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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 29/05/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1609/2020 R.G, trattenuta in decisione all'udienza del 11.9.2024, con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., vertente
t r a
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme, Via C. Colombo 67, presso lo studio dell'avv. Antonio Perri, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atto;
- Attore-
e
(p.Iva ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio 173, presso lo studio dell'Avv.
Michele Clemente che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
-Convenuta -
Nonchè
(C.F. elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, CP_2 C.F._2 via G. Carducci n. 18, presso lo studio dell'Avv. Elio Scaramuzzino
-Convenuto - oggetto: risarcimento danni-insidia.
Conclusioni: come da verbale in atti
***
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L.18 giugno 2009 n.69, ha modificato tra l'altro l'art.132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp.att. c.p.c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza, (art.132 n.4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più lo svolgimento del processo. L'art.58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art.132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 Luglio 2009).
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra , ha convenuto davanti a Parte_1
questo Tribunale, la Società in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., e il sig. deducendo che: il giorno 22.07.2019, alle ore 13,00 CP_2 circa, mentre si trovava nel locale bagno della concessionaria “Lion Cars”, di proprietà del sig.
-assicurata per la responsabilità civile con sita in CP_2 Controparte_3
Lamezia Terme alla via del Progresso n. 278, cadeva rovinosamente a causa del pavimento bagnato;
a seguito della caduta veniva trasportata al pronto soccorso, ove le veniva diagnosticato quanto certificato in atti.
Ritenendo che la responsabilità del sinistro fosse da ascrivere al sig. parte attrice CP_2 evocava in giudizio davanti all'intestato Tribunale per ottenere la condanna al CP_2
risarcimento di tutti i danni subiti, unitamente alla compagnia di assicurazione
[...]
Controparte_1
Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente il Controparte_1 difetto di legittimazione passiva nonché, nel caso di specie, l'inoperatività della garanzia assicurativa e, nel merito, il rigetto della domanda attrice, perché infondata in fatto e diritto. Si costituiva in giudizio ritualmente citato il quale preliminarmente, chiedeva il differimento della CP_2
prima udienza, per consentire la chiamata in causa del terzo, Controparte_1
nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., al fine di essere manlevato rispetto
[...] all'eventuale pronuncia di condanna.
Dichiarata inammissibile perché tardiva la richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo, la causa veniva istruita con prova per testi e CTU. All'udienza fissata per le precisazioni delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO
Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta assicurazione.
L'eccezione è fondata.
In punto di diritto trova applicazione un principio consolidato di legittimità, secondo cui nell'assicurazione della responsabilità civile il danneggiato è terzo estraneo rispetto al rapporto tra assicurato e l'assicuratore (V. in tal senso ex multis, Cass. Civ. n. 28834/08, Cass. Civ. n. 5306/07). Da ciò discende che, l'obbligazione dell'assicuratore relativa al pagamento dell'indennizzo all'assicurato è distinta e autonoma rispetto all'obbligazione di risarcimento cui l'assicurato è tenuto nei confronti del danneggiato, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo sussiste soltanto nei confronti dell'assicurato e non verso i danneggiati. Quest'ultimi, quindi, possono agire unicamente in confronto del responsabile civile, ma non possono convenire in giudizio l'assicuratore, né tantomeno chiamarlo in causa nella lite promossa contro l'assicurato.
Pertanto, la domanda di parte attrice proposta nei confronti della compagnia di assicurazione deve essere dichiarata inammissibile ex art. 1917 cc.
Quanto al merito, nel caso che ci occupa, il referente normativo della pretesa azionata, va individuato nell'art. 2051 c.c., avendo l'attrice, allegato la riconducibilità dei danni sofferti ad un vizio intrinseco del pavimento rappresentato dalla presenza su di esso di una insidia, costituita dalla presenza di sostanza liquida, il che appare sufficiente a giustificare la responsabilità del convenuto quale proprietario e custode.
Ne consegue, sotto il profilo degli oneri probatori, che graverà sulla danneggiata l'onere di provare il nesso eziologico tra il danno e la cosa - e, quindi, il carattere intrinseco alla cosa della causa del pregiudizio sofferto - nonché il rapporto di custodia tra la cosa medesima e il convenuto. CP_4
Graverà, invece, sul convenuto al fine di andare esente da responsabilità, la dimostrazione CP_2 del fatto che l'evento denunciato sia riconducibile a caso fortuito o forza maggiore o sia conseguenza della condotta della stessa danneggiata, essendo tale circostanza idonea ad interrompere il nesso causale.
Ciò premesso applicando i principi su richiamati è necessario verificare alla luce delle risultanze istruttorie, se il sinistro de quo sia eziologicamente riconducibile alla responsabilità di CP_2
ovvero ricondotto causalmente alla condotta della danneggiata tale da escludere la
[...]
responsabilità del custode.
In tale prospettiva, la domanda deve essere certamente accolta.
La dinamica dei fatti prospettati da parte attrice ha trovato sostanziale conferma nella deposizione del teste escusso, presente sul luogo dell'avvenuto sinistro, che sentito all'udienza del 10/10/2022, dichiarava: “ho notato una signora che passava vicino a noi. Si trattava di una signora bassina con
i capelli biondi che si recava in bagno. Preciso che il bagno aveva una stanza (antibagno) la cui porta era aperta…”, “…la signora si recava nel bagno e poi usciva per fermarsi nell'antibagno
(presumo per lavarsi le mani) quando scivolava a terra tanto da rischiare di urtare la testa al lavandino. La signora lamentava forte dolore al piede sinistro”. “Io mi sono avvicinato, anche perché ho fatto il corso di primo soccorso…”, “…mi sono accorto che probabilmente aveva una frattura…”, “…io e il figlio del proprietario della concessionaria la abbiamo seduta su una sedia per poi aspettare i soccorsi per portarla presso il pronto soccorso più vicino…”, “…posso dire che nell'antibagno vi era qualche sostanza liquida che ha causato la caduta della signora ma non so specificare di che sostanza si trattasse…” “…preciso di aver visto la signora cadere in quanto la porta dell'antibagno era aperta…”.
Quanto alla natura ed all'entità del pregiudizio subito, lo stesso si è concretizzato nelle lesioni riportate da , così come rilevabili dalla documentazione medica versata in atti, Parte_1
ed evidenziate, nella relazione del CTU, che ha accertato anche la compatibilità delle stesse con la dinamica del sinistro, ed alle cui conclusioni questo giudice ritiene di dover aderire, essendo frutto di un'indagine ampia, esaustiva ed immune da vizi logici, nonché fondata su argomentazioni e dati scientifici.
Questi ha, altresì, riconosciuto all'attrice un danno biologico nella misura del 3% ed una durata della malattia di 70 giorni complessivi, di cui 30 di inabilità temporanea totale, 40 di inabilità temporanea al 50%.
Pertanto, tenendo conto dell'età della danneggiata all'epoca dell'evento, l'importo spettante per le lesioni subite in conseguenza del sinistro è il seguente: € 2.625,92 per invalidità permanente al 3%;
€ 1.657,20 inabilità temporanea totale;
€ 1.104,80 inabilità temporanea parziale al 50%; € 1.795,79
Danno morale (33,33%); € 197,73, quale spese per prestazioni sanitarie, (come documentate in atti e ritenute congrue dal CTU).
Alla luce di quanto sopra, l'importo ad essa spettante è di € 7.381,44, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo, al cui pagamento il convenuto deve essere CP_2
condannato.
Le spese di lite e dell'espletata CTU seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo al minimo, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa. Anna Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1- dichiara inammissibile la domanda proposta nei confronti della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
2- In accoglimento della domanda attorea condanna, per i motivi indicati in parte motiva, il signor nella qualità in atti, al pagamento in favore dell'attrice della CP_2 somma di € 7.381,44 a titolo di risarcimento del danno conseguente alle lesioni riportate in occasione del sinistro per cui è causa, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
3- Condanna al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di giudizio, CP_2 che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre accessori di legge, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore costituito;
4- Compensa le spese di lite tra l'attrice e la convenuta Controparte_1
[...]
5- pone definitivamente a carico di le spese di CTU, già liquidate con CP_2
separato decreto, detratto eventuale acconto.
Lamezia Terme, 27.05.2025
Il GOP
Dott.ssa Anna Destito