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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/03/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 501 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] Controparte_1 C.F._1
Grappa (VI) il 24.04.1990,
e
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._2
19.06.1984,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Maria Muraro
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
i coniugi non intendono riconciliarsi e chiedono che il Tribunale voglia
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai
coniugi in data 24.8.2014 a Venezia trascritto nei registri del Comune di
Venezia Atto n. 110, parte II, Serie A, anno 2014 Comune di Venezia,
ordinandosi le necessarie annotazioni di legge alle seguenti:
CONDIZIONI
1- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2- I figli minori e vengono affidati ai genitori in modo Per_1 Persona_2
condiviso. Avranno la residenza anagrafica presso la madre.
I figli staranno con i genitori a settimane alterne;
alterneranno periodi pari
durante le vacanze natalizie pasquali ed estive sempre su accordo preventivo
dei genitori per quanto attiene i periodi.
3- Al mantenimento dei figli i genitori provvederanno direttamente nei periodi
in cui i figli staranno con loro;
concorreranno al 50% ciascuno per le spese
2 straordinarie scolastiche mediche - dentistiche e per attività ricreative. Visto
che l'assegno unico è ora percepito interamente dal padre, le parti concordano
che il padre corrisponda alla madre la metà all'inizio di ciascun mese e ciò
finché i coniugi non presenteranno domande separate.
4- Darsi atto che i coniugi, a definizione degli ulteriori rapporti economici
convengono quanto segue:
A) Si impegnano ad alienare a terzi la casa coniugale in comproprietà.
B) Finché la casa non sarà alienata a terzi sarà occupata dal sig. Pt_1
che si accolla per tale periodo il pagamento del mutuo e delle utenze.
C) Considerato che il bonus 110 Posta e Intesa verranno usati per estinguere
il finanziamento comune acceso con “B-per”, il residuo sarà diviso a metà. I
coniugi convengono altresì che il ricavato della vendita della casa sarà
suddiviso a metà, dopo aver rimborsato al sig. quanto da lui Pt_1
anticipato e riconosciuto in € 237.000,00 (duecentotrentasettemila/00) e
dedotto il residuo mutuo da pagare al momento della vendita.
5- Darsi atto che i coniugi sono autonomi dal punto di vista economico e
rinunciano ad assegni per sé.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/02/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in Venezia in data 24/08/2014.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., veniva omologata con sentenza non definitiva n. 165/2024 pubblicata in data 30.05.2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 21.01.2025 (sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c.) dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 165/2024 del
30.05.2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione
4 si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori ed alla collocazione paritaria degli stessi presso entrambi i genitori;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
5 -nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Venezia (VE) il Controparte_1 Parte_1
24.08.2014 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia (Ve) al n. 110, parte
II, serie A, anno 2014;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 501 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] Controparte_1 C.F._1
Grappa (VI) il 24.04.1990,
e
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._2
19.06.1984,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Maria Muraro
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
i coniugi non intendono riconciliarsi e chiedono che il Tribunale voglia
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai
coniugi in data 24.8.2014 a Venezia trascritto nei registri del Comune di
Venezia Atto n. 110, parte II, Serie A, anno 2014 Comune di Venezia,
ordinandosi le necessarie annotazioni di legge alle seguenti:
CONDIZIONI
1- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2- I figli minori e vengono affidati ai genitori in modo Per_1 Persona_2
condiviso. Avranno la residenza anagrafica presso la madre.
I figli staranno con i genitori a settimane alterne;
alterneranno periodi pari
durante le vacanze natalizie pasquali ed estive sempre su accordo preventivo
dei genitori per quanto attiene i periodi.
3- Al mantenimento dei figli i genitori provvederanno direttamente nei periodi
in cui i figli staranno con loro;
concorreranno al 50% ciascuno per le spese
2 straordinarie scolastiche mediche - dentistiche e per attività ricreative. Visto
che l'assegno unico è ora percepito interamente dal padre, le parti concordano
che il padre corrisponda alla madre la metà all'inizio di ciascun mese e ciò
finché i coniugi non presenteranno domande separate.
4- Darsi atto che i coniugi, a definizione degli ulteriori rapporti economici
convengono quanto segue:
A) Si impegnano ad alienare a terzi la casa coniugale in comproprietà.
B) Finché la casa non sarà alienata a terzi sarà occupata dal sig. Pt_1
che si accolla per tale periodo il pagamento del mutuo e delle utenze.
C) Considerato che il bonus 110 Posta e Intesa verranno usati per estinguere
il finanziamento comune acceso con “B-per”, il residuo sarà diviso a metà. I
coniugi convengono altresì che il ricavato della vendita della casa sarà
suddiviso a metà, dopo aver rimborsato al sig. quanto da lui Pt_1
anticipato e riconosciuto in € 237.000,00 (duecentotrentasettemila/00) e
dedotto il residuo mutuo da pagare al momento della vendita.
5- Darsi atto che i coniugi sono autonomi dal punto di vista economico e
rinunciano ad assegni per sé.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/02/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in Venezia in data 24/08/2014.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., veniva omologata con sentenza non definitiva n. 165/2024 pubblicata in data 30.05.2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 21.01.2025 (sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c.) dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 165/2024 del
30.05.2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione
4 si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori ed alla collocazione paritaria degli stessi presso entrambi i genitori;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
5 -nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Venezia (VE) il Controparte_1 Parte_1
24.08.2014 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia (Ve) al n. 110, parte
II, serie A, anno 2014;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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