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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/09/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte di Appello di L'Aquila composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Avv. Giancarlo Penzavalli Giudice Ausiliario Relatore ed Estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo con il R.G.N. 615/2022, in grado di appello trattenuta in decisione all'udienza collegiale in trattazione scritta del 4/6/2024 all'esito dell'ordinanza del 18/06/2024 e promossa
DA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. VERINI Parte_1 P.IVA_1
CLAUDIO
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
RECCHIONI STEFANO
- APPELLATA - avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 828/2021 pubblicata il 16/12/2021 resa all'esito del procedimento RG n. 810/2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato la impugna la sentenza, con la Parte_2 quale, il Tribunale di L'Aquila, in accoglimento parziale dell'opposizione monitoria proposta dal appellato, revocava il decreto ingiuntivo emesso in favore CP_1 dell'appellante e condannava il Consorzio Obbligatorio Via Roma n. 25 al pagamento in
1 favore di a titolo di corrispettivo del contratto di appalto inter partes, della Parte_2 somma pari ad € 194.697,93 oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma IV c.c., con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo, compensando parzialmente tra le parti le spese del giudizio e condannando il CP_1 al pagamento del residuo.
Il Tribunale, sulla scorta delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo esperito ante causam, ridetermina il credito dell'appellante nella suindicata misura rigettando le ulteriori doglianze del in ordine ai vizi delle opere appaltate, tenuto conto della CP_1 tardività e genericità della loro denunzia e della mancata dimostrazione della loro esistenza e riferibilità all'appaltatore.
Quanto alla debenza degli interessi il Tribunale, alla luce dell'inesigibilità del corrispettivo in presenza dei vizi delle opere e della conseguente eccezione di inadempimento, ritiene che alla luce della circostanza che il credito è stato rideterminato giudiziariamente, gli interessi non avrebbero potuto che decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza ed in questo senso provvedeva.
La parte appellante censura il capo della decisione che riguarda proprio la decorrenza degli interessi, ritenendo che poichè la stessa società appellante in sede di ricorso monitorio aveva già operato la riduzione della propria pretesa decurtando dall'importo riconosciuto dal ctu quale corrispettivo dei lavori eseguiti, quello di euro 1.813,00 dal medesimo ctu ritenuto occorrente alla eliminazione dei vizi, il avrebbe dovuto CP_1 essere condannato al pagamento degli interessi, nella misura di cui all'art. 1284, comma
4, c.c., dalla data del 26.1.2018, di deposito del ricorso per decreto ingiuntivio, fino al soddisfo e non ritenendo essersi verificata alcuna rideterminazione del credito, non potendo certamente assumere alcun rilievo il minimo errore materiale in cui l'appellante era incorsa per avere indicato l'entità del proprio credito pari ad euro 177.253,80, oltre iva (e interessi legali), anziché ad euro 176.998,13 oltre I.V.A.
Così, quindi, conclude: “in riforma della sentenza impugnata, condannare il
[...]
, a corrispondere in favore dell'appellante, gli interessi ex art. 1284, comma CP_1
4, c.c., maturati sulla somma di euro 176.998,13 dalla data del 26.1.2018 fino al soddisfo. Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio”
Si costituisce la appellata contestando le ragioni del gravame evidenziando come avendo il Tribunale rideterminato il credito nell'ammontare poi trasfuso in sentenza, in
2 ogni caso il credito, fino alla decisione, era illiquido ed inesigibile e, quindi improduttivo di interessi.
In ogni caso, avendo il contestato anche l'esistenza di vizi ulteriori rispetto a CP_1 quelli contemplati in sede di ATP ed il cui controvalore era stato detratto dalla richiesta monitoria, il credito non poteva ritenersi nè liquido nè esigibile se non all'esito della decisione.
Così, quindi conclude: “per il rigetto dell'appello stante la sua palese inammissibilità e, subordinatamente, totale infondatezza nel merito. Vinte le spese del ”. Pt_3
All'udienza del 4/6/2024 svolta nella forma della trattazione scritta le parti precisavano le proprie conclusioni come rispettive note e, successivamente all'ordinanza del
18/6/2024 con la quale la causa veniva trattenuta in decisione, le parti depositavano gli scritti difensivi conclusionali cui replicava la sola parte appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
2. Correttamente il Tribunale ha ritenuto che gli interssi fossero dovuti solo a far data dalla sentenza, alla luce anche del contenuto dell'opposizione monitoria proposta dalla parte appellata, con la quale quest'ultima lamentava nel merito: i)
l'inesigibilità del credito per non aver il committente accettato le opere realizzate dall'impresa; ii) l'impossibilità di eseguire il collaudo dell'opera in considerazione del mancato raggiungimento della soglia di antisismicità prevista dalla normativa;
iii) l'esistenza di vizi dell'opera per complessivi € 73.518,01, da detrarre rispetto alla somma richiesta;
iv) la non debenza degli interessi richiesti, anche in considerazione dei vizi rilevati, nonché dell'inadempimento dell'appaltatore.
2.1. L'art. 1665 c.c., infatti, stabilisce che l'obbligazione del committente di pagare il corrispettivo dell'appalto sorge soltanto con l'accettazione dell'opera, la quale costituisce il presupposto dell'esigibilità del credito dell'appaltatore.
2.2. In mancanza di accettazione, il diritto al pagamento rimane in una fase di aspettativa e non può considerarsi attuale né azionabile.
2.3. Nella fattispecie, risulta che il committente non abbia manifestato alcuna volontà di accettazione, né espressa né tacita, delle opere avendo anzi contestato la sussistenza di vizi e difformità che hanno originato sia il
3 procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo ante causam che ha evidenziato l'esistenza di vizi quantificandone l'ammontare, sia il giudizio di opposizione monitoria nei termini sopra riferiti.
2.4. Va, altresì, considerato che in sede di opposizione monitoria il CP_1 appellato ha evidenziato l'esistenza di ulteriori difetti e vizi delle opere quantificando anche il costo necessario alla loro eliminazione.
2.5. In tali condizioni, deve ritenersi esclusa sia la liquidità del credito che la sua esigibilità, e conseguentemente la decorrenza di interessi moratori.
2.6. La giurisprudenza della Suprema Corte è costante, infatti, nell'affermare che “Ai sensi dell'art. 1665, ultimo comma, c.c., il credito dell'appaltatore diviene esigibile solo con l'accettazione dell'opera” (Cass. n.1906/1976; n.
3006/1981; n. 13075/2000; n. 21599/2010).
2.7. È stato altresì chiarito dalla Suprema Corte che “In tema di appalto privato, il corrispettivo deve essere versato alle scadenze contrattuali ovvero, in difetto di pattuizione, quando l'opera sia accettata, sicché è da questo momento che decorrono per l'appaltatore gli interessi sulle somme dovutegli le quali, però, ove siano riscontrati difetti della detta opera legittimanti l'eccezione di inadempimento, sono inesigibili finché questi non siano eliminati od il committente non opti per la riduzione dell'importo
a lui spettante. Ne consegue che, qualora il medesimo committente rilevi
l'esistenza di vizi e ne domandi l'eliminazione diretta da parte dell'appaltatore, oltre a richiedere il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito di quest'ultimo per il corrispettivo permane, ma il mancato pagamento dell'appaltante non può ritenersi causa di debenza degli interessi, neppure ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002, se non dalla data della sentenza per effetto della quale il credito diviene liquido ed esigibile. (Cass. Sez. 2, 27/02/2019, n. 5734, Rv. 653145 - 04).
2.8. Ne consegue che, fino alla decisione della controversia di merito inerente la sussistenza dei vizi e la quantificazione del costo per l'eliminazione,
l'obbligazione del committente non è esigibile e non decorrono interessi sul relativo credito.
2.9. Solo allorché l'opera venga accettata – ovvero ne sia accertata la
4 conformità in sede giudiziale e ne sia quantificato il valore al netto dei vizi e difetti accertati – il credito dell'appaltatore diviene liquido ed esigibile e solo da tale data possono computarsi gli interessi, così come correttamente statuito dal Tribunale.
2.10. Pertanto, il gravame deve ritenersi infondato.
3. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi sulla base del valore della controversia, esclusi dal computo i compensi per la fase istruttoria del presente grado di cui all'art. 4, V comma, lettera c, del DM
55/2014, non tenutasi e, quindi in Euro 6.946,00, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 2.058,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 1.418,00
4. Fase decisionale € 3.470,00
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante al pagamento in favore del'appellata delle spese di lite che liquida in euro 6.946,00, oltre in ogni caso il rimborso forfettario ed gli accessori di legge;
3) Poichè il presente giudizio è stato iniziato in epoca successiva la data del
31/1/2013 di entrata in vigore dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del
2002, così come introdotto dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228 sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20 febbraio 2025
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Avv. Giancarlo Penzavalli ) ( Dott.ssa Nicoletta Orlandi)
5
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte di Appello di L'Aquila composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Avv. Giancarlo Penzavalli Giudice Ausiliario Relatore ed Estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo con il R.G.N. 615/2022, in grado di appello trattenuta in decisione all'udienza collegiale in trattazione scritta del 4/6/2024 all'esito dell'ordinanza del 18/06/2024 e promossa
DA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. VERINI Parte_1 P.IVA_1
CLAUDIO
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
RECCHIONI STEFANO
- APPELLATA - avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 828/2021 pubblicata il 16/12/2021 resa all'esito del procedimento RG n. 810/2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato la impugna la sentenza, con la Parte_2 quale, il Tribunale di L'Aquila, in accoglimento parziale dell'opposizione monitoria proposta dal appellato, revocava il decreto ingiuntivo emesso in favore CP_1 dell'appellante e condannava il Consorzio Obbligatorio Via Roma n. 25 al pagamento in
1 favore di a titolo di corrispettivo del contratto di appalto inter partes, della Parte_2 somma pari ad € 194.697,93 oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma IV c.c., con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo, compensando parzialmente tra le parti le spese del giudizio e condannando il CP_1 al pagamento del residuo.
Il Tribunale, sulla scorta delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo esperito ante causam, ridetermina il credito dell'appellante nella suindicata misura rigettando le ulteriori doglianze del in ordine ai vizi delle opere appaltate, tenuto conto della CP_1 tardività e genericità della loro denunzia e della mancata dimostrazione della loro esistenza e riferibilità all'appaltatore.
Quanto alla debenza degli interessi il Tribunale, alla luce dell'inesigibilità del corrispettivo in presenza dei vizi delle opere e della conseguente eccezione di inadempimento, ritiene che alla luce della circostanza che il credito è stato rideterminato giudiziariamente, gli interessi non avrebbero potuto che decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza ed in questo senso provvedeva.
La parte appellante censura il capo della decisione che riguarda proprio la decorrenza degli interessi, ritenendo che poichè la stessa società appellante in sede di ricorso monitorio aveva già operato la riduzione della propria pretesa decurtando dall'importo riconosciuto dal ctu quale corrispettivo dei lavori eseguiti, quello di euro 1.813,00 dal medesimo ctu ritenuto occorrente alla eliminazione dei vizi, il avrebbe dovuto CP_1 essere condannato al pagamento degli interessi, nella misura di cui all'art. 1284, comma
4, c.c., dalla data del 26.1.2018, di deposito del ricorso per decreto ingiuntivio, fino al soddisfo e non ritenendo essersi verificata alcuna rideterminazione del credito, non potendo certamente assumere alcun rilievo il minimo errore materiale in cui l'appellante era incorsa per avere indicato l'entità del proprio credito pari ad euro 177.253,80, oltre iva (e interessi legali), anziché ad euro 176.998,13 oltre I.V.A.
Così, quindi, conclude: “in riforma della sentenza impugnata, condannare il
[...]
, a corrispondere in favore dell'appellante, gli interessi ex art. 1284, comma CP_1
4, c.c., maturati sulla somma di euro 176.998,13 dalla data del 26.1.2018 fino al soddisfo. Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio”
Si costituisce la appellata contestando le ragioni del gravame evidenziando come avendo il Tribunale rideterminato il credito nell'ammontare poi trasfuso in sentenza, in
2 ogni caso il credito, fino alla decisione, era illiquido ed inesigibile e, quindi improduttivo di interessi.
In ogni caso, avendo il contestato anche l'esistenza di vizi ulteriori rispetto a CP_1 quelli contemplati in sede di ATP ed il cui controvalore era stato detratto dalla richiesta monitoria, il credito non poteva ritenersi nè liquido nè esigibile se non all'esito della decisione.
Così, quindi conclude: “per il rigetto dell'appello stante la sua palese inammissibilità e, subordinatamente, totale infondatezza nel merito. Vinte le spese del ”. Pt_3
All'udienza del 4/6/2024 svolta nella forma della trattazione scritta le parti precisavano le proprie conclusioni come rispettive note e, successivamente all'ordinanza del
18/6/2024 con la quale la causa veniva trattenuta in decisione, le parti depositavano gli scritti difensivi conclusionali cui replicava la sola parte appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
2. Correttamente il Tribunale ha ritenuto che gli interssi fossero dovuti solo a far data dalla sentenza, alla luce anche del contenuto dell'opposizione monitoria proposta dalla parte appellata, con la quale quest'ultima lamentava nel merito: i)
l'inesigibilità del credito per non aver il committente accettato le opere realizzate dall'impresa; ii) l'impossibilità di eseguire il collaudo dell'opera in considerazione del mancato raggiungimento della soglia di antisismicità prevista dalla normativa;
iii) l'esistenza di vizi dell'opera per complessivi € 73.518,01, da detrarre rispetto alla somma richiesta;
iv) la non debenza degli interessi richiesti, anche in considerazione dei vizi rilevati, nonché dell'inadempimento dell'appaltatore.
2.1. L'art. 1665 c.c., infatti, stabilisce che l'obbligazione del committente di pagare il corrispettivo dell'appalto sorge soltanto con l'accettazione dell'opera, la quale costituisce il presupposto dell'esigibilità del credito dell'appaltatore.
2.2. In mancanza di accettazione, il diritto al pagamento rimane in una fase di aspettativa e non può considerarsi attuale né azionabile.
2.3. Nella fattispecie, risulta che il committente non abbia manifestato alcuna volontà di accettazione, né espressa né tacita, delle opere avendo anzi contestato la sussistenza di vizi e difformità che hanno originato sia il
3 procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo ante causam che ha evidenziato l'esistenza di vizi quantificandone l'ammontare, sia il giudizio di opposizione monitoria nei termini sopra riferiti.
2.4. Va, altresì, considerato che in sede di opposizione monitoria il CP_1 appellato ha evidenziato l'esistenza di ulteriori difetti e vizi delle opere quantificando anche il costo necessario alla loro eliminazione.
2.5. In tali condizioni, deve ritenersi esclusa sia la liquidità del credito che la sua esigibilità, e conseguentemente la decorrenza di interessi moratori.
2.6. La giurisprudenza della Suprema Corte è costante, infatti, nell'affermare che “Ai sensi dell'art. 1665, ultimo comma, c.c., il credito dell'appaltatore diviene esigibile solo con l'accettazione dell'opera” (Cass. n.1906/1976; n.
3006/1981; n. 13075/2000; n. 21599/2010).
2.7. È stato altresì chiarito dalla Suprema Corte che “In tema di appalto privato, il corrispettivo deve essere versato alle scadenze contrattuali ovvero, in difetto di pattuizione, quando l'opera sia accettata, sicché è da questo momento che decorrono per l'appaltatore gli interessi sulle somme dovutegli le quali, però, ove siano riscontrati difetti della detta opera legittimanti l'eccezione di inadempimento, sono inesigibili finché questi non siano eliminati od il committente non opti per la riduzione dell'importo
a lui spettante. Ne consegue che, qualora il medesimo committente rilevi
l'esistenza di vizi e ne domandi l'eliminazione diretta da parte dell'appaltatore, oltre a richiedere il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito di quest'ultimo per il corrispettivo permane, ma il mancato pagamento dell'appaltante non può ritenersi causa di debenza degli interessi, neppure ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002, se non dalla data della sentenza per effetto della quale il credito diviene liquido ed esigibile. (Cass. Sez. 2, 27/02/2019, n. 5734, Rv. 653145 - 04).
2.8. Ne consegue che, fino alla decisione della controversia di merito inerente la sussistenza dei vizi e la quantificazione del costo per l'eliminazione,
l'obbligazione del committente non è esigibile e non decorrono interessi sul relativo credito.
2.9. Solo allorché l'opera venga accettata – ovvero ne sia accertata la
4 conformità in sede giudiziale e ne sia quantificato il valore al netto dei vizi e difetti accertati – il credito dell'appaltatore diviene liquido ed esigibile e solo da tale data possono computarsi gli interessi, così come correttamente statuito dal Tribunale.
2.10. Pertanto, il gravame deve ritenersi infondato.
3. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi sulla base del valore della controversia, esclusi dal computo i compensi per la fase istruttoria del presente grado di cui all'art. 4, V comma, lettera c, del DM
55/2014, non tenutasi e, quindi in Euro 6.946,00, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 2.058,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 1.418,00
4. Fase decisionale € 3.470,00
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante al pagamento in favore del'appellata delle spese di lite che liquida in euro 6.946,00, oltre in ogni caso il rimborso forfettario ed gli accessori di legge;
3) Poichè il presente giudizio è stato iniziato in epoca successiva la data del
31/1/2013 di entrata in vigore dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del
2002, così come introdotto dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228 sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20 febbraio 2025
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Avv. Giancarlo Penzavalli ) ( Dott.ssa Nicoletta Orlandi)
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