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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 103/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 145/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04820249014510931000 TASSA AUTOMOB 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820140017041026000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. ra Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.04820249014510931000 notificata il 12.12.2024 relativa alle seguenti cartelle: 1)
04820130019759572000 notificata il 16.05.2013, relativa a sanzioni per violazione del Codice della Strada 2010 Comune di Genova;
2) 04820140017014026000 notificata il 11.03.2015 relativa a Tassa Auto 2011
Regione Liguria.
La ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione delle pretese azionate da ADER.
Si è costituita in giudizio ADER, eccependo il difetto di giurisdizione per quanto riguarda le somme afferenti a sanzioni del codice della strada.
Inoltre, la resistente ha sostenuto di avere notificato diversi atti interruttivi di talchè la prescrizione del credito non sarebbe maturata.
All'udienza pubblica del 15 gennaio 2026 il ricorso è passato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per quanto attiene alle somme relative a sanzioni per violazione del codice della strada che, non avendo natura di tributi, sono estranei alla giurisdizione tributaria.
Il ricorso è fondato per quanto attiene alla pretesa relativa mancato pagamento della tassa automobilistica.
La prescrizione della tassa automobilistica si matura, infatti, in tre anni ai sensi dell'art. 5 d.l. 953/82 che prevede: “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Orbene l'ultimo atto interruttivo della prescrizione risultate dagli atti di causa è costituito richiesta di definizione agevolata prot. 2019-3617420 del 27.04.2019 L. 136/2018, accolta con provvedimento n.
048201903070946330 del 14.06.2019.
Orbene poiché la intimazione impugnata è stata notificata in data 12 dicembre 2024 la pretesa è ormai prescritta.
Tale conclusione non muta neppure se si tiene conto della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19, che ha previsto la sospensione dei termini dall'08.03.2020 al 31.08.2021 (D.L.
18/2020 art.68).
Infatti, ipotizzando il decorso del termine di prescrizione dal primo gennaio 2020 e detratto il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, la cartella risulta notificata successivamente al decorso del triennio.
Alla luce della soccombenza parziale le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso avverso le sanzioni per la violazione del codice della strada. Indica nell'autorità giudiziaria ordinaria il giudice munito di giurisdizione su tale controversia. Accoglie il ricorso per quanto attiene alle somme dovute a titolo di tassa automobilistica. Spese compensate. Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026. Il Giudice monocratico (dott. Luca Morbelli)
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 145/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04820249014510931000 TASSA AUTOMOB 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820140017041026000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. ra Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.04820249014510931000 notificata il 12.12.2024 relativa alle seguenti cartelle: 1)
04820130019759572000 notificata il 16.05.2013, relativa a sanzioni per violazione del Codice della Strada 2010 Comune di Genova;
2) 04820140017014026000 notificata il 11.03.2015 relativa a Tassa Auto 2011
Regione Liguria.
La ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione delle pretese azionate da ADER.
Si è costituita in giudizio ADER, eccependo il difetto di giurisdizione per quanto riguarda le somme afferenti a sanzioni del codice della strada.
Inoltre, la resistente ha sostenuto di avere notificato diversi atti interruttivi di talchè la prescrizione del credito non sarebbe maturata.
All'udienza pubblica del 15 gennaio 2026 il ricorso è passato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per quanto attiene alle somme relative a sanzioni per violazione del codice della strada che, non avendo natura di tributi, sono estranei alla giurisdizione tributaria.
Il ricorso è fondato per quanto attiene alla pretesa relativa mancato pagamento della tassa automobilistica.
La prescrizione della tassa automobilistica si matura, infatti, in tre anni ai sensi dell'art. 5 d.l. 953/82 che prevede: “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Orbene l'ultimo atto interruttivo della prescrizione risultate dagli atti di causa è costituito richiesta di definizione agevolata prot. 2019-3617420 del 27.04.2019 L. 136/2018, accolta con provvedimento n.
048201903070946330 del 14.06.2019.
Orbene poiché la intimazione impugnata è stata notificata in data 12 dicembre 2024 la pretesa è ormai prescritta.
Tale conclusione non muta neppure se si tiene conto della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19, che ha previsto la sospensione dei termini dall'08.03.2020 al 31.08.2021 (D.L.
18/2020 art.68).
Infatti, ipotizzando il decorso del termine di prescrizione dal primo gennaio 2020 e detratto il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, la cartella risulta notificata successivamente al decorso del triennio.
Alla luce della soccombenza parziale le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso avverso le sanzioni per la violazione del codice della strada. Indica nell'autorità giudiziaria ordinaria il giudice munito di giurisdizione su tale controversia. Accoglie il ricorso per quanto attiene alle somme dovute a titolo di tassa automobilistica. Spese compensate. Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026. Il Giudice monocratico (dott. Luca Morbelli)