Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6856/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Pasquale Delli Paoli;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 28.12.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 5.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
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1. rilevato che:
- i coniugi (dalla cui unione non sono nati figli) hanno contratto matrimonio in Rapallo (GE) il
5.7.2018, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
3. rilevato che i ricorrenti – avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente (secondo l'interpretazione di essa fornita dalla prevalente giurisprudenza, cui questo collegio intende dare continuità) – hanno congiuntamente richiesto altresì la pronuncia di divorzio;
considerato che deve di conseguenza disporsi la prosecuzione del procedimento per l'ulteriore corso, rimettendosi la liquidazione delle spese processuali alla sentenza che definisce il giudizio dinanzi a questa autorità giudiziaria,
P.Q.M.
il Tribunale
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
2 l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“- Nessuna previsione di assegno separativo o divorzile, attesa l'autosufficienza economica qui dichiarata dai coniugi.
- Il sig. si impegna a trasferire in favore della moglie la sua quota pari al 50% Parte_2
della proprietà dell'appartamento di Genova (GE) al Corso Luigi Martinetti n. 34/D identificato al catasto fabbricati ufficio provinciale di Genova sez. SAM foglio 39 particella 3153 sub. 13 piano 5°, (si precisa che la cessione avviene quale strumento di risoluzione della crisi coniugale, per beneficiare dello sgravio fiscale). La cessione verrà effettuata entro la data del 30 giugno
2025 in adempimento dell'obbligo qui assunto, avanti al Notaio da individuarsi con spese a carico di entrambi”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 28, parte I, anno 2018) e alle ulteriori incombenze di legge;
DISPONE
la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
Spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 10.1.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dalla dott.ssa Monica Arthemalle, G.O.P.
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