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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/02/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6513/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
IV Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti.........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi...................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona................Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile, promossa con atto di citazione notificato in data 18.06.2024 e vertente tra
, (C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1 e difesa dall'Avv. Cathy La Torre, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
ATTRICE e
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Monza
CONVENUTO
-------------------------------------------------------------------------------------------- Oggetto della causa: rettificazione sesso ex legge n.164/1982
--------------------------------------------------------------------------------------------
I. Con atto di citazione notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Monza, Parte_1 chiedeva la rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile, con la conseguente variazione del proprio nome da “ a “LA”. Pt_1 Dall'atto introduttivo del presente giudizio e dalla documentazione specialistica allegata emerge come l'attrice abbia manifestato, sin dalla tenera età, una psicosessualità nettamente maschile e preferenze verso interessi e attività del segno opposto rispetto a quello assegnatole alla nascita.
Nel 2021, l'attrice, in considerazione dell'insofferenza e del disagio causatogli dall'incongruenza tra genere assegnato alla nascita e genere percepito e vissuto, si rivolgeva agli Istituti Clinici Zucchi dove veniva seguita dal punto di vista psicologico e psichiatrico dal Dott. Persona_1
Nel gennaio 2022, l'attrice iniziava una terapia ormonale mascolinizzante sotto la guida e il controllo della dott.ssa dell'Istituto Auxologico Italiano di Milano. Persona_2 Nel periodo di assunzione della terapia ormonale parte attrice ha presentato un'armonica e consistente modificazione dei tratti fenotipici (da femminili a prettamente mascolinizzati) e ha proseguito la
“prova di vita reale” (real life experience), vestendo gli abiti della desiderata sessualità maschile. Tale periodo non ha prodotto ripensamenti e paure ma, anzi, ha confermato il desiderio di adeguare anche i dati anagrafici alla propria identità di genere. I cambiamenti fisici ottenuti dall'attrice, infatti, hanno incrementato l'autostima e la determinazione nel proseguire il percorso di adeguamento, favorendo una migliore condizione di benessere a livello psicologico, con beneficio anche nei rapporti interpersonali. La dott.ssa concludeva la propria relazione evidenziando come l'attrice sia assolutamente Per_2 consapevole del trattamento ormonale che sta conducendo, dei risultati ottenibili e degli effetti a lungo termine. Nella stessa relazione conclusiva, inoltre, la dott.ssa attestava come la stessa sia Per_2 assolutamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di transizione, che è perfettamente inserita con il proprio ruolo di genere maschile dal punto di vista sociale, affettivo e lavorativo e che il percorso di affermazione di genere ha apportato un significativo miglioramento nel benessere psicologico e nel funzionamento sociale. All'udienza del 20 febbraio 2025, il Giudice procedeva all'audizione dell'attrice che, tramite il proprio procuratore, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo ed in particolare chiedeva che venisse accertato il diritto a sottoporsi ai trattamenti chirurgici che la parte eventualmente ritenesse di fare per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari.
II. Principiando dalla domanda attorea di rettificazione del sesso, il Tribunale osserva che ai sensi dell'art. 1 L. n. 164 del 14 aprile 1982 “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. La Corte di cassazione, con sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità per il
Tribunale di autorizzare la rettificazione anagrafica del sesso in mancanza della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ha affermato che il ricorso alla chirurgia costituisce solo uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto e ha concluso nel senso della superfluità dell'intervento rispetto alla autorizzazione alla rettificazione di sesso. A distanza di appena tre mesi dalla pronuncia della Corte di legittimità, la Corte Costituzionale - chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 1 L. 164/1982 - con la pronuncia interpretativa di rigetto n. 221 del 21 ottobre 2015, ha affermato che la disposizione normativa di cui trattasi attribuisce al Tribunale il potere di autorizzare la rettificazione del sesso all'interno degli atti dello Stato Civile a fronte di “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”, senza specificare quale sia il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle, lasciando all'interprete il compito di individuarle caso per caso. La norma oggetto di censure di legittimità costituzionale, infatti, “costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”. Secondo la Consulta, pertanto, “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”. In tale quadro,
“la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (Corte Cost. sent. 221/2015 cit.). È, in ultima analisi, rimesso al Tribunale il rigoroso accertamento delle modalità attraverso le quali il singolo intenda pervenire all'adeguamento dei propri caratteri sessuali. La ratio dell'art. 1 L. 164/1982 cit., infatti, va ravvisata nella esigenza di garantire la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici mediante la verifica della irreversibilità della volontà dell'interessato rispetto al cambiamento di genere, accertamento che non presuppone necessariamente la domanda dell'interessato di sottoporsi all'intervento chirurgico di mutamento di sesso. Nel caso che occupa, l'esponente, a sostegno della propria domanda, ha prodotto la relazione del
Dott. che, in base alle informazioni raccolte nei colloqui, ha effettuato la diagnosi Persona_1 della disforia di genere, un disturbo di identità di genere che ha condotto parte attrice a sviluppare una progressiva identificazione con il sesso opposto a quello biologico e che prescinde dall'orientamento sessuale. Per tale ragione, ha intrapreso un percorso di transizione Parte_1 dal genere femminile a quello maschile dapprima mediante l'ausilio di supporto psicoterapeutico e, quindi, farmacologico, che si trova in una fase ormai avanzata.
Dalla documentazione medica prodotta in atti, d'altronde, risulta che l'attrice da tempo si comporta come se fosse un uomo e che è a conoscenza delle conseguenze del processo di transizione. Dalle dichiarazioni rese dall'attrice – che trovano riscontro univoco nella documentazione medica prodotta – è in ultima analisi emerso che la volontà di di presentarsi all'esterno come Parte_1 uomo sotto il nome di LA è irreversibile e seria. infatti, già da tempo si presenta Parte_1 nell'ambiente sociale e scolastico con sembianze e generalità maschili sicché può affermarsi che, all'esito di un percorso di sostegno psicologico individuale iniziato da tempo, l'istante ha acquisito una nuova identità di genere. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 1 L. 164/1982 e 31, comma 5 d.lgs. 150/2011 e, per l'effetto, deve essere accolta la domanda attorea di rettificazione anagrafica del sesso femminile con attribuzione di quello maschile e, in conformità a quanto richiesto dall'attrice, al prenome “ va sostituito il prenome “LA”. Pt_1
Venendo quindi alla domanda attorea di autorizzazione alla sottoposizione ai trattamenti medico- chirurgici necessari per adeguare i caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili, osserva il Tribunale che la Corte Costituzionale con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 c. 4 del d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Consulta, pur riconoscendo la non manifesta irragionevolezza della prescrizione normativa per cui l'intervento medico-chirurgico richiede l'autorizzazione giudiziale, tenuto conto dell'entità e dell'irreversibilità delle conseguenze dell'intervento sul corpo del paziente, ha osservato come il regime autorizzatorio sia divenuto irrazionale, nella sua rigidità, in seguito alla pronuncia n. 221/2015 della Consulta stessa. Come sopra osservato, infatti, il trattamento chirurgico di adeguamento è solo un possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, potendo il percorso compiersi già per effetto dei trattamenti ormonali e comportamentali. Ove il percorso di transizione sia già sufficientemente avanzato, l'autorizzazione all'intervento chirurgico perde la sua ragione di essere e non è più necessario per la pronuncia della sentenza di rettificazione di sesso. Di fronte a una domanda di rettificazione di sesso il giudice del merito, successivamente all'intervento correttivo della Consulta appena richiamato, sarà dunque tenuto a verificare se il percorso di transizione da un sesso all'altro sia giunto a uno stadio tale da ritenerlo ormai giunto a perfezionamento, motivo per cui l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari non andrebbe a stravolgere un quadro identitario già definito nei suoi tratti fondamentali.
Come già sopra rilevato, in virtù del percorso intrapreso, già da tempo si presenta ai Parte_1 terzi con sembianze e generalità maschili, sicché può affermarsi che l'istante ha acquisito una nuova identità di genere. Le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono pertanto sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, sicché non vi è luogo a provvedere in merito all'autorizzazione al richiesto trattamento medico-chirurgico. Va peraltro riconosciuto il diritto della parte a sottoporsi ad interventi chirurgici diretti a mutare i propri caratteri sessuali primari senza necessità di acquisire la preventiva autorizzazione giudiziale.
Invero, accertata la condizione clinica di disforia di genere, il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari rientra pienamente nell'alveo dei trattamenti medici consentiti, in quanto volti a garantire l'effettiva tutela del diritto alla salute sancito dall'art. 32 Cost. che deve essere inteso come benessere psico-fisico della persona. L'intervento chirurgico, nei casi in cui la divergenza tra sesso anatomico e la psicosessualità sia fonte di sofferenza, rappresenta un possibile mezzo funzionale al conseguimento del pieno benessere dell'individuo e la richiesta in tal senso proveniente da un soggetto maggiorenne e consapevole costituisce una forma di estrinsecazione dei diritti personalissimi tutelati dall'art, 2 Cost. che riconosce tra gli altri il diritto all'identità personale quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto per quello che è nell'ambito sociale di riferimento. Sarà dunque rimesso all'alleanza terapeutica tra medico e paziente proporre ed assentire consapevolmente eventuali successivi interventi medici e chirurgici che si ritenessero necessari o utili per conseguire un pieno equilibrio psico-fisico ed eliminare o quantomeno ridurre la sofferenza conseguente a disforia di genere. Stante la natura del giudizio, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
Visti gli artt. 1 L. 164/1982 e 31 d.lgs. 150/2011
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , Parte_1 ogni diversa e ulteriore domanda e eccezione rigettato e disattesa, così provvede:
1) DICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE rispetto alla domanda di Parte_1 di autorizzazione a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali primari ai caratteri sessuali maschili;
2) ACCERTA il diritto di a sottoporsi ad eventuali interventi chirurgici di Parte_1 adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari;
3) DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a [...] il [...] Parte_1
(atto n. 123, parte I, Serie A, anno 2002) nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato in “ Pt_1 il prenome debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome “LA”; 4) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile di Brugherio di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge in ottemperanza al precedente punto 3);
5) DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del giorno 20.02.2025
Il Presidente estensore
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
IV Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti.........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi...................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona................Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile, promossa con atto di citazione notificato in data 18.06.2024 e vertente tra
, (C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1 e difesa dall'Avv. Cathy La Torre, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
ATTRICE e
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Monza
CONVENUTO
-------------------------------------------------------------------------------------------- Oggetto della causa: rettificazione sesso ex legge n.164/1982
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I. Con atto di citazione notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Monza, Parte_1 chiedeva la rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile, con la conseguente variazione del proprio nome da “ a “LA”. Pt_1 Dall'atto introduttivo del presente giudizio e dalla documentazione specialistica allegata emerge come l'attrice abbia manifestato, sin dalla tenera età, una psicosessualità nettamente maschile e preferenze verso interessi e attività del segno opposto rispetto a quello assegnatole alla nascita.
Nel 2021, l'attrice, in considerazione dell'insofferenza e del disagio causatogli dall'incongruenza tra genere assegnato alla nascita e genere percepito e vissuto, si rivolgeva agli Istituti Clinici Zucchi dove veniva seguita dal punto di vista psicologico e psichiatrico dal Dott. Persona_1
Nel gennaio 2022, l'attrice iniziava una terapia ormonale mascolinizzante sotto la guida e il controllo della dott.ssa dell'Istituto Auxologico Italiano di Milano. Persona_2 Nel periodo di assunzione della terapia ormonale parte attrice ha presentato un'armonica e consistente modificazione dei tratti fenotipici (da femminili a prettamente mascolinizzati) e ha proseguito la
“prova di vita reale” (real life experience), vestendo gli abiti della desiderata sessualità maschile. Tale periodo non ha prodotto ripensamenti e paure ma, anzi, ha confermato il desiderio di adeguare anche i dati anagrafici alla propria identità di genere. I cambiamenti fisici ottenuti dall'attrice, infatti, hanno incrementato l'autostima e la determinazione nel proseguire il percorso di adeguamento, favorendo una migliore condizione di benessere a livello psicologico, con beneficio anche nei rapporti interpersonali. La dott.ssa concludeva la propria relazione evidenziando come l'attrice sia assolutamente Per_2 consapevole del trattamento ormonale che sta conducendo, dei risultati ottenibili e degli effetti a lungo termine. Nella stessa relazione conclusiva, inoltre, la dott.ssa attestava come la stessa sia Per_2 assolutamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di transizione, che è perfettamente inserita con il proprio ruolo di genere maschile dal punto di vista sociale, affettivo e lavorativo e che il percorso di affermazione di genere ha apportato un significativo miglioramento nel benessere psicologico e nel funzionamento sociale. All'udienza del 20 febbraio 2025, il Giudice procedeva all'audizione dell'attrice che, tramite il proprio procuratore, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo ed in particolare chiedeva che venisse accertato il diritto a sottoporsi ai trattamenti chirurgici che la parte eventualmente ritenesse di fare per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari.
II. Principiando dalla domanda attorea di rettificazione del sesso, il Tribunale osserva che ai sensi dell'art. 1 L. n. 164 del 14 aprile 1982 “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. La Corte di cassazione, con sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità per il
Tribunale di autorizzare la rettificazione anagrafica del sesso in mancanza della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ha affermato che il ricorso alla chirurgia costituisce solo uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto e ha concluso nel senso della superfluità dell'intervento rispetto alla autorizzazione alla rettificazione di sesso. A distanza di appena tre mesi dalla pronuncia della Corte di legittimità, la Corte Costituzionale - chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 1 L. 164/1982 - con la pronuncia interpretativa di rigetto n. 221 del 21 ottobre 2015, ha affermato che la disposizione normativa di cui trattasi attribuisce al Tribunale il potere di autorizzare la rettificazione del sesso all'interno degli atti dello Stato Civile a fronte di “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”, senza specificare quale sia il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle, lasciando all'interprete il compito di individuarle caso per caso. La norma oggetto di censure di legittimità costituzionale, infatti, “costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”. Secondo la Consulta, pertanto, “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”. In tale quadro,
“la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (Corte Cost. sent. 221/2015 cit.). È, in ultima analisi, rimesso al Tribunale il rigoroso accertamento delle modalità attraverso le quali il singolo intenda pervenire all'adeguamento dei propri caratteri sessuali. La ratio dell'art. 1 L. 164/1982 cit., infatti, va ravvisata nella esigenza di garantire la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici mediante la verifica della irreversibilità della volontà dell'interessato rispetto al cambiamento di genere, accertamento che non presuppone necessariamente la domanda dell'interessato di sottoporsi all'intervento chirurgico di mutamento di sesso. Nel caso che occupa, l'esponente, a sostegno della propria domanda, ha prodotto la relazione del
Dott. che, in base alle informazioni raccolte nei colloqui, ha effettuato la diagnosi Persona_1 della disforia di genere, un disturbo di identità di genere che ha condotto parte attrice a sviluppare una progressiva identificazione con il sesso opposto a quello biologico e che prescinde dall'orientamento sessuale. Per tale ragione, ha intrapreso un percorso di transizione Parte_1 dal genere femminile a quello maschile dapprima mediante l'ausilio di supporto psicoterapeutico e, quindi, farmacologico, che si trova in una fase ormai avanzata.
Dalla documentazione medica prodotta in atti, d'altronde, risulta che l'attrice da tempo si comporta come se fosse un uomo e che è a conoscenza delle conseguenze del processo di transizione. Dalle dichiarazioni rese dall'attrice – che trovano riscontro univoco nella documentazione medica prodotta – è in ultima analisi emerso che la volontà di di presentarsi all'esterno come Parte_1 uomo sotto il nome di LA è irreversibile e seria. infatti, già da tempo si presenta Parte_1 nell'ambiente sociale e scolastico con sembianze e generalità maschili sicché può affermarsi che, all'esito di un percorso di sostegno psicologico individuale iniziato da tempo, l'istante ha acquisito una nuova identità di genere. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 1 L. 164/1982 e 31, comma 5 d.lgs. 150/2011 e, per l'effetto, deve essere accolta la domanda attorea di rettificazione anagrafica del sesso femminile con attribuzione di quello maschile e, in conformità a quanto richiesto dall'attrice, al prenome “ va sostituito il prenome “LA”. Pt_1
Venendo quindi alla domanda attorea di autorizzazione alla sottoposizione ai trattamenti medico- chirurgici necessari per adeguare i caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili, osserva il Tribunale che la Corte Costituzionale con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 c. 4 del d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Consulta, pur riconoscendo la non manifesta irragionevolezza della prescrizione normativa per cui l'intervento medico-chirurgico richiede l'autorizzazione giudiziale, tenuto conto dell'entità e dell'irreversibilità delle conseguenze dell'intervento sul corpo del paziente, ha osservato come il regime autorizzatorio sia divenuto irrazionale, nella sua rigidità, in seguito alla pronuncia n. 221/2015 della Consulta stessa. Come sopra osservato, infatti, il trattamento chirurgico di adeguamento è solo un possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, potendo il percorso compiersi già per effetto dei trattamenti ormonali e comportamentali. Ove il percorso di transizione sia già sufficientemente avanzato, l'autorizzazione all'intervento chirurgico perde la sua ragione di essere e non è più necessario per la pronuncia della sentenza di rettificazione di sesso. Di fronte a una domanda di rettificazione di sesso il giudice del merito, successivamente all'intervento correttivo della Consulta appena richiamato, sarà dunque tenuto a verificare se il percorso di transizione da un sesso all'altro sia giunto a uno stadio tale da ritenerlo ormai giunto a perfezionamento, motivo per cui l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari non andrebbe a stravolgere un quadro identitario già definito nei suoi tratti fondamentali.
Come già sopra rilevato, in virtù del percorso intrapreso, già da tempo si presenta ai Parte_1 terzi con sembianze e generalità maschili, sicché può affermarsi che l'istante ha acquisito una nuova identità di genere. Le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono pertanto sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, sicché non vi è luogo a provvedere in merito all'autorizzazione al richiesto trattamento medico-chirurgico. Va peraltro riconosciuto il diritto della parte a sottoporsi ad interventi chirurgici diretti a mutare i propri caratteri sessuali primari senza necessità di acquisire la preventiva autorizzazione giudiziale.
Invero, accertata la condizione clinica di disforia di genere, il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari rientra pienamente nell'alveo dei trattamenti medici consentiti, in quanto volti a garantire l'effettiva tutela del diritto alla salute sancito dall'art. 32 Cost. che deve essere inteso come benessere psico-fisico della persona. L'intervento chirurgico, nei casi in cui la divergenza tra sesso anatomico e la psicosessualità sia fonte di sofferenza, rappresenta un possibile mezzo funzionale al conseguimento del pieno benessere dell'individuo e la richiesta in tal senso proveniente da un soggetto maggiorenne e consapevole costituisce una forma di estrinsecazione dei diritti personalissimi tutelati dall'art, 2 Cost. che riconosce tra gli altri il diritto all'identità personale quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto per quello che è nell'ambito sociale di riferimento. Sarà dunque rimesso all'alleanza terapeutica tra medico e paziente proporre ed assentire consapevolmente eventuali successivi interventi medici e chirurgici che si ritenessero necessari o utili per conseguire un pieno equilibrio psico-fisico ed eliminare o quantomeno ridurre la sofferenza conseguente a disforia di genere. Stante la natura del giudizio, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
Visti gli artt. 1 L. 164/1982 e 31 d.lgs. 150/2011
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , Parte_1 ogni diversa e ulteriore domanda e eccezione rigettato e disattesa, così provvede:
1) DICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE rispetto alla domanda di Parte_1 di autorizzazione a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali primari ai caratteri sessuali maschili;
2) ACCERTA il diritto di a sottoporsi ad eventuali interventi chirurgici di Parte_1 adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari;
3) DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a [...] il [...] Parte_1
(atto n. 123, parte I, Serie A, anno 2002) nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato in “ Pt_1 il prenome debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome “LA”; 4) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile di Brugherio di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge in ottemperanza al precedente punto 3);
5) DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del giorno 20.02.2025
Il Presidente estensore
Laura Gaggiotti