Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/02/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3121/2015 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Stefania Fontanarosa Presidente est.
Dott.ssa Enrica De Sire Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3121/2015 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 13.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA LUIGI GUERCIO 44 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. NUNZIANTE CESARO
CARLO (c.f.: ) e dell'Avv. MOSCATO MICHELE C.F._2
( ) VIA L. GUERCIO, 44 C.F._3 Controparte_1
, dal quale è rappresentato e difeso;
[...]
ATTORE
E
(già ), Controparte_2 Controparte_3
elettivamente domiciliato in VIA A. GRAMSCI, 157 84010 SAN MARZANO SUL SARNO, presso lo studio dell'Avv. FORSELLINO PASQUALINA (c.f.: ), dal C.F._4
quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
(c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA Controparte_4 P.IVA_1
PARADISO DI PASTENA 84100 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. BIANCO
ADELINA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._5
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P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Querela di falso.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ.. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45. comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva innanzi a Parte_1
codesto Tribunale querela di falso in via principale nei confronti della relazione di notificazione dei seguenti avvisi di accertamento: n. 67086092373-2; n. 67101281632-4; n.
67057319760-9; n.67069996700-5; n. 67071570869-9; n.67087700232-3; n. 67068611899-9.
Più precisamente gli attori assumevano la falsità materiale delle firme apposte sui predetti avvisi.
Si costituiva in giudizio , eccependo il difetto di legittimazione Controparte_4
passiva.
Si costituiva in giudizio (oggi ) Controparte_3 Controparte_5
eccependo l'inammissibilità ed infondatezza della domanda giudiziale.
1. QUESTIONI PRELIMINARI.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ.. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45. comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Deve essere affermata la competenza del Collegio a decidere il presente giudizio, in quanto trattasi di giudizio di querela di falso che rientra tra le controversie riservate alla decisione collegiale ai sensi del combinato disposto degli artt. 221 ultimo comma e 50 bis n. 1
c.p.c. (nella formulazione ante riforma “Cartabia”).
Inoltre, va ricordato in punto di diritto che la querela di falso è lo strumento processuale atto a contestare l'efficacia di prova legale di cui agli artt. 2700 e 2702 c.c. di un documento e
Pagina 2 di 6 non può essere proposta se non allo scopo di togliere allo stesso (atto pubblico o scrittura privata), l'idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, né si debba tutelare la fede pubblica, bensì si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento (configurabile nel caso di mera “svista” che non incide sul contenuto sostanziale del documento, rilevabile dal suo stesso contenuto e tale da non esigere una ulteriore indagine di fatto), la querela di falso non è ammissibile (Cassazione civile, sez.
II, 2 luglio 2001, n. 8925).
In particolare, la querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a “far fede”, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione.
Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. 1, 20 giugno 2000. n. 8362: (Cassazione n.
19727/2003; Cassazione 24725/08).
In definitiva, la parte nei cui confronti viene esibita una scrittura, ha non solo la facoltà di disconoscerla, facendo carico alla controparte di chiederne la verificazione addossandosi il relativo onere probatorio, ma anche la possibilità alternativa di proporre, senza con ciò riconoscere né espressamente né tacitamente la scrittura medesima, querela di falso al fine di contestare la genuinità del documento stesso, optando per uno strumento più gravoso ma rivolto al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa rimozione del valore del documento con effetti “erga omnes “. Peraltro, colui che intende contestare globalmente una scrittura privata attribuitagli, e non soltanto la firma da essa risultante, non può limitarsi a disconoscerla, perché, se dal procedimento di verifica risulta che la firma è sua deve impugnarla con querela di falso per impedire che il documento costituisca in piena prova della provenienza delle dichiarazioni, in esso contenute, da colui che l'ha sottoscritto (Cassazione n. 13104/2000).
Sotto questo profilo, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_4
[...]
Pagina 3 di 6 Invero, la Corte di Cassazione ha avuto modo di rilevare che la querela di falso proposta in via principale dà luogo a un giudizio autonomo diretto a contestare l'autenticità di un atto pubblico ovvero di una scrittura privata, anche se non riconosciuta, o legalmente, considerata tale, allo scopo di paralizzarne l'efficacia probatoria e a rendere inoperante ogni effetto giuridico ad esso attributo: con essa si viene quindi a privare il documento impugnato e riconosciuto falso dell'attitudine a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di esso fondare una propria pretesa, eliminando o rendendo privo di forza probatoria un documento suscettibile di determinare un falso convincimento del giudice, se esibito in un futuro e distinto processo (Cass. 27 luglio 1992, n. 9013, in motivazione, in cui riecheggia l'insegnamento di Cass. 26 luglio 1963, n. 2070).
Correlativamente, l'interesse ad agire, con riferimento a tale impugnativa del documento, é quello di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso (sempre Cass.
27 luglio 1992, n. 9013; Cass. 8 febbraio 1967, n. 330).
L'interesse ad agire nella querela di falso è quindi da riguardare in funzione del risultato concreto di contrastare l'altrui intendimento di avvalersi dello scritto, facendo in modo che a questo sia sottratta l'efficacia che l'ordinamento gli attribuisce.
La legittimazione ad agire e a contraddire nella querela di falso dipende, del resto, proprio dalla contrapposizione che debbono assumere i contendenti con riferimento alla questione dell'autenticità o meno del documento.
Infatti, legittimato a proporre querela di falso é chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi (Cass. 17 aprile 1997, n. 3305; Cass. 15 novembre 1971, n. 3260); la legittimazione passiva compete invece solo al soggetto nei cui confronti va eliminata l'incertezza giuridica sulla veridicità del documento: incertezza che non sussiste rispetto alla parte che ha dichiarato di non volersi giovare di esso;
si afferma, quindi, che la querela di falso debba essere proposta soltanto contro chi voglia servirsi del documento impugnato, per fondarvi una domanda o un'eccezione e non anche contro coloro che, pur volendo vantare in base ad esso, non intendono concretamente avvalersene, e neppure contro l'autore vero o presunto della falsificazione (Cass. 8 febbraio 1967, n. 330; cfr. pure: Cass. 7 aprile 1975, n.
1252; Cass. 26 luglio 1963, n. 2070).
Orbene, applicando i principi esposti al caso in esame, risulta agevolmente la carenza di legittimazione passiva della convenuta dal momento che, secondo la Controparte_4
prospettazione attorea, l'agente postale sarebbe l'autore delle falsità denunciate.
Pagina 4 di 6 Nel caso di specie, l'unico legittimato passivo, rispetto alla proposta querela di falso, è
l che potrebbe utilizzare il documento impugnato (avvisi di Controparte_5
ricevimento relativi alle cartelle esattoriali) per far valere il suo diritto ad ottenere il pagamento delle somme per debiti erariali.
2. NEL MERITO.
Prima di valutare il merito della querela, è ancora opportuno evidenziare che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. 13969/2001: 21516/2005; 3433/2008) i messi degli Uffici finanziari hanno il potere di effettuare notifiche, oltreché degli atti dell'Amministrazione finanziaria, anche nell'ambito del procedimento speciale avanti alle
Commissioni tributarie, e le loro attestazioni fanno piena prova, fino a querela di falso, al pari di quelle compiute dall'ufficiale Giudiziario, con la sola esclusione di potere notificatorio nel processo per Cassazione (Cass. 18291/2004) e che, nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della L. 890/1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa della propria qualità (cfr. cassazione 2421/2014). Ne consegue che anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notifica fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta.
Nel merito, è stato necessario procedere all'accertamento della falsità delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento suddetto attraverso l'esperimento di una C.T.U. grafologica, le cui conclusioni sono pienamente condivisibili perché logicamente argomentate.
Orbene, il C.T.U., Dott.ssa ha accertato nel suo elaborato peritale che Persona_1
possono considerarsi apocrife, perché non provenienti dal sig. , le Parte_1
sottoscrizioni vergate sugli avvisi di ricevimento n. 67086092373-2; n. 67101281632-4; n.
67057319760-9; n.67069996700-5; n. 67071570869-9; n.67087700232-3; n. 67068611899-9.
Le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU possono senz'altro essere condivise perché sorrette da argomentazioni puntuali, esaustive e persuasive, rassegnate dopo una scrupolosa verifica delle firme in contestazione e di quelle di comparazione e perché neppure specificatamente confutate dalle parti.
Pagina 5 di 6 Dalle considerazioni finora sviluppate e dall'accertamento della non autenticità delle sottoscrizioni in questione discende, dunque, l'accoglimento della domanda giudiziale.
Ai sensi dell'art. 537 c.p.p. ordina la cancellazione delle firme sui documenti di notifica sopra indicati.
Le spese di lite, comprese quelle della ctu, segue la soccombenza della
[...]
e la soccombenza dell'attore nei confronti di e vanno Controparte_5 Controparte_4
liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto dell'attività esercitata e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_4
2) accoglie per quanto di ragione la querela di falso e per l'effetto, dichiara la falsità delle firme apposte sui documenti di notifica n. 67086092373-2; n. 67101281632-4; n.
67057319760-9; n.67069996700-5; n. 67071570869-9; n.67087700232-3; n.
67068611899-9;
3) ordina la cancellazione delle sottoscrizioni apposte sui documenti di cui al punto che precede;
4) condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_2
degli avv.ti Carlo Nunziante Cesaro e Michele Moscato, difensori dell'attore dichiaratisi antistatari, che si liquidano in euro 502,20 per spese vive ed euro 5.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
5) pone definitivamente a carico di le spese della ctu Controparte_5
come liquidate con separato decreto;
6) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_4
che liquida in euro 3.809,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
[...]
Così deciso in Nocera Inferiore, 06/02/2025
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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