Art. 1.
L' articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 , deve intendersi nel senso che la equiparazione, a partire dal 1 gennaio 1983, della indennita' di accompagnamento istituita in favore degli invalidi civili totalmente inabili, non deambulanti o non autosufficienti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta la estensione, con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennita' e delle relative modalita' di adeguamento automatico di cui agli articoli 1 e 6 e alla tabella E, lettera A-bi s, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , recante il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra.
L' articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 , deve intendersi nel senso che la equiparazione, a partire dal 1 gennaio 1983, della indennita' di accompagnamento istituita in favore degli invalidi civili totalmente inabili, non deambulanti o non autosufficienti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta la estensione, con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennita' e delle relative modalita' di adeguamento automatico di cui agli articoli 1 e 6 e alla tabella E, lettera A-bi s, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , recante il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra.