Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/03/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1626/2022 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
Alberto Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 21 marzo 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1626 dell'anno 2022
T R A
(c.f. ) corrente in Via Stalingrado n. 45 a Bologna in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t. ed elettivamente domiciliata in Via Pisanelli n. 5 a Taranto presso lo studio dell'Avv. Antonio
Miro ( c.f. dal quale è rappresentata e difesa come da documentazione in atti;
C.F._1
Appellante
C O N T R O
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Massafra (Ta) alla via Parte_2 C.F._2
Brindisi 9 presso e nello studio dell'Avv. Carmine Lattarulo (C.F. ), che lo C.F._3
rappresenta e difende come da documentazione in atti;
(P. I.V.A. , corrente in Milano al Largo Tazio Controparte_1 P.IVA_2
Nuvolari n° 1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore e rappresentata e difesa dall'avv.
Antonio Nicola Fortunato (C.F.: ), e con quest'ultimo elettivamente C.F._4
domiciliata nello Studio Associato Fortunato, in Taranto, alla via Lucania n. 70 come da documentazione in atti.
1
Ove all'udienza del 15 novembre 2024 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 14
gennaio 2025 e del 03 febbraio 2025 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado il sig. evocava innanzi al GdP Parte_2
di Taranto la e la rassegnando le seguenti Controparte_2 Controparte_1
conclusioni:
[1) condannare l' ai sensi dell'art. 2 del DM 29.10.2008 n. 191, alla trasmissione Controparte_3
di ogni atto riguardante il procedimento di constatazione, valutazione e liquidazione e segnatamente l'allegazione della perizia del veicolo tg. 22 con relativi fotogrammi, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'atto di citazione e con esclusione di ogni altra procedura a pena di
Con irrilevanza;
2) condannare la ai sensi dell'art. 2 del DM 29.10.2008 n. 191, alla CP_3
trasmissione di ogni atto riguardante il procedimento di constatazione, valutazione e liquidazione e segnatamente l'allegazione della perizia del veicolo tg. 22 con relativi fotogrammi, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'atto di citazione e con esclusione di ogni altra procedura a pena di irrilevanza;
3) trattandosi di un obbligo di fare infungibile, condannare le società convenute, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, al pagamento della somma di € 200,00 in caso di violazione e inosservanza, anche parziale, nella esecuzione della sentenza per ogni giorno di ritardo,
dalla data di pubblicazione della sentenza;
4) condannare le società convenute al pagamento delle spese e competenze, oltre maggiorazioni di legge, del presente procedimento e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
5) ai sensi degli artt. 146 e 317 d. lgs 209/2005,
trasmettere, d'ufficio, copia della sentenza all'IVASS per le motivazioni di cui al punto 1 e 2 delle conclusioni.]
Così argomentava il sig. le proprie richieste: Parte_2
2 [a) l'8/12/2020 alla guida della sua Infiniti tg. FJ485FR (ass.ta , Parte_2 Parte_1
transitava in abitato di CA (MC) lungo la via Leonardo, a moderata velocità e nella sua corsia di pertinenza;
b) giunto in prossimità dell'intersezione tra detta via e via San Rocco, dopo essersi accertato che non provenisse alcun veicolo, impegnava l'incrocio; c) allorquando subiva la
Con collisione da parte del veicolo tg. 22 (ass.to , di proprietà di e dallo stesso CP_4
condotta, il quale proveniva da via San Rocco e, giunto in prossimità dell'intersezione, a velocità
elevata, non si avvedeva della presenza dell' d) il veicolo FI veniva periziato da entrambi CP_5
i periti fiduciari delle imprese;
e) a seguito dell'evento l'FI riportava notevoli danni patrimoniali e riportava diversi danni non patrimoniali per un importo complessivo che non Parte_2
supera la somma € 5.000,00, al quale valore è sotteso l'obbligo di facere di cui alla presente domanda1, ai fini del contributo unificato;
invero, ai fini della competenza per valore, in materia di diritto di accesso agli atti inerente al risarcimento danni derivante da circolazione stradale, è
competente per valore il giudice di pace sino alla concorrenza della somma di € 20.000,00, come stabilito dal Tribunale di Taranto con sentenza nr. 478/2019, nonché ordinanza nr. 1557/19; f)
l' con lettera del 31/12/2020, comunicava quanto segue: “….Le comunichiamo di non Parte_1
poter formulare alcuna offerta poiché dagli elementi in nostro possesso il conducente del veicolo da noi assicurato risulta esclusivo responsabile in quanto non ha osservato le norme che regolano il diritto di precedenza”; g) con lettera dell'1/02/2021 si provvedeva ad inviare all' la Parte_1
documentazione medica di;
h) l'attore, con atto del 4/05/2021, inviava ad Parte_2
richiesta di accesso agli atti ai sensi dell'art. 146 d. lgsl 7.9.2005 n. 209, attuato con Parte_1
decreto del ministero dello Sviluppo economico del 29.10.2008 n. 191, richiedendo, ai sensi dell'art. 148 comma II del d. lgsl. 209/2005 ed ai sensi dell'art. 8 del DPR 254/2006, i motivi per cui la compagnia avesse ritenuto di non avanzare alcuna offerta, invitandola a produrre documentazione;
i) con altro atto del 5/05/2021, l'attore inviava a accesso in cui richiedeva l'allegazione Parte_3
della perizia dei danni sul veicolo del responsabile, l'allegazione della denuncia firmata dal responsabile, l'allegazione della richiesta di denuncia del responsabile della compagnia al suo assicurato, l'allegazione delle dichiarazioni testimoniali, richiesta di risarcimento del responsabile,
quietanza e/o accettazione di risarcimento sottoscritta dal responsabile e calcolo aritmetico tramite
3 il quale è stato liquidato il danno al responsabile;
1 Agli effetti della competenza per valore, le azioni aventi ad oggetto l'adempimento di un obbligo di fare, non disciplinate autonomamente dal codice di rito vanno assimilate a quelle relative a somme di danaro e a beni mobili, con la conseguente che esse, quando non ne sia indicato il valore si presumono di competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14, comma I, c.p.c. (Cass. Civ. Sez. II 17 maggio 1997 n. 4399; Cass. Civ. Sez. II 03 marzo
1994 n. 2106; Cass. Civ. Sez. II 23 ottobre 1991 n. 11211; Cass. Civ. Sez. II 24 gennaio 1985 n. 320;
Cass. Civ. Sez. III 14 ottobre 1982 n. 5335; Cass. Civ. Sez. II 17 ottobre 1981 n. 5438; Cass. Civ.
Sez. II 07 agosto 1979 n. 4566; Cass. Civ. Sez. II 07 luglio 1979 n. 3912; Cass. Civ. Sez. III 20 gennaio 1979 n. 446). In ogni caso, il valore della controversia è pari ad €. 5.000,00. j) con lettera del 6/05/2021 l'Avv. Antonio Miro, procuratore dell' provvedeva ad inoltrare denuncia, Parte_1
perizia di stima del veicolo FJ485FR con relativi fotogrammi, perizia di stima sul veicolo tg.
22 in cui non vi era la valutazione ma veniva descritta la dinamica dell'evento e lettera di diniego dell'impresa del 31/12/2020; inoltre l'impresa riferiva di non aver disposto la visita medico legale ritenendo unico responsabile dell'evento, neppure la perizia sul veicolo di Parte_2
controparte; in particolare l'Avv. Miro riportava quanto segue: “… l' non possiede perizia Parte_1
e foto sul veicolo tg. 22 di , che non ha interesse a disporre poiché il relativo CP_4
eventuale risarcimento è di competenza della Tua ass.ni e non essendo pervenute richieste risarcitorie relativamente a tali danni alla UnipolSAI…….. si inoltra comunque la Vs istanza alla
Tua ass.ni qualora in possesso di perizia e foto sul veicolo tg. 22 di ..”; k) Parte_4
occorre precisare che la perizia di entrambi i veicoli risulta essere necessaria per valutare la vis lesiva, per cui, con lettera del 3/08/2021 veniva richiesto ad entrambe le imprese assicuratrici di allegare la perizia del veicolo tg. 22 con allegazione delle foto dei danni;
l) con pec del
4/08/2021 l'Avv. Miro ribadiva quanto segue: “...l' non possiede perizia e foto sul veicolo Parte_1
tg. 22 di , che non ha interesse a disporre poiché il relativo eventuale CP_4
risarcimento è di competenza della Tua ass.ni, e non essendo pervenute richieste risarcitorie
Con relativamente a tali danni all' ..”; m) la ad oggi non vi ha provveduto;
n) l'attore ha Parte_1
persino inviato lettera premurosa e non dovuta nei confronti delle imprese assicuratrici, al fine di evitare un inutile giudizio e infondate accuse di strumentalizzazione e speculazione della causa sul
4 diritto di accesso, ma entrambe le imprese non hanno aderito a questo ulteriore invito e sono, quindi,
causa del processo;
o) il presente atto di citazione costituisce ulteriormente in mora le società
convenute in merito alle richieste di tutti di danni patrimoniali e non patrimoniali ed interrompe i termini di prescrizione;
p) l'attore ha il legittimo diritto riconosciuto per legge di verificare ogni dettaglio della procedura e, atteso che le imprese non vi hanno provveduto nel termine di cui all'art. 5 del predetto D.M. 29.10.2008 n.191, si rassegnano le seguenti CONCLUSIONI…..]
Si costituiva la rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
[1) dichiarare improponibile, inammissibile, improcedibile la domanda attrice, ovvero, in subordine,
rigettarla nel merito poichè infondata in fatto e diritto;
2) in subordine, dichiarare comunque cessata la materia del contendere a seguito delle specificazioni rese dalla AG;
3) in subordine,
dichiarare la tenuta a manlevare la da qualunque eventuale pregiudizio Parte_3 Parte_1
derivante dalla sentenza;
4) sempre con rivalsa di spese e competenze di causa (ec art.91 e 96 cc).
In Via Istruttoria: si esibiscono PEC de 06/05/2021 e del 04/08/2021.]
Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Con sentenza n. 387/2022 emessa in data 17 febbraio 2022 all'esito del giudizio vertito col numero
6325/2021 r.g. il Giudice di Pace di Taranto così stabiliva:
“1) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, condanna a trasmettere la propria perizia sul veicolo targato 22 di Controparte_2
proprietà di , corredata di foto dei danni, salvo dichiarazione di CP_4 Controparte_2
di fare propria la perizia di con obbligo di tale allegazione (perizia
[...] Controparte_1
Cont autonoma ovvero dichiarazione di adesione alla perizia di all'indirizzo di posta elettronica indicata nell'atto di citazione e con esclusione di ogni altra procedura a pena di irrilevanza e di ulteriori istanze suppletive di parte attrice;
2) condanna la ai sensi Controparte_2
dell'art. 614bis cpc al pagamento della somma di euro 20,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della sentenza, ovvero di parziale o inesatta esecuzione, dal trentesimo giorno dopo la pubblicazione della sentenza, e di ulteriori euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione
5 della sentenza, ovvero di parziale o inesatta esecuzione, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza;
3) condanna la al Controparte_2
pagamento delle spese processuali in favore dell'attore che liquida in euro 870…..; 4) condanna la al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore che liquida in euro Controparte_1
870,00…….”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
[Voglia l'On.le Giudicante così provvedere: A) accogliere l'Appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, disattese tutte le eccezioni e le istanze eventualmente sollevate dall'Appellato,
riformata la sentenza n.387/2022 emessa dal Giudice di Pace di Taranto Giudice Dott.ssa
SILVESTRI, nel giudizio recante R.G. 6325/2021 depositata in cancelleria in data 21/02/2022,
accogliere le conclusioni rassegnate nl Giudizio di primo grado (rinunciando alla richiesta di manleva nei confronti della , che qui si riportano: 1) dichiarare improponibile, CP_6
inammissibile, improcedibile la domanda attrice, ovvero, in subordine, rigettarla nel merito poichè
infondata in fatto e diritto;
2) in subordine, dichiarare comunque cessata la materia del contendere a seguito delle specificazioni rese dalla AG;
3) sempre con rivalsa di spese e competenze di causa (ex art.91 e 96 cc); 4) in subordine, compensando le stesse;
in subordine, riducendone la liquidazione;
5) con condanna dell'attore alle spese del Giudizio di Appello.]
A sostegno di tali conclusioni la appellante deduceva: 1) error in iudicando per avere il Parte_1
GdP condannato essa appellante per la mancata esibizione di una perizia che aveva dichiarato espressamente di non possedere;
2) error in iudicando per non avere il GdP rilevato che la Legge ed il DM 191/2008 consentono al danneggiato l'accesso ai soli atti esistenti nel fascicolo del sinistro aperto dall'Assicuratore in via stragiudiziale;
3) error in iudicando per non avere il GdP rilevato che il procedimento di liquidazione a carico di essa riguardava il solo veicolo assicurato Parte_1
presso costei tg. FJ485FR e di proprietà del proprio cliente e non anche il veicolo Parte_2
antagonista tg. 22 di proprietà di ed assicurato presso la non avendo CP_4 CP_1
essa alcun obbligo al riguardo;
4) error in iudicando per non avere il GdP rilevato che Parte_1
a norma dell'art. 7 del D.M. 191/2008 essa poteva solo rivolgersi alla chiedendo Parte_1 Parte_3
6 a sua volta l'accesso agli atti relativi al veicolo antagonista;
5) error in iudicando per non avere il GdP rilevato che essa aveva adempiuto all'obbligo di consentire l'accesso al sig. Parte_1 Parte_2
con due distinte pec del 06 maggio 2021 e del 04 agosto 2021 trasmettendo gli atti in suo
[...]
possesso, dichiarando di non averne altri e di aver rivolto richiesta di trasmissione diretta ad esso
[...]
Cont
degli atti di accertamento e perizia tecnica eventualmente predisposti dalla Parte_2
sul veicolo antagonista di proprietà di;
5) error in iudicando per avere Controparte_2 Parte_5
il GdP teorizzato ed ipotizzato l'esistenza di un obbligo di essa di redigere autonomamente Parte_1
perizia anche sul veicolo antagonista ( di ) rispetto al quale difettava di qualsiasi Parte_5
rapporto e/o obbligo giuridico;
6) error in iudicando per avere il GdP affermato, senza il sostegno normativo, l'esistenza di un obbligo di formazione e acquisizione di documenti ulteriori;
7) error in iudicando per avere il GdP creato ulteriori obblighi a carico dell'Assicuratore al di fuori del dettato normativo;
8) error in iudicando per non avere il GdP rilevato che con pec del 31 dicembre 2020 la aveva formulato richiesta di accesso agli atti della consorella Parte_1 Controparte_1
assicuratrice del veicolo antagonista a quella del proprio assicurato a cui la detta missiva era pure stata inviata in adempimento dell'unico obbligo previsto dalla normativa in tal senso;
9) error in iudicando per aver liquidato due differenti importi al danneggiato e non invece l'onorario unico con la maggiorazione per la parte ulteriore rispetto alla prima.
Si costituiva con comparsa di risposta rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_2
[• confermare l'impugnata sentenza;
• rigettare l'appello, infondato in fatto e in diritto;
• condannare al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio e con distrazione in Parte_1
favore del sottoscritto procuratore antistatario.]
Così argomentava l'appellato le proprie richieste: Parte_2
[1) inammissibilità dell'appello per sopravvenuta acquiescenza effettuata dalla con la Parte_1
missiva pec diretta alla in data 23 febbraio 2022; 2) correttezza dell'affermazione di un CP_1
obbligo di redire la perizia anche sul veicolo antagonista;
3) indispensabilità della perizia tecnica sul veicolo antagonista per una adeguata prova delle ragioni del danneggiato;
4) correttezza della sentenza nella parte in cui ha rilevato a carico dell'Assicuratore l'obbligo di periziare il veicolo
7 antagonista o di aderire alla perizia redatta dall'Assicuratore del detto veicolo ( cd “consorella”); 5) correttezza della sentenza nella parte che aveva rilevato l'inadempimento dell'Assicuratore, perfetto e sussistente anche in caso di mero ritardo;
6) correttezza della sentenza che aveva rilevato l'interesse del danneggiato a conseguire la perizia eseguita sul veicolo antagonista.
Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
[1) Decidere secondo Giustizia in ordine all'accoglimento dell'appello proposto ex adverso, che appare certamente ammissibile nonchè fondato, in fatto e/o in diritto, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto e per quelle ulteriori esponende nel corso del giudizio;
2) subordinatamente, in ogni caso ed ipotesi, accogliere quantomeno il secondo motivo posto a sostegno dell'atto di appello, apparendo evidente l'errore commesso dal primo Giudicante
relativamente alla doppia liquidazione di spese e compensi processuali in favore dell'attore, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto e per quelle ulteriori ancora precisande nel prosieguo del presente giudizio;
3) in via ancor più gradata, e per mero tuziorismo difensivo, nella denegata e non creduta eventualità
in cui l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere infondati, sia pur solo parzialmente, gli avversi motivi di gravame, decidere, comunque, secondo Giustizia in ordine all'ammontare delle spese e compensi di lite inerenti il giudizio di primo grado, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto nonchè per quelle ulteriori ancora esponende nel prosieguo del presente giudizio;
4) decidere, infine, secondo Giustizia in ordine alla liquidazione di spese e compensi processuali del presente grado di appello.]
Così argomentava la le proprie richieste: Controparte_1
[1) Per quanto concerne, in particolare, il primo motivo di appello, l'esponente difensore, pur rilevandone la sostanziale ininfluenza con riguardo alla posizione processuale della propria assistita, non può tuttavia esimersi dal sottolineare l'abnormità della decisione assunta dal Giudice di prime cure, nella parte in cui quest'ultimo afferma il principio secondo cui la AG di
Assicurazioni ricevente l'istanza di accesso agli atti non sarebbe tenuta solo ad esibire gli atti
8 contenuti nel fascicolo di sinistro, così come testualmente previsto dalla vigente normativa (cfr. il combinato disposto di cui all'art. 146 del cd. Codice delle Assicurazioni ed all'art. 2 del D.M.
attuativo n. 191/2008), bensì anche ad esibire documentazione che ha dichiarato di non possedere e ad eseguire ispezioni che ha dichiarato di non avere interesse a disporre – “non potendo decidere se eseguirle o meno” (sic!!!) – finendo addirittura per sostenere che, “ai fini della esibizione, non rileva il possesso del documento, ma l'obbligo di formazione o acquisizione del documento”.
Non v'è chi non veda, tuttavia, come tale aberrante statuizione, ove non riveduta ed opportunamente corretta nella presente sede processuale, potrebbe costituire un pericoloso ed inquietante precedente giurisprudenziale, atteso che si verrebbe così ad introdurre, ex novo, nel nostro ordinamento, un illegittimo principio che consentirebbe al danneggiato di utilizzare il diritto all'esibizione, ex art. 146 D. Lgs n. 209/2005 e D.M. n. 191/2008, non solo per ottenere gli atti effettivamente in possesso della AG (unica reale finalità della disciplina in esame), ma persino per obbligare, di fatto,
detta AG ad effettuare anche, a propria cura e spese, accertamenti tecnici non necessari alla gestione del danno (come, ad esempio, le perizie su veicoli che devono essere risarciti da altre
Compagnie), con il rischio, quindi, di sentirsi dichiarare inadempiente anche con riferimento alla mancata esibizione di atti che la stessa non possiede e che, peraltro, non ha neppure alcun interesse ad acquisire.
Altrettanto abnorme, e certamente non in linea con la ratio legis, appare, inoltre, l'ulteriore affermazione secondo cui l'appellante sarebbe “tenuta a trasmettere la perizia sul Parte_1
veicolo targato 22, salvo dichiarazione di di far propria la perizia di Parte_1 [...]
(!!!). Risulta, infatti, di solare evidenza l'inesistenza di alcun eventuale obbligo Controparte_1
normativo in virtù del quale una AG di Assicurazioni possa essere vincolata a far proprie le risultanze di una relazione peritale effettuata su incarico e da fiduciario di altra AG o,
comunque, di qualsivoglia altro soggetto.
Sulla scorta delle sintetiche considerazioni che precedono, lo scrivente difensore, pur senza entrare nel merito delle ulteriori argomentazioni difensive ex adverso poste a supporto del primo motivo di appello, ritiene, pertanto, che l'Ill.mo Giudicante, previa attenta valutazione del contenuto dell'atto
9 di appello, non potrà non riformare la sentenza gravata, così ristabilendo e consacrando, in maniera chiara e definitiva, il principio, già sancito dalla vigente normativa, secondo cui la AG di
Assicurazioni ricevente un'istanza di accesso agli atti è obbligata solo ed esclusivamente ad esibire gli atti e documenti contenuti nel proprio fascicolo di sinistro (null'altro!), ma certamente non a formare e/o acquisire atti di cui la stessa non sia già in possesso.
La deducente difesa, in ogni caso, riserva al prosieguo del giudizio migliori e più approfondite deduzioni sul punto.
2) Passando ora all'esame del secondo motivo di gravame - che investe questa volta, in maniera diretta, anche la posizione di - al deducente difensore compete Controparte_1
innanzitutto, salvo integrazione nei modi e termini di legge, di associarsi in toto alle difese di parte appellante.
Invero, infatti, l'operato del Giudice di Pace appare, anche in questo caso, palesemente erroneo e censurabile considerato che, tenuto conto del petitum (cfr. conclusioni dell'originario atto di citazione), sarebbe stata certamente più logica e plausibile una eventuale condanna solidale delle due parti convenute, sostanzialmente citate in giudizio per la medesima presunta violazione di cui all'art. 2 del D.M. n. 191/2008, ovvero per ivi sentir condannare entrambe “alla trasmissione di ogni atto riguardante il procedimento di constatazione, valutazione e liquidazione e segnatamente l'allegazione della perizia del veicolo tg. 22 con relativi fotogrammi, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'atto di citazione e con esclusione di ogni altra procedura a pena di irrilevanza” (cfr. conclusioni n. 1 e n. 2 dell'atto di citazione notificato in primo grado).
Risulta, pertanto, lampante l'interesse comune delle due Compagnie convenute, atteso anche che,
come è noto, di norma, è sempre possibile condannare solidalmente più parti soccombenti al pagamento delle spese e compensi processuali non solo quando vi sia solidarietà del rapporto sostanziale ma anche quando vi sia una mera comunanza di interessi, desumibile anche dalla semplice identità delle questioni oggetto del giudizio (esattamente come nel caso di specie).
Fermo restando quanto precede, in linea gradata, lo scrivente difensore - nel precisare che
[...]
[...]
[...] ha regolarmente provveduto al pagamento di tutte le somme dovute in virtù della sentenza de CP_7
qua, avendo deciso di prestare acquiescenza alla stessa - ritiene, altresì, comunque fondata ed accoglibile anche la ulteriore domanda - formulata, sia pur subordinatamente, dall'appellante - di ricalcolo (e conseguente riduzione) dell'ammontare delle spese e compensi legali liquidati in favore dell'attore. Ed, infatti, è più che condivisibile che, trattandosi di causa avente ad oggetto l'accesso agli atti invocato da quest'ultimo, il Giudice di primo grado avrebbe potuto e dovuto, quantomeno,
contenere dette spese entro i valori minimi tabellari di cui al D.M. n. 55/2014 ed al successivo D.M.
n. 37/2018, tenendo adeguatamente conto della scarsa attività processuale espletata e della semplicità delle questioni trattate (a tal proposito cfr., ex multis, Trib. Taranto, sentenza n.
2059/2021, già citata dalla difesa avversaria).
Alla luce di quanto sin qui sinteticamente esposto, e con espressa riserva di più approfonditamente dedurre e precisare nel prosieguo del giudizio, appare, pertanto evidente l'erroneità della sentenza di primo grado, anche sotto questo ulteriore profilo. In ogni caso, l'esponente difensore, si rimette,
sul punto, anche in questo caso, al prudente ed oculato apprezzamento dell'Ill.mo Magistrato adìto.]
Motivi della decisione
I.- Con sentenza n. 387/2022 emessa in data 17 febbraio 2022 all'esito del giudizio vertito col numero
6325/2021 r.g. il Giudice di Pace di Taranto così stabiliva:
“1) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, condanna a trasmettere la propria perizia sul veicolo targato 22 di Controparte_2
proprietà di , corredata di foto dei danni, salvo dichiarazione di CP_4 Controparte_2
di fare propria la perizia di con obbligo di tale allegazione (perizia
[...] Controparte_1
Cont autonoma ovvero dichiarazione di adesione alla perizia di all'indirizzo di posta elettronica indicata nell'atto di citazione e con esclusione di ogni altra procedura a pena di irrilevanza e di ulteriori istanze suppletive di parte attrice;
2) condanna la ai sensi Controparte_2
dell'art. 614bis cpc al pagamento della somma di euro 20,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della sentenza, ovvero di parziale o inesatta esecuzione, dal trentesimo giorno dopo la pubblicazione della sentenza, e di ulteriori euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione
11 della sentenza, ovvero di parziale o inesatta esecuzione, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza;
3) condanna la al Controparte_2
pagamento delle spese processuali in favore dell'attore che liquida in euro 870…..; 4) condanna la al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore che liquida in euro Controparte_1
870,00…….”
Il Giudice di Pace sembrerebbe tuttavia aver dimenticato di trascrivere la norma giuridica che obbligherebbe l'Assicuratore ad acquisire la perizia che si assume elaborata sul veicolo antagonista dall'Assicuratore della R.C.A. di quest'ultimo.
Ugualmente nella motivazione della sentenza non sembra trascritta la norma giuridica de qua con indicazione della tipologia di atto da cui è estratta ( Legge, Decreto Legge, Decreto Legislativo,
Regolamento Ministeriale, Decreto Ministeriale o altro ancora).
Identica lacuna sembra caratterizzare gli scritti difensivi dell'appellato . Parte_2
Il Tribunale ha letto con attenzione le ventinove pagine in cui è articolata la comparsa di costituzione e risposta dell'appellato ma, salvo errore materiale, non ha rinvenuto la trascrizione, opportunamente virgolettata, della norma giuridica, con indicazione della tipologia di atto da cui è estratta ( Legge,
Decreto Legge, Decreto Legislativo, Regolamento Ministeriale, Decreto Ministeriale o altro ancora),
che sancirebbe l'obbligo dell'Assicuratore di attivarsi e procedere ad istruttoria mediante la predisposizione di atti che l'Assicuratore medesimo ritenga non necessari ai fini della valutazione che la Legge gli riserva in ordine alla formulazione di una offerta risarcitoria o, in alternativa, alla esplicitazione dei motivi per cui ritenga di non dover fare offerta.
Invero l'art. 148 del D.Lvo 209/2005, sotto la rubrica “procedura di risarcimento”, così dispone nel suo comma primo:
“Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può
12 procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente…”
E nel suo comma secondo:
“L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno,
ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso…- omissis -…..L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione.
Dalla semplice lettura delle norme congiunte tra esse si evince che l'Assicuratore non ha il diritto di astenersi dal formulare una proposta risarcitoria “congrua e motivata” o, in alternativa , “comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta.”
Ne consegue che “comunicando i motivi per cui si ritiene di non fare offerta” adempie l'obbligazione alternativa posta a suo carico dalla Legge ai sensi dell'art. 1285 del codice civile.
Lo schema ideato non costituisce una novità atteso che l'ordinamento giuridico da oltre duemila anni conosce l'obbligazione alternativa o con facoltà alternativa: una res est in obligatione, duae autem in facultate solutionis.
La regola romanistica sopravvive sotto le spoglie del vigente articolo 1285 cc che, sotto la rubrica
“obbligazione alternativa”, così dispone: “Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra”.
Il successivo art. 1286 cc, sotto la rubrica “facoltà di scelta”, così dispone: “1.- La scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o a un terzo. La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o a entrambe, se la scelta è fatta da un terzo.”
13 E qualora l'Assicuratore abbia deciso di non fare offerta, optando per la seconda soluzione, ben potrebbe ritenere di non compiere atti di istruzione che ritenga inutili ai fini della formazione del suo convincimento.
Ugualmente il Tribunale ha letto con attenzione le ventinove pagine in cui è estesa la comparsa di costituzione e risposta di ma, salvo errore materiale, non ha rinvenuto la Parte_2
trascrizione della norma giuridica, con indicazione della tipologia di atto da cui è estratta ( Legge,
Decreto Legge, Decreto Legislativo, Regolamento Ministeriale, Decreto Ministeriale o altro ancora) che obbligherebbe l'Assicuratore a procurarsi ex auctoritate proprie atti e documenti formati da altri
Assicuratori.
Il Tribunale ha rinvenuto soltanto tra le fonti del diritto ex art. 1 delle preleggi, l'art. 7 D.M. 191/2008 che, sotto la rubrica “Accesso agli atti nell'ambito della procedura di risarcimento diretto”, così dispone: “1.- Nell'ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all'articolo 149 del
Codice, l'impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del contraente o dell'assicurato inoltra la richiesta medesima all'impresa gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedente. 2.- II procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione da parte dell'impresa gestionaria della richiesta di accesso. 3.- Nei confronti dell'impresa gestionaria si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento.”
Tuttavia come fatto palese dalla semplice lettura, la norma de qua configura a carico dell'Assicuratore
un solo obbligo: quello di trasmettere alla cd “consorella assicuratrice” l'istanza del danneggiato, ma non di un apposito e specifico acquisizione forzosa di atti che la destinataria non voglia rendere o non voglia formare o semplicemente non possieda.
II.- Deve innanzitutto escludersi la cd acquiescenza della alla predetta sentenza che Parte_1
l'appellato ha ritenuto di rinvenire nella pec datata 23 febbraio 2022. Parte_2
Nella missiva in parola il procuratore giudiziale di così conclude: Parte_1
14 Con tutta evidenza la durante la pendenza del termine per la impugnazione, cerca di Parte_1
raggiungere un accordo transattivo con il danneggiato , chiedendo una di lui Parte_2
dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con rinuncia del danneggiato stesso ad portare in esecuzione i capi 1) e 2) della sentenza, a fronte della esecuzione da parte di essa Parte_1
dell'obbligo di trasmettere e/o fare propria la perizia tecnica redatta dalla consorella sul
[...] CP_1
veicolo antagonista a quello del sig. con la postilla “facendo comunque riserva di Parte_2
impugnare la sentenza” che manifesta l'animus di impugnare la decisione nel caso di naufragio della trattativa intavolata con la missiva.
III.- L'art. 4 del D.M. 191/2008, sotto la rubrica “procedimento di accesso agli atti” così dispone:
“1. Il diritto di accesso agli atti si esercita mediante richiesta scritta all'impresa di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede l'accesso.
2. La richiesta di accesso e' indirizzata alla sede legale o alla direzione generale dell'impresa di assicurazione indicata al comma 1, ovvero all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato, ovvero al punto vendita presso il quale e' stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo e' stato assegnato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente e' tenuto a rilasciare apposita ricevuta.
3. La richiesta di accesso presentata ad un ufficio dell'impresa diverso da quelli indicati al comma 2 e' trasmessa immediatamente all'ufficio competente. Di tale trasmissione e' data comunicazione all'interessato.
4. Nella richiesta di accesso sono indicati gli estremi dell'atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, facendo riferimento all'interesse personale e concreto del soggetto interessato. In mancanza di tali elementi, il richiedente e' comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire all'impresa individuazione degli atti in cui siano eventualmente
15 contenuti.
5. Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall'interessato e copia di un documento di riconoscimento di quest'ultimo. Se
l'interessato e' una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta e' avanzata dalla persona fisica a cio' legittimata in base ai rispettivi statuti o ordinamenti.
6. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l'eventuale irregolarita' o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli elementi non corretti o mancanti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta corretta.”
A sua volta l'art. 5 del medesimo D.M. 191/2008, sotto la rubrica “accoglimento della richiesta di accesso”, così dispone: “1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso, salvo il caso di cui all'articolo 4, comma 6, e' comunicato per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta e contiene l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui e' stata assegnata la trattazione del sinistro, l'indicazione del luogo in cui e' possibile effettuare l'accesso,
nonche' del periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 3, l'atto di accoglimento e' comunicato entro venti giorni.
2. L'esame degli atti e' effettuato dal richiedente o da persona da lui delegata;
nel caso in cui i predetti soggetti si avvalgano dell'assistenza di altra persona, per quest'ultima devono essere specificate le generalita'.
3. L'interessato puo' prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte gli atti presi in visione ovvero ottenerne copia, subordinatamente al pagamento dell'importo corrispondente al costo di mercato delle fotocopie effettuate.
4. Il procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di accesso.”
16 Come fatto palese dalla semplice lettura del testo normativo, l'art. 5 comma 1 del D.M. 191/2008 assegna all'Assicuratore il termine di 15 gg dalla ricezione della richiesta di accesso formulata dal danneggiato (“1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso, salvo il caso di cui all'articolo
4, comma 6, e' comunicato per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta e contiene l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui e' stata assegnata la trattazione del sinistro, l'indicazione del luogo in cui e' possibile effettuare l'accesso, nonche' del periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 3, l'atto di accoglimento e' comunicato entro venti giorni.”) soltanto per indicare le concrete modalità operative del diritto di accesso, che, come chiaramente indicato dall'art. 5 comma 4 del D.M. 191/2008 (“4. Il procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di accesso.”), deve concludersi nello spatium temporis di sessanta giorni decorrenti dalla data in cui l'Assicuratore riceve la richiesta formulata dal danneggiato.
Ne consegue che quando il danneggiato esercita il diritto di accesso secundum legem, ovverosia nelle forme previste dall'art. 5 commi 2 e 3 del D.M. 191/2008 (“2. L'esame degli atti e' effettuato dal richiedente o da persona da lui delegata;
nel caso in cui i predetti soggetti si avvalgano dell'assistenza di altra persona, per quest'ultima devono essere specificate le generalita'. 3.
L'interessato puo' prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte gli atti presi in visione ovvero ottenerne copia, subordinatamente al pagamento dell'importo corrispondente al costo di mercato delle fotocopie effettuate.”) diviene attuale l'obbligo dell'assicuratore di rispondere entro 15 giorni ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.M. 191/2008 (“1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso, salvo il caso di cui all'articolo 4, comma 6, e' comunicato per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta e contiene l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui e' stata assegnata la trattazione del sinistro, l'indicazione del luogo in cui e' possibile effettuare l'accesso, nonche' del periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni,
per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 3,
l'atto di accoglimento e' comunicato entro venti giorni.”).
17 Quando invece il danneggiato esercita il diritto di accesso chiedendo di ricevere la documentazione in possesso dell'Assicuratore a mezzo posta da inviare ad un indirizzo da esso stesso danneggiato indicato nella richiesta di accesso, il termine di cui all'art. 5 comma 1 D.M. 191/2008 non opera più
venendo disapplicato con un atto dispositivo dello stesso danneggiato, nel cui esclusivo interesse è
predisposta la procedura stragiudiziale e che, pertanto, può disporne, come già rilevato dalla giurisprudenza sconosciuta e non famosa:
{I.- Non sembrano esistere disposizioni normative che ricolleghino sanzioni di diritto sostanziale o di diritto processuale alla inosservanza delle disposizioni dettate dal D.M. 191/2008. Alla missiva del 29 agosto 2019 con la quale la……… accoglieva l'istanza di accesso agli atti Parte_1
determinandone le modalità secondo il predetto D.M. 191/2008 faceva seguito la pec del 05 settembre 2019 con la quale il sig………., rappresentando l'impossibilità di recarsi in Lecce,
chiedeva espressamente l'invio della documentazione a mezzo pec. Così facendo l'appellato poneva in essere un atto dispositivo di ogni eventuale diritto potesse ritenersi derivare al danneggiato dal predetto decreto, “scriminando” la diversa modalità di realizzazione dell'accesso da egli espressamente richiesta. La……………. non aveva un interesse giuridicamente Parte_1
apprezzabile a disattendere la richiesta del danneggiato, nel cui esclusivo interesse è programmata la procedura di accertamento e liquidazione del danno, come ben evidenziato nella comparsa di risposta dell'appellato.} [Così il giudice unico dott. Alberto Munno nella sentenza monocratica emessa il 17 gennaio 2023 all'esito del giudizio d'appello vertito col numero 3078/2020 r.g.
Tribunale di Taranto;
]
Nella ipotesi in cui il danneggiato chieda di accedere agli atti mediante ricezione della documentazione presso un indirizzo da egli indicato, dalla data di ricezione della richiesta presso l'Assicuratore decorre il termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento di accesso di cui all'art. 5 comma 4 del D.M. 191/2008 (“4. Il procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di accesso.”), ovverosia per trasmettere la documentazione richiesta secondo i desiderata del danneggiato.
Ed è esattamente quello che si è verificato nella vicenda sottoposta a giudizio.
18 Con la missiva del 04 maggio 2021 il sig. esercitava il diritto di accesso chiedendo Parte_2
di ricevere la documentazione presso l'indirizzo ivi indicato, come è possibile leggere nel predetto atto ove, dopo aver elencato diciassette documenti, così concludeva: “Vi invito a trasmettere via pec quanto richiesto all'indirizzo indicato nel segno di croce corrispondente Email_1
al domicilio telematico del mio procuratore, ovvero a mezzo del servizio postale, con spese a mio carico, presso lo studio del mio avvocato sito in Mottola (Ta) alla via Muraglie 4 ovvero a comunicarmi l'indicazione del responsabile dell'ufficio a cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, nonché l'indicazione del termine per prendere visione degli atti o per ottenerne copia.”
Di conseguenza il sig. modificava ex auctoritate propria il percorso normativo Parte_2
standard tracciato dall'art. 5 commi 2 e 3 del D.M. 191/2008 (“.
2. L'esame degli atti e' effettuato dal richiedente o da persona da lui delegata;
nel caso in cui i predetti soggetti si avvalgano dell'assistenza di altra persona, per quest'ultima devono essere specificate le generalita'. 3.
L'interessato puo' prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte gli atti presi in visione ovvero ottenerne copia, subordinatamente al pagamento dell'importo corrispondente al costo di mercato delle fotocopie effettuate.”) con efficacia dispositiva di ogni eventuale diritto derivante dal mancato rispetto del termine di 15 gg di cui all'art. 5 comma 1 D.M. 191/008 (“1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso, salvo il caso di cui all'articolo 4, comma 6, e' comunicato per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta e contiene l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui e' stata assegnata la trattazione del sinistro,
l'indicazione del luogo in cui e' possibile effettuare l'accesso, nonche' del periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 3, l'atto di accoglimento e' comunicato entro venti giorni.”).termine che diveniva così inutiliter dato per fatto proprio del danneggiato avente diritto.
Più specificamente il danneggiato conferiva all'Assicuratore uno ius variandi tra la modalità da essa
19 prescelta di ricevere la documentazione per posta e la modalità tradizionale di accedere agli atti nel modo e nel tempo fissando da esso Assicuratore che, di conseguenza, era facultato ad esercitare una scelta che normalmente la Legge non gli concede.
Lo schema ideato dal sig. non è ignoto al Legislatore che da oltre duemila anni Parte_2
conosce l'obbligazione con facoltà alternativa: una res est in obligatione, duae autem in facultate solutionis.
La regola romanistica sopravvive sotto le spoglie del vigente articolo 1285 cc che, sotto la rubrica
“obbligazione alternativa”, così dispone: “Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra”.
Il successivo art. 1286 cc, sotto la rubrica “facoltà di scelta”, così dispone: “1.- La scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o a un terzo. La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o a entrambe, se la scelta è fatta da un terzo.”
Nella missiva del 04 maggio 2021 il danneggiato sig. , avvalendosi dei poteri Parte_2
conferitigli dall'art. 1322 cc, utilizzava lo schema dell'obbligazione alternativa ( o con facoltà
alternativa ) di cui agli artt. 1285 e 1286 cc (“Vi invito a trasmettere via pec quanto richiesto all'indirizzo indicato nel segno di croce corrispondente al domicilio Email_1
telematico del mio procuratore, ovvero a mezzo del servizio postale, con spese a mio carico, presso lo studio del mio avvocato sito in Mottola (Ta) alla via Muraglie 4 ovvero a comunicarmi l'indicazione del responsabile dell'ufficio a cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, nonché
l'indicazione del termine per prendere visione degli atti o per ottenerne copia.”) conferendo all'Assicuratore la facoltà di scelta tra la modalità tipizzata dalla Legge nell'art. 5 commi 2 e 3 del
DM 191/2008 da comunicare nel termine di 15 gg di cui al comma 1 del predetto DM 191/2008, e la
20 modalità alternativa della trasmissione diretta dei documenti all'indirizzo indicato.
Dalla ricezione della richiesta del 04 maggio 2021 decorreva a carico dell'Assicuratore il termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento di accesso ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.M.
191/2008 (“4. Il procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di accesso.”).
E così il 06 maggio 2021 l'Assicuratore esaudiva la richiesta della danneggiata inviando la documentazione all'indirizzo , rispettando così pienamente la volontà Email_2
espressa del danneggiato, con la specificazione:
[Taranto, 06/05/2021 Egr. Avv. Carmine LATTARULO quale procuratore domiciliatario di
[...]
e E p.c. Spett.le Parte_2 Persona_1 Email_3
OGG: (accesso agli atti) 1-8201-2020-0190392 Parte_2
In nome e per conto della si riscontra la Vs. istanza di accesso agli atti come segue. Parte_1
Si allega tutta la documentazione in possesso della ovvero: Parte_1
La ichiara di non possedere ulteriore documentazione (a parte le note da Voi trasmesse Parte_1
e la corrispondenza intercorsa già in Vs. possesso, o documentazione medica relativa ad altre parti non producibile), precisando che: - il contenuto della denuncia del è a lui noto, e Parte_2
rilevabile dalla vs. raccomandata di costituzione in mora;
- alla non sono state fornite Parte_1
dichiarazioni testimoniali;
- la on ha disposto ne' ha interesse a disporre l'acquisizione Parte_1
del Rapporto dei Carabinieri, poiché dalla relazione di accertamento del perito della Parte_3
risulta che gli stessi non hanno eseguito rilievi, ne' verbalizzazioni;
- la non possiede Parte_1
perizia e foto sul veicolo TG. 22 di che non ha interesse a disporre poiché il CP_4
relativo eventuale risarcimento è di competenza della e non essendo pervenute richieste CP_6
risarcitorie relativamente a tali danni alla - la non ha disposto e non ha Parte_1 Parte_1
21 interesse a disporre visita medico legale sulla persona di non ritenendolo Parte_2
risarcibile alla luce della sua esclusiva responsabilità; - la on ha interesse ad ulteriori Parte_1
acquisizioni od accertamenti. Giudice di Pace di Taranto Sent. n.3038/2019: “valutata in uno con l'espressa dichiarazione di non possedere ulteriore documentazione oltre quella processualmente offerta, non vi è margine per riconoscere all'attrice il diritto di ottenere quanto ancora pretende dalla convenuta, a carico della quale, .. nessun obbligo è imposto di munirsi, per la constatazione,
valutazione e liquidazione dei danni attorei, di atti dei quali non abbia ritenuta necessaria..”. Ai
sensi dellart.7 del DM 191/2008, si inoltra comunque la Vs. istanza alla qualora in Parte_3
possesso di perizia e foto sul veicolo TG. 22 di , o di ulteriore documentazione CP_4
inerente il sinistro, con invito a trasmetterla direttamente al Vs. indirizzo PEC. - In merito ai motivi della mancata liquidazione di offerte risarcitorie, come già indicato nella nota del 31/12/2020, la
AG ritiene che la responsabilità del sinistro sia da attribuire in via esclusiva al
[...]
che ometteva di concedere la dovuta precedenza nonostante segnaletica verticale ed Pt_2
orizzontale di "dare precedenza" sulla v. Leonardo da lui percorsa. Cordiali Saluti Avv. Antonio
MIRO]
Con successiva Pec del 04 agosto 2021 (prodotta nel fascicolo dell'appellante) così la Unipolsai al procuratore giudiziale di danneggiato: Parte_2
[Taranto, 04/08/2021 Egr. Avv. Carmine LATTARULO quale procuratore domiciliatario di
[...]
e E p.c. Spett.le Parte_2 Persona_1 Email_4
OGG: (accesso agli atti) 1-8201-2020-0190392 In nome e per conto della Parte_2
si riscontra la Vs. seconda istanza di accesso agli atti del 03/08/2021, come segue. Con Parte_1
PEC del 06/05/2021 si è già provveduto ad:
1- allegare tutta la documentazione in possesso della ovvero: - denuncia CID di perizia e foto sulla INFINITY tg.FJ485FR Parte_1 CP_4
di eseguita dalla perizia di accertamento sui luoghi eseguita dalla Persona_1 Parte_1
22 foto dei luoghi;
report dispositivo GPS;
nota di contestazione del danno;
2- dichiarare CP_6
che la non è in possesso ulteriore documentazione (a parte le note da Voi trasmesse e Parte_1
la corrispondenza intercorsa già in Vs. possesso, o documentazione medica relativa ad altre parti non producibile) precisando che: - il contenuto della denuncia del è a lui noto, e Parte_2
rilevabile dalla vs. raccomandata di costituzione in mora;
- alla non sono state fornite Parte_1
dichiarazioni testimoniali;
- la on ha disposto ne' ha interesse a disporre l'acquisizione Parte_1
del Rapporto dei Carabinieri, poiché dalla relazione di accertamento del perito della Parte_3
risulta che gli stessi non hanno eseguito rilievi, ne' verbalizzazioni;
- la on ha disposto Parte_1
(e dunque non possiede) perizia estimativa sul veicolo TG. 22 di precisando CP_4
che non ha alcun interesse alla valutazione dei relativi danni il cui eventuale risarcimento è di competenza della ne' essendo pervenute alla richieste risarcitorie per tali CP_6 Parte_1
danni; - la non ha disposto e non ha interesse a disporre visita medico legale sulla Parte_1
persona di non ritenendolo risarcibile alla luce della sua esclusiva Parte_2
responsabilità; - la on ha interesse ad ulteriori acquisizioni od accertamenti. Giudice Parte_1
di Pace di Taranto Sent. n.3038/2019: “valutata in uno con l'espressa dichiarazione di non possedere ulteriore documentazione oltre quella processualmente offerta, non vi è margine per riconoscere all'attrice il diritto di ottenere quanto ancora pretende dalla convenuta, a carico della quale, ..
nessun obbligo è imposto di munirsi, per la constatazione, valutazione e liquidazione dei danni attorei, di atti dei quali non abbia ritenuta necessaria..”.
3- con la stessa PEC del 06/05/2021, ai sensi dellart.7 del DM 191/2008, si è inoltrata comunque la istanza di accesso agli atti alla
[...]
affinchè trasmettesse perizia estimativa e foto sul veicolo TG. 22 di CP_6 CP_4
ed ulteriore documentazione inerente il sinistro, con invito a trasmetterla direttamente al Vs. indirizzo
PEC.
4- In merito ai motivi della mancata liquidazione di offerte risarcitorie, come già indicato nella nota del 31/12/2020, la AG ritiene che la responsabilità del sinistro sia da attribuire in via esclusiva al , che ometteva di concedere la dovuta precedenza nonostante segnaletica Parte_2
23 verticale ed orizzontale di "dare precedenza" sulla v. Leonardo da lui percorsa. Ma pur avendo la dato esauriente riscontro alla istanza di accesso agli atti, ha ugualmente ricevuto la Parte_1
nuova istanza di accesso agli atti del 03/08/2021 nella quale, pur dandosi atto che, al contrario della
Cont
“L'impresa non provvedeva ad inoltrare nessuna comunicazione”, si richiede Parte_1
poi “ad entrambe le compagnie, perizia del veicolo FI…(in realtà già inviata)” e “perizia di stima del veicolo tg.22 con relativi fotogrammi..” (che la ha già dichiarato di Parte_1
non possedere, e che ha richiesto alla gestionaria , Orbene, ribadendo che: - la CP_6
non possiede perizia e foto sul veicolo TG. 22 di che non ha Parte_1 CP_4
interesse a disporre poiché il relativo eventuale risarcimento è di competenza della e CP_6
non essendo pervenute richieste risarcitorie relativamente a tali danni alla - la Parte_1
disciplina ex art. 146 D.lgsl 07/09/2005, n.209 obbliga la AG solo ad:
1- esibire la documentazione in suo possesso alla data della istanza (cosa che la ha fatto);
2- Parte_1
consentire la verifica della procedura di istruzione della pratica ed eventuale liquidazione (cosa che la a fatto);
3- e per quanto riguarda la documentazione non in suo possesso, inoltrare Parte_1
la istanza di accesso agli atti alla impresa gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedente (cosa che la ha fatto), mentre nessun altro obbligo è imposto dalla legge Parte_1
alla AG ricevente la istanza di accesso agli atti, tantomeno quello di svolgere attività ed accertamenti non ritenuti necessari, Giudice di Pace di Taranto Sent. n.3038/2019: “valutata in uno con l'espressa dichiarazione di non possedere ulteriore documentazione oltre quella processualmente offerta, non vi è margine per riconoscere all'attrice il diritto di ottenere quanto ancora pretende dalla convenuta, a carico della quale, .. nessun obbligo è imposto di munirsi, per la constatazione, valutazione e liquidazione dei danni attorei, di atti dei quali non abbia ritenuta necessaria..”. Tribunale di Taranto n.1258/2019: “Occorre, in effetti, prendere atto che l'obiezione secondo cui, trattandosi di un documento di pertinenza della AG che assicura per la RCA
il soggetto responsabile del sinistro, che, in quanto tale, andava richiesto propria alla stessa, appare
24 trovare una parvenza di ragionevolezza nelle disposizioni scrutinate, da cui emerge inequivocabilmente che il diritto all'accesso può essere esperito da tutti i soggetti interessati alla vicenda, quali l'assicurato ed il contraente, nonchè dallo stesso danneggiato, senza alcuna preclusione sul soggetto obbligato, di modo che la … danneggiata, era pienamente legittimata anche nei confronti della assicurazione dell' avversario. … Occorre significare, in effetti, che, stante il fatto che il diritto all' accesso poteva essere esercitato dalla … nei confronti di entrambe le societa'
assicuratrici, la legittimazione alternativa prevista dalle norme di riferimento avrebbe consentito alla stessa di richiedere il documento alla AG di controparte ( ), secondo un criterio CP_2
discretivo di opportunita' scaturente dalla dichiarazione di non possesso formulata dalla consorella di cui era gia' resa edotta. Tutto ciò premesso: - si rinnova alla l'invito a Parte_1 Parte_3
trasmettere perizia estimativa e foto sul veicolo TG. 22 di ed ogni ulteriore CP_4
documentazione inerente il sinistro, all'indirizzo PEC dell'istante; - si costituisce in mora la
[...]
affinchè manlevi la da qualunque eventuale pregiudizio conseguente alla Pt_3 Parte_1
mancata risposta alla istanza di accesso agli atti;
- si invita l'istante a prendere atto del corretto riscontro alla istanza di accesso agli atti da parte della tendendola indenne da Parte_1
qualunque eventuale ulteriore azione. Si allega: istanza di accesso agli atti del 03/08/2021 Cordiali
Saluti Avv. Antonio MIRO]
Così facendo la adempiva l'unico obbligo su essa gravante per effetto dello ius in Parte_1
civitate positum e, segnatamente, dell'art. 7 D.M. 191/2008 che, sotto la rubrica “Accesso agli atti nell'ambito della procedura di risarcimento diretto”, così dispone: “1.- Nell'ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all'articolo 149 del Codice, l'impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del contraente o dell'assicurato inoltra la richiesta medesima all'impresa gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedente. 2.- II
procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione da parte dell'impresa gestionaria della richiesta di accesso. 3.- Nei confronti dell'impresa gestionaria
25 si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento.”
Nei confronti della cd “consorella” nessun altro obbligo gravava sulla Controparte_1
. Parte_1
Del tutto ingiustificata era così la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, avendo esso stesso espressamente facultato l'Assicuratore ad adempiere Parte_2
la propria obbligazione di facere mediante modalità diverse da quelle standards previste dall'art. 5
commi 2 e 3 D.M. 191/2008 (“.
2. L'esame degli atti e' effettuato dal richiedente o da persona da lui delegata;
nel caso in cui i predetti soggetti si avvalgano dell'assistenza di altra persona, per quest'ultima devono essere specificate le generalita'.
3. L'interessato puo' prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte gli atti presi in visione ovvero ottenerne copia, subordinatamente al pagamento dell'importo corrispondente al costo di mercato delle fotocopie effettuate.”).
V.- L'art. 4 del D.M. 191/2008, sotto la rubrica “procedimento di accesso agli atti” così dispone: “1.
Il diritto di accesso agli atti si esercita mediante richiesta scritta all'impresa di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede l'accesso.
2. La richiesta di accesso e' indirizzata alla sede legale o alla direzione generale dell'impresa di assicurazione indicata al comma 1, ovvero all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato, ovvero al punto vendita presso il quale e' stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo e' stato assegnato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente e' tenuto a rilasciare apposita ricevuta.
3. La richiesta di accesso presentata ad un ufficio dell'impresa diverso da quelli indicati al comma 2 e' trasmessa immediatamente all'ufficio competente. Di tale trasmissione e' data comunicazione all'interessato.
4. Nella richiesta di accesso sono indicati gli estremi dell'atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, facendo riferimento all'interesse personale e concreto del soggetto interessato. In mancanza di tali elementi, il richiedente e' comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire all'impresa individuazione degli atti in cui siano eventualmente
26 contenuti.
5. Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall'interessato e copia di un documento di riconoscimento di quest'ultimo. Se
l'interessato e' una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta e' avanzata dalla persona fisica a cio' legittimata in base ai rispettivi statuti o ordinamenti.
6. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l'eventuale irregolarita' o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli elementi non corretti o mancanti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta corretta.”
Come fatto palese dalla semplice lettura del testo normativo, la richiesta di accesso deve indicare esplicitamente gli atti di cui su cui si chiede esercitare il diritto di visione o estrazione copia, e non sembrano sussistere presunzioni fissate dalla legge in ordine alla esistenza in rerum natura di tutti gli atti verso i quali tale pretesa è astrattamente esercitabile ed il cui elenco è contenuto nell'art. 2 del predetto D.M..: “1. I contraenti, gli assicurati ed i danneggiati hanno diritto di accesso agli atti nei confronti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
2. Sono
soggette all'accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti di cui al comma 1, contenuti nel fascicolo di sinistro, ivi compresi: a) le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti;
b) le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti;
c) il rapporto delle Autorita' intervenute sul luogo del sinistro;
d) le dichiarazioni testimoniali sulle modalita' del sinistro con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni;
e) le perizie dei danni materiali;
f) le perizie medico-legali relative al richiedente;
g)
i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate;
h) le quietanze di liquidazione.
3. Sono escluse dall'accesso le perizie medico-legali relative a persone diverse dal richiedente,
salvo che nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e solo laddove la situazione
27 giuridicamente rilevante, che si intende tutelare con la richiesta, sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato ovvero consista in un diritto della personalita' o in altro diritto o liberta'
fondamentale e inviolabile.
4. Fatto salvo quanto disposto per l'accesso agli atti contenenti dati di carattere non oggettivo dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il diritto di accesso agli atti, di cui al presente articolo, puo' essere esercitato con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative alla parte istante ed e' escluso con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative a terzi, salva la possibilita' di prendere visione di tali parti dei documenti, qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici del medesimo richiedente. Per le parti di documenti contenenti dati sensibili o giudiziari riguardanti persone diverse dal richiedente tale possibilita' e' concessa nei limiti in cui essa sia strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, solo nei limiti di cui al comma 3. 5. Per l'accesso agli atti riguardanti persone decedute si osservano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”
D'altro canto il legislatore non ha inteso dare riconoscimento normativo ad un tipo di richiesta esplorativa ad ampio spettro, potenzialmente contenuta in una disposizione che sancisse il diritto di esaminare l'intero fascicolo e che non sembra esistere in alcun testo normativo, restando inoltre escluso che si possa pervenirmi in via meramente interpretativa non solo dalle regole legali di interpretazione ex art. 12 delle preleggi ma anche e soprattutto dal tenore del già menzionato art. 4
del D.M. 191/2008 che espressamente tale eventualità esclude.
Non esistendo una norma giuridica che legittimi la richiesta esplorativa ne deriva che il diritto di accesso si esercita nei confronti degli atti effettivamente esistenti nel fascicolo dell'assicuratore come menzionati nella istanza dell'interessato.
Linea guida dell'interpretazione è rinvenibile nell'art. 94 d.a.c.p.c. che, sotto la rubrica “istanza di esibizione”, così dispone: “L'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una
28 parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione de documento o della cosa o quando è necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo la possiede.”
Non essendo presente nel DLvo 209/2005 e nel DM 191/2008 una norma specifica, trova applicazione l'art. 12 delle preleggi che, sotto la rubrica “interpretazione della legge” così dispone nel suo comma secondo: “2.- Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe;
se il caso rimane ancora dubbio si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.”
Sussistono così i presupposti per l'applicazione per analogia legis, riscontrandosi: a) l'assenza di una disposizione specifica in materia assicurativa;
b) l'impossibilità per il giudice di provvedere;
c)
l'esistenza di una identità di ratio.
Il risultato è: ubi eadem ratio ibi eadem dispositio.
Nella missiva a sua firma del 04 maggio 2021 colla quale chiedeva l'accesso agli atti, il sig.
[...]
indicava ben diciassette documenti di cui intendeva prendere visione o, a scelta Parte_2
dell'Assicuratore, ricevere copia all'indirizzo indicato in detta missiva Email_5
L'Assicuratore rispondeva dettagliatamente con le missive pec del 06 maggio 2021 e 04 agosto 2021
interamente trascritte supra.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 delle preleggi e 94 d.a.c.p.c. incombeva sull'appellante provare che l'Assicuratore fosse in possesso dei documenti ulteriori richiesti e non inviati nella missiva di riscontro.
VI.- L'art. 148 del D.Lvo 209/2005, sotto la rubrica “procedura di risarcimento”, così dispone nel suo comma primo:
“Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può
29 procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente…”
E nel suo comma secondo:
“L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno,
ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso…- omissis -…..L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione.
Dalla semplice lettura delle norme congiunte tra esse si evince che l'Assicuratore non ha il diritto di astenersi dal formulare una proposta risarcitoria “congrua e motivata” o, in alternativa , “comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta.”
Questa seconda eventualità è logicamente e giuridicamente compatibile con la mancata redazione di una perizia medico-legale o tecnica, ben potendo la ricostruzione della dinamica del fatto escludere ogni diritto al risarcimento da parte del danneggiato e, quindi, rendere inutile la perizia medico-legale o tecnica che diverrebbe un costo ingiustificato per il bilancio dell'Assicuratore.
Non sembra inutile rilevare come nessuna norma di legge imponga espressamente all'Assicuratore
l'obbligo di redigere tale perizia, né tale norma sembra essere stata individuata e trascritta negli scritti difensivi del danneggiato . Parte_2
Ugualmente non sembrano esistere sentenze della Corte Costituzionale che abbiano dichiarato l'illegittimità di alcuna norma del Codice delle Assicurazioni nella parte in cui non prevede espressamente l'obbligo dell'Assicuratore di procedere a perizia medico legale o tecnica, ma soltanto quello eventuale “…di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta….”.
Ciò che la legge vieta è quindi il rifiuto pretestuoso dell'Assicuratore, mentre una risposta argomentata in fatto ed in diritto è ben compatibile con la mancata predisposizione della perizia medico-legale o della perizia tecnica.
30 Con missiva del 13 dicembre 2020 la così si rivolgeva al danneggiato: Parte_1
“Facendo seguito alla Sua richiesta di risarcimento danni, Le comunichiamo di non poter formulare alcuna offerta poiché dagli elementi in nostro possesso il conducente del veicolo da noi assicurato risulta esclusivo responsabile in quanto non ha osservato le norme che regolano i diritti di precedenza.”
Da tanto deriva logicamente che non vi è alcun obbligo dell'assicuratore di svolgere perizie medico-
legali o tecniche quando ritenga, sulla base degli atti acquisiti, che non vi siano le condizioni per formulare una offerta risarcitoria e che, di conseguenza, di svolgere istruttoria ulteriore rispetto agli atti in proprio possesso.
Il pendant di tale potere è intuitivo: l'Assicuratore così facendo si espone al rischio di vedere il danneggiato promuovere un giudizio, ma la Legge ha conferito al primo tale potere valutativo che ha come possibile conseguenza la condanna giudiziale con la relativa responsabilità in tema di spese di lite ex art. 91 cpc e la possibile condanna al risarcimento ex art. 96 cpc per avere resistito in male fede alla domanda del danneggiato.
VII.- In conclusioni la ha rispettato gli obblighi di legge ed anche le regole della buona Parte_1
fede cd esecutiva:
[Alla missiva del 29 agosto 2019 con la quale la………… accoglieva l'istanza di accesso Parte_1
agli atti determinandone le modalità secondo il predetto D.M. 191/2008 faceva seguito la pec del 05
settembre 2019 con la quale il sig. …………., rappresentando l'impossibilità di recarsi in Lecce,
chiedeva espressamente l'invio della documentazione a mezzo pec.
Così facendo l'appellato poneva in essere un atto dispositivo di ogni eventuale diritto potesse ritenersi derivare al danneggiato dal predetto decreto, “scriminando” la diversa modalità di realizzazione dell'accesso da egli espressamente richiesta.
La ……………Ass. non aveva un interesse giuridicamente apprezzabile a disattendere la Pt_6
richiesta del danneggiato, nel cui esclusivo interesse è programmata la procedura di accertamento e liquidazione del danno, come ben evidenziato nella comparsa di risposta dell'appellato.
31 Il comportamento tenuto dall'assicuratore appare pertanto contrario alla buona fede oggettiva di cui all'art. 1175 c.c. (“Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza”) applicabile nel rapporto obbligatorio che si instaura tra danneggiato ed obbligato a seguito di un fatto illecito aquiliano.
In quanto diretta alla stipula di un negozio transattivo avente natura di “contratto” ai sensi degli artt. 1321 e 1965 cc (“La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi recìproche
concessioni pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”), l'attività compiuta nella procedura stragiudiziale di accertamento e liquidazione del danno ai sensi del D.Lvo 209/2005 rientra a pieno titolo nell'ambito di operatività dell'art. 1337 del codice civile che, sotto la rubrica “trattative e responsabilità precontrattuale”, così dispone dal 21 aprile
1942 a tutt'oggi: “Le parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto devono comportarsi secondo buona fede”.
La circostanza che la ……….. Ass.ni abbia provveduto all'invio della documentazione secondo le modalità espressamente richiesta dal sig. ……………. ma in un momento successivo e a contenzioso pendente o imminente , integra una sorta di ravvedimento operoso tardivo privo di idoneità
scriminante.] (Così il giudice unico dott. Alberto Munno nella sentenza monocratica emessa in data
17 gennaio 2023 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 3078/2020 r.g. Tribunale di Taranto).
VIII.- In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, la domanda proposta in primo grado da deve essere rigettata. Parte_2
IX.- Anche in accoglimento dell'appello ed in riforma della relativa statuizione della sentenza appellata, il sig. deve sentirsi condannare al pagamento delle spese del doppio Parte_2
grado di giudizio secondo la regola di cui all'art. 91 cpc.
X.- La ha dichiarato di aver fatto acquiescenza alla sentenza e, peraltro, non ha Parte_7
dispiegato appello incidentale. Ne consegue che nei confronti di detta appellata le spese devono essere compensate.
XI.- In merito alla quantificazione delle spese legali, occorre rilevare come gli atti del procedimento
32 di accesso siano serventi rispetto al diritto al risarcimento che rappresenta il bene della vita che il danneggiato tenta di conseguire.
Ne consegue la strumentalità dei predetti atti rispetto alla prestazione principale cui accedono secondo la regola romanistica accessorium sequitur principale.
Ciò ha immediato riflesso sulla competenza e sul criterio di computo delle spese legali:
[ Infondata è la dedotta incompetenza del GdP. L'art. 7 del c.p.c., sotto la rubrica “competenza del giudice di pace”, così dispone nel suo comma secondo: “Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purchè il valore della controversia non superi ventimila euro”. Gli importi intorno ai quali si è sviluppata la trattativa sembrano sensibilmente inferiori a tale limite. La procedura stragiudiziale di accertamento e liquidazione del danno prevista dal DLvo 209/2005 rientra negli adminicula del risarcimento o,
ancor meglio, nella fase preparatoria e strumentale, venendo assorbita dalla competenza per valore così fissata.] (Così il giudice unico dott. Alberto Munno nella sentenza monocratica emessa in data
17 gennaio 2023 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 3078/2020 r.g. Tribunale di Taranto).
P.Q.M.
a) in accoglimento dell'appello di ed in riforma della sentenza n. 387/2022 emessa in Parte_1
data 17 febbraio 2022 all'esito del giudizio vertito col numero 6325/2021 r.g. dal Giudice di Pace di
Taranto, rigetta le domande proposte da in primo grado nei confronti della Parte_2
; Parte_1
b) anche in accoglimento del gravame, condanna a rifondere ad le Parte_2 Parte_1
spese del doppio grado di giudizio, liquidandole in complessivi euro 190,00 per borsuali, euro
1000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza;
c) compensa le spese nei confronti di . Controparte_1
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
33 Così deciso in Monopoli in data 27 febbraio 2025;
34
Il giudice dott. Alberto Munno