TRIB
Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/11/2024, n. 5552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5552 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2462/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2462/2024 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da con il patrocinio dell'avv. Gili Andreina, in forza di procura speciale in atti;
Parte_1 ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Lazzarone Giuseppe Andrea, in forza di Controparte_1 procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente come da verbale d'udienza del 7.10.2024
Per il P.M. nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1 CP_1
Francia il 02/10/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 41, parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
pagina 1 di 3 Dal matrimonio è nata una figlia: il 26.5.2009. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 7.05.2013, omologata dal Tribunale di Torino.
Con ricorso depositato il 09.02.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898. Chiedeva inoltre, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di Controparte_1 scioglimento del matrimonio ed instando, a sua volta, per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore.
All'udienza del 7.10.2024 avanti al Giudice Delegato, le parti comparivano personalmente e, alla presenza dei rispettivi difensori, venivano sentite. Dopo ampia discussione, le parti raggiungevano un accordo nei termini di cui al verbale di udienza.
Il Giudice Relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, il Giudice disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre dodici mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Ritiene il Tribunale di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, apparendo esso rispondente al principio di bigenitorialità.
Nel superiore interesse della minore, onde contenere il più possibile i motivi di contrasto genitoriale, è opportuno disporre che le parti possano esercitare anche disgiuntamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
Per il resto vi è accordo economico fra le parti e nulla osta al suo integrale recepimento.
L'audizione della prole minorenne è apparsa manifestamente superflua ex art. 337-octies c.c., non essendovi disaccordo tra le parti in merito alle questioni che direttamente la riguardano.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
pagina 2 di 3 PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con esercizio anche disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e con residenza e dimora abituale della minore presso il padre;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico della minore da parte dei Servizi territoriali per la continuazione degli interventi di supporto (anche psicologico) fin quando stimato utile e opportuno da parte degli operatori medesimi;
DISPONE che la madre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità, salve diverse intese tra le parti:
− durante la settimana, secondo il gradimento della ragazza con accordi presi direttamente con la madre;
− nei weekend alternati, dall'uscita da scuola del venerdì fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola da parte della madre;
− periodi festivi come previsti in sede di separazione consensuale;
DISPONE che le spese straordinarie siano ripartite al 50% tra i genitori come da Protocollo di Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico è percepito al 50% tra le parti;
DISPONE la revoca del contributo al mantenimento della figlia previsto in sede di separazione a decorrere dal mese di giugno 2024 incluso;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio (SS e NPI/Psicologia) per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 31.10.2024
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2462/2024 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da con il patrocinio dell'avv. Gili Andreina, in forza di procura speciale in atti;
Parte_1 ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Lazzarone Giuseppe Andrea, in forza di Controparte_1 procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente come da verbale d'udienza del 7.10.2024
Per il P.M. nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1 CP_1
Francia il 02/10/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 41, parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
pagina 1 di 3 Dal matrimonio è nata una figlia: il 26.5.2009. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 7.05.2013, omologata dal Tribunale di Torino.
Con ricorso depositato il 09.02.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898. Chiedeva inoltre, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di Controparte_1 scioglimento del matrimonio ed instando, a sua volta, per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore.
All'udienza del 7.10.2024 avanti al Giudice Delegato, le parti comparivano personalmente e, alla presenza dei rispettivi difensori, venivano sentite. Dopo ampia discussione, le parti raggiungevano un accordo nei termini di cui al verbale di udienza.
Il Giudice Relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, il Giudice disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre dodici mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Ritiene il Tribunale di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, apparendo esso rispondente al principio di bigenitorialità.
Nel superiore interesse della minore, onde contenere il più possibile i motivi di contrasto genitoriale, è opportuno disporre che le parti possano esercitare anche disgiuntamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
Per il resto vi è accordo economico fra le parti e nulla osta al suo integrale recepimento.
L'audizione della prole minorenne è apparsa manifestamente superflua ex art. 337-octies c.c., non essendovi disaccordo tra le parti in merito alle questioni che direttamente la riguardano.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
pagina 2 di 3 PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con esercizio anche disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e con residenza e dimora abituale della minore presso il padre;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico della minore da parte dei Servizi territoriali per la continuazione degli interventi di supporto (anche psicologico) fin quando stimato utile e opportuno da parte degli operatori medesimi;
DISPONE che la madre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità, salve diverse intese tra le parti:
− durante la settimana, secondo il gradimento della ragazza con accordi presi direttamente con la madre;
− nei weekend alternati, dall'uscita da scuola del venerdì fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola da parte della madre;
− periodi festivi come previsti in sede di separazione consensuale;
DISPONE che le spese straordinarie siano ripartite al 50% tra i genitori come da Protocollo di Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico è percepito al 50% tra le parti;
DISPONE la revoca del contributo al mantenimento della figlia previsto in sede di separazione a decorrere dal mese di giugno 2024 incluso;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio (SS e NPI/Psicologia) per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 31.10.2024
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3