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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/03/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 5172/2023 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danni da circolazione stradale
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Prisco, in forza di procura in atti, domiciliato come in atti;
APPELLANTE
E
(P.IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Formichella
Francesco Saverio, Pelliccia Elisabetta e Francesco Rocco, giusta procura in atti;
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.03.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione senza termini
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
È infondato e va rigettato l'appello proposto avverso la sentenza n. 926/2023 del
Giudice di Pace di Nola, depositata il 23.02.2023 e non notificata con la quale è stata rigettata la domanda proposta in primo grado dall' odierna appellante al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti in seguito al sinistro verificatosi il
29.04.2016 alle ore 12.00 circa in Ottaviano (NA) alla via Pappalardo, allorquando il veicolo Toyota IS tg.EN983SS di sua proprietà veniva danneggiato per esclusiva colpa e responsabilità del motociclo PI tg.RLSR794 di proprietà della sig.ra ed assicurato per i rischi RCA presso una compagnia estera. Controparte_2
L' appellante, con il gravame formulato, censurava la sentenza impugnata sostenendo che il rigetto della domanda sarebbe derivato da una errata valutazione del materiale probatorio e della dichiarazione resa dal teste i quali, ove correttamente valutati,
avrebbero indotto il Giudice di prime cure a ritenere la sig.ra Parte_2
responsabile del sinistro con conseguente accoglimento della domanda.
Si costituiva in giudizio l' impugnando e Controparte_1 contestando il gravame, insistendo per il rigetto dello stesso per la sua infondatezza,
con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Occorre ricordare che nel presente giudizio l'appellata a fronte Parte_2
della notifica dell'atto di appello, non si è costituita e pertanto se ne dichiara la contumacia.
Preliminarmente si ritengono infondate le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex
348 bis c.p.c. in relazione ai requisiti di probabilità di accoglimento del gravame, e pertanto l'appello correttamente formulato ed ammissibile.
Passando al merito dell'appello, questo Giudice ritiene che il gravame sia infondato, per i motivi di seguito esposti.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, nel quadro del principio di libera valutazione delle prove espresso nell'art. 116 c.p.c. la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. per tutte Cass., sez. lav., 07-01-2009, n. 42; Cass., sez. lav., 17-07-2001,
n. 9662).
Non ignora inoltre questo Giudice che anche il comportamento processuale o extraprocessuale delle parti può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito (cfr. in tal senso
Cass. 26-06-2007, n. 14748; Cass. 08-02-2006, n. 2815; Cass. 12-12-2001, n. 15687).
Ciò detto, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene di condividere le conclusioni cui è
giunto il Giudice di Pace, avendo questi valorizzato gli elementi, emersi dagli atti di causa di primo grado, che hanno giustamente condotto al rigetto della domanda attorea
Da un esame complessivo del materiale istruttorio acquisito, rilevano una serie di incongruenze che portano a ritenere inattendibile la deposizione resa in prime cure dall'unico teste escusso e ad escludere pertanto che l'appellante Testimone_1
abbia fornito una prova rassicurante dei fatti posti a base dell'originaria domanda.
Con riferimento, infatti, al libero convincimento giudiziale in ordine alle risultanze istruttorie, il Giudice di Pace ha motivato la propria decisione argomentando circa l'inattendibilità del teste escusso.
E' appena il caso di ricordare come l'attendibilità e la veridicità di una deposizione testimoniale deve essere discrezionalmente valutata dal Giudice sulla scorta di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che la valutazione complessiva di tutti gli elementi probatori ritenuti di particolare rilevanza, può condurre ad una valutazione di inattendibilità relativamente alle deposizioni testimoniali rese in giudizio
(cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 7763 del 30-10-2010 in Red. Giust. civ. Mass. 2010, 3).
Il teste così dichiarava: “preciso di aver visto il veicolo Audi Q5…viaggiare con direzione San
Giuseppe Vesuviano – san Gennaro Vesuviano essere urtato dal motorino PI, il quale ripartiva
da una sosta contromano ed urtava con la propria parte anteriore la parte anteriore destra del veicolo
Audi Q5 ”, confermando l'assunto attoreo per poi contraddirsi poco più avanti (..“il
veicolo AUDI per evitare l'impatto sterzava verso il lato sinistro e impattava contro la fiancata anteriore destra dell'autovettura Toyota IS che era ferma in sosta sul margine destro” ed ancora di
seguito, in maniera ancora più confusa, cercando di accreditare sia l'una che l'altra incoerente dinamica esposta in citazione, “ricordo che dopo essere stato urtato dal motorio PI , il veicolo Audi sterzava
verso sinistra, invadendo la corsia di marcia in senso opposto, terminando..”), con la conseguente mancanza di una rassicurante conferma della narrativa dei fatti dedotti in giudizio.
Tali dichiarazioni, dunque, risultano evidentemente inidonee a confermare il sinistro dedotto dall' appellante e le modalità di accadimento dello stesso;
inoltre, sul posto nessuna pubblica autorità è intervenuta, pertanto, la dinamica dei fatti non è verificabile neanche dal verbale che poteva essere redatto dagli agenti.
Di conseguenza il Giudice non può ancorare il proprio convincimento ad alcun altro elemento terzo rispetto alla testimonianza resa dal teste escusso.
A tanto aggiungasi una ulteriore considerazione. Sin dal proprio atto introduttivo l , tra le varie deduzioni Controparte_1
sollevate, ha contestato la effettiva veridicità del sinistro denunciato.
Orbene, a fronte dei fatti appena dedotti, parte attrice si è limitata, nella prima udienza di comparizione e trattazione (cfr. verbale di prima udienza del 16.11.2016), ad effettuare una mera contestazione di stile, oltremodo generica.
Dunque, alla luce dell'inattendibilità del teste, sussistendo espressa contestazione da parte di parte appellata in ordine alla dinamica del fatto storico ed in mancanza di ulteriori riscontri probatori, non può che concludersi per il rigetto della domanda, non avendo parte appellante fornito la prova – sulla stessa incombente in forza del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. – di fatti costitutivi della propria pretesa.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita nelle valutazioni di cui sopra.
Conclusivamente gli elementi istruttori emersi in primo grado siccome correttamente interpretati dal Giudice di prime cure unitamente all'integrazione motiva della pronuncia appellata conducono alla conseguente conferma della sentenza di rigetto dell'appello.
La necessità di integrare la sentenza impugnata in parte motiva determina l'opportunità di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio del grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa
Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 5172/2023 di R.G., così provvede:
- rigetta l'appello proposto e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza n. 926/2023 del Giudice di Pace di Nola;
- compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio;
Così deciso in Nola, lì 21.03.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura