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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/02/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1311 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da:
, c.f. nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato LONGHI CLAUDIA MARIA contro
, c.f. nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dagli avvocati ZAMBON DAVINA e RIGON ANTONIO;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni congiunte delle parti:
1- dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai sig.ri e Parte_1
a ER (Albania) in data 04/04/1996 e trascritto in Italia nel Registro CP_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Arzignano al N. 21 P.2 S.C anno 2015;
1
2- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arzignano (VI) di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3- si dà atto che i signori e in adempimento degli impegni Parte_1 CP_1
assunti in sede di separazione hanno provveduto a trasferire in favore delle figlie
e la proprietà dell'immobile sito ad Arzignano (VI) Via Parte_2 Per_1
Magellano n. 23;
4- il sig. continuerà a corrispondere quale contributo per il mantenimento Parte_1
Per della figlia maggiorenne la somma mensile di € 150,00, da versarsi entro il giorno
18 di ogni mese direttamente alla figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come definite dal protocollo in uso nel Tribunale di Vicenza, e ciò sino a quando la figlia non avrà terminato il proprio percorso di studi, presumibilmente nel mese di giugno 2025;
5- nulla a titolo di mantenimento della figlia essendo maggiorenne ed Parte_2
economicamente autosufficiente;
6- nulla a titolo di mantenimento dei coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
7- spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/03/2024 chiedeva all'intestato Tribunale Parte_1
di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con in CP_1
Albania in data 04/04/1996 e trascritto in Italia nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Arzignano, chiedendo altresì la cessazione del suo obbligo circa il mantenimento delle figlie, maggiorenni ed autosufficienti;
nulla per il mantenimento dei coniugi;
con vittoria di spese in caso di opposizione.
Con comparsa di costituzione depositata in data 06/06/2024 si costituiva CP_1 chiedendo anch'essa lo scioglimento del matrimonio ma a condizioni diverse, in particolare chiedendo venisse confermato l'obbligo a carico del padre di contribuire al Per mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente
2 indipendente, oltre al 50% delle spese straordinarie;
nulla a titolo di mantenimento reciproco tra coniugi;
con vittoria di spese.
All'esito della prima udienza del 18/07/2024, dinanzi al Giudice Relatore, le parti si rendevano disponibili ad una possibile conciliazione. La causa veniva rinviata all'udienza del 12/12/2024. In tale sede le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo conciliativo chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione conclusasi con decreto di omologa del 04/07/2017 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di Parte_1
Per corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento alla figlia maggiorenne ma non autosufficiente, la somma mensile di euro 150,00 da versarsi direttamente alla figlia fintantochè non avrà terminato il proprio percorso di studi, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie ad essa relative, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei
3 confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti stante il raggiunto accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e da Parte_1
a ER (Albania) il 04/04/1996 alle condizioni in epigrafe CP_1
riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Arzignano (VI) al n. 21, parte II, serie C, anno 2015;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.02.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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