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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/06/2025, n. 2465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2465 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5982/20 RG in data 7.8.20, avente per oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1 procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Rosa Cristina Calella, presso il cui studio domicilia in Salerno alla via Sabatini n. 7;
RICORRENTE
E
(C.F.: , rappresentato e difeso, come da procura allegata alla CP_1 C.F._2 memoria difensiva, dall'avv. Gianfranco Mobilio, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Salerno alla via Cantarella n. 7;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 13.3.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era riservata al collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 7.8.20, premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in Bari in data 17.9.83 con e che dalla loro unione erano nati CP_1
i figli (3.8.86) e (13.5.94), chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge, Per_1 Per_2 proponendo altresì domanda di addebito, lamentando che il coniuge nell'aprile 2020 aveva abbandonato il tetto coniugale, senza farvi più ritorno in un momento di particolare fragilità della ricorrente che da pochi giorni era rientrata a casa dopo una degenza ospedaliera a seguito di un delicato intervento al cuore. Chiedeva, infine, l'assegnazione della casa coniugale per vivervi unitamente ai figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, prevedendo un contributo a carico del resistente per il loro mantenimento.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente che contestava in modo preciso le allegazioni in fatto, pur non opponendosi alla domanda di separazione, chiedendo lui l'assegnazione della casa coniugale con mantenimento a carico della ricorrente, insistendo per il rigetto delle domande di mantenimento per i figli da considerarsi economicamente autosufficienti.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, il giudice delegato, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza depositata in data 23.1.22 (confermata in sede di reclamo innanzi la
Corte di appello con provvedimento depositato in data 5.5.22), assegnava la casa familiare alla ricorrente, convivendo la stessa con il figlio , non ancora economicamente autosufficiente, Per_2
disponeva che il resistente contribuisse nella misura del 30% al pagamento delle spese straordinarie per il figlio e determinava in € 600,00 l'assegno mensile di mantenimento che la ricorrente doveva corrispondere al marito, oltre rivalutazione annuale. Infine, rimetteva la causa innanzi al giudice istruttore designato per la trattazione del processo.
Ammessa ed espletata la prova orale, la causa, all'udienza del 13.3.25, fissata con modalità di trattazione scritta, era riservata al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e per le memorie di replica.
Tanto premesso, deve verificarsi, ai sensi dell'art. 151 c.c., la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente e alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalle parti che hanno concordato sulla richiesta separazione. Deve, pertanto, ritenersi insussistente ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, dovendo esaminarsi le ulteriori domande, tra cui quella di addebito proposta da parte ricorrente.
Questa, in particolare, lamenta che il si sarebbe allontanato improvvisamente dalla casa CP_1 familiare, senza più farvi ritorno, laddove questi deduce che l'allontanamento è stato determinato dalla volontà di tranquillizzare la situazione, laddove, dopo un intervento subito dalla ricorrente, il primogenito avrebbe assunto un atteggiamento iperprotettivo verso la madre, con clima di tensione con il padre.
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda di addebito sia infondata e come tale vada rigettata, applicando i principi ormai consolidati in materia di addebito anche con riferimento ai relativi oneri probatori.
In proposito, si osserva che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
Nel caso di specie, è provato che già nel 1985 vi su una prima crisi coniugale poi rientrata tra le parti
(si veda pandetta prodotta dal resistente). Risulta altresì acquisito al processo che , il Per_1
primogenito si trova una difficile situazione psicologica e tale situazione esisteva già prima del 2020
(si veda certificato medico del dr. che nel 2019 accerta la sua disgrafia e dislessia, nonché Per_3
certificato del prof. ordinario di psichiatria, da cui risulta la diagnosi di un Persona_4 disturbo dell'umore con sintomi psicotici di natura bipolare con trattamento farmacologico), allorquando la ricorrente veniva ricoverata per problemi cardiaci (sindrome coronarica acuta) per poi essere dimessa in data 20.4.20 (si veda documentazione medica).
Dalla prova testimoniale (si vedano i testi , collaboratrice domestica, e Testimone_1 [...]
, secondo figlio della coppia) è emerso ancora che, anche dopo il resistente si è allontanato Tes_2
dalla casa familiare, portando con sé i suoi effetti personali, la moglie preparava il pranzo, stirava i vestiti ed il figlio (che aveva aiutato il padre a trasferirsi nell'altra abitazione, destinata a Per_2
Parte
provvedeva a portare al padre il necessario. Lo stesso ha poi riconosciuto che vi Per_2
erano state discussioni tra il padre ed il fratello per il fumo, in considerazione dello stato di Per_1
salute della madre, ma mai aggressioni.
Questi i fatti emersi nel corso dell'istruttoria dall'esame dei quali si ritiene che non sia stato l'abbandono la causa della fine del matrimonio. Deve presumersi che, anche in considerazione dello stato di salute psichica di , la situazione familiare non era facile, aggravata anche dalle Per_1 condizioni fisiche della ricorrente, di talchè l'allontanamento dall'abitazione familiare rappresenta
(come dedotto dal resistente) il tentativo di rasserenare gli animi, dunque rappresenta la causa della fine del matrimonio, tanto ciò è vero che, anche dopo il trasferimento nel nuovo alloggio, la moglie ha continuato per un lasso di tempo a provvedere all'assistenza materiale del marito, cucinandogli i pasti e stirando gli indumenti.
Deve ritenersi pertanto che non vi sia prova del nesso causale tra l'abbandono del tetto coniugale e la fine del matrimonio.
Da ciò consegue il rigetto della domanda di addebito.
Essendo entrambi i figli maggiorenni, nulla va disposto con riferimento all'affido, dovendo invece valutarsi la domanda di mantenimento, evidenziando che la ricorrente insiste per il mantenimento tanto di (per il quale la Corte di appello nel maggio 2022 confermava la sua non Per_2 indipendenza economica), quanto per il figlio , per il quale già all'epoca dell'ordinanza Per_1
presidenziale non era stato riconosciuto alcun contributo per il mantenimento.
Orbene, ritiene il Tribunale che, in considerazione del tempo trascorso e dell'età del secondogenito, alcun mantenimento possa essere riconosciuto per i figli.
Difatti, ha ormai compiuto 31 anni ed è ottico, oltre ad essere titolare del 30% delle quote Per_2
societarie presso la società gestita dalla madre (come da visura sociale).
, per il quale è stata riconosciuta un'invalidità all'80% per la sua patologia, percepisce una Per_1 pensione di € 320,00 circa, ha conseguito anche la laurea in restauro ed ha anche svolto diversi incarichi. Al pari del fratello è titolare del 30% delle quote societarie nella società gestita dalla madre.
Orbene, ritiene il Tribunale che, alla luce delle circostanze di cui sopra, vada rigettata la domanda di mantenimento per i figli, dovendo considerarsi entrambi economicamente autosufficienti, per con decorrenza dalla presente pronuncia, in applicazione dell'art. 337 septies c.c., come Per_2
interpretato dalla giurisprudenza più recente.
Difatti, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez.
I, 27/02/2024, n. 5177; Cass. civ., sez. I, 23/01/2024, n. 2259).
I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto"
l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/09/2023, n. 26875).
In definitiva, il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr. Cass. civ., sez. VI, 08/02/2023, n. 3769).
Nel caso di specie, , comunque invalido all'80%, ha 40 anni, si è in passato inserito nel mondo Per_1
del lavoro, avendo svolto attività di restauratore (come da incarichi prodotti in atti) percepisce pensione di invalidità civile ed è titolare del 30% delle partecipazioni societarie della società che si occupa di ottica. La sua situazione di salute, pur di un certo rilievo, non può tuttavia giustificare il riconoscimento di un mantenimento, non ritenendosi che egli sia affetto da un grave handicap
In proposito, si ricorda che l'art. 337 septies, comma 2, c.c. prevede l'applicabilità delle norme riguardanti la prole minorenne, indipendentemente dalla loro età con riferimento ai figli portatori di handicap grave. L'handicap è grave quando la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (Cass. n.
12977/2012; Cass. 21819/2021).
La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha chiarito che il richiamo riguarda le sole disposizioni di natura economica previste in favore dei figli minori, nonché quelle in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi, di assegnazione della casa coniugale, restando escluse quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo (Cass. n. 12977/2012 cit.). In caso contrario, si dovrebbe concludere che il figlio portatore di handicap, ancorché maggiorenne, sia da considerarsi automaticamente privo della capacità di agire, mentre ciò potrà essere accertato eventualmente, in via parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione od amministrazione di sostegno.
si è inserito nel mondo del lavoro, pur se gli è stata riconosciuta un'invalidità civile dell'80%, Per_1
percepisce una pensione di invalidità ed è titolare anche di quote societarie. Il suo stato psicofisico non lo rende del tutto inidoneo al lavoro.
Quanto ad , in relazione all'età ed al percorso di studi, deve ugualmente ritenersi abbia Per_2
raggiunto la propria indipendenza economica.
Da ciò segue il rigetto della domanda di mantenimento per i figli.
Conseguentemente, non può essere accolta la domanda di assegnazione della casa coniugale, essendo venuto meno il presupposto di legge ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.
Pertanto, va disposto, essendo l'immobile in proprietà esclusiva del resistente, il rilascio in suo favore entro il 15 settembre, non potendo invece accogliersi la domanda di rilascio anche di un garage che sarebbe occupato dalla ricorrente, in quanto non oggetto di assegnazione, dovendo così il agire CP_1
in giudizio per il rilascio in altra sede.
Va infine esaminata la domanda di mantenimento proposta dal resistente che non svolge attività lavorativa ed in favore del quale, in sede di ordinanza presidenziale (confermata in sede di reclamo), era stato determinato un assegno di € 600,00 mensili.
Orbene, ritiene il Collegio che, in considerazione dei nuovi fatti sopravvenuti, vada rigettata la domanda di mantenimento con revoca del contributo dalla presente pronuncia.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle c.d. “circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (cfr. Cass. civ., sez. VI,
15 febbraio 2018, n. 3709; Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2017, n. 605).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà postconiugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I,
31/12/2021, n. 42146; Cass. civ., sez. I, 28/12/2021, n. 41797).
Ebbene, all'epoca dell'introduzione del ricorso, era la che svolgeva attività lavorativa, Parte_1
essendo amministratrice di una società che si occupava di ottica, le cui quote erano per il 40% di appartenenza della stessa. Ella ha dichiarato di percepire un reddito di euro 1200,00 mensili, dichiarando per l'anno 2017 un reddito imponibile di € 5472,00, per l'anno 2018 un reddito di €
1871,00 (reddito complessivo di € 5636,00), ma tale situazione non sembra corrispondere al dato reale, laddove ha dimostrato una maggiore capacità di spesa (si veda anche atto di citazione prodotto dalla ricorrente in cui ella stessa fa presente di aver contratto di versi finanziamenti per far fronte ai costi per rilevare le quote degli altri comproprietari degli immobili del resistente).
Il resistente, a sua volta che non svolgeva attività lavorativa, ed era titolare di un B&B la cui apertura coincideva con il periodo Covid e con l'allontanamento dalla casa familiare, risulta aver alienato il Parte
incassando la somma di € 420.000,00, oltre a non dover più provvedere al pagamento delle spese straordinarie per il figlio nella quota del 30% e a potere rientrare nella casa che è Per_2
stata la casa familiare.
Ne segue che non sussiste più alcuna situazione di disparità reddituale in danno del resistente, di talchè dalla presente pronuncia va revocato l'assegno di mantenimento.
Le spese di lite, stante il rigetto della domanda di addebito e per la natura della controversia, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale di nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], uniti in matrimonio il 17.9.83 in Bari;
[...]
2) Rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
3) Rigetta la domanda di mantenimento dei figli proposta dalla ricorrente con revoca del contributo del mantenimento per dalla presente pronuncia;
Per_2
4) Rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare, ordinando alla ricorrente il rilascio dell'immobile entro il 15 settembre;
5) Rigetta la domanda di assegno di mantenimento proposta dal resistente con revoca del contributo dalla presente pronuncia;
6) Compensa tra le parti le spese di lite;
7) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (matrimonio trascritto agli atti del suddetto Comune).
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 4.6.25
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi