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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/11/2025, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6492/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6492/2025 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in PIAZZA Parte_1 C.F._1 BARBERINI 12 presso lo studio dell'avv. BERTOLINO DENIS che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Roma 3/3 Controparte_1 C.F._2 Genova presso lo studio dell'avv. SGUERSO FILIPPO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in PINEROLO il Parte_1 Controparte_1 27/02/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINEROLO (atto n. 16 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 03/10/2003 e IO il 04/03/2005 Per_1
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 24/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne ma non economicamente indipendente rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINEROLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che
1)I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
la moglie con i figli in Pinerolo (TO) Via Montegrappa n. 50; il marito in Genova, Via Caprera n.9;
2) I coniugi si obbligano a comunicarsi mediante lettera eventuali future variazioni di Parte_2 indirizzo;
3) Il Sig. contribuirà al mantenimento della moglie versando alla Sig.ra entro il giorno CP_1 Pt_1 cinque di ogni mese con decorrenza dal mese di aprile 2025, l'assegno di € 1.800,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione dal mese di aprile 2026
4) Il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli versando direttamente sui conti a CP_1 Per_1 Per_2 loro intestati, entro il giorno cinque di ogni mese con decorrenza dal mese di aprile 2025, la somma di € 200,00 per ciascun figlio rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione dal mese di gennaio 2026;
5) Il Sig. si accolla altresì per intero le spese scolastiche dei figli (a titolo esemplificativo, spese CP_1 di iscrizione, libri e materiale scolastico, spese di trasporto ed eventuali corsi specialistici anche all'estero, purché concordati), le spese mediche, comprese quelle non coperte dalla polizza lavorativa del padre, e le spese ludico-sportive concordate;
6) Il sig. si accolla infine le spese veterinarie e di mantenimento dei due cani di famiglia di cui CP_1 la Sig.ra continuerà a prendersi cura, salvo in occasione di vacanze e viaggi durante i quali il sig. CP_1 curerà la gestione degli animali accollandosi le relative spese;
DÀ ATTO che:
pagina 2 di 3 7) L'Assegno Unico sarà percepito per intero dalla Sig.ra rinunciando il sig. a Parte_1 CP_1 richiedere la sua quota;
8) I ricorrenti si concedono reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo di passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio;
9) Le spese di questa procedura sono compensate tra le parti e ciascun coniuge si assumerà il costo del proprio difensore.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6492/2025 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in PIAZZA Parte_1 C.F._1 BARBERINI 12 presso lo studio dell'avv. BERTOLINO DENIS che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Roma 3/3 Controparte_1 C.F._2 Genova presso lo studio dell'avv. SGUERSO FILIPPO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in PINEROLO il Parte_1 Controparte_1 27/02/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINEROLO (atto n. 16 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 03/10/2003 e IO il 04/03/2005 Per_1
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 24/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne ma non economicamente indipendente rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINEROLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che
1)I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
la moglie con i figli in Pinerolo (TO) Via Montegrappa n. 50; il marito in Genova, Via Caprera n.9;
2) I coniugi si obbligano a comunicarsi mediante lettera eventuali future variazioni di Parte_2 indirizzo;
3) Il Sig. contribuirà al mantenimento della moglie versando alla Sig.ra entro il giorno CP_1 Pt_1 cinque di ogni mese con decorrenza dal mese di aprile 2025, l'assegno di € 1.800,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione dal mese di aprile 2026
4) Il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli versando direttamente sui conti a CP_1 Per_1 Per_2 loro intestati, entro il giorno cinque di ogni mese con decorrenza dal mese di aprile 2025, la somma di € 200,00 per ciascun figlio rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione dal mese di gennaio 2026;
5) Il Sig. si accolla altresì per intero le spese scolastiche dei figli (a titolo esemplificativo, spese CP_1 di iscrizione, libri e materiale scolastico, spese di trasporto ed eventuali corsi specialistici anche all'estero, purché concordati), le spese mediche, comprese quelle non coperte dalla polizza lavorativa del padre, e le spese ludico-sportive concordate;
6) Il sig. si accolla infine le spese veterinarie e di mantenimento dei due cani di famiglia di cui CP_1 la Sig.ra continuerà a prendersi cura, salvo in occasione di vacanze e viaggi durante i quali il sig. CP_1 curerà la gestione degli animali accollandosi le relative spese;
DÀ ATTO che:
pagina 2 di 3 7) L'Assegno Unico sarà percepito per intero dalla Sig.ra rinunciando il sig. a Parte_1 CP_1 richiedere la sua quota;
8) I ricorrenti si concedono reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo di passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio;
9) Le spese di questa procedura sono compensate tra le parti e ciascun coniuge si assumerà il costo del proprio difensore.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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