Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 22/01/2026, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01279/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04162/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4162 del 2024, proposto da Fondazione Informare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Lucianelli, Giovanni Maria Lucianelli e Pier Paolo Polese, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via Francesco De Sanctis n. 15, e domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;
Ministero Imprese Made in Italy – DGAT-Ispettorato Territoriale Puglia-Basilicata Div.VIII, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. mimit.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0187925.27-09-2023, a firma del Dirigente dell’Ispettorato Territoriale Puglia, Basilica e Molise - Divisione VIII del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
b) di ogni altro atto sotteso, preordinato, connesso e conseguente, anche non conosciuto, se lesivo dei diritti e degli interessi della Società ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa Monica LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso all’esame del Collegio la Fondazione ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe indicato, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento. La ricorrente si duole, in particolare, della nota con la quale il Ministero resistente le ha negato l’accoglimento della richiesta di “ Variazione dell’assetto di rete fra le concessioni ” intestate alla Fondazione, ritenendo mancante, in capo a quest’ultima, il titolo ad esercire gli impianti integranti la rete stessa. E ciò in quanto, secondo la prospettazione dell’Amministrazione resistente, la richiesta di sanatoria volta alla prosecuzione dell’attività di radiodiffusione, formulata dalla dante causa della ricorrente, ai sensi dell’art. 27 della Legge n. 112/2004, sarebbe stata, in illo tempore, non accettata dalla P.A. con provvedimento poi divenuto definitivo per effetto della perenzione del ricorso dinanzi al T.a.r. Puglia con il quale lo stesso provvedimento era stato gravato, giusta decreto n. 239/2011.
1.1. Il gravame è affidato ai seguenti motivi di censura:
“I= Erroneità ed illegittimità dei presupposti. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 28, comma 1, del d.lgs. 31 Luglio 2005, n. 177 (“Testo unico della radiotelevisione”). Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione ovvero mera apparenza della stessa ”; “ II= Violazione del principio dell’affidamento”; “ III= In via gradata, deve rilevarsi che, nella fattispecie, alcuna comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento impugnato col presente atto è mai stato notificato alla odierna ricorrente”.
A sostegno della propria tesi difensiva la parte ricorrente assume di avere esercito gli impianti per effetto della ordinanza sospensiva del 30 agosto 2005, ottenuta nell’ambito del ricorso proposto avverso la non accettazione della richiesta di sanatoria formulata ai sensi dell’art. 27 della L. n. 112/2004 dalla propria dante causa, e di avere poi proseguito nell’esercizio degli stessi ai sensi dell’articolo 28 del d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177, vigente sino all’anno 2021, a norma del quale: “ Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112. ….” . La ricorrente si lagna inoltre della circostanza secondo la quale il Ministero resistente le avrebbe comunicato che “ l’impianto in oggetto non può essere esercito ” soltanto a distanza di 12 anni dalla pubblicazione del decreto di perenzione, ledendo il proprio affidamento sulla legittimità della propria attività, nonché dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento che le avrebbe precluso la possibilità di presentare chiarimenti ed osservazioni, i quali, in tesi, avrebbero evitato l’adozione dell’atto impugnato.
2. Si è costituita l’Amministrazione in epigrafe, eccependo, preliminarmente, nelle proprie difese, l’irricevibilità del ricorso per tardività, essendo stato lo stesso notificato oltre il termine di decadenza di 60 giorni decorrente dalla notifica del provvedimento. Nel merito ha resistito al ricorso chiedendone il rigetto.
3. In vista della udienza pubblica del 16 dicembre 2025 la parte ricorrente ha replicato alle difese dell’Amministrazione resistente, controdeducendo, in primis , alla eccezione di irricevibilità del gravame con il seguente argomento: “La nota impugnata è stata notificata alla odierna ricorrente in data 27 settembre 2023. Il ricorso gerarchico (cui non è mai stato dato riscontro) è stato notificato dalla odierna ricorrente, alla P.A. resistente, in data 27 ottobre 2023. La formazione del silenzio-rigetto del ricorso gerarchico si è, quindi, perfezionata in data 25 gennaio 2024. Pertanto, il ricorso introduttivo del presente giudizio andava notificato entro il 25 marzo 2024. Ne consegue che [il] ricorso in esame, essendo stato notificato in data 22 marzo 2024, non è tardivo”.
3. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di irricevibilità del ricorso.
In effetti il ricorso gerarchico è stato proposto dalla ricorrente entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato ed in particolare il 26 ottobre 2023.
Ai sensi dell’articolo 6 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199: " Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica ".
Il suddetto termine, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 16 del 1989, all’esito di una profonda esegesi dell’art. 6 del d.P.R. n. 1199 del 1971, non ha natura perentoria, perciò il decorso del medesimo termine non estingue il potere dell'amministrazione di decidere il ricorso amministrativo; tuttavia, l'interessato, alla scadenza di detto termine, può proporre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso il suddetto provvedimento nei rispettivi termini di decadenza, oppure può proporre ricorso giurisdizionale avverso il silenzio-rigetto, o, ancora, aspettare l'eventuale decisione tardiva dell'amministrazione, ai fini della relativa impugnazione. (in termini Consiglio di Stato, sez. VII, 27 gennaio 2022, n.599).
Sicchè nella fattispecie il termine per impugnare il provvedimento censurato, computando i 90 giorni dalla presentazione del ricorso e gli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza dei primi 90, scadeva in data 25 marzo 2024, con la conseguenza che il ricorso all’esame del Collegio, essendo stato notificato in data 22 marzo 2024, deve considerarsi ricevibile.
5. Il ricorso nel merito è infondato e va rigettato.
6. Va preliminarmente scrutinato il vizio di carattere formale relativo alla denunciata omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’accoglimento del quale impedirebbe a questo giudice l’indagine sui contenuti della decisione amministrativa. Orbene, la censura va rigettata.
Nella fattispecie all’esame del Collegio si è di fronte ad un procedimento avviato su istanza di parte, qual è quello di variazione dell’assetto di rete, rispetto al quale, attesa la riscontrata insussistenza di un titolo concessorio valido che legittimasse l’esercizio della stessa rete da parte della ricorrente, l’Amministrazione era vincolata a procedere con il diniego gravato.
Ai sensi dell’articolo 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990: “Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
La prospettazione della ricorrente, le difese dell’Amministrazione ed i fatti di causa dimostrano che il contenuto del provvedimento impugnato non verrebbe, in effetti, a mutare in assenza del vizio formale denunciato, con conseguente infondatezza della relativa censura.
7. Nel merito le ragioni della ricorrente non colgono nel segno e non merito accoglimento.
La possibilità di proseguire nell’esercizio degli impianti ai sensi dell’art 28 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, vigente sino all’anno 2021, era, dalla stessa legge, subordinata al presupposto che gli impianti di diffusione e di collegamento fossero “legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112. ….” . Al riguardo la ricorrente sostiene che i propri impianti, in ragione della ottenuta sospensione, in sede cautelare, della efficacia del provvedimento di non accettazione della sanatoria richiesta ex art. 27 della legge n. 112/2004, dovessero intendersi “legittimamente in funzione” alla data di entrata in vigore della legge n. 112/2004 e che, in ragione di ciò, il loro esercizio sarebbe regolarmente e legittimamente proseguito per effetto della norma di cui all’articolo 28 del d.lgs n. 117/2005.
E tuttavia il sopravvenuto decreto di perenzione n. 239/2011 ha determinato il riespandersi della efficacia del provvedimento sospeso con la ordinanza del 30 agosto 2005. Divenuta nuovamente efficace ab origine la non accettazione della sanatoria richiesta dalla dante causa della ricorrente ai sensi dell’articolo 27 della Legge n. 112/2004, l’esercizio degli impianti costituenti la rete della ricorrente deve intendersi né ab origine non legittimo né poi legittimato dalla ridetta sanatoria, con la conseguenza che in una simile situazione alla ricorrente non può dirsi applicabile quanto previsto dall’articolo 28 del d.lgs n. 177/2005, mancandone il presupposto.
Né parte ricorrente può vantare un legittimo affidamento sulla prosecuzione nell’esercizio dell’attività di radiodiffusione, non potendo assumersi che la stessa non sapesse che la sua legittimazione ad esercire trovava giustificazione in un provvedimento interinale, per sua natura temporaneo e provvisorio, e dovendosi escludere in capo alla pubblica Amministrazione qualsiasi condotta colpevole idonea ad ingenerare nel privato la consapevolezza della legittimità della propria attività di trasmissione.
8. In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.
9. Le spese possono essere compensate attesa la peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IT CA, Presidente
Monica LL, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica LL | IT CA |
IL SEGRETARIO