_2
si unì in matrimonio con (doc. 10) e dalla loro unione Parte_1 Persona_4 nacque (doc. 11). CP_1
sposò (doc. 12) e dalla loro unione nacque (doc. Parte_2 Persona_5 Pt_4
13).
I ricorrenti rappresentano di aver avanzato richiesta di convocazione presso il Consolato d'Italia a San Paolo, seguendo le istruzioni reperibili sul sito internet istituzionale del predetto Consolato, al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, senza ricevere alcun riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di cittadinanza, Controparte_2 rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 03 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
****
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig.
unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti. Persona_1
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU.
24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo
(la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai
2 successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del Consolato.
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei Parte_6 siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di San Paolo (Brasile) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_2 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere alle Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 20.03.2025.
La Giudice
dott.ssa Chiara Fiamingo
3