Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2950 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
, e nella qualità di Eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 del ricorrente originario sig. (deceduto in data 11.12.2023), rappresentati e difesi dall' Persona_1
Avv. Roberto Parise c/o il cui studio in Cariati, alla Via Salvo D'acquisto, hanno eletto domicilio
RICORRENTI
E
CP_
– elettivamente domiciliato in Castrovillari, presso la sede dell'Istituto, al Corso Calabria, rapp.to e difeso dall'Avv. Manuela Varani
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, l'originario ricorrente vedendosi riconosciuto invalido senza diritto all'accompagnamento, ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuta l'indennità di accompagnamento a causa delle pluripatologie da cui risultava affetto con decorrenza dalla data della domanda e/o da altra;
richiedeva,
CP_ Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni del ricorrente relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma deducendo, ancor prima, il mancato rispetto del termine: a) semestrale per l'espletamento della fase di ATP;
b) entro cui andava effettuata la dichiarazione di dissenso;
b) entro cui andava iscritto il ricorso a seguito del proposto dissenso.
A seguito del decesso dell'originario ricorrente spiegavano intervento gli odierni ricorrenti eredi del sig.
. Persona_2
Rinnovata la CTU con nomina della Dott.ssa la stessa depositava la relazione Persona_3 peritale;
alla odierna udienza le Parti presenti, come da verbale, chiedevano decidersi la causa dopo breve discussione orale.
1. L'opposizione deve ritenersi fondata.
2. Va previamente vagliata l'eccezione sollevata dal resistente in ATP ed afferente al mancato rispetto dei diversi termini posti a carico della ricorrente.
La questione è infondata in quanto emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 21.06.2023 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il successivo 21.07.2023 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 16.08.2022.
CP_ Va pure disattesa l'eccezione di decadenza dal termine semestrale sollevata dall' ; in verità la visita presso la competente Commissione Medica venne espletata il 16.09.2022 laddove il ricorso per accertamento tecnico preventivo fu iscritto il 13.10.2022.
3. Il sig. prima e gli odierni ricorrenti poi hanno chiesto, accertarsi il diritto all'indennità di Persona_2 accompagnamento in favore del loro congiunto.
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]”
Per consolidato orientamento giurisprudenziale le condizioni previste dall'art. 1 della L. 18/80 per l'attribuzione della indennità in parola consistono, pertanto, alternativamente, nella impossibilità di deambulare autonomamente o nella incapacità di compiere, sempre autonomamente, gli atti quotidiani della vita.
La situazione di non autosufficienza è, dunque, caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di compiere da sé; in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione del diritto (Cassazione, 5027/2003;
Cassazione, 13362/2003).
E' stato anche chiarito come non assuma rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l'intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell'accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive
(Cassazione, 5783/2003).
Il CTU nominato nel presente Giudizio, Dott.ssa nella relazione scritta depositata, a seguito Per_3 dell'esame della documentazione versata in atti, ha riscontrato ed accertato in capo al sig. i Pt_2 presupposti di carattere sanitario legittimanti il riconoscimento della invocata provvidenza;
ciò con decorrenza dal 18.07.2022 ossia dalla data della presentazione della domanda in via amministrativa
La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni dell'originario ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti non avendo, peraltro, le Parti mosso la benché minima contestazione al riguardo.
La domanda merita, quindi, accoglimento.
4. Le spese di lite (intendendosi per tali quelle della pregressa fase di ATP e quelle della presente fase), seguono la soccombenza così come quelle di CTU, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
, e nella qualità di Eredi del ricorrente
[...] Parte_2 Parte_3
originario sig. (deceduto in data 11.12.2023), sulla domanda da questi proposta nei Persona_1
CP_ confronti dell' , in p.l.r.p.t. così provvede:
- Accoglie l'opposizione, e per l'effetto, la domanda dichiarando ed accertando la sussistenza in capo all'originario ricorrente sig. dei presupposti di natura sanitaria afferente alla Persona_1
indennità di accompagnamento con decorrenza dal 18.07.2022 e sino al 11.12.2023 (data del decesso);
CP_
- Condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite liquidate in €.
2.650,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Roberto Parise;
CP_
- Condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente fase che vengono liquidate con separato decreto.
Castrovillari, 17 Febbraio 2025 Il G.O.P.
Dott. Corrado Stumpo