TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17916 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 55739 .2023
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVIII Sezione Civile specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e diritti della persona
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa FR MI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di Primo Grado iscritto al n. r.g. 55739/2023, vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Lucia Gennari del Foro di Roma, elettivamente domiciliata in Roma, via
Oslavia n. 30;
- ricorrente -
E
, domiciliato come in atti;
Controparte_1
- convenuto contumace -
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente lamenta l'illegittimità dell'omesso rilascio in suo favore, da parte della di Roma, di un permesso di soggiorno per motivi familiari CP_1 ovvero, in subordine, per protezione speciale.
2. L'amministrazione resistente, ritualmente convenuta, non si è costituita in giudizio e deve pertanto ritenersi contumace.
3. Fissata l'udienza di comparizione, da ultimo rinviata all'8.5.2025 in trattazione scritta, la causa deve ritenersi matura per la decisione e può, pertanto, essere definita.
1 4. Il ricorso è fondato.
5. La ricorrente deduce e documenta di essere nata in [...] ed ivi sempre vissuta insieme ai genitori di etnia Rom -originari della Bosnia Erzegovina- ed ai numerosi fratelli. Documenta, inoltre, che i componenti del nucleo familiare hanno presentato domanda di protezione internazionale, hanno ottenuto una protezione complementare e sono tutti regolarmente soggiornanti sul territorio italiano.
6. In particolare, la madre della ricorrente, sig.ra , ha Persona_1 presentato domanda di protezione internazionale in data 22.9.2022, unitamente ai figli, all'epoca tutti minori, ivi compresa l'istante.
7. La domanda è stata respinta dalla nel gennaio 2023 Controparte_2 quanto alla protezione internazionale, mentre è stata accolta quanto al riconoscimento della protezione speciale, trasmettendo gli atti al Questore ai sensi dell'art. 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2008.
8. espone e documenta che, mentre la madre e tutti i Parte_1 fratelli e le sorelle minori hanno poi ottenuto il riconoscimento della protezione con conseguente rilascio del permesso di soggiorno in loro favore -un permesso per protezione speciale per la madre ed un permesso per motivi familiari per ciascuno dei figli minori- la Questura di Roma nulla ha rilasciato alla ricorrente. Ella dichiara, infatti, che gli operatori della Questura le avrebbero informalmente comunicato l'impossibilità di rilascio del premesso per motivi familiari, in quanto divenuta maggiorenne nelle more del procedimento amministrativo, e le avrebbero richiesto, come di fatto avvenuto (cfr. doc.11), di presentare una nuova ed autonoma domanda di protezione speciale.
9. Ritiene il Tribunale che il comportamento della non sia condivisibile. CP_1
10. Parte ricorrente ha, infatti, documentalmente provato che la madre aveva presentato la domanda di protezione quando lei era ancora minorenne.
11. In virtù dell'accoglimento della predetta domanda, la ricorrente avrebbe quindi avuto diritto ad un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 31 TUI, permesso che tuttavia non le è stato mai rilasciato in quanto divenuta maggiorenne nelle more di un procedimento che è durato circa un anno, non certo per sua responsabilità.
2 12. Tale situazione ha, quindi, certamente leso il suo diritto a mantenere l'unità familiare e ad ottenere un titolo per il soggiorno regolare sul territorio.
13. Nel caso che qui interessa, l'amministrazione non ha mai concluso il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per la ricorrente ed anzi, anche a seguito dell'introduzione del presente giudizio e della successiva rituale notificazione della domanda, nulla ha dedotto, né ha concluso il procedimento con un provvedimento espresso.
14. In assenza, quindi, di un provvedimento definitivo da parte della , la CP_1 domanda principale della ricorrente, tesa all'accertamento del suo diritto ad un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, può e deve essere accolta, avendo la sig.ra provato la sussistenza del diritto sotteso alla Parte_1 richiesta di protezione sin dal momento della domanda, nonché l'assenza di motivi ostativi al rilascio.
15. Quanto ai requisiti per l'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, va ricordato che la Corte di Giustizia UE si è pronunciata più volte in tema di diritto al ricongiungimento familiare, stabilendo che L'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera c), della direttiva
2003/86/UE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che la data a cui occorre fare riferimento per determinare se un cittadino di un paese terzo o un apolide non coniugato sia un figlio minorenne, ai sensi di tale disposizione, è quella in cui è presentata la domanda di ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare per figli minorenni e non quella in cui le autorità competenti di tale Stato membro statuiscono su tale domanda, eventualmente dopo un ricorso avverso la decisione di rigetto di siffatta domanda. L'articolo 18 della direttiva 2003/86, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il ricorso avverso il rigetto di una domanda di ricongiungimento familiare di un figlio minorenne sia dichiarato irricevibile per il solo motivo che il figlio è divenuto maggiorenne nelle more del procedimento giurisdizionale
(CGUE, Sezione III, Sentenza 16 luglio 2020, C-133/19, C-136/19 e C-
137/19).
3 16. Analoghi principi sono stati ribaditi successivamente dalla Corte di Giustizia
UE Grande Sezione (cfr. CGUE Grande Sezione in data 30.1.2024, Causa C-
560/20) la quale, sia pur in fattispecie diversa, ha stabilito che L'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che, perché si possa fondare un diritto al ricongiungimento familiare su tale disposizione e beneficiare quindi delle condizioni più favorevoli previste da quest'ultima, detta disposizione non impone agli ascendenti diretti di primo grado di un rifugiato minore non accompagnato di presentare la domanda di ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare con quest'ultimo entro un termine determinato, qualora tale rifugiato sia ancora minorenne alla data di presentazione di detta domanda e diventi maggiorenne nel corso della procedura di ricongiungimento familiare.
17. In tale pronuncia, così come nei 'considerando' della Direttiva richiamata, si afferma che le misure in materia di ricongiungimento familiare dovrebbero essere adottate dagli Stati membri in conformità con l'obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare, che è consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti, in particolare, dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
18. Il ricongiungimento familiare è uno strumento necessario per permettere la vita familiare. Esso contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l'integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, permettendo d'altra parte di promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità, enunciato nel trattato.
19. Alla stregua delle su esposte considerazioni, il avrebbe Controparte_3 dovuto riconoscere anche a minore al momento della Parte_1 domanda di protezione, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
20. Tenuto conto dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara il diritto di nata a [...] il [...], al Parte_1 rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia e trasmette gli atti al Questore competente per il rilascio del relativo titolo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2025
Il Giudice
FR MI
5
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVIII Sezione Civile specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e diritti della persona
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa FR MI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di Primo Grado iscritto al n. r.g. 55739/2023, vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Lucia Gennari del Foro di Roma, elettivamente domiciliata in Roma, via
Oslavia n. 30;
- ricorrente -
E
, domiciliato come in atti;
Controparte_1
- convenuto contumace -
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente lamenta l'illegittimità dell'omesso rilascio in suo favore, da parte della di Roma, di un permesso di soggiorno per motivi familiari CP_1 ovvero, in subordine, per protezione speciale.
2. L'amministrazione resistente, ritualmente convenuta, non si è costituita in giudizio e deve pertanto ritenersi contumace.
3. Fissata l'udienza di comparizione, da ultimo rinviata all'8.5.2025 in trattazione scritta, la causa deve ritenersi matura per la decisione e può, pertanto, essere definita.
1 4. Il ricorso è fondato.
5. La ricorrente deduce e documenta di essere nata in [...] ed ivi sempre vissuta insieme ai genitori di etnia Rom -originari della Bosnia Erzegovina- ed ai numerosi fratelli. Documenta, inoltre, che i componenti del nucleo familiare hanno presentato domanda di protezione internazionale, hanno ottenuto una protezione complementare e sono tutti regolarmente soggiornanti sul territorio italiano.
6. In particolare, la madre della ricorrente, sig.ra , ha Persona_1 presentato domanda di protezione internazionale in data 22.9.2022, unitamente ai figli, all'epoca tutti minori, ivi compresa l'istante.
7. La domanda è stata respinta dalla nel gennaio 2023 Controparte_2 quanto alla protezione internazionale, mentre è stata accolta quanto al riconoscimento della protezione speciale, trasmettendo gli atti al Questore ai sensi dell'art. 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2008.
8. espone e documenta che, mentre la madre e tutti i Parte_1 fratelli e le sorelle minori hanno poi ottenuto il riconoscimento della protezione con conseguente rilascio del permesso di soggiorno in loro favore -un permesso per protezione speciale per la madre ed un permesso per motivi familiari per ciascuno dei figli minori- la Questura di Roma nulla ha rilasciato alla ricorrente. Ella dichiara, infatti, che gli operatori della Questura le avrebbero informalmente comunicato l'impossibilità di rilascio del premesso per motivi familiari, in quanto divenuta maggiorenne nelle more del procedimento amministrativo, e le avrebbero richiesto, come di fatto avvenuto (cfr. doc.11), di presentare una nuova ed autonoma domanda di protezione speciale.
9. Ritiene il Tribunale che il comportamento della non sia condivisibile. CP_1
10. Parte ricorrente ha, infatti, documentalmente provato che la madre aveva presentato la domanda di protezione quando lei era ancora minorenne.
11. In virtù dell'accoglimento della predetta domanda, la ricorrente avrebbe quindi avuto diritto ad un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 31 TUI, permesso che tuttavia non le è stato mai rilasciato in quanto divenuta maggiorenne nelle more di un procedimento che è durato circa un anno, non certo per sua responsabilità.
2 12. Tale situazione ha, quindi, certamente leso il suo diritto a mantenere l'unità familiare e ad ottenere un titolo per il soggiorno regolare sul territorio.
13. Nel caso che qui interessa, l'amministrazione non ha mai concluso il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per la ricorrente ed anzi, anche a seguito dell'introduzione del presente giudizio e della successiva rituale notificazione della domanda, nulla ha dedotto, né ha concluso il procedimento con un provvedimento espresso.
14. In assenza, quindi, di un provvedimento definitivo da parte della , la CP_1 domanda principale della ricorrente, tesa all'accertamento del suo diritto ad un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, può e deve essere accolta, avendo la sig.ra provato la sussistenza del diritto sotteso alla Parte_1 richiesta di protezione sin dal momento della domanda, nonché l'assenza di motivi ostativi al rilascio.
15. Quanto ai requisiti per l'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, va ricordato che la Corte di Giustizia UE si è pronunciata più volte in tema di diritto al ricongiungimento familiare, stabilendo che L'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera c), della direttiva
2003/86/UE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che la data a cui occorre fare riferimento per determinare se un cittadino di un paese terzo o un apolide non coniugato sia un figlio minorenne, ai sensi di tale disposizione, è quella in cui è presentata la domanda di ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare per figli minorenni e non quella in cui le autorità competenti di tale Stato membro statuiscono su tale domanda, eventualmente dopo un ricorso avverso la decisione di rigetto di siffatta domanda. L'articolo 18 della direttiva 2003/86, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il ricorso avverso il rigetto di una domanda di ricongiungimento familiare di un figlio minorenne sia dichiarato irricevibile per il solo motivo che il figlio è divenuto maggiorenne nelle more del procedimento giurisdizionale
(CGUE, Sezione III, Sentenza 16 luglio 2020, C-133/19, C-136/19 e C-
137/19).
3 16. Analoghi principi sono stati ribaditi successivamente dalla Corte di Giustizia
UE Grande Sezione (cfr. CGUE Grande Sezione in data 30.1.2024, Causa C-
560/20) la quale, sia pur in fattispecie diversa, ha stabilito che L'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che, perché si possa fondare un diritto al ricongiungimento familiare su tale disposizione e beneficiare quindi delle condizioni più favorevoli previste da quest'ultima, detta disposizione non impone agli ascendenti diretti di primo grado di un rifugiato minore non accompagnato di presentare la domanda di ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare con quest'ultimo entro un termine determinato, qualora tale rifugiato sia ancora minorenne alla data di presentazione di detta domanda e diventi maggiorenne nel corso della procedura di ricongiungimento familiare.
17. In tale pronuncia, così come nei 'considerando' della Direttiva richiamata, si afferma che le misure in materia di ricongiungimento familiare dovrebbero essere adottate dagli Stati membri in conformità con l'obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare, che è consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti, in particolare, dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
18. Il ricongiungimento familiare è uno strumento necessario per permettere la vita familiare. Esso contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l'integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, permettendo d'altra parte di promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità, enunciato nel trattato.
19. Alla stregua delle su esposte considerazioni, il avrebbe Controparte_3 dovuto riconoscere anche a minore al momento della Parte_1 domanda di protezione, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
20. Tenuto conto dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara il diritto di nata a [...] il [...], al Parte_1 rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia e trasmette gli atti al Questore competente per il rilascio del relativo titolo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2025
Il Giudice
FR MI
5