Articolo 37 della Legge 26 luglio 1974, n. 343
Articolo 36Articolo 38
Versione
29 agosto 1974
Art. 37.
L'articolo 82 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "Gli assegni di congrua, supplementi di congrua, spese di culto, indennita' di decime, o altro titolo, sono corrisposti dalla data della bolla di nomina o da quella del civile riconoscimento dell'ente, qualora tale provvedimento sia posteriore alla bolla di nomina".
Entrata in vigore il 29 agosto 1974