Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 21/03/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BRINDISI Causa n. 243/2019 R.G.
Verbale di constatazione esito udienza mediante trattazione scritta
Il giorno 21.3.25 il Giudice Onorario designato avv. Tonia ROSSI
premesso che è stata disposta la celebrazione dell'udienza nella forma della trattazione scritta;
preso atto che le parti costituite, entro il termine all'uopo assegnato, hanno depositato note scritte;
verificata la regolarità del contraddittorio;
preso atto che sono già state depositate note conclusive autorizzate;
pronunzia sentenza ex art. art.281 sexies cpc., dando lettura del dispositivo e della motivazione che seguono.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv.Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.C. n.243/2019 fra le parti:
, rappresentata e difesa dall'avv.S. Lamarina Parte_1
ATTORE
Contro
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. V. Rizzi
CONVENUTO
e
(già ) in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. V. Rizzi
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
La causa ha ad oggetto la declaratoria di responsabilità delle società convenute per i danni materiali e i disagi patiti dall'attore a causa di fenomeni di sovratensione della rete elettrica a servizio dell'immobile in proprietà sito in Cellino San Marco alla via San Pietro Vernotico sn.
Va innanzitutto dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1 che, in ossequio al c.d. Decreto Bersani convertito nella legge
[...]
125/2007, dal primo gennaio 2008 assicura la vendita e la rivendita di energia elettrica, mentre compete a l'attività di distribuzione e Controparte_3 trasporto dell'energia sulla rete elettrica ivi compresa la gestione degli impianti.
La domanda, pertanto, andava rivolta esclusivamente a , già Controparte_2
. Controparte_3
Essa domanda è fondata e va accolta nei limiti e per i motivi che seguono.
Può infatti ritenersi provato, alla luce della condivisibili conclusioni cui è giunto il ctu e dell'esame dei testi escussi, che i danni lamentati dall'attore sono addebitabili a già . Controparte_2 Controparte_3
Il ctu ha innanzitutto precisato che i danni lamentati dall'attore e verificatisi in più occasioni nel corso dell'anno 2018, hanno interessato gli impianti elettrici dei locali aziendali e dell'abitazione, nonché le apparecchiature e gli utilizzatori elettrici, elettronici e i sistemi di allarme e videosorveglianza, come dettagliatamente specificato nella relazione peritale, altresì sottolinenando che gli impianti elettrici degli immobili dell'attore sono protetti, a monte di ciascuna utenza, da interruttori magnetotermici e magnetotermici-differenziali, nonché dotati di impianto di messa a terra, per cui deve escludersi l'ipotesi che i danni subiti a valle del punto di fornitura possano essere stati causati da sbalzi di tensione, sovracorrenti o cortocircuiti CP_3 degli impianti interni, in quanto esistono i quadri elettrici contenenti gli interruttori di protezione (interruttori magnetotermici e magnetotermici-differenziali) di ogni utenza e il relativo impianto di messa a terra.
Evidenzia l'ing. che
Per questi motivi
, le cause dei danni sono da Per_1 ricercare a monte del punto di consegna dell'Ente erogatore e quindi dovute a disturbi di rete. Per individuare quale possa essere stato il disturbo di rete che può aver determinato il guasto e quindi i ripetuti eventi dannosi occorsi agli impianti interni dell'attore, bisogna considerare che la linea M.T. (media tensione) che arriva alla cabina MT/BT che alimenta l'utenza dell'attore, è collegata anche ad altre cabine MT/BT nelle vicinanze che sono al servizio di opifici i quali assorbono notevoli quantità di energia elettrica. Tale circostanza comporta che i disturbi di rete che possono avere interessato un'altra utenza servita dalla stessa linea MT, abbiano avuto ripercussioni sulla linea a servizio dell'utenza dell'attore. Altra ipotesi, è che i disturbi di rete siano stati causati da un guasto a monte della cabina MT/BT a servizio dell'attore o nella stessa cabina.
Prosegue il perito: Considerato che i disturbi di rete si sono ripetuti per 4 volte:1 gennaio 2018, 2 marzo 2018, 19 maggio 2018, 27 luglio 2018 con cadenza quasi bimestrale, per poi non verificarsi più, possano essere stati dovuti a disturbi transitori delle utenze viciniore alimentate dalla stessa linea MT attraverso le proprie cabine MT/BT. Altra causa può essere stata quella di guasti della linea aerea MT a monte della cabina MT/BT e/o nei pressi della stessa.
Precisa anche l'ing. che La ripetitività degli eventi esclude invece il caso Per_1 fortuito, imprevisto e imprevedibile. I picchi e le sovratensioni, al contrario, si sono verificati ben 4 volte (per poi non verificarsi più a partire dall'ultimo evento del 27/07/2018), tant'è che hanno danneggiato gli interruttori di protezione degli impianti dell'attore e finanche l'interruttore generale magnetotermico differenziale che è stato sostituito insieme al contatore dell'ente di distribuzione a seguito CP_3 dell'evento verificatosi il 19 maggio 2018.
Il CTU ha quindi quantificato, con oculata stima e condivisibile metodo di calcolo, tenendo presente l'elenco delle riparazioni e forniture eseguite come da fatture in atti e i preventivi dei beni non ancora sostituiti o riparati, i danni subiti dall'attore in complessivi €10.998,23 precisando che i prezzi applicati per i lavori e le forniture effettuati nel corso dell'anno 2018 sono congrui e alcuni anche inferiori a quelli mediamente riscontrabili in provincia di Brindisi e quindi accettabili. Invece, i prezzi per i lavori e le forniture a preventivo sono riferiti all'anno 2018 e andranno rivalutati alla data del soddisfo.
Lo stesso consulente individua anche il Criterio n. 2 di quantificazione dei danni che è quello che risulta tenendo presente le osservazioni del c.t.p. di parte convenuta e considerando, pertanto, la vetustà e l'obsolescenza degli impianti e delle attrezzature nel determinare il risarcimento del danno, ai quali questo Giudice ritiene di non fare riferimento, condividendo le considerazioni del perito per il quale gli impianti vanno stimati tenendo conto della vetustà e dell'obsolescenza tecnologica, nei casi di valutazione dei compendi immobiliari destinati ad attività produttiva (industriale/artigianale). Nel caso invece di danni subiti agli impianti di allarme e di videosorveglianza, non esiste un mercato dell'usato (come lo è per i veicoli) che consenta al danneggiato di acquistare, con l'importo ottenuto come risarcimento, un bene che surroghi quello da sostituire. Gli impianti di allarme e di videosorveglianza sono invece sistemi che devono garantire sicurezza, funzionalità e inviolabilità e devono rispettare standard particolari.
Conclusivamente, va pertanto condannata al pagamento in favore Controparte_4 dell'attore, per i danni dallo stesso subiti alla complessiva somma di € 10.998,23, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con compensazione di esse tra attore e convenuta in Controparte_1 ragione del ritenuto difetto di legittimazione passiva.
Spese di ctu definitivamente a carico della convenuta . Controparte_4
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento di €10.998,23 in favore dell'attore oltre interessi Controparte_4 legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
2) condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite che Controparte_4 si liquidano in €2500,00 oltre borsuali e accessori di legge;
3) spese compensate tra attore e;
Controparte_1
4) spese di CTU definitivamente a carico della convenuta . Controparte_4
Brindisi,21/03/2025
Il Giudice Onorario avv.Tonia Rossi