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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 844/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7596/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Corso Campano 200 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400000486 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 752/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il giorno 31 marzo 2025 al Comune di Giugliano in Campania ed alla società PUBLISERVIZI S.r.l., il sig. Ricorrente_1 impugna parzialmente l'avviso di accertamento n. l'avviso di accertamento esecutivo per omesso versamento IMU anno 2021 identificativo 40402400000486 notificato il 28 gennaio 2025 limitatamente agli interessi indicati nell'avviso di accertamento in €.1.017,07.
Con l'unico motivo del ricorso viene eccepita l'erroneità del calcolo degli interessi richiesti. In particolar modo il ricorrente eccepisce che gli interessi calcolati al saggio legale assommerebbero ad €.580,51 e non ad
€.1.017,07. A sostegno di quanto eccepito il ricorrente produce in giudizio prospetti di calcolo al tasso legale.
Conclude il ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratasi antistatario.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 22 aprile 2025.
In data 17 giugno 2025 si costituisce in giudizio la società PUBLISERVIZI S.r.l., eccependo l'infondatezza del ricorso evidenziando che nel rispetto di quanto previsto dall'art.1, comma 165, della Legge n.165 del 27 dicembre 2006 il Comune di Giugliano in Campania in data 16 luglio 2022 ha deliberato, in caso di mancato pagamento dei tributi, una maggiorazione degli interessi legali applicando quindi oltre all'interesse legale anche un tasso di mora.
A sostegno di quanto dedotto la resistente deposita copia del regolamento adottatto.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite.
Il Comune di Giugliano in Campania non risulta costituito in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 20 gennaio 2026 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso è stata eccepita l'erroneità della pretesa per l'importo di €.436,56 dato dalla differenza tra gli interessi richiesti e quelli effettivamente dovuti (ovvero €.1.017,07 - €.580,51 = €.436,56).
L'eccezione è infondata.
Con delibera n.23 del 16 luglio 2020 il Comune di Giugliano in Campania ha approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU. Ebbene, all'art.13, comma 1, del Regolamento è espressamente previsto, che in caso di violazioni contestate, per il tributo omesso viene applicato un tasso di mora pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali.
Peraltro tale indicazione è riportata anche alla pagina 1 dell'avviso di accertamento impugnato.
L'eccezione è pertanto infondata.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese nei confronti della società PUBLISERVIZI S.r.l., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
La mancata costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania giustifica l'omessa pronuncia sulle spese nei confronti di quest'ultimo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della società PUBLISERVIZI S.r.l., che liquida in €.250,00 oltre accessori di legge, se spettanti.
Nulla per le spese nei confronti del Comune di Giugliano in Campania.
Così deciso in Napoli all'udienza del giorno 20 gennaio 2026.
Il giudice
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7596/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Corso Campano 200 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400000486 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 752/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il giorno 31 marzo 2025 al Comune di Giugliano in Campania ed alla società PUBLISERVIZI S.r.l., il sig. Ricorrente_1 impugna parzialmente l'avviso di accertamento n. l'avviso di accertamento esecutivo per omesso versamento IMU anno 2021 identificativo 40402400000486 notificato il 28 gennaio 2025 limitatamente agli interessi indicati nell'avviso di accertamento in €.1.017,07.
Con l'unico motivo del ricorso viene eccepita l'erroneità del calcolo degli interessi richiesti. In particolar modo il ricorrente eccepisce che gli interessi calcolati al saggio legale assommerebbero ad €.580,51 e non ad
€.1.017,07. A sostegno di quanto eccepito il ricorrente produce in giudizio prospetti di calcolo al tasso legale.
Conclude il ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratasi antistatario.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 22 aprile 2025.
In data 17 giugno 2025 si costituisce in giudizio la società PUBLISERVIZI S.r.l., eccependo l'infondatezza del ricorso evidenziando che nel rispetto di quanto previsto dall'art.1, comma 165, della Legge n.165 del 27 dicembre 2006 il Comune di Giugliano in Campania in data 16 luglio 2022 ha deliberato, in caso di mancato pagamento dei tributi, una maggiorazione degli interessi legali applicando quindi oltre all'interesse legale anche un tasso di mora.
A sostegno di quanto dedotto la resistente deposita copia del regolamento adottatto.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite.
Il Comune di Giugliano in Campania non risulta costituito in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 20 gennaio 2026 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso è stata eccepita l'erroneità della pretesa per l'importo di €.436,56 dato dalla differenza tra gli interessi richiesti e quelli effettivamente dovuti (ovvero €.1.017,07 - €.580,51 = €.436,56).
L'eccezione è infondata.
Con delibera n.23 del 16 luglio 2020 il Comune di Giugliano in Campania ha approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU. Ebbene, all'art.13, comma 1, del Regolamento è espressamente previsto, che in caso di violazioni contestate, per il tributo omesso viene applicato un tasso di mora pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali.
Peraltro tale indicazione è riportata anche alla pagina 1 dell'avviso di accertamento impugnato.
L'eccezione è pertanto infondata.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese nei confronti della società PUBLISERVIZI S.r.l., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
La mancata costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania giustifica l'omessa pronuncia sulle spese nei confronti di quest'ultimo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della società PUBLISERVIZI S.r.l., che liquida in €.250,00 oltre accessori di legge, se spettanti.
Nulla per le spese nei confronti del Comune di Giugliano in Campania.
Così deciso in Napoli all'udienza del giorno 20 gennaio 2026.
Il giudice