Articolo 42 della Legge 11 marzo 1953, n. 87
Articolo 41Articolo 43
Versione
15 marzo 1953
Art. 42.
Le disposizioni di questa sezione che riguardano la Regione ed i suoi organi si osservano anche, in quanto applicabili, per le due Province della Regione Trentino-Alto Adige.
Entrata in vigore il 15 marzo 1953
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