CA
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/05/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 721/2024 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1)Dott. Augusto Sabatini Presidente
2)Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
3) Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nelle causa civile in grado di appello iscritta al n. 721/2024 R. G. cont., posta in decisione all'udienza del 22.04.2024
vertente tra
, nata in [...], il [...] cod. fisc. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Barcellona P.G., (ME), Piazza Fontana n. 9, presso lo studio dell'avv. Antonino
Zarcone, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Appellante- ammessa al patrocinio gratuito
e
; Controparte_1 Appellato
e con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Messina in persona del dott. Persona_1
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 834/24 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data
2.08.2024 e pubblicata in data 16.08.2024
Conclusioni delle parti:
Per parte appellante:
“In riforma della summenzionata sentenza n. 834/2024 sospendere inaudita altera parte l'efficacia
esecutiva della sentenza appellata, nella parte in cui dispone l'affido condiviso dei minori,
prevedendo l'affido super esclusivo dei minori nata a [...] il [...] e Persona_2 Per_3
nato a Milazzo il [...] in [...] madre con regolamentazione del diritto di visita
[...]
in favore del padre da effettuarsi in ambiente protetto e con la presenza dei servizi sociali;
Nel merito :
disporre l'affido super esclusivo, o in subordine esclusivo, dei minori, nata a [...]_2
il 29.12.2017 e nato a [...] il [...] alla madre sig.ra , con Per_3 Parte_1
collocamento presso l'abitazione della stessa;
- disporre che i Servizi Sociali Territoriali predispongano con cura una regolamentazione del diritto
di visita padre/figli, con incontri che potranno avvenire soltanto mediante assistenza dei servizi
sociali e comunque in ambiente “protetto”, al fine di tutelare l'incolumità della sig.ra Parte_1
e dei suoi figli;
[...]
- confermare l'obbligo paterno di contribuire a titolo di mantenimento nell'interesse dei minori,
versando la somma mensile di €.500,00, (in ragione di €. 250,00 per ogni figlio), con rivalutazione
annuale ex indici istat entro il giorno 5 di ogni mese, oltre che del 50% delle spese straordinarie, che
si renderanno necessarie per l'interesse dei figli;
- emettere in favore dell'appellante ogni e qualsiasi ulteriore ordine, statuizione e condanna
comunque attinenti e conseguenti alla fattispecie in esame, anche in mancanza di formulazione di
specifiche conclusioni;
- ammettere, ove necessario, i mezzi istruttori utili e conducenti da richiedersi nei termini, modi e
forme del codice di rito”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1.- Con sentenza n. 834/24 emessa in data 2.08.2024 e pubblicata in data 16.08.2024 nel giudizio promosso da nei confronti di , il Tribunale di Barcellona P.G. Parte_2 Controparte_1
così decideva :
“1. affida ad entrambi i genitori i figli minori, e con collocamento prevalente presso il Per_4 Per_3
domicilio materno, e regola i tempi di frequentazione tra padre e figli secondo quanto esplicitato in
parte motiva;
2. dispone che i Servizi sociali territorialmente competenti e il Consultorio familiare
attivino un percorso di ausilio all'esercizio della genitorialità per le parti, secondo quanto indicato
in parte motiva e segnalino alle competenti Autorità Giudiziarie territoriali eventuali situazioni di
pregiudizio per i minori;
3. pone a carico di l'obbligo di versamento, a titolo di Controparte_1
contributo per il mantenimento dei figli e della somma mensile di €.500.00 (in ragione Per_4 Per_3
di €.250.00 ciascuno), con rivalutazione annuale ex indici Istat entro il giorno 5 di ogni mese, oltre
che del 50% delle spese straordinarie, che si renderanno necessarie per l'interesse dei figli;
4.
compensa le spese del giudizio”.
Avverso la sentenza con ricorso depositato in data 6.09.2024 proponeva appello la , Parte_1
chiedendone la riforma nel capo relativo all'affido condiviso dei minori.
Nelle more, con istanza depositata in data 17.09.2024, che dava origine al sub procedimento iscritto al n. 721-1/2024 R.G., l'appellante chiedeva disporsi , “inaudita altera parte”, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza nel capo concernente l'affido condiviso dei minori ed invocava,
altresì, l'affido super esclusivo. La Corte, rigettata la richiesta di provvedimento “inaudita altera parte”, richiedeva ai Servizi Sociali
territorialmente competenti una relazione quanto più possibile dettagliata “in merito all'andamento
della relazione dei bambini con ciascun genitore e all'attuale modalità di svolgimento degli incontri
tra gli stessi ed il . _1
All'esito con provvedimento del 17.10.2024 disponeva in via d'urgenza l' affidamento esclusivo dei minori e alla madre. Persona_2 Per_3
Disponeva, altresì, che gli incontri tra il padre ed i bambini si svolgessero con l'intermediazione degli operatori dei Servizi Sociali territorialmente competenti, onde evitare incontri tra i genitori ed, infine,
affidava ai medesimi Servizi Sociali l'incarico di monitorare l'andamento della relazione tra i predetti minori ed i genitori e di informare immediatamente l'Autorità Giudiziaria di ogni situazione pregiudizievole che dovesse verificarsi nonché di inviare una relazione aggiornata e dettagliata in merito all'andamento della relazione dei bambini con ciascun genitore.
Nel procedimento principale, disposta con decreto del Presidente di Sezione la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, la Corte, alla scadenza dei termini assegnati, rilevato che la notifica dell'atto di appello nei confronti del contumace in primo grado, era stata effettuata _1
a mezzo del servizio postale, rinviava la causa ad altra data, sempre secondo il rito della trattazione scritta, sia per verificare la regolarità della notifica ( non essendo stata depositata la ricevuta di ritorno del piego raccomandato ), sia per la decisione.
Quindi con ordinanza del 23.04.2025, verificata la regolarità della notifica, assumeva la causa in decisione senza termini, attesa la natura camerale del rito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-In mancanza di precedente statuizione va, in limine litis, dichiarata la contumacia di _1
, che non si è costituito nonostante la regolare notifica dell'atto di appello.
[...] 2.-Con il proposto gravame, parte appellante censura la sentenza per avere il primo decidente disposto l'affidamento condiviso dei minori in luogo di quello super esclusivo in violazione dell'art. 337 quater c.c..
Nel rilevare la presenza dei presupposti per l' applicazione dell'invocato regime, rappresenta che il si disinteressa dei propri figli, non contribuendo al loro mantenimento e frequentandoli _1
saltuariamente , tanto che la pediatra che li ha in cura ha riferito agli operatori del Servizio Sociale di non averlo mai conosciuto.
Rappresenta che , a seguito di un'aggressione ai danni di essa appellante e del compagno , P_
, il GIP del Tribunale di Barcellona P.G., con ordinanza emessa in data 12.07.2024, ha
[...]
disposto a carico del OZ il divieto di avvicinamento e di comunicazione alle PP.OO. con applicazione di braccialetto elettronico, in sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari precedentemente applicata.
Nelle note di trattazione del 17.04.2025, infine, aggiunge che il ha violato più volte il divieto _1
impostogli, come da denuncia allegata.
3.-Ciò posto, la decisione demandata alla Corte deve essere preceduta da alcune considerazioni di tratto generale.
Va, innanzitutto, rilevato che, come correttamente affermato dal primo decidente,:
- sussiste la giurisdizione del giudice italiano ex art. 8 Regolamento CE n. 2201/2003 e Reg.
n.1111/2019 ( che dal 1° agosto 2022 ha sostituito il primo) , in materia di competenza,
riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità
genitoriale, in forza dei quali le autorità di uno Stato Membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su in minore che- come nella specie - risieda abitualmente nello Stato
adito al momento della domanda;
- quanto alla legge applicabile “il predetto regolamento UE in conformità alla convenzione dell'Aia
del 1996, adotta il criterio della legge dello Stato di residenza abituale del minore, sicché, per quanto sopra, deve essere applicata la legge italiana. Inoltre, la competenza a decidere sulla responsabilità
genitoriale attrae la domanda di mantenimento per la prole minorenne, con la conseguenza che va
ritenuta la giurisdizione italiana anche con riferimento a tale istanza (cfr. art. 8 Reg. CE 2201\2003
e art 3 Reg. CE n. 4 del 2009 sub lett. d). Rispetto alle domande di mantenimento, la legge italiana
risulta, infine, applicabile in base alle previsioni dell'art. 15 del Regolamento Ce n. 4/09, che
richiama il Protocollo dell'Aja del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, che
individua, quale criterio di collegamento, il luogo di residenza abituale della prole minorenne (che
è in Italia).
Tanto precisato, giova, ancora, rammentare che nei procedimenti previsti dall'art. 337-bis c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, che, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto intesa al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio, in applicazione di valutazioni astratte, non misurate con la specifica realtà familiare (ex ultimis Cass.n. 1486/2025).
Anche la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicchè alla regola dell'affidamento condiviso -
che costituisce il regime preferenziale , poiché volto a garantire al minore in caso di crisi familiare il diritto alla bigenitorialità, ossia di continuare ad avere regolari relazioni personali con entrambi i genitori - può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del medesimo.
Ciò comporta la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà
essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sull'idoneità del genitore affidatario , ma anche in negativo sull'inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore . Tale scelta, inoltre, non può prescindere dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (ex ultimis Cass.n.
21425/2022).
E' stato pure precisato che la grave conflittualità esistente tra i genitori e le commissione di reati da parte dell'uno nei confronti dell'altro costituiscono fatti dotati di rilevante influenza sul regime di affidamento più consono in virtù della preminenza che riveste in tali procedimenti l'interesse del minore, da intendersi come riferito alle sue fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura ,
educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psicologica e possono pertanto fondare la domanda di affidamento esclusivo (Cass. 18559/2016)
Tali principi sono stati tenuti presente dalla Corte nel provvedimento adottato in via d'urgenza, con cui, considerati la conflittualità tra le parti ed il grave disinteresse manifestato dal nei _1
confronti dei figli, ne è stato disposto l'affido esclusivo alla madre .
Invero, come emerso dalla relazione dei Servizio Sociale di Barcellona P.G., il non aveva _1
palesato alcuna disponibilità a concordare le modalità degli incontri con i figli durante la sua sottoposizione alla misura cautelare ed aveva, pure, manifestato totale indifferenza rispetto all'attivazione del percorso di supporto alla genitorialità, suggerito dal primo decidente.
La Corte ha, altresì, preso in considerazione il mancato contributo del al mantenimento dei _1
figli e l'ostacolo frapposto all'iscrizione del più piccolo alla scuola materna, quale riferiti dalla e riscontrati dal più generale disinteresse manifestato dal predetto rispetto alle necessità Parte_1
materiali dei due minori , quale desumibile dalle circostanze evidenziate dal Servizio Sociale di
Barcellona P.G.
Ha, inoltre, preso atto della pendenza a carico dell'appellato di procedimento penale per reati ai danni della e del compagno. Parte_1 Ebbene, tale quadro allarmante, indice di evidenti carenze genitoriali del non risulta smentito _1
dalle ulteriori emergenze acquisite , ma solo in parte ridimensionato quanto alla frequentazione dei minori.
I Servizi Sociali del Comune di Barcellona P.G., incaricati di monitorare il rapporto tra i due bambini ed il padre, nella relazione del 3.02.2025 hanno rappresentato che, dopo mesi di interruzione, la frequentazione tra gli stessi è finalmente ripresa seppure non con regolarità, a causa di problemi di salute dei primi o esigenze lavorative del che quest'ultimo ha manifestato il desiderio di _1
vedere più spesso i figli, pur compatibilmente con le necessità lavorative, e che i due bambini “alla
vista del padre manifestano gioia, gli corrono incontro, abbracciandolo e baciandolo.. ed al rientro
..esprimono la loro felicità e il desiderio di poterlo rivedere presto” .
Al contempo, hanno ribadito la valutazione positiva del rapporto dei bambini con la madre, “che
rappresenta un punto di riferimento significativo” per gli stessi, evidenziando che il contesto in cui i predetti stanno crescendo “è sereno ed adeguato ai loro bisogni affettivi e socio-educativi”.
Alla stregua di tali emergenze, deve ritenersi che né la conflittualità tra il e la né _1 Parte_1
l'interruzione della frequentazione tra quest'ultimo ed i bambini, verificatasi nel frattempo, abbiano intaccato il rapporto affettivo tra questi ultimi ed il padre.
Occorre, però, considerare che l'interesse del minore non deve essere colto nel comprensibile desiderio di mantenere la bigenitorialità, ben potendo il giudice di merito individuare un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.
L'interesse del minore, che deve guidare le scelte sul regime dell'affidamento, impone di assicurare il soddisfacimento delle oggettive, fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, mantenimento,
educazione, istruzione, assistenza morale, e della sua sana ed equilibrata crescita psicologica, morale e materiale de minore. In tale prospettiva, non può essere trascurata la mancata condivisione da parte del della _1
responsabilità genitoriale.
Il predetto, invero, pur manifestando ultimamente il desiderio di mantenere con i bambini un significativo rapporto di frequentazione , dopo averlo immotivatamente interrotto per alcuni mesi, si
è sottratto all'obbligo di contribuire al loro mantenimento, disinteressandosi delle loro primarie esigenze di vita e lasciando che sia la madre a farsene carico.
E' vero che tale circostanza è frutto della narrazione della e che la contumacia della Parte_1 _1
costituisce comportamento o processuale “neutro” , cui non può essere attribuita valenza confessoria e, comunque, non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova.
Tuttavia, al di là del fatto che – come già evidenziato- il dedotto disinteresse del padre dei minori risulta riscontrato dalle circostanze verificate dallo stesso Servizio Sociale di Barcellona P.G., quali sopra illustrate, deve anche registrarsi la totale inerzia del a fronte dell'iniziativa giudiziaria, _1
assunta dalla , alla quale non ha inteso resistere , rinunziando a controbattere al riguardo, Parte_1
pur consapevole della gravità delle conseguenze cui era esposto in termini di affidamento dei figlioletti.
Peraltro, il mancato contributo del padre al mantenimento dei bambini neanche potrebbe ricondursi ad un eventuale stato di disoccupazione , dato che non solo l'inadempienza non sarebbe giustificata dall'esiguità del reddito ma, peraltro, nella specie, è emerso che il lavora, tanto da aver _1
giustificato la discontinuità della frequentazione proprio con le esigenze lavorative.
E' noto che, poiché le circostanze ostative all'affidamento condiviso non sono state tipizzate , la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con
"provvedimento motivato" (art. 337-quater come introdotto dal d.leg.vo 154/2013, già art. 155 bis,
primo comma, c.c.). Nell'affermare tale principio, la Corte di Cassazione ha individuato proprio nel sistematico inadempimento all'obbligo di mantenimento una delle condotte che legittimano l'affidamento esclusivo della prole.
Ha , in proposito, affermato che "La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori
....è derogabile solo ove la sua applicazione risulti 'pregiudizievole per l'interesse del minore, come
nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di
corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo
discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità
ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del
genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente" (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
Applicando tali principi al caso concreto, non può che esprimersi un giudizio altamente negativo il merito all' idoneità genitoriale del tale da legittimare un affidamento esclusivo dei minori _1
alla madre.
Invero, il disinteresse manifestato dal predetto rispetto nei confronti dei bisogni educativi e materiali dei figli è già di per sé sintomatico di una sua grave carenza genitoriale ed, in particolare, della sua incapacità di affrontare le responsabilità che conseguono all'affidamento condiviso, così da integrare quella situazione a fronte della quale tale regime deve essere derogato.
Tale giudizio negativo risulta vieppiù rafforzato dalla pendenza di un procedimento penale a carico del per reati ai danni dell'ex convivente e del suo attuale compagno. _1
Benchè tale procedimento, per quanto risulta alla Corte, si trovi ancora in fase di indagine, non può,
tuttavia, trascurarsi l'applicazione a carico dell'appellato di misura cautelare, a riprova dell'esistenza,
quanto meno, di gravi indizi di colpevolezza.
Del resto, in questa sede , non si tratta di accertare la rilevanza penale della condotta attribuita al quanto, piuttosto di valutare se i comportamenti assunti dal medesimo possano assumere _1
rilievo ai fini della scelta del regime dell'affidamento. Ebbene, ritiene la Corte che la conflittualità esistente tra le parti - che, alla luce delle emergenze illustrate, evidentemente esorbita quella fisiologica litigiosità che accompagna di solito la rottura di una relazione sentimentale- sia ostativa all'affidamento condiviso dei minori.
Essa, infatti, compromette ogni possibilità per i genitori di elaborare un progetto educativo comune e di condividere i compiti di cura e di educazione dei bambini, come, peraltro, dimostrato dal disinteresse palesato dal rispetto all'iscrizione del bambino più piccolo alla scuola materna. _1
Ne discende che, anche sotto tale profilo, la scelta operata dal primo decidente in punto di affidamento dei minori , non possa essere condivisa.
Va aggiunto che all'evidente carenza genitoriale del si contrappone il positivo giudizio in _1
merito alla idoneità della , figura genitoriale di primo riferimento, con la quale i bambini Parte_1
hanno sempre vissuto fino ad ora, senza alcuna soluzione di continuità, e che , secondo quanto riferito dai responsabili del Servizio Sociale, si è mostrata attenta ai bisogni materiali, educativi ed affettivi dei minori.
Quanto al diritto di visita, va osservato che, come già osservato dalla Corte nell'ambito del sub procedimento n. 721-1/24, la (v. note 4.10.2024) ha ridimensionato l'inziale richiesta di Parte_1
predisposizione di spazio neutro, chiedendo che il diritto di visita del venga esercitato in _1
maniera tale da evitare incontri tra le parti.
Ne discende che , al fine di garantire la sicurezza delle modalità di incontro, ferme restando le cadenze temporali stabilite nella sentenza impugnata, rispetto alle quali non è stata sollevata alcuna contestazione, la o persona dalla stessa delegata , nei giorni e nelle ore stabilite per gli Parte_1
incontri, dovrà portare i bambini presso la sede dei detti Servizi Sociali ed affidarli ad un operatore,
che avrà cura di affidarli al padre;
quest'ultimo, a sua volta, dovrà , al termine dell'incontro nuovamente affidarli ad un operatore , che lo riconsegnerà alla madre.
Resta evidentemente salva la possibilità delle parti di concordare una diversa regolamentazione del diritto di visita, a fronte delle manifestate esigenze lavorative del OZ (v. relazione del 3.02.2025) e della possibilità di vedere i bambini in giorni festivi senza l'intermediazione degli operatori del
Servizio Sociale.
Tale facoltà deve, però, subordinarsi alla condizione che a consegnare i bambini al padre ed a riprenderli al termine di ogni incontro, una persona di fiducia della , al fine di evitare che Parte_1
quest'ultima possa incrociare il _1
Va confermato l'incarico già conferito ai Servizi Sociali di monitorare la situazione dei due minori con interventi di sostegno, orientamento e controllo mirati alla soluzione delle problematiche connesse alle complesse dinamiche relazionali di cui in parte motiva (ridurre la conflittualità della ex coppia, coinvolgendo se del caso, il Consultorio familiare di riferimento.
Quanto alle spese di lite, rileva la Corte che la parziale riforma della sentenza impugnata ( in punto affidamento dei minori) imponga la rivisitazione delle spese anche del primo grado di giudizio.
Avuto riguardo all'esito finale della lite, considerato globalmente, e tenuto conto della soccombenza del il predetto va condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. _1
Esse vanno liquidate come da dispositivo in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014,
come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 37/2018 (in vigore dal 26 aprile 2018), tenuto conto dello scaglione relativo al valore della controversia ( indeterminabile- complessità bassa) ed applicando parametri tariffari inferiori ai medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese.
La condanna delle spese di questo grado di giudizio va pronunciata in favore dell'Erario, attesa l'ammissione della al beneficio del patrocinio gratuito , giusta ordinanza del C.O.A. di Parte_1
Messina del 2.10.2024
Va, infine, riservata ad apposito decreto la liquidazione dei compensi per l'attività svolta dal procuratore dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 721/24 R.G. sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 834/24 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 2.08.2024 e pubblicata in data 16.08.2024in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
a) dispone l'affido esclusivo dei minori nata a [...] il [...] e Persona_2 Per_3
nato a [...] il [...] alla madre presso cui gli stessi rimangono domiciliati;
[...]
b) conferma la regolamentazione del diritto di visita adottata nel giudizio di primo grado,
disponendo che , nei giorni e nelle ore già stabiliti per gli incontri, la madre dovrà portare i bambini presso la sede dei Servizi Sociali di Barcellona P.G. ed affidarli ad un operatore,
che avrà cura di affidarli al padre, il quale, a sua volta, dovrà , al termine dell'incontro nuovamente affidarli ad un operatore , che lo riconsegnerà alla madre , salva la possibilità di una diversa regolamentazione subordinata alla condizione di cui in parte motiva;
c) conferma il mandato già conferito al Servizio Sociale territorialmente competente di monitorare la situazione dei due minori con interventi di sostegno, orientamento e controllo mirati alla soluzione delle problematiche connesse alle complesse dinamiche relazionali di cui in parte motiva (ridurre la conflittualità della ex coppia, coinvolgendo se del caso, il
Consultorio familiare di riferimento;
d) condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, in Controparte_1
complessivi euro 3.100,00 ( di cui euro 900,00 per la fase di studio;
euro 700,00 per quella introduttiva ed euro 1.500,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, c.p.a. e iva ( se dovute);
e) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Controparte_1
complessivi euro 3.700,00 ( di cui euro 1.100,00 per la fase di studio;
euro 800,00 per quella introduttiva ed euro 1.800,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva, disponendo il pagamento in favore dell'Erario,
f) riserva di provvedere con separato decreto la liquidazione dei compensi per l'attività svolta dal procuratore dell'appellante , ammessa al beneficio del patrocinio gratuito
Così deciso nella camera di consiglio ( da remoto) del 6 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Marisa Salvo dott. Augusto Sabatini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1)Dott. Augusto Sabatini Presidente
2)Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
3) Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nelle causa civile in grado di appello iscritta al n. 721/2024 R. G. cont., posta in decisione all'udienza del 22.04.2024
vertente tra
, nata in [...], il [...] cod. fisc. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Barcellona P.G., (ME), Piazza Fontana n. 9, presso lo studio dell'avv. Antonino
Zarcone, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Appellante- ammessa al patrocinio gratuito
e
; Controparte_1 Appellato
e con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Messina in persona del dott. Persona_1
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 834/24 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data
2.08.2024 e pubblicata in data 16.08.2024
Conclusioni delle parti:
Per parte appellante:
“In riforma della summenzionata sentenza n. 834/2024 sospendere inaudita altera parte l'efficacia
esecutiva della sentenza appellata, nella parte in cui dispone l'affido condiviso dei minori,
prevedendo l'affido super esclusivo dei minori nata a [...] il [...] e Persona_2 Per_3
nato a Milazzo il [...] in [...] madre con regolamentazione del diritto di visita
[...]
in favore del padre da effettuarsi in ambiente protetto e con la presenza dei servizi sociali;
Nel merito :
disporre l'affido super esclusivo, o in subordine esclusivo, dei minori, nata a [...]_2
il 29.12.2017 e nato a [...] il [...] alla madre sig.ra , con Per_3 Parte_1
collocamento presso l'abitazione della stessa;
- disporre che i Servizi Sociali Territoriali predispongano con cura una regolamentazione del diritto
di visita padre/figli, con incontri che potranno avvenire soltanto mediante assistenza dei servizi
sociali e comunque in ambiente “protetto”, al fine di tutelare l'incolumità della sig.ra Parte_1
e dei suoi figli;
[...]
- confermare l'obbligo paterno di contribuire a titolo di mantenimento nell'interesse dei minori,
versando la somma mensile di €.500,00, (in ragione di €. 250,00 per ogni figlio), con rivalutazione
annuale ex indici istat entro il giorno 5 di ogni mese, oltre che del 50% delle spese straordinarie, che
si renderanno necessarie per l'interesse dei figli;
- emettere in favore dell'appellante ogni e qualsiasi ulteriore ordine, statuizione e condanna
comunque attinenti e conseguenti alla fattispecie in esame, anche in mancanza di formulazione di
specifiche conclusioni;
- ammettere, ove necessario, i mezzi istruttori utili e conducenti da richiedersi nei termini, modi e
forme del codice di rito”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1.- Con sentenza n. 834/24 emessa in data 2.08.2024 e pubblicata in data 16.08.2024 nel giudizio promosso da nei confronti di , il Tribunale di Barcellona P.G. Parte_2 Controparte_1
così decideva :
“1. affida ad entrambi i genitori i figli minori, e con collocamento prevalente presso il Per_4 Per_3
domicilio materno, e regola i tempi di frequentazione tra padre e figli secondo quanto esplicitato in
parte motiva;
2. dispone che i Servizi sociali territorialmente competenti e il Consultorio familiare
attivino un percorso di ausilio all'esercizio della genitorialità per le parti, secondo quanto indicato
in parte motiva e segnalino alle competenti Autorità Giudiziarie territoriali eventuali situazioni di
pregiudizio per i minori;
3. pone a carico di l'obbligo di versamento, a titolo di Controparte_1
contributo per il mantenimento dei figli e della somma mensile di €.500.00 (in ragione Per_4 Per_3
di €.250.00 ciascuno), con rivalutazione annuale ex indici Istat entro il giorno 5 di ogni mese, oltre
che del 50% delle spese straordinarie, che si renderanno necessarie per l'interesse dei figli;
4.
compensa le spese del giudizio”.
Avverso la sentenza con ricorso depositato in data 6.09.2024 proponeva appello la , Parte_1
chiedendone la riforma nel capo relativo all'affido condiviso dei minori.
Nelle more, con istanza depositata in data 17.09.2024, che dava origine al sub procedimento iscritto al n. 721-1/2024 R.G., l'appellante chiedeva disporsi , “inaudita altera parte”, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza nel capo concernente l'affido condiviso dei minori ed invocava,
altresì, l'affido super esclusivo. La Corte, rigettata la richiesta di provvedimento “inaudita altera parte”, richiedeva ai Servizi Sociali
territorialmente competenti una relazione quanto più possibile dettagliata “in merito all'andamento
della relazione dei bambini con ciascun genitore e all'attuale modalità di svolgimento degli incontri
tra gli stessi ed il . _1
All'esito con provvedimento del 17.10.2024 disponeva in via d'urgenza l' affidamento esclusivo dei minori e alla madre. Persona_2 Per_3
Disponeva, altresì, che gli incontri tra il padre ed i bambini si svolgessero con l'intermediazione degli operatori dei Servizi Sociali territorialmente competenti, onde evitare incontri tra i genitori ed, infine,
affidava ai medesimi Servizi Sociali l'incarico di monitorare l'andamento della relazione tra i predetti minori ed i genitori e di informare immediatamente l'Autorità Giudiziaria di ogni situazione pregiudizievole che dovesse verificarsi nonché di inviare una relazione aggiornata e dettagliata in merito all'andamento della relazione dei bambini con ciascun genitore.
Nel procedimento principale, disposta con decreto del Presidente di Sezione la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, la Corte, alla scadenza dei termini assegnati, rilevato che la notifica dell'atto di appello nei confronti del contumace in primo grado, era stata effettuata _1
a mezzo del servizio postale, rinviava la causa ad altra data, sempre secondo il rito della trattazione scritta, sia per verificare la regolarità della notifica ( non essendo stata depositata la ricevuta di ritorno del piego raccomandato ), sia per la decisione.
Quindi con ordinanza del 23.04.2025, verificata la regolarità della notifica, assumeva la causa in decisione senza termini, attesa la natura camerale del rito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-In mancanza di precedente statuizione va, in limine litis, dichiarata la contumacia di _1
, che non si è costituito nonostante la regolare notifica dell'atto di appello.
[...] 2.-Con il proposto gravame, parte appellante censura la sentenza per avere il primo decidente disposto l'affidamento condiviso dei minori in luogo di quello super esclusivo in violazione dell'art. 337 quater c.c..
Nel rilevare la presenza dei presupposti per l' applicazione dell'invocato regime, rappresenta che il si disinteressa dei propri figli, non contribuendo al loro mantenimento e frequentandoli _1
saltuariamente , tanto che la pediatra che li ha in cura ha riferito agli operatori del Servizio Sociale di non averlo mai conosciuto.
Rappresenta che , a seguito di un'aggressione ai danni di essa appellante e del compagno , P_
, il GIP del Tribunale di Barcellona P.G., con ordinanza emessa in data 12.07.2024, ha
[...]
disposto a carico del OZ il divieto di avvicinamento e di comunicazione alle PP.OO. con applicazione di braccialetto elettronico, in sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari precedentemente applicata.
Nelle note di trattazione del 17.04.2025, infine, aggiunge che il ha violato più volte il divieto _1
impostogli, come da denuncia allegata.
3.-Ciò posto, la decisione demandata alla Corte deve essere preceduta da alcune considerazioni di tratto generale.
Va, innanzitutto, rilevato che, come correttamente affermato dal primo decidente,:
- sussiste la giurisdizione del giudice italiano ex art. 8 Regolamento CE n. 2201/2003 e Reg.
n.1111/2019 ( che dal 1° agosto 2022 ha sostituito il primo) , in materia di competenza,
riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità
genitoriale, in forza dei quali le autorità di uno Stato Membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su in minore che- come nella specie - risieda abitualmente nello Stato
adito al momento della domanda;
- quanto alla legge applicabile “il predetto regolamento UE in conformità alla convenzione dell'Aia
del 1996, adotta il criterio della legge dello Stato di residenza abituale del minore, sicché, per quanto sopra, deve essere applicata la legge italiana. Inoltre, la competenza a decidere sulla responsabilità
genitoriale attrae la domanda di mantenimento per la prole minorenne, con la conseguenza che va
ritenuta la giurisdizione italiana anche con riferimento a tale istanza (cfr. art. 8 Reg. CE 2201\2003
e art 3 Reg. CE n. 4 del 2009 sub lett. d). Rispetto alle domande di mantenimento, la legge italiana
risulta, infine, applicabile in base alle previsioni dell'art. 15 del Regolamento Ce n. 4/09, che
richiama il Protocollo dell'Aja del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, che
individua, quale criterio di collegamento, il luogo di residenza abituale della prole minorenne (che
è in Italia).
Tanto precisato, giova, ancora, rammentare che nei procedimenti previsti dall'art. 337-bis c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, che, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto intesa al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio, in applicazione di valutazioni astratte, non misurate con la specifica realtà familiare (ex ultimis Cass.n. 1486/2025).
Anche la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicchè alla regola dell'affidamento condiviso -
che costituisce il regime preferenziale , poiché volto a garantire al minore in caso di crisi familiare il diritto alla bigenitorialità, ossia di continuare ad avere regolari relazioni personali con entrambi i genitori - può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del medesimo.
Ciò comporta la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà
essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sull'idoneità del genitore affidatario , ma anche in negativo sull'inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore . Tale scelta, inoltre, non può prescindere dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (ex ultimis Cass.n.
21425/2022).
E' stato pure precisato che la grave conflittualità esistente tra i genitori e le commissione di reati da parte dell'uno nei confronti dell'altro costituiscono fatti dotati di rilevante influenza sul regime di affidamento più consono in virtù della preminenza che riveste in tali procedimenti l'interesse del minore, da intendersi come riferito alle sue fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura ,
educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psicologica e possono pertanto fondare la domanda di affidamento esclusivo (Cass. 18559/2016)
Tali principi sono stati tenuti presente dalla Corte nel provvedimento adottato in via d'urgenza, con cui, considerati la conflittualità tra le parti ed il grave disinteresse manifestato dal nei _1
confronti dei figli, ne è stato disposto l'affido esclusivo alla madre .
Invero, come emerso dalla relazione dei Servizio Sociale di Barcellona P.G., il non aveva _1
palesato alcuna disponibilità a concordare le modalità degli incontri con i figli durante la sua sottoposizione alla misura cautelare ed aveva, pure, manifestato totale indifferenza rispetto all'attivazione del percorso di supporto alla genitorialità, suggerito dal primo decidente.
La Corte ha, altresì, preso in considerazione il mancato contributo del al mantenimento dei _1
figli e l'ostacolo frapposto all'iscrizione del più piccolo alla scuola materna, quale riferiti dalla e riscontrati dal più generale disinteresse manifestato dal predetto rispetto alle necessità Parte_1
materiali dei due minori , quale desumibile dalle circostanze evidenziate dal Servizio Sociale di
Barcellona P.G.
Ha, inoltre, preso atto della pendenza a carico dell'appellato di procedimento penale per reati ai danni della e del compagno. Parte_1 Ebbene, tale quadro allarmante, indice di evidenti carenze genitoriali del non risulta smentito _1
dalle ulteriori emergenze acquisite , ma solo in parte ridimensionato quanto alla frequentazione dei minori.
I Servizi Sociali del Comune di Barcellona P.G., incaricati di monitorare il rapporto tra i due bambini ed il padre, nella relazione del 3.02.2025 hanno rappresentato che, dopo mesi di interruzione, la frequentazione tra gli stessi è finalmente ripresa seppure non con regolarità, a causa di problemi di salute dei primi o esigenze lavorative del che quest'ultimo ha manifestato il desiderio di _1
vedere più spesso i figli, pur compatibilmente con le necessità lavorative, e che i due bambini “alla
vista del padre manifestano gioia, gli corrono incontro, abbracciandolo e baciandolo.. ed al rientro
..esprimono la loro felicità e il desiderio di poterlo rivedere presto” .
Al contempo, hanno ribadito la valutazione positiva del rapporto dei bambini con la madre, “che
rappresenta un punto di riferimento significativo” per gli stessi, evidenziando che il contesto in cui i predetti stanno crescendo “è sereno ed adeguato ai loro bisogni affettivi e socio-educativi”.
Alla stregua di tali emergenze, deve ritenersi che né la conflittualità tra il e la né _1 Parte_1
l'interruzione della frequentazione tra quest'ultimo ed i bambini, verificatasi nel frattempo, abbiano intaccato il rapporto affettivo tra questi ultimi ed il padre.
Occorre, però, considerare che l'interesse del minore non deve essere colto nel comprensibile desiderio di mantenere la bigenitorialità, ben potendo il giudice di merito individuare un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.
L'interesse del minore, che deve guidare le scelte sul regime dell'affidamento, impone di assicurare il soddisfacimento delle oggettive, fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, mantenimento,
educazione, istruzione, assistenza morale, e della sua sana ed equilibrata crescita psicologica, morale e materiale de minore. In tale prospettiva, non può essere trascurata la mancata condivisione da parte del della _1
responsabilità genitoriale.
Il predetto, invero, pur manifestando ultimamente il desiderio di mantenere con i bambini un significativo rapporto di frequentazione , dopo averlo immotivatamente interrotto per alcuni mesi, si
è sottratto all'obbligo di contribuire al loro mantenimento, disinteressandosi delle loro primarie esigenze di vita e lasciando che sia la madre a farsene carico.
E' vero che tale circostanza è frutto della narrazione della e che la contumacia della Parte_1 _1
costituisce comportamento o processuale “neutro” , cui non può essere attribuita valenza confessoria e, comunque, non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova.
Tuttavia, al di là del fatto che – come già evidenziato- il dedotto disinteresse del padre dei minori risulta riscontrato dalle circostanze verificate dallo stesso Servizio Sociale di Barcellona P.G., quali sopra illustrate, deve anche registrarsi la totale inerzia del a fronte dell'iniziativa giudiziaria, _1
assunta dalla , alla quale non ha inteso resistere , rinunziando a controbattere al riguardo, Parte_1
pur consapevole della gravità delle conseguenze cui era esposto in termini di affidamento dei figlioletti.
Peraltro, il mancato contributo del padre al mantenimento dei bambini neanche potrebbe ricondursi ad un eventuale stato di disoccupazione , dato che non solo l'inadempienza non sarebbe giustificata dall'esiguità del reddito ma, peraltro, nella specie, è emerso che il lavora, tanto da aver _1
giustificato la discontinuità della frequentazione proprio con le esigenze lavorative.
E' noto che, poiché le circostanze ostative all'affidamento condiviso non sono state tipizzate , la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con
"provvedimento motivato" (art. 337-quater come introdotto dal d.leg.vo 154/2013, già art. 155 bis,
primo comma, c.c.). Nell'affermare tale principio, la Corte di Cassazione ha individuato proprio nel sistematico inadempimento all'obbligo di mantenimento una delle condotte che legittimano l'affidamento esclusivo della prole.
Ha , in proposito, affermato che "La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori
....è derogabile solo ove la sua applicazione risulti 'pregiudizievole per l'interesse del minore, come
nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di
corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo
discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità
ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del
genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente" (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
Applicando tali principi al caso concreto, non può che esprimersi un giudizio altamente negativo il merito all' idoneità genitoriale del tale da legittimare un affidamento esclusivo dei minori _1
alla madre.
Invero, il disinteresse manifestato dal predetto rispetto nei confronti dei bisogni educativi e materiali dei figli è già di per sé sintomatico di una sua grave carenza genitoriale ed, in particolare, della sua incapacità di affrontare le responsabilità che conseguono all'affidamento condiviso, così da integrare quella situazione a fronte della quale tale regime deve essere derogato.
Tale giudizio negativo risulta vieppiù rafforzato dalla pendenza di un procedimento penale a carico del per reati ai danni dell'ex convivente e del suo attuale compagno. _1
Benchè tale procedimento, per quanto risulta alla Corte, si trovi ancora in fase di indagine, non può,
tuttavia, trascurarsi l'applicazione a carico dell'appellato di misura cautelare, a riprova dell'esistenza,
quanto meno, di gravi indizi di colpevolezza.
Del resto, in questa sede , non si tratta di accertare la rilevanza penale della condotta attribuita al quanto, piuttosto di valutare se i comportamenti assunti dal medesimo possano assumere _1
rilievo ai fini della scelta del regime dell'affidamento. Ebbene, ritiene la Corte che la conflittualità esistente tra le parti - che, alla luce delle emergenze illustrate, evidentemente esorbita quella fisiologica litigiosità che accompagna di solito la rottura di una relazione sentimentale- sia ostativa all'affidamento condiviso dei minori.
Essa, infatti, compromette ogni possibilità per i genitori di elaborare un progetto educativo comune e di condividere i compiti di cura e di educazione dei bambini, come, peraltro, dimostrato dal disinteresse palesato dal rispetto all'iscrizione del bambino più piccolo alla scuola materna. _1
Ne discende che, anche sotto tale profilo, la scelta operata dal primo decidente in punto di affidamento dei minori , non possa essere condivisa.
Va aggiunto che all'evidente carenza genitoriale del si contrappone il positivo giudizio in _1
merito alla idoneità della , figura genitoriale di primo riferimento, con la quale i bambini Parte_1
hanno sempre vissuto fino ad ora, senza alcuna soluzione di continuità, e che , secondo quanto riferito dai responsabili del Servizio Sociale, si è mostrata attenta ai bisogni materiali, educativi ed affettivi dei minori.
Quanto al diritto di visita, va osservato che, come già osservato dalla Corte nell'ambito del sub procedimento n. 721-1/24, la (v. note 4.10.2024) ha ridimensionato l'inziale richiesta di Parte_1
predisposizione di spazio neutro, chiedendo che il diritto di visita del venga esercitato in _1
maniera tale da evitare incontri tra le parti.
Ne discende che , al fine di garantire la sicurezza delle modalità di incontro, ferme restando le cadenze temporali stabilite nella sentenza impugnata, rispetto alle quali non è stata sollevata alcuna contestazione, la o persona dalla stessa delegata , nei giorni e nelle ore stabilite per gli Parte_1
incontri, dovrà portare i bambini presso la sede dei detti Servizi Sociali ed affidarli ad un operatore,
che avrà cura di affidarli al padre;
quest'ultimo, a sua volta, dovrà , al termine dell'incontro nuovamente affidarli ad un operatore , che lo riconsegnerà alla madre.
Resta evidentemente salva la possibilità delle parti di concordare una diversa regolamentazione del diritto di visita, a fronte delle manifestate esigenze lavorative del OZ (v. relazione del 3.02.2025) e della possibilità di vedere i bambini in giorni festivi senza l'intermediazione degli operatori del
Servizio Sociale.
Tale facoltà deve, però, subordinarsi alla condizione che a consegnare i bambini al padre ed a riprenderli al termine di ogni incontro, una persona di fiducia della , al fine di evitare che Parte_1
quest'ultima possa incrociare il _1
Va confermato l'incarico già conferito ai Servizi Sociali di monitorare la situazione dei due minori con interventi di sostegno, orientamento e controllo mirati alla soluzione delle problematiche connesse alle complesse dinamiche relazionali di cui in parte motiva (ridurre la conflittualità della ex coppia, coinvolgendo se del caso, il Consultorio familiare di riferimento.
Quanto alle spese di lite, rileva la Corte che la parziale riforma della sentenza impugnata ( in punto affidamento dei minori) imponga la rivisitazione delle spese anche del primo grado di giudizio.
Avuto riguardo all'esito finale della lite, considerato globalmente, e tenuto conto della soccombenza del il predetto va condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. _1
Esse vanno liquidate come da dispositivo in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014,
come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 37/2018 (in vigore dal 26 aprile 2018), tenuto conto dello scaglione relativo al valore della controversia ( indeterminabile- complessità bassa) ed applicando parametri tariffari inferiori ai medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese.
La condanna delle spese di questo grado di giudizio va pronunciata in favore dell'Erario, attesa l'ammissione della al beneficio del patrocinio gratuito , giusta ordinanza del C.O.A. di Parte_1
Messina del 2.10.2024
Va, infine, riservata ad apposito decreto la liquidazione dei compensi per l'attività svolta dal procuratore dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 721/24 R.G. sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 834/24 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 2.08.2024 e pubblicata in data 16.08.2024in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
a) dispone l'affido esclusivo dei minori nata a [...] il [...] e Persona_2 Per_3
nato a [...] il [...] alla madre presso cui gli stessi rimangono domiciliati;
[...]
b) conferma la regolamentazione del diritto di visita adottata nel giudizio di primo grado,
disponendo che , nei giorni e nelle ore già stabiliti per gli incontri, la madre dovrà portare i bambini presso la sede dei Servizi Sociali di Barcellona P.G. ed affidarli ad un operatore,
che avrà cura di affidarli al padre, il quale, a sua volta, dovrà , al termine dell'incontro nuovamente affidarli ad un operatore , che lo riconsegnerà alla madre , salva la possibilità di una diversa regolamentazione subordinata alla condizione di cui in parte motiva;
c) conferma il mandato già conferito al Servizio Sociale territorialmente competente di monitorare la situazione dei due minori con interventi di sostegno, orientamento e controllo mirati alla soluzione delle problematiche connesse alle complesse dinamiche relazionali di cui in parte motiva (ridurre la conflittualità della ex coppia, coinvolgendo se del caso, il
Consultorio familiare di riferimento;
d) condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, in Controparte_1
complessivi euro 3.100,00 ( di cui euro 900,00 per la fase di studio;
euro 700,00 per quella introduttiva ed euro 1.500,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, c.p.a. e iva ( se dovute);
e) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Controparte_1
complessivi euro 3.700,00 ( di cui euro 1.100,00 per la fase di studio;
euro 800,00 per quella introduttiva ed euro 1.800,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva, disponendo il pagamento in favore dell'Erario,
f) riserva di provvedere con separato decreto la liquidazione dei compensi per l'attività svolta dal procuratore dell'appellante , ammessa al beneficio del patrocinio gratuito
Così deciso nella camera di consiglio ( da remoto) del 6 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Marisa Salvo dott. Augusto Sabatini