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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 15/12/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 580/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE Nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. IM RI Presidente Dott.ssa PA de IS Consigliere estensore Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. r. g. 580/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Alberto Parte_1 C.F._1 Maria Onori ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foligno, via N. Sauro n. 4/B ( ) Email_1 APPELLANTE Contro
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Giuseppe Russo ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Napoli, Largo F. Torraca n. 71 ( ) Email_2 APPELLATA E
(P.I. , in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., difesa in primo grado dall'avv. Andrea Lauri
) Email_3 APPELLATA Avente ad OGGETTO: “Responsabilità extracontrattuale. Lesioni personali” CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per l'appellante: come in atti. Per l'appellato: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la SI.ra ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 614/2024, emessa Pt_1 dal Tribunale di Spoleto, in data 05.07.2024 e pubblicata il 05.07.2024, nella causa iscritta al n. R.G. 1351/2021, con la quale il Tribunale respingeva la domanda degli attori e Parte_2 Controparte_3 in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sull'allora minorenne avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del Parte_1 danno causato dalla caduta di quest'ultima lungo viale Marconi in a CP_1 causa dell'asserita presenza di sporgenze metalliche sul manto stradale. Parte appellante ha proposto appello per il seguente motivo: esistenza e non visibilità dell'insidia stradale, esistenza del nesso causale tra l'insidia e l'evento lesivo e assenza di responsabilità in capo all'appellante. Parte appellante, inoltre, ha chiesto l'espletamento di CTU medico-legale (non ammessa dal Giudice di prime cure) per accertare il danno biologico asseritamente subito e la sospensione dell'efficacia provvisoriamente esecutiva della sentenza.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la parte appellata, contestando il motivo di appello, di cui ha Controparte_1 chiesto la declaratoria di improponibilità e improcedibilità ex art. 342 pagina 1 di 9 c.p.c., e opponendosi alla richiesta istruttoria. Parte appellata, in via subordinata, ha chiesto l'applicazione dell'art. 1227 c.c..
3. La parte appellata cui è stato regolarmente Controparte_2 notificato l'atto di citazione in appello, non si è costituita e, pertanto, è rimasta contumace.
4. Con ordinanza del 19.02.2025, la Corte ha sospeso la provvisoria esecutività della sentenza impugnata e con ordinanza del 24.02.2025 ha disposto la consulenza medico-legale sulla persona della SI.ra Pt_1 nominando come CTU la dott.ssa . Persona_1 Con ordinanza del 16.10.2025, la Corte ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni, sostituendola con il deposito di note scritte e all'udienza dell'11.12.2025, all'esito dell''udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per la discussione orale dinanzi al collegio, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In via preliminare, va respinta l'eccezione di parte appellata circa l'asserita improponibilità e improcedibilità ex art. 342 c.p.c. dell'atto di appello. Esso, infatti, è chiaramente volto ad impugnare tutta la sentenza che ha escluso la sussistenza degli elementi essenziali dell'illecito per cui è causa. A nulla rileva il fatto che l'appellante abbia formalmente indicato un solo motivo di appello, poiché quest'ultimo contiene gli aspetti principali analizzati dal Giudice di prime cure, ovvero l'insidia stradale, il nesso causale tra l'insidia e il danno subito l'analisi della condotta tenuta dalla SI.ra . L'atto di appello, Pt_1 inoltre, indica le specifiche parti della sentenza che l'appellante intende censurare, come prescrive la predetta disposizione, ed è, pertanto, ammissibile.
6. Per esaminare il motivo di appello proposto dalla SI.ra Pt_1 occorre procedere alla ricostruzione del fatto. Nel pomeriggio del 24.04.2018, lungo viale Marconi in , la SI.ra CP_1
, che all'epoca aveva 12 anni, cadeva a terra a causa della presenza Pt_1 sul manto stradale di sporgenze metalliche in cui è inciampata. La prova del predetto sinistro, come affermato dall'appellante e come correttamente ricostruito dal Giudice di prime cure, è emersa dalla testimonianza del SI. il quale all'udienza del Testimone_1 10.10.2023 ha dichiarato che la SI.ra “cadeva a terra su uno Pt_1 strato di asfalto rialzato al di sopra del quale vi erano delle sporgenze metalliche”. La presenza sul manto stradale delle sporgenze metalliche in cui è inciampata la SI.ra e la mancata segnalazione delle stesse è stata Pt_1 confermata dalle testimonianze dei SI. e SI. Testimone_2 che all'udienza del 10.10.2023 hanno dichiarato che il Testimone_1 giorno del sinistro “non era segnalato lo stato dei luoghi”, circostanza confermata dagli agenti della Polizia Locale di CP_1 Tes_3
e che nel rapporto di servizio hanno dichiarato
[...] Testimone_4 di aver provveduto ad “apporre sul posto un segnale mobile (freccia direzionale) e del nastro california al fine di scongiurare ulteriori situazioni di pericolo … Veniva inviata un email all'ASE … al fine di ripristinare la regolarità del manto stradale”. A seguito del sinistro, la SI.ra veniva accompagnata al Pronto Pt_1 Soccorso di dal quale veniva dimessa con diagnosi di “ferita CP_1 lacerocontusa ginocchio destro”, come documentato da parte appellante. pagina 2 di 9 7. La fattispecie in esame, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, è riconducibile all'art. 2051 c.c.. Per il corretto inquadramento della predetta disposizione, occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto.
“La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (cfr., da ultimo, Cass.„ S.U. n. 20943/2022); tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come detto- l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito. Nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa"
o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno). Giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017 (già recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524/2020 e da Cass. n. 4035/2021), secondo cui «la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. [ ... ] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima»; nel caso, ad esempio, della caduta del pagina 3 di 9 pedone in corrispondenza di una buca stradale, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano;
ciò non significa, peraltro, che tale condotta -ancorché non integrante il fortuito- non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1 0 co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2 0 co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte;
deve dunque affermarsi che, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, 1 0 0 2 0 co. c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno” (cfr. ex multis Cass. 37059/2022).
“Questa Corte a Sezioni unite, da ultimo con sentenza n. 20943/2022, dirimendo la diversità di indirizzi sulla conformazione della responsabilità del custode, ne ha affermato la natura oggettiva, stabilendo che, per la sua configurazione, è sufficiente che il danneggiato dia prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno dallo stesso patito, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del fortuito, ossia "un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode" (Cass. civ., SS. UU., Ord., 30/06/2022, n. 20943). Quel che rileva, secondo tale giurisprudenza condivisa da questa Sezione, è l'irrilevanza, sul piano dell'accertamento causale, della natura "insidiosa" della cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato (Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/02/2023, n. 5116). Sulla scorta di tale corso giurisprudenziale, è stato precisato che la condotta imperita, imprudente o negligente del danneggiato rileva solo se idonea ad integrare il caso fortuito, cioè se si pone come causa efficiente del danno, connotata da carattere di imprevedibilità ed imprevenibilità in grado di interrompere la serie causale riconducibile alla cosa (Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/02/2023, n. 5116; Cass. civ. n. 4035/2021; Cass. civ. n. 17949/2024; Cass. civ. n. 8450/2025).
pagina 4 di 9 7.1 Alla luce del predetto orientamento giurisprudenziale, l'onere probatorio gravante sul danneggiato ex art. 2051 c.c. si esaurisce nella dimostrazione del danno e del nesso causale. La SI.ra ha adeguatamente assolto il predetto onere probatorio. In Pt_1 primo luogo, infatti, ha provato il danno (ovvero la lesione al ginocchio) tramite la produzione della documentazione del Pronto Soccorso e la relazione del CTP, chiedendo anche l'ammissione di CTU. In secondo luogo, ha altresì provato il nesso causale (cioè la derivazione del predetto danno dalla caduta causata dalla presenza di sporgenze metalliche sul manto stradale) tramite la testimonianza del SI. . Testimone_1
7.2 In capo al custode della res, invece, residua l'onere probatorio del caso fortuito al fine di escludere la sua responsabilità ex art. 2051 c.c.. Il in qualità di custode, in quanto proprietario della Controparte_1 strada in cui è avvenuto il sinistro per cui è causa, è soggetto agli obblighi di manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze e degli obblighi di apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, gravanti in capo agli Enti proprietari delle strade ex art. 14 del D. Lgs. n. 285/1992, come correttamente richiamato dal Giudice di prime cure (pag. 3 della sentenza). Come già detto al punto 6, il si è reso responsabile del Controparte_1 mancato assolvimento dei predetti obblighi poiché nella strada di viale Marconi era presente un difetto non opportunamente segnalato dai cartelli stradali.
7.3 L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha affermato che poiché “l'incidente si è verificato in orario diurno”, “parte attrice non ha allegato la presenza di alcun elemento idoneo a compromettere la visibilità e la transitabilità della strada” ed essendo una “strada nota alla , trattandosi di viale Marconi, civico Pt_1 330/332, ove da sempre risiede il nonno di , “era quindi Parte_1 concretamente possibile per l'utente danneggiato percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza le condizioni del manto stradale: tale possibilità di previsione vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità dell convenuto per difetto di manutenzione CP_4 della strada pubblica”. Per il Giudice di prime cure, pertanto, “la condotta tenuta dalla ha, in conclusione, eliso il rapporto Pt_1 eziologico tra la cosa in custodia ed il danno patito e si pone quale unica causa del sinistro” (pag. 5 e 6 della sentenza). La doglianza dell'appellante è fondata e merita accoglimento. Come affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata, non ha rilevanza il fatto che “la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o che “l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile”, poiché l'unico elemento idoneo ad escludere la responsabilità del custode è il caso fortuito, ovvero un fatto imprevedibile e imprevenibile. E nella caduta di un pedone per aver inciampato su sporgenze metalliche presenti sul marciapiede, come affermato dalla predetta giurisprudenza, non c'è nulla di “imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di fatto, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente)”. In ogni caso, come affermato dall'appellante, le sporgenze metalliche, a causa delle loro caratteristiche cromatiche simili a quelle del cemento del manto stradale, si mimetizzavano con quest'ultimo, rendendone difficile l'individuazione a qualsiasi pedone. Non è condivisibile, pertanto, l'affermazione di parte appellata laddove afferma che le sporgenze metalliche, essendo di colore pagina 5 di 9 nero, erano “facilmente individuabili proprio perché cromaticamente diversi dalla restante parte di marciapiede di colore grigio”. La parte di cemento grigia, infatti, era presente in quantità talmente ridotta rispetto al resto del marciapiede in cemento più scuro, come si evince dalla foto allegata proprio dal (pag. 8 dell'atto di comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta in appello del , che non si Controparte_1 poteva ragionevolmente pretendere che un qualsiasi pedone la notasse percorrendo normalmente la strada;
a maggior ragione se si considera che la lunghezza delle sporgenze metalliche era pari a quella di una monetina da 5 centesimi, ossia meno di ½ centimetro, essendo quindi ancor più difficilmente individuabili. Inoltre, come correttamente affermato dall'appellante, non è corretta la sentenza laddove afferma che la SI.ra conoscerebbe la strada del Pt_1 sinistro in quanto strada in cui è ubicata la casa del nonno, poiché agli atti non vi è prova che la minore frequentasse regolarmente l'abitazione del nonno né che conoscesse perfettamente la strada. Va quindi respinta anche la doglianza di parte appellata nel punto in cui afferma che il “sig.
… si avvedeva della presenza, sul marciapiede, di Testimone_2 quest'ultimo (cioè il SI. ) nonché dell'attrice e della sorella Tes_1 di quest'ultima, per cui si evince chiaramente che entrambe le ragazze erano solite frequentare l'abitazione del nonno” (pag. 12 e 13 dell'atto di comparsa di costituzione e risposta del . Non vi è nessun Controparte_1 collegamento logico, infatti, tra il fatto che il SI. abbia Testimone_2 riconosciuto la SI.ra insieme al nonno SI. e il fatto Pt_1 Tes_1 che la SI.ra frequentasse spesso il SI. Pt_1 Tes_1 E anche a voler ritenere provato (ma così non è) che la SI.ra Pt_1 frequentasse spesso il SI. e quindi conoscesse bene la strada, Tes_1 non è dato sapere da quanto tempo fossero presenti sulla strada medesima le sporgenze metalliche, che potrebbero essersi palesate anche solo qualche giorno prima. Ne deriva che il comportamento della SI.ra è esente da qualsiasi Pt_1 responsabilità, poiché camminare a piedi lungo una strada e inciampare a causa di sporgenze metalliche non segnalate presenti sul manto stradale non integra il caso fortuito (ovvero un evento imprevedibile ed eccezionale) ma è, al contrario, la normale condotta del pedone modello. Va respinta, pertanto, la doglianza del circa il fatto che la SI.ra Controparte_1
“era evidentemente distratta nel deambulare, tant'è che se non lo Pt_1 fosse stata avrebbe avuto in concreto la percezione della presenza dei puntoni sulla sede di calpestio del marciapiede” (pag. 10 dell'atto di comparsa di costituzione e risposta del . Come Controparte_1 correttamente affermato dall'appellante, infatti, non vi è prova che la SI.ra fosse distratta al momento del transito, né che portasse in Pt_1 mano qualcosa, o che corresse. Infine, l'appellante si lamenta correttamente della sentenza laddove il Giudice di prime cure afferma che “la conoscenza delle condizioni della strada era anche radicata nel nonno della , che si trovava con lei Pt_1 al momento del sinistro e che sulla minore era tenuto ad esercitare la sorveglianza” (pag. 5 della sentenza). La predetta affermazione non è condivisibile e va censurata in quanto in primis, come predetto, non è stato provato da quanto tempo le sporgenze metalliche fossero presenti sul manto stradale, quindi il fatto che il SI. conoscesse la strada Tes_1 non rileva, dato che non vi è prova del fatto che le sporgenze fossero presenti da sempre. In secundis, come correttamente affermato dall'appellante, nessuna azione di responsabilità è stata intentata dal nei confronti del SI. , dato che non vi è Controparte_1 Tes_1 pagina 6 di 9 alcuna disposizione codicistica che regola la responsabilità di un nonno che passeggia con sua nipote. Infine, priva di valore probatorio è l'affermazione del circa il fatto che il SI. Controparte_1 Tes_1
“all'udienza istruttoria del 10.10.2023, dichiarava di essere a conoscenza della presenza sul piano di calpestio del marciapiede di quattro viti sporgenti” (pag. 13 dell'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello del , poiché al teste SI. è stato Controparte_1 Tes_1 chiesto se le sporgenze metalliche erano presenti nel punto di strada in cui la SI.ra è inciampata il giorno del sinistro per cui è causa, Pt_1 non invece, come parte appellata ha erroneamente interpretato, se le sporgenze fossero presenti da sempre.
7.4 Alla luce di quanto sin qui esposto, è da respingere anche la richiesta effettuata in via subordinata dal circa l'applicazione Controparte_1 dell'art. 1227 c.c. poiché nessun profilo di responsabilità in capo alla SI.ra è emerso dagli atti in causa. Pt_1
8. Per quanto riguarda i danni subiti dalla SI.ra il CTU Dott.ssa Pt_1
medico chirurgo specialista in medicina legale, nel Persona_1 rispondere ai quesiti posti dalla Corte, ha affermato che “l'obiettività riscontrata dalla scrivente a carico del ginocchio destro della SI.ra è compatibile con l'evento accaduto in data 24 aprile 2018”, Parte_1 che non sono state riscontrate “cause pre-esistenti e/o sopravvenute” e che
“la lesività emersa … dopo l'evento traumatico appare dunque coerente con la dinamica del fatto lesivo del 24 aprile 2018, risultando quindi soddisfatti i criteri medico-legali posti alla base del giudizio di sussistenza del nesso causale” (pag. 13 e 14 della relazione di CTU). Nulla quaestio, pertanto, sul collegamento causale tra il sinistro per cui è causa e le lesioni lamentate dalla SI.ra . Pt_1 Il CTU, inoltre, ha stabilito che parte appellante ha subito a causa del predetto sinistro “una prima fase d'inabilità temporanea totale di circa 7 (sette) giorni … una fase d'inabilità temporanea parziale al 50% pari a 10 (dieci) giorni, seguita da giorni 15 (quindici) di inabilità temporanea parziale al 25%” e che “i postumi conseguenti all'evento traumatico oggetto del presente appello siano produttivi di una invalidità permanente pari al 3% (tre percento) della totale”. Inoltre, dalla lesione in esame è derivato un “pregiudizio estetico lievissimo e modesti disturbi disestetici e funzionali” (pag. 15 e 16 della relazione di CTU). Alla luce di quest'ultima affermazione del CTU in relazione all'astratta configurabilità del danno morale, inserito dall'appellante nel calcolo del risarcimento del danno (pag. 2 delle note di trattazione scritta in appello), e in considerazione del fatto che l'appellante non lo ha debitamente provato come avrebbe dovuto (Cass. civ. n. 13383/2025; Cass. civ. n. 6444/2023; Cass. civ. n. 25817/2017), la Corte non lo ritiene sussistente nel caso in esame, poiché il “pregiudizio estetico da lesione cicatriziale” (pag. 5 della 1° memoria ex art. 183 c.p.c. della SI.ra
) è già compreso nel risarcimento per la menomazione subita al Pt_1 ginocchio. Per quanto riguarda le spese mediche asseritamente sostenute dalla SI.ra
, il CTU ha ritenuto “giustificate” le due ricevute del Dott. Pt_1
per visita specialistica chirurgica e la ricevuta del Dott. Per_2 per relazione medico legale (pag. 16 e 17 della Persona_3 relazione di CTU). Alla relazione del CTU non sono state presentate osservazioni da parte dei CTP (pag. 18 e 19 della relazione di CTU). pagina 7 di 9 Ne consegue che il danno subito dalla SI.ra è così liquidabile: Pt_1 considerando che la tabella utilizzabile è la tabella di Milano 2024 e non la tabella ex art. 136 D. Lgs. n. 209/2005 (Cod. Assicurazioni) poiché la lesione subita dalla SI.ra non è derivata da “sinistri conseguenti Pt_1 alla circolazione di veicoli a motore e di natanti” come prescritto dalla predetta disposizione, che l'età della danneggiata alla data del sinistro era di 12 anni e che la percentuale di invalidità permanente è 3%, il danno non patrimoniale risarcibile ammonta a € 4.444,00; considerando, inoltre, che i giorni di invalidità temporanea totale ammontano a 7, che i giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ammontano a 10, che i giorni di invalidità temporanea parziale al 25% ammontano a 15 e che, quindi, l'invalidità temporanea totale è di € 805,00, l'invalidità temporanea parziale al 50% è di € 575,00 e l'invalidità temporanea parziale al 25% è di € 431,25, il danno biologico temporaneo ammonta a € 1.811,25, per un totale generale di € 6.255,25 (somma comprensiva di rivalutazione monetaria), oltre interessi legali dal giorno del sinistro al saldo. Alla predetta somma va aggiunta la somma relativa al danno patrimoniale subito dalla SI.ra per le spese mediche Pt_1 sostenute, nella misura ritenuta congrua dal CTU, cioè € 898,00, oltre interessi legali dal giorno del sinistro al saldo.
9. Conclusivamente, l'appello deve essere accolto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
La richiesta dell'appellante di condanna dell'appellato al “risarcimento del danno scaturente dal rifiuto alla stipulazione della convenzione di negoziazione ex art. 96 c.p.c.” va respinta poiché non vi è prova del fatto che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 614/2024, emessa dal Tribunale di Spoleto, in data 05.07.2024, pubblicata il 05.07.2024, nella causa iscritta al n. r. g. 1351/2021:
1. Condanna il al pagamento della somma di € 7.153,25, Controparte_1 oltre interessi legali dal giorno del sinistro al saldo, in favore della SI.ra quale risarcimento del danno patrimoniale Parte_1
e non patrimoniale da lei subito;
2. Condanna il alla refusione delle spese di lite del Controparte_1 primo grado di giudizio in favore della SI.ra che si Parte_1 liquidano in € 6.600,10 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
3. Condanna il alla refusione delle spese di lite del Controparte_1 presente grado del giudizio, in favore della SI.ra che Parte_1
pagina 8 di 9 si liquidano in € 7.551,70, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CAP come per legge;
4. Pone definitivamente le spese di CTU a carico del Controparte_1
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 11.12.2025
Sentenza redatta in minuta con l'ausilio del MOT in tirocinio dr.ssa
UD CH
Il Consigliere estensore
PA de IS
Il Presidente
IM RI
pagina 9 di 9
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Alberto Parte_1 C.F._1 Maria Onori ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foligno, via N. Sauro n. 4/B ( ) Email_1 APPELLANTE Contro
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Giuseppe Russo ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Napoli, Largo F. Torraca n. 71 ( ) Email_2 APPELLATA E
(P.I. , in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., difesa in primo grado dall'avv. Andrea Lauri
) Email_3 APPELLATA Avente ad OGGETTO: “Responsabilità extracontrattuale. Lesioni personali” CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per l'appellante: come in atti. Per l'appellato: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la SI.ra ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 614/2024, emessa Pt_1 dal Tribunale di Spoleto, in data 05.07.2024 e pubblicata il 05.07.2024, nella causa iscritta al n. R.G. 1351/2021, con la quale il Tribunale respingeva la domanda degli attori e Parte_2 Controparte_3 in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sull'allora minorenne avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del Parte_1 danno causato dalla caduta di quest'ultima lungo viale Marconi in a CP_1 causa dell'asserita presenza di sporgenze metalliche sul manto stradale. Parte appellante ha proposto appello per il seguente motivo: esistenza e non visibilità dell'insidia stradale, esistenza del nesso causale tra l'insidia e l'evento lesivo e assenza di responsabilità in capo all'appellante. Parte appellante, inoltre, ha chiesto l'espletamento di CTU medico-legale (non ammessa dal Giudice di prime cure) per accertare il danno biologico asseritamente subito e la sospensione dell'efficacia provvisoriamente esecutiva della sentenza.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la parte appellata, contestando il motivo di appello, di cui ha Controparte_1 chiesto la declaratoria di improponibilità e improcedibilità ex art. 342 pagina 1 di 9 c.p.c., e opponendosi alla richiesta istruttoria. Parte appellata, in via subordinata, ha chiesto l'applicazione dell'art. 1227 c.c..
3. La parte appellata cui è stato regolarmente Controparte_2 notificato l'atto di citazione in appello, non si è costituita e, pertanto, è rimasta contumace.
4. Con ordinanza del 19.02.2025, la Corte ha sospeso la provvisoria esecutività della sentenza impugnata e con ordinanza del 24.02.2025 ha disposto la consulenza medico-legale sulla persona della SI.ra Pt_1 nominando come CTU la dott.ssa . Persona_1 Con ordinanza del 16.10.2025, la Corte ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni, sostituendola con il deposito di note scritte e all'udienza dell'11.12.2025, all'esito dell''udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per la discussione orale dinanzi al collegio, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In via preliminare, va respinta l'eccezione di parte appellata circa l'asserita improponibilità e improcedibilità ex art. 342 c.p.c. dell'atto di appello. Esso, infatti, è chiaramente volto ad impugnare tutta la sentenza che ha escluso la sussistenza degli elementi essenziali dell'illecito per cui è causa. A nulla rileva il fatto che l'appellante abbia formalmente indicato un solo motivo di appello, poiché quest'ultimo contiene gli aspetti principali analizzati dal Giudice di prime cure, ovvero l'insidia stradale, il nesso causale tra l'insidia e il danno subito l'analisi della condotta tenuta dalla SI.ra . L'atto di appello, Pt_1 inoltre, indica le specifiche parti della sentenza che l'appellante intende censurare, come prescrive la predetta disposizione, ed è, pertanto, ammissibile.
6. Per esaminare il motivo di appello proposto dalla SI.ra Pt_1 occorre procedere alla ricostruzione del fatto. Nel pomeriggio del 24.04.2018, lungo viale Marconi in , la SI.ra CP_1
, che all'epoca aveva 12 anni, cadeva a terra a causa della presenza Pt_1 sul manto stradale di sporgenze metalliche in cui è inciampata. La prova del predetto sinistro, come affermato dall'appellante e come correttamente ricostruito dal Giudice di prime cure, è emersa dalla testimonianza del SI. il quale all'udienza del Testimone_1 10.10.2023 ha dichiarato che la SI.ra “cadeva a terra su uno Pt_1 strato di asfalto rialzato al di sopra del quale vi erano delle sporgenze metalliche”. La presenza sul manto stradale delle sporgenze metalliche in cui è inciampata la SI.ra e la mancata segnalazione delle stesse è stata Pt_1 confermata dalle testimonianze dei SI. e SI. Testimone_2 che all'udienza del 10.10.2023 hanno dichiarato che il Testimone_1 giorno del sinistro “non era segnalato lo stato dei luoghi”, circostanza confermata dagli agenti della Polizia Locale di CP_1 Tes_3
e che nel rapporto di servizio hanno dichiarato
[...] Testimone_4 di aver provveduto ad “apporre sul posto un segnale mobile (freccia direzionale) e del nastro california al fine di scongiurare ulteriori situazioni di pericolo … Veniva inviata un email all'ASE … al fine di ripristinare la regolarità del manto stradale”. A seguito del sinistro, la SI.ra veniva accompagnata al Pronto Pt_1 Soccorso di dal quale veniva dimessa con diagnosi di “ferita CP_1 lacerocontusa ginocchio destro”, come documentato da parte appellante. pagina 2 di 9 7. La fattispecie in esame, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, è riconducibile all'art. 2051 c.c.. Per il corretto inquadramento della predetta disposizione, occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto.
“La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (cfr., da ultimo, Cass.„ S.U. n. 20943/2022); tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come detto- l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito. Nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa"
o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno). Giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017 (già recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524/2020 e da Cass. n. 4035/2021), secondo cui «la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. [ ... ] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima»; nel caso, ad esempio, della caduta del pagina 3 di 9 pedone in corrispondenza di una buca stradale, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano;
ciò non significa, peraltro, che tale condotta -ancorché non integrante il fortuito- non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1 0 co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2 0 co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte;
deve dunque affermarsi che, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, 1 0 0 2 0 co. c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno” (cfr. ex multis Cass. 37059/2022).
“Questa Corte a Sezioni unite, da ultimo con sentenza n. 20943/2022, dirimendo la diversità di indirizzi sulla conformazione della responsabilità del custode, ne ha affermato la natura oggettiva, stabilendo che, per la sua configurazione, è sufficiente che il danneggiato dia prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno dallo stesso patito, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del fortuito, ossia "un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode" (Cass. civ., SS. UU., Ord., 30/06/2022, n. 20943). Quel che rileva, secondo tale giurisprudenza condivisa da questa Sezione, è l'irrilevanza, sul piano dell'accertamento causale, della natura "insidiosa" della cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato (Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/02/2023, n. 5116). Sulla scorta di tale corso giurisprudenziale, è stato precisato che la condotta imperita, imprudente o negligente del danneggiato rileva solo se idonea ad integrare il caso fortuito, cioè se si pone come causa efficiente del danno, connotata da carattere di imprevedibilità ed imprevenibilità in grado di interrompere la serie causale riconducibile alla cosa (Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/02/2023, n. 5116; Cass. civ. n. 4035/2021; Cass. civ. n. 17949/2024; Cass. civ. n. 8450/2025).
pagina 4 di 9 7.1 Alla luce del predetto orientamento giurisprudenziale, l'onere probatorio gravante sul danneggiato ex art. 2051 c.c. si esaurisce nella dimostrazione del danno e del nesso causale. La SI.ra ha adeguatamente assolto il predetto onere probatorio. In Pt_1 primo luogo, infatti, ha provato il danno (ovvero la lesione al ginocchio) tramite la produzione della documentazione del Pronto Soccorso e la relazione del CTP, chiedendo anche l'ammissione di CTU. In secondo luogo, ha altresì provato il nesso causale (cioè la derivazione del predetto danno dalla caduta causata dalla presenza di sporgenze metalliche sul manto stradale) tramite la testimonianza del SI. . Testimone_1
7.2 In capo al custode della res, invece, residua l'onere probatorio del caso fortuito al fine di escludere la sua responsabilità ex art. 2051 c.c.. Il in qualità di custode, in quanto proprietario della Controparte_1 strada in cui è avvenuto il sinistro per cui è causa, è soggetto agli obblighi di manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze e degli obblighi di apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, gravanti in capo agli Enti proprietari delle strade ex art. 14 del D. Lgs. n. 285/1992, come correttamente richiamato dal Giudice di prime cure (pag. 3 della sentenza). Come già detto al punto 6, il si è reso responsabile del Controparte_1 mancato assolvimento dei predetti obblighi poiché nella strada di viale Marconi era presente un difetto non opportunamente segnalato dai cartelli stradali.
7.3 L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha affermato che poiché “l'incidente si è verificato in orario diurno”, “parte attrice non ha allegato la presenza di alcun elemento idoneo a compromettere la visibilità e la transitabilità della strada” ed essendo una “strada nota alla , trattandosi di viale Marconi, civico Pt_1 330/332, ove da sempre risiede il nonno di , “era quindi Parte_1 concretamente possibile per l'utente danneggiato percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza le condizioni del manto stradale: tale possibilità di previsione vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità dell convenuto per difetto di manutenzione CP_4 della strada pubblica”. Per il Giudice di prime cure, pertanto, “la condotta tenuta dalla ha, in conclusione, eliso il rapporto Pt_1 eziologico tra la cosa in custodia ed il danno patito e si pone quale unica causa del sinistro” (pag. 5 e 6 della sentenza). La doglianza dell'appellante è fondata e merita accoglimento. Come affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata, non ha rilevanza il fatto che “la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o che “l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile”, poiché l'unico elemento idoneo ad escludere la responsabilità del custode è il caso fortuito, ovvero un fatto imprevedibile e imprevenibile. E nella caduta di un pedone per aver inciampato su sporgenze metalliche presenti sul marciapiede, come affermato dalla predetta giurisprudenza, non c'è nulla di “imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di fatto, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente)”. In ogni caso, come affermato dall'appellante, le sporgenze metalliche, a causa delle loro caratteristiche cromatiche simili a quelle del cemento del manto stradale, si mimetizzavano con quest'ultimo, rendendone difficile l'individuazione a qualsiasi pedone. Non è condivisibile, pertanto, l'affermazione di parte appellata laddove afferma che le sporgenze metalliche, essendo di colore pagina 5 di 9 nero, erano “facilmente individuabili proprio perché cromaticamente diversi dalla restante parte di marciapiede di colore grigio”. La parte di cemento grigia, infatti, era presente in quantità talmente ridotta rispetto al resto del marciapiede in cemento più scuro, come si evince dalla foto allegata proprio dal (pag. 8 dell'atto di comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta in appello del , che non si Controparte_1 poteva ragionevolmente pretendere che un qualsiasi pedone la notasse percorrendo normalmente la strada;
a maggior ragione se si considera che la lunghezza delle sporgenze metalliche era pari a quella di una monetina da 5 centesimi, ossia meno di ½ centimetro, essendo quindi ancor più difficilmente individuabili. Inoltre, come correttamente affermato dall'appellante, non è corretta la sentenza laddove afferma che la SI.ra conoscerebbe la strada del Pt_1 sinistro in quanto strada in cui è ubicata la casa del nonno, poiché agli atti non vi è prova che la minore frequentasse regolarmente l'abitazione del nonno né che conoscesse perfettamente la strada. Va quindi respinta anche la doglianza di parte appellata nel punto in cui afferma che il “sig.
… si avvedeva della presenza, sul marciapiede, di Testimone_2 quest'ultimo (cioè il SI. ) nonché dell'attrice e della sorella Tes_1 di quest'ultima, per cui si evince chiaramente che entrambe le ragazze erano solite frequentare l'abitazione del nonno” (pag. 12 e 13 dell'atto di comparsa di costituzione e risposta del . Non vi è nessun Controparte_1 collegamento logico, infatti, tra il fatto che il SI. abbia Testimone_2 riconosciuto la SI.ra insieme al nonno SI. e il fatto Pt_1 Tes_1 che la SI.ra frequentasse spesso il SI. Pt_1 Tes_1 E anche a voler ritenere provato (ma così non è) che la SI.ra Pt_1 frequentasse spesso il SI. e quindi conoscesse bene la strada, Tes_1 non è dato sapere da quanto tempo fossero presenti sulla strada medesima le sporgenze metalliche, che potrebbero essersi palesate anche solo qualche giorno prima. Ne deriva che il comportamento della SI.ra è esente da qualsiasi Pt_1 responsabilità, poiché camminare a piedi lungo una strada e inciampare a causa di sporgenze metalliche non segnalate presenti sul manto stradale non integra il caso fortuito (ovvero un evento imprevedibile ed eccezionale) ma è, al contrario, la normale condotta del pedone modello. Va respinta, pertanto, la doglianza del circa il fatto che la SI.ra Controparte_1
“era evidentemente distratta nel deambulare, tant'è che se non lo Pt_1 fosse stata avrebbe avuto in concreto la percezione della presenza dei puntoni sulla sede di calpestio del marciapiede” (pag. 10 dell'atto di comparsa di costituzione e risposta del . Come Controparte_1 correttamente affermato dall'appellante, infatti, non vi è prova che la SI.ra fosse distratta al momento del transito, né che portasse in Pt_1 mano qualcosa, o che corresse. Infine, l'appellante si lamenta correttamente della sentenza laddove il Giudice di prime cure afferma che “la conoscenza delle condizioni della strada era anche radicata nel nonno della , che si trovava con lei Pt_1 al momento del sinistro e che sulla minore era tenuto ad esercitare la sorveglianza” (pag. 5 della sentenza). La predetta affermazione non è condivisibile e va censurata in quanto in primis, come predetto, non è stato provato da quanto tempo le sporgenze metalliche fossero presenti sul manto stradale, quindi il fatto che il SI. conoscesse la strada Tes_1 non rileva, dato che non vi è prova del fatto che le sporgenze fossero presenti da sempre. In secundis, come correttamente affermato dall'appellante, nessuna azione di responsabilità è stata intentata dal nei confronti del SI. , dato che non vi è Controparte_1 Tes_1 pagina 6 di 9 alcuna disposizione codicistica che regola la responsabilità di un nonno che passeggia con sua nipote. Infine, priva di valore probatorio è l'affermazione del circa il fatto che il SI. Controparte_1 Tes_1
“all'udienza istruttoria del 10.10.2023, dichiarava di essere a conoscenza della presenza sul piano di calpestio del marciapiede di quattro viti sporgenti” (pag. 13 dell'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello del , poiché al teste SI. è stato Controparte_1 Tes_1 chiesto se le sporgenze metalliche erano presenti nel punto di strada in cui la SI.ra è inciampata il giorno del sinistro per cui è causa, Pt_1 non invece, come parte appellata ha erroneamente interpretato, se le sporgenze fossero presenti da sempre.
7.4 Alla luce di quanto sin qui esposto, è da respingere anche la richiesta effettuata in via subordinata dal circa l'applicazione Controparte_1 dell'art. 1227 c.c. poiché nessun profilo di responsabilità in capo alla SI.ra è emerso dagli atti in causa. Pt_1
8. Per quanto riguarda i danni subiti dalla SI.ra il CTU Dott.ssa Pt_1
medico chirurgo specialista in medicina legale, nel Persona_1 rispondere ai quesiti posti dalla Corte, ha affermato che “l'obiettività riscontrata dalla scrivente a carico del ginocchio destro della SI.ra è compatibile con l'evento accaduto in data 24 aprile 2018”, Parte_1 che non sono state riscontrate “cause pre-esistenti e/o sopravvenute” e che
“la lesività emersa … dopo l'evento traumatico appare dunque coerente con la dinamica del fatto lesivo del 24 aprile 2018, risultando quindi soddisfatti i criteri medico-legali posti alla base del giudizio di sussistenza del nesso causale” (pag. 13 e 14 della relazione di CTU). Nulla quaestio, pertanto, sul collegamento causale tra il sinistro per cui è causa e le lesioni lamentate dalla SI.ra . Pt_1 Il CTU, inoltre, ha stabilito che parte appellante ha subito a causa del predetto sinistro “una prima fase d'inabilità temporanea totale di circa 7 (sette) giorni … una fase d'inabilità temporanea parziale al 50% pari a 10 (dieci) giorni, seguita da giorni 15 (quindici) di inabilità temporanea parziale al 25%” e che “i postumi conseguenti all'evento traumatico oggetto del presente appello siano produttivi di una invalidità permanente pari al 3% (tre percento) della totale”. Inoltre, dalla lesione in esame è derivato un “pregiudizio estetico lievissimo e modesti disturbi disestetici e funzionali” (pag. 15 e 16 della relazione di CTU). Alla luce di quest'ultima affermazione del CTU in relazione all'astratta configurabilità del danno morale, inserito dall'appellante nel calcolo del risarcimento del danno (pag. 2 delle note di trattazione scritta in appello), e in considerazione del fatto che l'appellante non lo ha debitamente provato come avrebbe dovuto (Cass. civ. n. 13383/2025; Cass. civ. n. 6444/2023; Cass. civ. n. 25817/2017), la Corte non lo ritiene sussistente nel caso in esame, poiché il “pregiudizio estetico da lesione cicatriziale” (pag. 5 della 1° memoria ex art. 183 c.p.c. della SI.ra
) è già compreso nel risarcimento per la menomazione subita al Pt_1 ginocchio. Per quanto riguarda le spese mediche asseritamente sostenute dalla SI.ra
, il CTU ha ritenuto “giustificate” le due ricevute del Dott. Pt_1
per visita specialistica chirurgica e la ricevuta del Dott. Per_2 per relazione medico legale (pag. 16 e 17 della Persona_3 relazione di CTU). Alla relazione del CTU non sono state presentate osservazioni da parte dei CTP (pag. 18 e 19 della relazione di CTU). pagina 7 di 9 Ne consegue che il danno subito dalla SI.ra è così liquidabile: Pt_1 considerando che la tabella utilizzabile è la tabella di Milano 2024 e non la tabella ex art. 136 D. Lgs. n. 209/2005 (Cod. Assicurazioni) poiché la lesione subita dalla SI.ra non è derivata da “sinistri conseguenti Pt_1 alla circolazione di veicoli a motore e di natanti” come prescritto dalla predetta disposizione, che l'età della danneggiata alla data del sinistro era di 12 anni e che la percentuale di invalidità permanente è 3%, il danno non patrimoniale risarcibile ammonta a € 4.444,00; considerando, inoltre, che i giorni di invalidità temporanea totale ammontano a 7, che i giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ammontano a 10, che i giorni di invalidità temporanea parziale al 25% ammontano a 15 e che, quindi, l'invalidità temporanea totale è di € 805,00, l'invalidità temporanea parziale al 50% è di € 575,00 e l'invalidità temporanea parziale al 25% è di € 431,25, il danno biologico temporaneo ammonta a € 1.811,25, per un totale generale di € 6.255,25 (somma comprensiva di rivalutazione monetaria), oltre interessi legali dal giorno del sinistro al saldo. Alla predetta somma va aggiunta la somma relativa al danno patrimoniale subito dalla SI.ra per le spese mediche Pt_1 sostenute, nella misura ritenuta congrua dal CTU, cioè € 898,00, oltre interessi legali dal giorno del sinistro al saldo.
9. Conclusivamente, l'appello deve essere accolto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
La richiesta dell'appellante di condanna dell'appellato al “risarcimento del danno scaturente dal rifiuto alla stipulazione della convenzione di negoziazione ex art. 96 c.p.c.” va respinta poiché non vi è prova del fatto che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 614/2024, emessa dal Tribunale di Spoleto, in data 05.07.2024, pubblicata il 05.07.2024, nella causa iscritta al n. r. g. 1351/2021:
1. Condanna il al pagamento della somma di € 7.153,25, Controparte_1 oltre interessi legali dal giorno del sinistro al saldo, in favore della SI.ra quale risarcimento del danno patrimoniale Parte_1
e non patrimoniale da lei subito;
2. Condanna il alla refusione delle spese di lite del Controparte_1 primo grado di giudizio in favore della SI.ra che si Parte_1 liquidano in € 6.600,10 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
3. Condanna il alla refusione delle spese di lite del Controparte_1 presente grado del giudizio, in favore della SI.ra che Parte_1
pagina 8 di 9 si liquidano in € 7.551,70, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CAP come per legge;
4. Pone definitivamente le spese di CTU a carico del Controparte_1
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 11.12.2025
Sentenza redatta in minuta con l'ausilio del MOT in tirocinio dr.ssa
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Il Consigliere estensore
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Il Presidente
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