TAR Roma, sez. 4T, sentenza 22/01/2026, n. 1279
TAR
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Erroneità ed illegittimità dei presupposti. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 28, comma 1, del d.lgs. 31 Luglio 2005, n. 177. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione ovvero mera apparenza della stessa

    Il giudice ha ritenuto che la possibilità di proseguire l'esercizio degli impianti secondo l'art. 28 del d.lgs. 177/2005 era subordinata alla loro legittima funzione alla data di entrata in vigore della L. 112/2004. Il decreto di perenzione del ricorso precedente ha fatto riespandere l'efficacia del provvedimento di non accettazione della sanatoria, rendendo l'esercizio degli impianti non legittimo. Pertanto, il presupposto per l'applicazione dell'art. 28 non sussisteva.

  • Rigettato
    Violazione del principio dell’affidamento

    Il giudice ha escluso la sussistenza di un legittimo affidamento, poiché la ricorrente non poteva ignorare che la sua legittimazione all'esercizio si basava su un provvedimento interinale e temporaneo, e non vi era stata alcuna condotta colpevole dell'amministrazione idonea a ingenerare tale consapevolezza.

  • Rigettato
    Omessa comunicazione di avvio del procedimento

    Il giudice ha rigettato la censura, ritenendo che, essendo il procedimento avviato su istanza di parte e dovendo l'Amministrazione necessariamente procedere al diniego data l'insussistenza del titolo, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4T, sentenza 22/01/2026, n. 1279
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1279
    Data del deposito : 22 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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