Articolo 14 della Legge 1 marzo 1975, n. 44
Articolo 13Articolo 15
Versione
28 marzo 1975
Art. 14.
All'onere finanziario di cui al presente titolo si provvede con i normali stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1975, trasferiti ad apposita rubrica dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi dell' articolo 5 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657 , e dei corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.
Entrata in vigore il 28 marzo 1975