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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 11/02/2026, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 712/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente
FEDULLO EZIO, Relatore
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5164/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune Di Salerno - 00263650657
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 20250006178970061929828 IMU 2014
contro
Comune Di Salerno - 00263650657
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 122943/2021 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3403 IMU 2014
- PIGNORAMENTO n. 291421 .
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio vede quale ricorrente l'avv. Ricorrente_1 , quali intimati il Comune di Salerno ed il concessionario del servizio di riscossione (ovvero il R.T.I. formato dalle società Municipia S.p.a. e Gamma
Tributi S.r.l.) nonché quale oggetto l'intimazione ad adempiere n.ro 20250006178970061929828 del 10 luglio
2025, con la quale si richiede al primo il pagamento dell'imposta IMU riferita all'anno 2014, per l'importo complessivo di € 18.016,58.
Con il primo motivo di ricorso, deduce il ricorrente che l'avviso di accertamento esecutivo n. 2021/122943, emesso e notificato dalla SO.GET. S.p.a. il 16 dicembre 2021, nonché l'atto di pignoramento presso terzi n. ro 391421/2022, eseguito dalla società SO.GET. S.p.a. e dalla medesima notificato il 26 settembre 2022, sono da considerarsi inesistenti, in quanto dal 3 dicembre 2020 la suddetta società non aveva più alcun potere di riscossione e conseguentemente di emettere atti esecutivi ed avvisi di accertamento per conto del
Comune di Salerno, essendo scaduto il relativo contratto, come statuito dalla Corte di Giustizia di Secondo
Grado di Salerno con la sentenza n. 3145/2022.
Con la seconda censura, il ricorrente deduce la carenza motivazionale dell'intimazione impugnata, non essendo alla stessa allegati gli atti presupposti.
Con il terzo motivo, il ricorrente eccepisce, quale conseguenza della inesistenza degli atti presupposti innanzi richiamati, la decadenza del Comune di Salerno dal potere di riscossione ex art. 1, comma 163, l. n. 296/2006.
Sotto diverso profilo, il ricorrente deduce che la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo n. 2021/122943
e del pignoramento presso terzi n.ro 391421/2022 scaturisce dal fatto che essi sono stati illegittimamente adottati nel periodo di sospensione emergenziale, quando tutte le attività di riscossione coattiva erano state sospese dalla relativa normativa.
Infine, e quale ulteriore conseguenza dei rilievi in precedenza formulati, il ricorrente deduce la prescrizione della pretesa recata dall'intimazione impugnata, chiedendo anche la condanna degli Uffici intimati per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Salerno, la SO.G.E.T. S.p.a. ed il RTI
Municipia S.p.a..
Ulteriori deduzioni, delle quali si dirà infra, sono state formulate dal ricorrente con la memoria depositata in data 29 gennaio 2026, alla quale gli Uffici resistenti hanno replicato con memoria del 30 gennaio 2026, richiedendo anche la riunione del presente giudizio a quello introdotto con il ricorso n. 3056/2025, pendente dinanzi ad altra Sezione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'istanza di riunione formulata dagli Uffici intimati, avendo ad oggetto il giudizio connesso un atto impositivo del fermo amministrativo, diverso da quello oggetto del presente giudizio.
Nel merito, il ricorso non può essere accolto.
Ad esito reiettivo va incontro, in primo luogo, la censura con la quale viene dedotta l'inesistenza degli atti presupposti richiamati nella intimazione impugnata, in quanto promananti da soggetto (la SO.G.E.T. S.p.a.) che avrebbe perduto, alla data della loro adozione e notifica, la legittimazione ad agire quale concessionaria del Comune di Salerno, in conseguenza della scadenza del relativo contratto di affidamento.
Deve sul punto rinviarsi a quanto condivisibilmente affermato, con recente statuizione, dalla Corte di Giustizia di Secondo Grado della Campania, Sezione staccata di Salerno, Sez. Quinta (sentenza n. 5898 del 15 settembre 2025):
“In merito all'eccepito difetto di legittimazione della Soget Spa, che al momento dell'emissione dell'iscrizione ipotecaria in data 07/03/2023 non era più in possesso di legittimazione (carenza di potere) perché il contratto di appalto era scaduto il 02/12/2020, non può essere accolto.
La Corte osserva che, dagli atti depositati emerge che con contratto rep. 26016 del 6/12/2015 il Comune di
Salerno affidava in concessione il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, delle entrate patrimoniali e delle comunali diverse alla Soget Spa per la durata di cinque anni. Per effetto della sospensione dei termini di notifica delle cartelle di pagamento di cui al D.L. n.18/20, n.41/21 e n. 99/21 la scadenza del contratto di riscossione coattiva di cui contratto rep. 26016/15 veniva prorogata al 28/05/2022. Da ultimo, con determina n. 2387 del 24/05/2022 del Settore Ragioneria del Comune di Salerno, visto l'art. 106, comma
11, D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che - la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga.
La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. ln tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante- e ritenuto di avvalersi della facoltà di proroga prevista nel bando e nei documenti di gara del servizio affidato con il contratto rep. 26016/2015, veniva prorogato il contratto per la durata di mesi sei a decorrere dal 29/05/2022
e, comunque, fino alla data di individuazione del nuovo concessionario”. Il contratto originario, che aveva una durata di cinque anni, è venuto a scadere nel maggio 2023 quando è entrato in vigore il nuovo contratto con il nuovo concessionario R.T.I.. Pertanto, va da sé che la RTI Municipia Spa come società di riscossione subentrata alla Soget Spa non poteva non utilizzare i titoli esecutivi posti in essere dal precedente agente della riscossione e che costituiscono l'inizio dell'iter procedurale che la stessa sta portando a termine.
Si evidenzia che la convenzione è stata prorogata sia ex lege in virtù dell'art. 68 del DL 17 marzo 2020 n.
18 sia in virtù di “proroghe tecniche” come si evince facilmente anche dalla documentazione depositata e che il recupero effettuato dalla Soget Spa è afferente all'ICI 2008-2010 e TARI 2011-2018, ricompresa nel contratto di affidamento in costanza di validità, e la stessa era tenuto sulla scorta del contratto ad utilizzare l'iscrizione ipotecaria anche dopo la scadenza dell'appalto relativamente agli atti regolarmente notificati nel periodo di gestione. Va, a tal fine, evidenziato che con il contratto di concessione il Comune di Salerno ha affidato alla Soget Spa la sola riscossione coattiva dei crediti (che l'articolo 68 inibisce per la durata complessiva di giorni 542) e non anche l'attività accertativa propedeutica al ciclo di recupero coattivo disciplinata, invece, dall'articolo 67.
Il Tribunale di Salerno con Ordinanza n. 4985/2024 del 02/10/2024, nella vertenza pendente tra la Soget
Spa ed altra società, avverso l'atto di pignoramento presso terzi, avente ad oggetto, anche, quella attinente alla legittimazione sostanziale di Soget Spa ad agire in executivis, ha rigettato l'eccezione posta dalla società, ritenendo valida il servizio di accertamento e riscossione affidato dal Comune di Salerno alla Soget Spa”.
Infondata, altresì, è la censura con la quale viene lamentata la mancata allegazione degli atti presupposti all'intimazione impugnata, con il conseguente vizio di carenza motivazionale della stessa, dal momento che, essendo i medesimi atti regolarmente entrati nella sfera di conoscibilità del ricorrente (non contestando egli la relativa notifica, se non sotto il profilo, rivelatosi infondato, della carenza di legittimazione ad agire in capo alla società concessionaria), nessuna effettiva esigenza difensiva imponeva di allegarli nuovamente all'impugnata intimazione.
Alla reiezione del primo motivo del ricorso introduttivo non può che coniugarsi quella della terza censura, intesa a lamentare, quale conseguenza della dedotta (ma precedentemente esclusa) inesistenza degli atti presupposti, la decadenza del Comune di Salerno dal potere di riscossione ex art. 1, comma 163, l. n.
296/2006.
Non meritevole di accoglimento è anche la censura con la quale viene dedotta la nullità degli atti presupposti perché adottati nel corso del periodo emergenziale, caratterizzato dalla sospensione ope legis dei relativi termini.
Invero, a prescindere dal rilievo secondo cui la sospensione dei termini posti all'esercizio dei poteri di accertamento e riscossione non precludeva agli Uffici finanziari di porre in essere gli atti di loro competenza, deve osservarsi che la censura avrebbe dovuto essere eventualmente proposta allorché, attraverso la rituale
(e, comunque, non contestata) notifica degli atti presupposti - oltre che per effetto della notifica, in data 10 luglio 2024, dell'intimazione n. 2024000602550025054121, che quegli atti integralmente richiamava - il ricorrente ne ha acquisito conoscenza.
Per finire, deve essere respinta la censura intesa a lamentare la prescrizione della pretesa azionata, anche tenuto conto dell'effetto interruttivo determinato dalla menzionata intimazione n. 2024000602550025054121.
Con riferimento alle modalità di notifica di quest'ultima, contestata dal ricorrente con la memoria aggiunta del 29 gennaio 2026, deve osservarsi che la stessa è ritualmente avvenuta.
In primo luogo, quanto alla necessità della cd. raccomandata informativa, come anche recentemente ribadito da Cassazione civile, Sez. lav., 17 dicembre 2025, n. 33035, “in caso di notifica a mezzo posta e senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, quando non sia possibile il recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione è eseguita una volta che siano decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto) e nel procedimento semplificato che è posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica (essendo stato, come detto, ritenuto costituzionalmente legittimo l'art. 26, comma 1, D.P.R. 602 del 1973) (cfr. anche Cass. n. 26806 del 2024 e n. 35397 del 2023). 12.4. Con le ordinanze da ultimo citate alle quali il Collegio intende dare continuità, si richiama quanto già affermato da Cass. n. 10131 del 2020. 13. Si tratta della soluzione che appare coerente con il principio, costantemente affermato dalla Corte (cfr. Cass. n. 26806 del 2024, pag. 8, secondo cpv.), secondo cui, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982” (Cass. 14/09/2025 n.25162)”.
Quanto all'assunto secondo cui la notifica sarebbe stata eseguita da un operatore postale privato, la stessa
è infondata atteso che dal frontespizio della raccomandata si evince chiaramente che la (tentata) notifica è avvenuta ad opera di Poste_1 e solo la restituzione del plico doveva avvenire nei confronti di Società_1
S.r.l..
Infine, la riconducibilità dell'avviso alla suddetta intimazione si evince agevolmente dalla indicazione sullo stesso del relativo codice identificativo.
Può a questo punto prescindersi dall'esaminare le ulteriori allegazioni formulate dal ricorrente con la memoria del 29 gennaio 2026, intese essenzialmente a contestare la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo n. 3403/2019, richiamato nelle sue difese dal Comune di Salerno, in quanto irrilevante ai fini della decisione, la quale trova sufficiente fondamento nei rilievi in precedenza svolti.
Alla stessa conclusione deve pervenirsi in relazione ai rilievi svolti dal ricorrente, con la suddetta memoria, al fine di contestare il procedimento notificatorio riguardante il fermo amministrativo n.
20250006109380052884808, richiamato nelle sue difese dal RTI Municipia, la cui legittimità esula dall'oggetto del presente giudizio.
Il ricorso, in conclusione, deve essere complessivamente respinto, mentre la complessità interpretative delle questioni trattate, con particolare riguardo a quella inerente alla dedotta decadenza della società concessionaria, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente
FEDULLO EZIO, Relatore
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5164/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune Di Salerno - 00263650657
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 20250006178970061929828 IMU 2014
contro
Comune Di Salerno - 00263650657
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 122943/2021 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3403 IMU 2014
- PIGNORAMENTO n. 291421 .
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio vede quale ricorrente l'avv. Ricorrente_1 , quali intimati il Comune di Salerno ed il concessionario del servizio di riscossione (ovvero il R.T.I. formato dalle società Municipia S.p.a. e Gamma
Tributi S.r.l.) nonché quale oggetto l'intimazione ad adempiere n.ro 20250006178970061929828 del 10 luglio
2025, con la quale si richiede al primo il pagamento dell'imposta IMU riferita all'anno 2014, per l'importo complessivo di € 18.016,58.
Con il primo motivo di ricorso, deduce il ricorrente che l'avviso di accertamento esecutivo n. 2021/122943, emesso e notificato dalla SO.GET. S.p.a. il 16 dicembre 2021, nonché l'atto di pignoramento presso terzi n. ro 391421/2022, eseguito dalla società SO.GET. S.p.a. e dalla medesima notificato il 26 settembre 2022, sono da considerarsi inesistenti, in quanto dal 3 dicembre 2020 la suddetta società non aveva più alcun potere di riscossione e conseguentemente di emettere atti esecutivi ed avvisi di accertamento per conto del
Comune di Salerno, essendo scaduto il relativo contratto, come statuito dalla Corte di Giustizia di Secondo
Grado di Salerno con la sentenza n. 3145/2022.
Con la seconda censura, il ricorrente deduce la carenza motivazionale dell'intimazione impugnata, non essendo alla stessa allegati gli atti presupposti.
Con il terzo motivo, il ricorrente eccepisce, quale conseguenza della inesistenza degli atti presupposti innanzi richiamati, la decadenza del Comune di Salerno dal potere di riscossione ex art. 1, comma 163, l. n. 296/2006.
Sotto diverso profilo, il ricorrente deduce che la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo n. 2021/122943
e del pignoramento presso terzi n.ro 391421/2022 scaturisce dal fatto che essi sono stati illegittimamente adottati nel periodo di sospensione emergenziale, quando tutte le attività di riscossione coattiva erano state sospese dalla relativa normativa.
Infine, e quale ulteriore conseguenza dei rilievi in precedenza formulati, il ricorrente deduce la prescrizione della pretesa recata dall'intimazione impugnata, chiedendo anche la condanna degli Uffici intimati per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Salerno, la SO.G.E.T. S.p.a. ed il RTI
Municipia S.p.a..
Ulteriori deduzioni, delle quali si dirà infra, sono state formulate dal ricorrente con la memoria depositata in data 29 gennaio 2026, alla quale gli Uffici resistenti hanno replicato con memoria del 30 gennaio 2026, richiedendo anche la riunione del presente giudizio a quello introdotto con il ricorso n. 3056/2025, pendente dinanzi ad altra Sezione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'istanza di riunione formulata dagli Uffici intimati, avendo ad oggetto il giudizio connesso un atto impositivo del fermo amministrativo, diverso da quello oggetto del presente giudizio.
Nel merito, il ricorso non può essere accolto.
Ad esito reiettivo va incontro, in primo luogo, la censura con la quale viene dedotta l'inesistenza degli atti presupposti richiamati nella intimazione impugnata, in quanto promananti da soggetto (la SO.G.E.T. S.p.a.) che avrebbe perduto, alla data della loro adozione e notifica, la legittimazione ad agire quale concessionaria del Comune di Salerno, in conseguenza della scadenza del relativo contratto di affidamento.
Deve sul punto rinviarsi a quanto condivisibilmente affermato, con recente statuizione, dalla Corte di Giustizia di Secondo Grado della Campania, Sezione staccata di Salerno, Sez. Quinta (sentenza n. 5898 del 15 settembre 2025):
“In merito all'eccepito difetto di legittimazione della Soget Spa, che al momento dell'emissione dell'iscrizione ipotecaria in data 07/03/2023 non era più in possesso di legittimazione (carenza di potere) perché il contratto di appalto era scaduto il 02/12/2020, non può essere accolto.
La Corte osserva che, dagli atti depositati emerge che con contratto rep. 26016 del 6/12/2015 il Comune di
Salerno affidava in concessione il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, delle entrate patrimoniali e delle comunali diverse alla Soget Spa per la durata di cinque anni. Per effetto della sospensione dei termini di notifica delle cartelle di pagamento di cui al D.L. n.18/20, n.41/21 e n. 99/21 la scadenza del contratto di riscossione coattiva di cui contratto rep. 26016/15 veniva prorogata al 28/05/2022. Da ultimo, con determina n. 2387 del 24/05/2022 del Settore Ragioneria del Comune di Salerno, visto l'art. 106, comma
11, D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che - la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga.
La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. ln tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante- e ritenuto di avvalersi della facoltà di proroga prevista nel bando e nei documenti di gara del servizio affidato con il contratto rep. 26016/2015, veniva prorogato il contratto per la durata di mesi sei a decorrere dal 29/05/2022
e, comunque, fino alla data di individuazione del nuovo concessionario”. Il contratto originario, che aveva una durata di cinque anni, è venuto a scadere nel maggio 2023 quando è entrato in vigore il nuovo contratto con il nuovo concessionario R.T.I.. Pertanto, va da sé che la RTI Municipia Spa come società di riscossione subentrata alla Soget Spa non poteva non utilizzare i titoli esecutivi posti in essere dal precedente agente della riscossione e che costituiscono l'inizio dell'iter procedurale che la stessa sta portando a termine.
Si evidenzia che la convenzione è stata prorogata sia ex lege in virtù dell'art. 68 del DL 17 marzo 2020 n.
18 sia in virtù di “proroghe tecniche” come si evince facilmente anche dalla documentazione depositata e che il recupero effettuato dalla Soget Spa è afferente all'ICI 2008-2010 e TARI 2011-2018, ricompresa nel contratto di affidamento in costanza di validità, e la stessa era tenuto sulla scorta del contratto ad utilizzare l'iscrizione ipotecaria anche dopo la scadenza dell'appalto relativamente agli atti regolarmente notificati nel periodo di gestione. Va, a tal fine, evidenziato che con il contratto di concessione il Comune di Salerno ha affidato alla Soget Spa la sola riscossione coattiva dei crediti (che l'articolo 68 inibisce per la durata complessiva di giorni 542) e non anche l'attività accertativa propedeutica al ciclo di recupero coattivo disciplinata, invece, dall'articolo 67.
Il Tribunale di Salerno con Ordinanza n. 4985/2024 del 02/10/2024, nella vertenza pendente tra la Soget
Spa ed altra società, avverso l'atto di pignoramento presso terzi, avente ad oggetto, anche, quella attinente alla legittimazione sostanziale di Soget Spa ad agire in executivis, ha rigettato l'eccezione posta dalla società, ritenendo valida il servizio di accertamento e riscossione affidato dal Comune di Salerno alla Soget Spa”.
Infondata, altresì, è la censura con la quale viene lamentata la mancata allegazione degli atti presupposti all'intimazione impugnata, con il conseguente vizio di carenza motivazionale della stessa, dal momento che, essendo i medesimi atti regolarmente entrati nella sfera di conoscibilità del ricorrente (non contestando egli la relativa notifica, se non sotto il profilo, rivelatosi infondato, della carenza di legittimazione ad agire in capo alla società concessionaria), nessuna effettiva esigenza difensiva imponeva di allegarli nuovamente all'impugnata intimazione.
Alla reiezione del primo motivo del ricorso introduttivo non può che coniugarsi quella della terza censura, intesa a lamentare, quale conseguenza della dedotta (ma precedentemente esclusa) inesistenza degli atti presupposti, la decadenza del Comune di Salerno dal potere di riscossione ex art. 1, comma 163, l. n.
296/2006.
Non meritevole di accoglimento è anche la censura con la quale viene dedotta la nullità degli atti presupposti perché adottati nel corso del periodo emergenziale, caratterizzato dalla sospensione ope legis dei relativi termini.
Invero, a prescindere dal rilievo secondo cui la sospensione dei termini posti all'esercizio dei poteri di accertamento e riscossione non precludeva agli Uffici finanziari di porre in essere gli atti di loro competenza, deve osservarsi che la censura avrebbe dovuto essere eventualmente proposta allorché, attraverso la rituale
(e, comunque, non contestata) notifica degli atti presupposti - oltre che per effetto della notifica, in data 10 luglio 2024, dell'intimazione n. 2024000602550025054121, che quegli atti integralmente richiamava - il ricorrente ne ha acquisito conoscenza.
Per finire, deve essere respinta la censura intesa a lamentare la prescrizione della pretesa azionata, anche tenuto conto dell'effetto interruttivo determinato dalla menzionata intimazione n. 2024000602550025054121.
Con riferimento alle modalità di notifica di quest'ultima, contestata dal ricorrente con la memoria aggiunta del 29 gennaio 2026, deve osservarsi che la stessa è ritualmente avvenuta.
In primo luogo, quanto alla necessità della cd. raccomandata informativa, come anche recentemente ribadito da Cassazione civile, Sez. lav., 17 dicembre 2025, n. 33035, “in caso di notifica a mezzo posta e senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, quando non sia possibile il recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione è eseguita una volta che siano decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto) e nel procedimento semplificato che è posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica (essendo stato, come detto, ritenuto costituzionalmente legittimo l'art. 26, comma 1, D.P.R. 602 del 1973) (cfr. anche Cass. n. 26806 del 2024 e n. 35397 del 2023). 12.4. Con le ordinanze da ultimo citate alle quali il Collegio intende dare continuità, si richiama quanto già affermato da Cass. n. 10131 del 2020. 13. Si tratta della soluzione che appare coerente con il principio, costantemente affermato dalla Corte (cfr. Cass. n. 26806 del 2024, pag. 8, secondo cpv.), secondo cui, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982” (Cass. 14/09/2025 n.25162)”.
Quanto all'assunto secondo cui la notifica sarebbe stata eseguita da un operatore postale privato, la stessa
è infondata atteso che dal frontespizio della raccomandata si evince chiaramente che la (tentata) notifica è avvenuta ad opera di Poste_1 e solo la restituzione del plico doveva avvenire nei confronti di Società_1
S.r.l..
Infine, la riconducibilità dell'avviso alla suddetta intimazione si evince agevolmente dalla indicazione sullo stesso del relativo codice identificativo.
Può a questo punto prescindersi dall'esaminare le ulteriori allegazioni formulate dal ricorrente con la memoria del 29 gennaio 2026, intese essenzialmente a contestare la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo n. 3403/2019, richiamato nelle sue difese dal Comune di Salerno, in quanto irrilevante ai fini della decisione, la quale trova sufficiente fondamento nei rilievi in precedenza svolti.
Alla stessa conclusione deve pervenirsi in relazione ai rilievi svolti dal ricorrente, con la suddetta memoria, al fine di contestare il procedimento notificatorio riguardante il fermo amministrativo n.
20250006109380052884808, richiamato nelle sue difese dal RTI Municipia, la cui legittimità esula dall'oggetto del presente giudizio.
Il ricorso, in conclusione, deve essere complessivamente respinto, mentre la complessità interpretative delle questioni trattate, con particolare riguardo a quella inerente alla dedotta decadenza della società concessionaria, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.