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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/04/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1705/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Costanza Perri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1705/2024 promossa da:
sito in Ferrara, Via Padova nn. 40/42 - P.tta dell'Ossola n. 11 (cod. Parte_1 fisc. ) in persona dell'amministratore pro tempore P.IVA_1 Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Montagnani (cod. fisc. )
[...] C.F._1
e Paolo Loberti (cod. fisc. ), entrambi del Foro di Ferrara, presso e nello studio C.F._2
dei quali in Ferrara, Via Kennedy n. 37, è elettivamente domiciliato, giusta mandato depositato nel fascicolo informatico in allegato al ricorso introduttivo, con dichiarazione dei procuratori di voler ricevere le comunicazioni indifferentemente al seguente n. fax 0532/767555 oppure agli indirizzi di PEC:
Email_1 Email_2
RICORRENTE
contro
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], ivi Controparte_2 C.F._3
residente in Piazzetta Dell'Ossola n. 11
RESISTENTE
OGGETTO: Azione di riconoscimento della qualità di erede puro e semplice
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: In via principale per i motivi in fatto e diritto sopra esposti, ACCERTARE E DICHIARARE che non vi è continuità nelle trascrizioni immobiliari, non avendo la sig.ra provveduto CP_3
pagina 1 di 7 a richiedere la voltura della quota di immobile di proprietà del defunto marito , e Persona_1
DICHIARARE conseguentemente che la stessa è stata unica erede del marito nato a [...]
Ferrara il 11/10/19336, cod. fisc. deceduto in Ferrara in data 25/07/2013 e che C.F._4 quindi, all'atto della sua morte, era unica proprietaria dell'immobile sito in Ferrara (FE) Piazzetta
Dell'Ossola n. 11, piano 2, Categoria A/3, classe 3, identificato al NCEU del Comune di Ferrara al foglio 102, particella 988, subalterno 100 con ogni suo diritto, annessione, pertinenza e parti comuni come pervenuto in proprietà, e pertanto ORDINARE all'Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Ferrara di procedere alla relativa trascrizione;
ACCERTARE E DICHIARARE che
, chiamato all'eredità della madre sig.ra , è in possesso dei beni Controparte_2 CP_3 ereditari ed è l'unico chiamato a non aver rinunciato all'eredità di quest'ultima come risulta per tabulas;
conseguentemente ACCERTARE l'inadempimento dello stesso in ordine alla redazione dell'inventario, di cui all'art. 485, 1° comma c.c., essendosi la successione aperta in data 15/12/2018 e non avendo egli ancora provveduto, e per l'effetto DICHIARARE che nato a [...] il [...], Controparte_2
cod. fisc. è erede puro e semplice della madre , nata a [...] C.F._3 CP_3
il 29/09/1939 cod. fisc. , deceduta in Ferrara (FE) in data 15 dicembre 2018, e C.F._5 quindi è unico proprietario del bene immobile sito in Ferrara (FE) Piazzetta Dell'Ossola n. 11, piano 2,
Categoria A/3, classe 3, identificato al NCEU del Comune di Ferrara al foglio 102, particella 988, subalterno 100 con ogni suo diritto, annessione, accessione, pertinenza e parti comuni come pervenuto alle precedenti proprietà, da lui stabilmente occupato e pertanto ORDINARE all'Agenzia del Territorio
– Servizio di Pubblicità Immobiliare di Ferrara di procedere alla relativa trascrizione della sentenza. In ogni caso, con vittoria di spese, anche forfettarie, ed competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in persona dell'amministratore pro tempore, ha proposto ricorso ex art. Parte_1
281 decies c.p.c. nei confronti di al fine di veder accertata e dichiarata la sua qualità Controparte_2
di erede puro e semplice della defunta madre deceduta a Ferrara il 15/12/2018, previo CP_3
accertamento della qualità di quest'ultima di unica erede del defunto coniuge Persona_1
deceduto in epoca antecedente a Ferrara il 16/01/2011.
La causa è stata introdotta poiché il , asserendo di vantare un credito nei confronti del Parte_1
resistente quale occupante di una delle unità immobiliari facenti parte del relativo complesso
(segnatamente per le annualità 2023-2024 dell'importo complessivo di € 15.367,62), non è in grado di agire esecutivamente nei suoi confronti, risultando egli formalmente privo di proprietà immobiliari.
pagina 2 di 7 Alla prima udienza, verificata la regolarità della notifica, il Giudice ha dichiarato la contumacia del resistente e, all'esito del deposito di memorie integrative, ha ammesso le prove orali formulate dalla ricorrente. Assunte le prove orali, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alla ricorrente termine per il deposito di una memoria conclusiva con la quale precisare anche le conclusioni.
All'esito dell'udienza cartolare del 3 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con termine di trenta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Sulla accettazione tacita dell'eredità relitta da Persona_1
Parte ricorrente ha allegato che era comproprietaria unitamente al marito CP_3 Per_1
, in ragione della quota di ½ ciascuno, dell'immobile sito in Ferrara, Piazzetta Dell'Ossola n. 11,
[...]
piano 2, identificato al NCEU del Comune di Ferrara al foglio 102, particella 988, subalterno 100 come da doc. 2 allegato al ricorso.
Ha, inoltre, dedotto che, successivamente alla morte di intervenuta il 16/01/2011, i Persona_1 figli di quest'ultimo, , e con atto in data 25/07/2013, avevano CP_2 CP_4 Controparte_5
rinunciato all'eredità paterna, così residuando quale unica delata la moglie ancora in vita CP_3
[...]
Tale deduzione è solo in parte corretta perché se è vero, come in atti puntualmente riscontrato, che i figli di hanno tutti rinunciato all'eredità paterna con atto ricevuto dal Notaio Persona_1 Persona_2
in data 25 luglio 2013, dal certificato storico anagrafico dello stato di famiglia (prodotto quale doc. 3 allegato al ricorso) risulta che aveva divorziato da nell'anno 2000. CP_3 Persona_1
In difetto del presupposto fondamentale della delazione ereditaria, non può dunque in alcun modo ritenersi che possa aver accettato anche solo tacitamente l'eredità di CP_3 Persona_1
che, allo stato, risulta, pertanto, vacante.
Sulla accettazione tacita dell'eredità relitta da . CP_3
Al contrario, può ritenersi provata la qualità del resistente, di erede puro e semplice Controparte_2
della defunta madre CP_3
Apertasi la successione ab intestato della predetta in data 15/12/2018 (cfr. doc. 7), il resistente, quale suo discendente, era chiamato a succederle per legge unitamente alle sorelle e la prima CP_5 CP_4
risulta deceduta nel 2020, la seconda risulta aver espressamente rinunciato all'eredità materna con atto ricevuto dal Cancelliere di questo Tribunale in data 13/11/2021 (cfr. doc. 7).
Verificata la sussistenza della vocazione ereditaria materna nei confronti di prima di Controparte_2
analizzare il compendio probatorio che, si anticipa sin da ora, consente di deporre a favore della qualità di erede puro e semplice del predetto, è opportuna una premessa in punto di diritto.
Anzitutto la semplice delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone, come pagina 3 di 7 detto, un presupposto, non è di per sé sufficiente per l'acquisto della qualità di erede, ma diviene operativa soltanto se il chiamato alla successione accetta di essere erede o mediante una dichiarazione di volontà
(aditio), oppure in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente (pro herede gestio) (sul punto, cfr. Cass. sez. 2, n. 390/2025).
Ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Una fattispecie normativa di accettazione tacita è quella prevista dall'art. 485 c.c.
L'omessa redazione dell'inventario da parte del chiamato all'eredità, che si trovi nel possesso dei beni caduti in successione, determina l'effetto dell'accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art. 485, 1° comma, c.c. (secondo cui “il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità (...)”; cfr. Cass. 22 giugno 1995, n. 7076: "la situazione di possesso, a qualsiasi titolo di beni ereditari da parte del chiamato, quale prevista dall'art. 485 cod. civ. richiede solo una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato alla eredità e cioè una situazione di fatto che consenta
l'esercizio in concreto di poteri sui beni stessi") e 2° comma (“trascorso tale termine senza che
l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”), con conseguente decadenza da ogni facoltà di rinuncia o accettazione con beneficio d'inventario (cfr. Cass.
23 luglio 2020, n. 15690: “L'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare;
cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma
l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice;
tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius”; cfr. anche Cass., 27 giugno 1967, n. 1590: “L'inutile decorso di tale termine importa accettazione presunta dell'eredità, per cui il chiamato è considerato erede puro e semplice e risponde ultra vires hereditatis. In base l'art. 485 c.c. l'acquisto della qualità di erede può, quindi, avvenire ipso jure per il solo effetto di una situazione giuridica obiettivamente considerata, e, quindi, indipendentemente da un'accettazione vera e propria, espressa o tacita”).
Parimenti, secondo la giurisprudenza di legittimità, sono atti che determinano accettazione tacita anche quelli dispositivi dei beni ereditari (vendita, donazione, permuta, conferimento di procura a vendere – cfr. Cass. 20699/2017 – concessione di ipoteca), la loro locazione (concessione in locazione e riscossione canoni), l'esercizio di azioni ereditari, il pagamento di e le transazioni su debiti ereditari, la riscossione pagina 4 di 7 di un credito ereditario, l'impugnazione del testamento, l'esercizio dell'azione di riduzione, la divisione di beni ereditari, la voltura catastale (Cass. sez. 2, nn. 7075/1999; 10796/2009; 22317/2014; 11478/2021), la dichiarazione di voler accettare l'eredità resa dal chiamato in forma diversa da quelle prescritte dall'art. 475 c.c.
Ciò premesso, nel caso di specie dalla istruttoria documentale e orale è emerso che è Controparte_2 nel possesso dell'immobile di Piazzetta dell'Ossola n. 11, caduto in successione in morte di CP_3
in ragione della quota di ½. Il resistente ha nel predetto immobile la propria residenza anagrafica
[...] almeno fin dall'anno 2022 (cfr. doc. 3); i testimoni escussi all'udienza in data 5 marzo 2025 hanno dichiarato che il resistente in data 16/12/2022 aveva firmato e ha trasmesso a mezzo posta elettronica all'amministratore di condominio la “dichiarazione sostitutiva”, completa di documento di identità, che l'amministratore aveva predisposto, riguardante la detrazione fiscale spettante ai condomini proprietari degli immobili per i lavori di ammodernamento dell'ascensore condominiale (cfr. anche doc. 11 di parte ricorrente); il resistente risulta risiedere nel predetto immobile sin dall'anno 2007 (cfr. doc. 12 di parte ricorrente).
Va, inoltre, rammentato che il resistente contumace, seppur regolarmente citato, non è comparso a rendere l'interrogatorio formale ammesso con ordinanza istruttoria in data 8 gennaio 2025. Sicché il possesso dell'immobile da parte del predetto, come prospettato dal attore, trova riscontro Parte_1
anche nel comportamento del convenuto da valutare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 232 c.p.c. che, in caso di mancata comparizione o rifiuto della parte di rispondere senza giustificato motivo, consente al giudice, valutato ogni altro elemento di prova, di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Sul punto giova ricordare che la disposizione di cui all'art. 232 c.p.c. contempla gli effetti della mancata presentazione della parte a rendere l'interrogatorio, cui è parificato il rifiuto di rispondere alle domande dell'avversario sui fatti di causa, imponendo comunque al giudice di inserire quel comportamento nel più ampio quadro degli altri elementi di prova acquisiti al processo. Ed invero, in tema di prove, l'art. 232 c.p.c. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova (cfr. Cass.
17719/2014; 665/2011; 6697/20009).
Sulla scorta di tali osservazioni, si rileva come la mancata comparizione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale sui capitoli di prova ammessi con la predetta ordinanza istruttoria dell'8 gennaio
2025 (debitamente notificata al convenuto contumace in data 27 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 140
c.p.c.), in uno con le risultanze probatorie sia testimoniali che documentali sopra riferite, porta a ritenere confermate le circostanze ivi dedotte, segnatamente e per quanto è qui di interesse che Controparte_2
pagina 5 di 7 ha la propria residenza anagrafica nell'immobile di Piazzetta dell'Ossola n. 11 interno 8 sin dal
26/07/2007 e che lo stesso lo abita stabilmente.
Rispetto al predetto, accertato, possesso del bene ereditario (pro quota parte di ½) da parte del convenuto, se, da un lato, non consta che lo stesso abbia mai provveduto alla formazione dell'inventario, ciò che già di per sé configura, nel caso di specie, l'ipotesi di accettazione tacita di cui al sopra citato art. 485 c.c., dall'altro, risulta che lo stesso ha abitato ed abita tutt'ora nell'immobile in questione, comportandosi come se ne fosse il proprietario, ciò che vale ulteriormente a confermare la sua qualità di erede tacito della defunta madre CP_3
In accoglimento della domanda di parte attrice, può quindi ritenersi accertato che , Controparte_2 chiamato all'eredità della defunta madre è nel possesso dei beni ereditari e che lo stesso, CP_3
non avendo mai provveduto alla redazione dell'inventario ai sensi dell'art. 485, 1° comma c.c., è erede puro e semplice della predetta de cuius, quindi proprietario, per la quota di ½ caduta in successione, del bene immobile sito in Ferrara (FE) Piazzetta Dell'Ossola n. 11, piano 2, Categoria A/3, classe 3, identificato al NCEU del Comune di Ferrara al foglio 102, particella 988, subalterno 100 con ogni suo diritto, annessione, accessione, pertinenza e parti comuni.
Si rileva, da ultimo, che la parte interessata può chiedere la trascrizione sulla base del presente provvedimento giudiziale, ai sensi dell'art. 2648, 3° comma c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo, conformemente ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della nota spese depositata in data 28/03/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Costanza Perri, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara che (cod. fisc. ), nato a [...] Controparte_2 C.F._3
il 16/03/1963, ha tacitamente accettato puramente e semplicemente l'eredità di CP_3
la quale era nata a [...] il [...] ed è ivi deceduta il 15/12/2018 (ivi compresa la quota di 1/2 dell'immobile sito in Ferrara (FE) Piazzetta Dell'Ossola n. 11, piano 2, identificato al NCEU del Comune di Ferrara al foglio 102, particella 988, subalterno 100).
2) Rigetta ogni altra domanda.
3) Condanna a rifondere a favore di parte ricorrente le spese del presente giudizio Controparte_2
liquidate per compensi professionali di avvocato in complessivi 4300,00 euro oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15%, oltre alle spese vive non imponibili pari ad euro 577,54. pagina 6 di 7 Ferrara, 4 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Costanza Perri
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Costanza Perri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1705/2024 promossa da:
sito in Ferrara, Via Padova nn. 40/42 - P.tta dell'Ossola n. 11 (cod. Parte_1 fisc. ) in persona dell'amministratore pro tempore P.IVA_1 Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Montagnani (cod. fisc. )
[...] C.F._1
e Paolo Loberti (cod. fisc. ), entrambi del Foro di Ferrara, presso e nello studio C.F._2
dei quali in Ferrara, Via Kennedy n. 37, è elettivamente domiciliato, giusta mandato depositato nel fascicolo informatico in allegato al ricorso introduttivo, con dichiarazione dei procuratori di voler ricevere le comunicazioni indifferentemente al seguente n. fax 0532/767555 oppure agli indirizzi di PEC:
Email_1 Email_2
RICORRENTE
contro
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], ivi Controparte_2 C.F._3
residente in Piazzetta Dell'Ossola n. 11
RESISTENTE
OGGETTO: Azione di riconoscimento della qualità di erede puro e semplice
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: In via principale per i motivi in fatto e diritto sopra esposti, ACCERTARE E DICHIARARE che non vi è continuità nelle trascrizioni immobiliari, non avendo la sig.ra provveduto CP_3
pagina 1 di 7 a richiedere la voltura della quota di immobile di proprietà del defunto marito , e Persona_1
DICHIARARE conseguentemente che la stessa è stata unica erede del marito nato a [...]
Ferrara il 11/10/19336, cod. fisc. deceduto in Ferrara in data 25/07/2013 e che C.F._4 quindi, all'atto della sua morte, era unica proprietaria dell'immobile sito in Ferrara (FE) Piazzetta
Dell'Ossola n. 11, piano 2, Categoria A/3, classe 3, identificato al NCEU del Comune di Ferrara al foglio 102, particella 988, subalterno 100 con ogni suo diritto, annessione, pertinenza e parti comuni come pervenuto in proprietà, e pertanto ORDINARE all'Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Ferrara di procedere alla relativa trascrizione;
ACCERTARE E DICHIARARE che
, chiamato all'eredità della madre sig.ra , è in possesso dei beni Controparte_2 CP_3 ereditari ed è l'unico chiamato a non aver rinunciato all'eredità di quest'ultima come risulta per tabulas;
conseguentemente ACCERTARE l'inadempimento dello stesso in ordine alla redazione dell'inventario, di cui all'art. 485, 1° comma c.c., essendosi la successione aperta in data 15/12/2018 e non avendo egli ancora provveduto, e per l'effetto DICHIARARE che nato a [...] il [...], Controparte_2
cod. fisc. è erede puro e semplice della madre , nata a [...] C.F._3 CP_3
il 29/09/1939 cod. fisc. , deceduta in Ferrara (FE) in data 15 dicembre 2018, e C.F._5 quindi è unico proprietario del bene immobile sito in Ferrara (FE) Piazzetta Dell'Ossola n. 11, piano 2,
Categoria A/3, classe 3, identificato al NCEU del Comune di Ferrara al foglio 102, particella 988, subalterno 100 con ogni suo diritto, annessione, accessione, pertinenza e parti comuni come pervenuto alle precedenti proprietà, da lui stabilmente occupato e pertanto ORDINARE all'Agenzia del Territorio
– Servizio di Pubblicità Immobiliare di Ferrara di procedere alla relativa trascrizione della sentenza. In ogni caso, con vittoria di spese, anche forfettarie, ed competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in persona dell'amministratore pro tempore, ha proposto ricorso ex art. Parte_1
281 decies c.p.c. nei confronti di al fine di veder accertata e dichiarata la sua qualità Controparte_2
di erede puro e semplice della defunta madre deceduta a Ferrara il 15/12/2018, previo CP_3
accertamento della qualità di quest'ultima di unica erede del defunto coniuge Persona_1
deceduto in epoca antecedente a Ferrara il 16/01/2011.
La causa è stata introdotta poiché il , asserendo di vantare un credito nei confronti del Parte_1
resistente quale occupante di una delle unità immobiliari facenti parte del relativo complesso
(segnatamente per le annualità 2023-2024 dell'importo complessivo di € 15.367,62), non è in grado di agire esecutivamente nei suoi confronti, risultando egli formalmente privo di proprietà immobiliari.
pagina 2 di 7 Alla prima udienza, verificata la regolarità della notifica, il Giudice ha dichiarato la contumacia del resistente e, all'esito del deposito di memorie integrative, ha ammesso le prove orali formulate dalla ricorrente. Assunte le prove orali, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alla ricorrente termine per il deposito di una memoria conclusiva con la quale precisare anche le conclusioni.
All'esito dell'udienza cartolare del 3 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con termine di trenta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Sulla accettazione tacita dell'eredità relitta da Persona_1
Parte ricorrente ha allegato che era comproprietaria unitamente al marito CP_3 Per_1
, in ragione della quota di ½ ciascuno, dell'immobile sito in Ferrara, Piazzetta Dell'Ossola n. 11,
[...]
piano 2, identificato al NCEU del Comune di Ferrara al foglio 102, particella 988, subalterno 100 come da doc. 2 allegato al ricorso.
Ha, inoltre, dedotto che, successivamente alla morte di intervenuta il 16/01/2011, i Persona_1 figli di quest'ultimo, , e con atto in data 25/07/2013, avevano CP_2 CP_4 Controparte_5
rinunciato all'eredità paterna, così residuando quale unica delata la moglie ancora in vita CP_3
[...]
Tale deduzione è solo in parte corretta perché se è vero, come in atti puntualmente riscontrato, che i figli di hanno tutti rinunciato all'eredità paterna con atto ricevuto dal Notaio Persona_1 Persona_2
in data 25 luglio 2013, dal certificato storico anagrafico dello stato di famiglia (prodotto quale doc. 3 allegato al ricorso) risulta che aveva divorziato da nell'anno 2000. CP_3 Persona_1
In difetto del presupposto fondamentale della delazione ereditaria, non può dunque in alcun modo ritenersi che possa aver accettato anche solo tacitamente l'eredità di CP_3 Persona_1
che, allo stato, risulta, pertanto, vacante.
Sulla accettazione tacita dell'eredità relitta da . CP_3
Al contrario, può ritenersi provata la qualità del resistente, di erede puro e semplice Controparte_2
della defunta madre CP_3
Apertasi la successione ab intestato della predetta in data 15/12/2018 (cfr. doc. 7), il resistente, quale suo discendente, era chiamato a succederle per legge unitamente alle sorelle e la prima CP_5 CP_4
risulta deceduta nel 2020, la seconda risulta aver espressamente rinunciato all'eredità materna con atto ricevuto dal Cancelliere di questo Tribunale in data 13/11/2021 (cfr. doc. 7).
Verificata la sussistenza della vocazione ereditaria materna nei confronti di prima di Controparte_2
analizzare il compendio probatorio che, si anticipa sin da ora, consente di deporre a favore della qualità di erede puro e semplice del predetto, è opportuna una premessa in punto di diritto.
Anzitutto la semplice delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone, come pagina 3 di 7 detto, un presupposto, non è di per sé sufficiente per l'acquisto della qualità di erede, ma diviene operativa soltanto se il chiamato alla successione accetta di essere erede o mediante una dichiarazione di volontà
(aditio), oppure in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente (pro herede gestio) (sul punto, cfr. Cass. sez. 2, n. 390/2025).
Ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Una fattispecie normativa di accettazione tacita è quella prevista dall'art. 485 c.c.
L'omessa redazione dell'inventario da parte del chiamato all'eredità, che si trovi nel possesso dei beni caduti in successione, determina l'effetto dell'accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art. 485, 1° comma, c.c. (secondo cui “il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità (...)”; cfr. Cass. 22 giugno 1995, n. 7076: "la situazione di possesso, a qualsiasi titolo di beni ereditari da parte del chiamato, quale prevista dall'art. 485 cod. civ. richiede solo una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato alla eredità e cioè una situazione di fatto che consenta
l'esercizio in concreto di poteri sui beni stessi") e 2° comma (“trascorso tale termine senza che
l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”), con conseguente decadenza da ogni facoltà di rinuncia o accettazione con beneficio d'inventario (cfr. Cass.
23 luglio 2020, n. 15690: “L'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare;
cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma
l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice;
tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius”; cfr. anche Cass., 27 giugno 1967, n. 1590: “L'inutile decorso di tale termine importa accettazione presunta dell'eredità, per cui il chiamato è considerato erede puro e semplice e risponde ultra vires hereditatis. In base l'art. 485 c.c. l'acquisto della qualità di erede può, quindi, avvenire ipso jure per il solo effetto di una situazione giuridica obiettivamente considerata, e, quindi, indipendentemente da un'accettazione vera e propria, espressa o tacita”).
Parimenti, secondo la giurisprudenza di legittimità, sono atti che determinano accettazione tacita anche quelli dispositivi dei beni ereditari (vendita, donazione, permuta, conferimento di procura a vendere – cfr. Cass. 20699/2017 – concessione di ipoteca), la loro locazione (concessione in locazione e riscossione canoni), l'esercizio di azioni ereditari, il pagamento di e le transazioni su debiti ereditari, la riscossione pagina 4 di 7 di un credito ereditario, l'impugnazione del testamento, l'esercizio dell'azione di riduzione, la divisione di beni ereditari, la voltura catastale (Cass. sez. 2, nn. 7075/1999; 10796/2009; 22317/2014; 11478/2021), la dichiarazione di voler accettare l'eredità resa dal chiamato in forma diversa da quelle prescritte dall'art. 475 c.c.
Ciò premesso, nel caso di specie dalla istruttoria documentale e orale è emerso che è Controparte_2 nel possesso dell'immobile di Piazzetta dell'Ossola n. 11, caduto in successione in morte di CP_3
in ragione della quota di ½. Il resistente ha nel predetto immobile la propria residenza anagrafica
[...] almeno fin dall'anno 2022 (cfr. doc. 3); i testimoni escussi all'udienza in data 5 marzo 2025 hanno dichiarato che il resistente in data 16/12/2022 aveva firmato e ha trasmesso a mezzo posta elettronica all'amministratore di condominio la “dichiarazione sostitutiva”, completa di documento di identità, che l'amministratore aveva predisposto, riguardante la detrazione fiscale spettante ai condomini proprietari degli immobili per i lavori di ammodernamento dell'ascensore condominiale (cfr. anche doc. 11 di parte ricorrente); il resistente risulta risiedere nel predetto immobile sin dall'anno 2007 (cfr. doc. 12 di parte ricorrente).
Va, inoltre, rammentato che il resistente contumace, seppur regolarmente citato, non è comparso a rendere l'interrogatorio formale ammesso con ordinanza istruttoria in data 8 gennaio 2025. Sicché il possesso dell'immobile da parte del predetto, come prospettato dal attore, trova riscontro Parte_1
anche nel comportamento del convenuto da valutare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 232 c.p.c. che, in caso di mancata comparizione o rifiuto della parte di rispondere senza giustificato motivo, consente al giudice, valutato ogni altro elemento di prova, di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Sul punto giova ricordare che la disposizione di cui all'art. 232 c.p.c. contempla gli effetti della mancata presentazione della parte a rendere l'interrogatorio, cui è parificato il rifiuto di rispondere alle domande dell'avversario sui fatti di causa, imponendo comunque al giudice di inserire quel comportamento nel più ampio quadro degli altri elementi di prova acquisiti al processo. Ed invero, in tema di prove, l'art. 232 c.p.c. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova (cfr. Cass.
17719/2014; 665/2011; 6697/20009).
Sulla scorta di tali osservazioni, si rileva come la mancata comparizione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale sui capitoli di prova ammessi con la predetta ordinanza istruttoria dell'8 gennaio
2025 (debitamente notificata al convenuto contumace in data 27 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 140
c.p.c.), in uno con le risultanze probatorie sia testimoniali che documentali sopra riferite, porta a ritenere confermate le circostanze ivi dedotte, segnatamente e per quanto è qui di interesse che Controparte_2
pagina 5 di 7 ha la propria residenza anagrafica nell'immobile di Piazzetta dell'Ossola n. 11 interno 8 sin dal
26/07/2007 e che lo stesso lo abita stabilmente.
Rispetto al predetto, accertato, possesso del bene ereditario (pro quota parte di ½) da parte del convenuto, se, da un lato, non consta che lo stesso abbia mai provveduto alla formazione dell'inventario, ciò che già di per sé configura, nel caso di specie, l'ipotesi di accettazione tacita di cui al sopra citato art. 485 c.c., dall'altro, risulta che lo stesso ha abitato ed abita tutt'ora nell'immobile in questione, comportandosi come se ne fosse il proprietario, ciò che vale ulteriormente a confermare la sua qualità di erede tacito della defunta madre CP_3
In accoglimento della domanda di parte attrice, può quindi ritenersi accertato che , Controparte_2 chiamato all'eredità della defunta madre è nel possesso dei beni ereditari e che lo stesso, CP_3
non avendo mai provveduto alla redazione dell'inventario ai sensi dell'art. 485, 1° comma c.c., è erede puro e semplice della predetta de cuius, quindi proprietario, per la quota di ½ caduta in successione, del bene immobile sito in Ferrara (FE) Piazzetta Dell'Ossola n. 11, piano 2, Categoria A/3, classe 3, identificato al NCEU del Comune di Ferrara al foglio 102, particella 988, subalterno 100 con ogni suo diritto, annessione, accessione, pertinenza e parti comuni.
Si rileva, da ultimo, che la parte interessata può chiedere la trascrizione sulla base del presente provvedimento giudiziale, ai sensi dell'art. 2648, 3° comma c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo, conformemente ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della nota spese depositata in data 28/03/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Costanza Perri, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara che (cod. fisc. ), nato a [...] Controparte_2 C.F._3
il 16/03/1963, ha tacitamente accettato puramente e semplicemente l'eredità di CP_3
la quale era nata a [...] il [...] ed è ivi deceduta il 15/12/2018 (ivi compresa la quota di 1/2 dell'immobile sito in Ferrara (FE) Piazzetta Dell'Ossola n. 11, piano 2, identificato al NCEU del Comune di Ferrara al foglio 102, particella 988, subalterno 100).
2) Rigetta ogni altra domanda.
3) Condanna a rifondere a favore di parte ricorrente le spese del presente giudizio Controparte_2
liquidate per compensi professionali di avvocato in complessivi 4300,00 euro oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15%, oltre alle spese vive non imponibili pari ad euro 577,54. pagina 6 di 7 Ferrara, 4 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Costanza Perri
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