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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 09/12/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione civile
Il tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.) nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2701 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente tra elettivamente domiciliato in Frosinone, via Adige n. 41, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Cristina Schimperna, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione opponente e in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Frosinone, via Marco Tullio Cicerone n. 198, presso lo studio dell'avv. Enrica Sirizzotti, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Silvestri giusta procura a margine della comparsa di risposta opposta oggetto: contratto di finanziamento personale.
1. Sui fatti di causa.
L'opposta chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo n. 782/2023 del 15/09/2023, emesso nei confronti dell'opponente, per la somma di € 30.244,26, oltre interessi al saggio convenzionale e con la decorrenza specificati in ricorso fino all'effettivo pagamento ed entro il limite previsto dall'art. 2 co. 4 della l. n. 108/1996, nonché le spese del procedimento monitorio, esposizione debitoria maturata in relazione al contratto di finanziamento n. 554152 stipulato in data 25.7.2016 dal sig. Profamily s.p.a., ora Parte_2 CP_1 CP_1
L'ingiunto ha proposto opposizione lamentando che:
1 • il decreto ingiuntivo era da ritenersi nullo per assoluta indeterminatezza e genericità della richiesta poiché non vi era, nel ricorso monitorio, alcuna indicazione sulle modalità di determinazione e quantificazione del preteso saldo e della misura del tasso applicato;
• il decreto emesso recava la condanna al pagamento della somma ingiunta oltre interessi al saggio convenzionale indicato nel ricorso, pur non essendovi nello stesso alcuna indicazione del tasso di interesse, essendo impossibile, quindi, qualunque valutazione circa la necessaria corrispondenza alle pattuizioni contrattuali;
• l'opposta aveva depositato, a fondamento della propria pretesa monitoria, un contratto di finanziamento per l'importo di € 24.600,00 da rimborsare in 60 rate di € 480,50 cadauna;
• dalla documentazione allegata dalla ricorrente si evinceva l'avvenuto pagamento di n. 15 rate, motivo per cui il debito residuo -comprensivo di capitale e interessi- doveva essere pari ad € 21.142,00, di cui € 18.961,69 per capitale residuo;
• non aveva mai ricevuto la raccomandata del 1.12.2017, inviata ad indirizzo non riferibile all'opponente e non indicato nel contratto, con cui era stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine con richiesta di pagamento della somma di € 23.284.43, comprensiva di rate scadute, interessi di mora, debito residuo, interessi su rate a scadere, spese di incasso su rate a scadere;
• a seguito della risoluzione del contratto da parte della creditrice, quest'ultima aveva diritto a ottenere la restituzione del solo capitale residuo alla data della asserita decadenza e gli interessi sull'intera rata (quindi anche sulla quota interessi) potevano applicarsi solo sulle rate scadute, mentre con il ricorso monitorio era stata richiesta una somma maggiore.
Infine, l'opponente ha eccepito il carattere vessatorio delle clausole contenute negli artt. 8 e 12 delle condizioni generali di contratto, le quali impongono al debitore inadempiente l'immediato pagamento di tutte le rate scadute ed a scadere, comprensive d'interessi, nonché dell'ulteriore interesse di mora, motivo per cui era tenuto al pagamento della sola sorte capitale residua, individuata alla data dell'ultimo pagamento risalente al mese di ottobre 2017. In particolare, ha dedotto che:
• dette clausole erano da ritenersi inefficaci, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c., non avendo la società creditrice fornito la prova ex art. 1469 ter c.c. in merito alla necessaria negoziazione delle clausole stesse;
• non poteva ritenersi validamente apposta la doppia sottoscrizione in quanto la stessa, nel modulo a stampa, precede le condizioni generali, a nulla valendo il richiamo in blocco o cumulativo.
2 Pertanto, il sig. ha domandato di accertare e dichiarare l'insussistenza e/o l'infondatezza Parte_1
e/o l'indeterminatezza del credito ex adverso azionato con il decreto ingiuntivo n. 782/2023 emesso dal Tribunale di Frosinone in data 14.09.2023, ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare; in ogni caso, accertare e dichiarare anche ex art. 1283 c.c. la nullità della pratica di capitalizzazione degli interessi e/o delle clausole anatocistiche, nonché l'assoluta indeterminatezza del tasso di interesse applicato e/o la non corrispondenza al tasso convenuto, con ogni conseguenza di legge sugli interessi addebitati;
accertare e dichiarare l'erroneità della somma ingiunta per i motivi indicati in premessa, la nullità delle clausole vessatorie con ogni conseguenza sui conteggi effettuati e addebitati, l'illegittima applicazione di interessi e oneri non dovuti, con conseguente illegittimità dell'importo ingiunto e delle somme percepite, da porre in compensazione con il credito eventualmente dovuto, rideterminando l'esatto ammontare del dare e avere tra le parti;
per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio il eccependo che: Controparte_1
• aveva incardinato il procedimento monitorio dimostrando correttamente le somme pretese e, in particolare, producendo l'estratto delle scritture contabili da cui era possibile evincere le rate pagate, quelle impagate, scadute in virtù della decadenza del beneficio del termine e a scadere, oltre al piano di ammortamento;
• dalla lista movimenti autenticata, prodotta in monitorio, emergeva agevolmente il mancato pagamento da parte del debitore di n. 8 rate dell'importo di € 483,00 cadauna;
• la maggior somma richiesta con il ricorso per ingiunzione rispetto a quella indicata nella lettera di decadenza dal beneficio del termine derivava dall'applicazione degli interessi di mora successivi alla decadenza, ossia al 30.11.2017, per cui alla data dell'01.12.2017 il debito pari a € 23.284,43 era composto da: € 3.868,00 per rate scadute e non pagate di cui
€ 3.012,71 per sorte capitale, € 831,29 per interessi corrispettivi, € 20,00 per spese incasso rata, € 4,00 per spese di invio comunicazione periodica e bollo;
€ 19.346,79 per sorte capitale residua (al netto degli interessi su rate a scadere pari ad €2.275,71 e le spese di incasso su rate a scadere pari ad €112,50); € 69,64 per interessi di mora calcolati alla data del 01.12.2017 al tasso previsto dal contratto del 6,05% sulla sola quota capitale delle rate impagate;
€ 6.959,83 per interessi di mora maturati dalla data di decadenza dal beneficio del termine (01.12.2017) alla data di elaborazione dell'astratto autentico delle scritture contabili (17.01.2023) e calcolati sulla sola quota capitale dello scaduto e del residuo debito;
3 • l'avversaria contestazione dell'applicazione di capitalizzazione e interessi anatocistici è infondata in quanto le parti, nell'ambito delle contrattazioni, avevano pattuito un tasso convenzionale di natura fissa con predeterminazione a monte delle rate (c.d. piano di ammortamento alla francese);
• non vi era stata alcuna richiesta monitoria di interessi sulle rate a scadere;
• l'opponente aveva espressamente sottoscritto le clausole relative alla “Attestazione di ricezione della documentazione” e alla “Accettazione espressa delle Condizioni
Contrattuali”, condizioni tra le quali rientravano l'art. 8) relativo al “Mancato o ritardato pagamento delle rate” e l'art. 12) relativo alla “Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto” e le stesse erano state oggetto di specifica sottoscrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., mediante il richiamo non globale, bensì delle singole clausole.
Alla luce di ciò, l'opposta ha chiesto in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto;
in via principale, il rigetto della domanda formulata dall'opponente in quanto assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento del maggior o minor importo del credito vantato da quest'ultima nei confronti del primo, che si determinerà in corso di causa. Con vittoria di spese.
Con ordinanza del 24.9.2024, emessa all'esito della prima udienza di comparizione delle parti, è stata accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnato alle parti il termine per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria.
All'udienza del 28.2.2025, di cui è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
l'opponente ha depositato note scritte con cui ha eccepito che la domanda di mediazione, introdotta dall'opposto, non era stata comunicata alla parte personalmente, bensì al difensore, e che pertanto la condizione di procedibilità non poteva intendersi assolta.
All'udienza del 25.3.2025, all'uopo fissata, il ha depositato la prova della Controparte_1 comunicazione dell'avvio della mediazione al difensore della controparte e non alla parte personalmente, precisando che detto adempimento era stato eseguito dall'organismo di mediazione, e chiedendo di voler ritenere correttamente esperito il tentativo o, in subordine, la concessione della rimessione in termini per l'adempimento.
La causa, quindi, è stata rinviata per la discussione orale, la precisazione delle conclusioni e la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e all'udienza del 5.12.2025 le parti hanno
4 discusso e precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
2. Sui motivi della decisione.
Con ordinanza del 24.9.2024, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, è stato disposto l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria.
Preliminarmente, si osserva che la Suprema Corte, con sentenza a Sezioni Unite, ha affermato il principio per cui nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma
1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis consegue la revoca del decreto ingiuntivo (cfr. Cass.,
Se. Un., n. 19596/2020; in senso conforme, Cass. n. 159/2021).
Tale principio di matrice giurisprudenziale è stato, poi, confermato dal legislatore con le modifiche apportate al d.lgs. n. 28/2010 (c.d. Correttivo Cartabia) e, in particolare, con l'introduzione dell'art. 5 bis, il quale dispone che, quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo, e, se la mediazione non è stata esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.
Nella fattispecie in esame, il ha introdotto il procedimento di mediazione con Controparte_1 istanza depositata presso l'organismo di mediazione in data 3.10.2024 e tale procedimento si è concluso con esito negativo per mancata partecipazione della parte chiamata, sig. Parte_1
odierno opponente.
[...]
Nella prima difesa utile, ossia nelle note scritte del 28.2.2025, l'opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda monitoria per essere stata la convocazione comunicata al procuratore costituito anziché alla parte personalmente.
L'opposta, su ordine del giudice, ha prodotto copia della convocazione, che conferma tale circostanza.
Vale la pena rammentare che il procedimento di mediazione ha la finalità di definire la lite in modo non contenzioso, che lo stesso ha natura extragiudiziale e che la parte è obbligata a partecipare personalmente o tramite procuratore speciale a conoscenza dei fatti.
5 La circostanza che vi sia, al momento dell'avvio dello stesso, già un procuratore della parte dipende unicamente dalla particolare struttura del procedimento di opposizione, nel cui ambito si inserisce il tentativo di mediazione, ma ciò non vale a snaturare la natura della procedura, né a sanare il difetto di notifica alla parte. La comunicazione dell'istanza al solo indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore costituito deve ritenersi, pertanto, invalida ed inefficace, non essendo tale possibilità contemplata dal d.lgs. 28/2010, ed essendo contraria allo spirito della normativa (cfr. Tribunale Cosenza n. 1229/2025; Tribunale Napoli n. 8180/2024; Tribunale Nocera
Inferiore n. 1462/2022).
Inoltre, occorre rilevare che, nel caso in esame, la procura alle liti sottoscritta dall'opponente è limitata alla fase giudiziale e non contiene alcun riferimento alla procedura di mediazione, pertanto, anche l'elezione di domicilio presso il difensore non può ritenersi automaticamente estesa ad attività diverse da quelle strettamente giudiziali.
Un principio simile è stato espresso anche dalla stessa Cassazione nel senso che i contendenti possono farsi sostituire davanti al mediatore da un delegato – eventualmente coincidente con lo stesso difensore – purché questo sia munito non della procura alle liti, essendo questa limitata ai poteri processuali conferiti al difensore e non comprensiva dei poteri conciliativi giudiziali, ma di una specifica procura sostanziale. Infatti, la disposizione del diritto in sede conciliativa deve essere oggetto di apposita procura sostanziale (diversa ed aggiuntiva), nel caso in cui la parte non voglia o sia impossibilitata a partecipare all'incontro (cfr. Cass. n. 18106/2024).
Inoltre, nel caso di specie, dalla lettura dell'istanza di mediazione si evince che la scelta della modalità di convocazione della parte chiamata “a mezzo pec” è stata effettuata dallo stesso opposto, il quale, però, si è limitato a indicare il solo indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Cristina Schimperna, difensore del sig. e non anche quello della parte;
ciò Parte_1 nonostante la domanda di mediazione prevedesse, quale alternativa possibile, la convocazione “a mezzo raccomandata”.
Ne consegue che non vi sono dubbi in merito alla volontà dell'istante di comunicare l'avvio del procedimento di mediazione al solo difensore e non anche alla parte personalmente.
Si aggiunga che, in ogni caso, nonostante la comunicazione alla parte opponente sia stata inviata dall'organismo di mediazione, l'opposta avrebbe potuto e dovuto attivarsi per verificare la correttezza dell'adempimento.
Alla luce di quanto esposto, deve essere pronunciata l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
6 La soccombenza regola le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, con riferimento ai parametri medi di cui al d.m. n. 147/2022, ridotti in considerazione del valore dell'affare rispetto allo scaglione di riferimento, e della metà, stante l'applicabilità al giudizio in esame dell'art. 130
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in considerazione dell'ammissione dell'opponente al patrocinio a spese dello Stato e, dunque, dell'applicabilità della relativa disciplina.
P.Q.M.
Il tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, così provvede:
1. dichiara improcedibile la domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e revoca il decreto ingiuntivo n. 782/2023, emesso dal Tribunale di Frosinone in data 14.09.2023;
2. condanna a rifondere al sig. (ammesso al patrocinio Controparte_1 Parte_1 spese dello Stato) le spese di lite, che liquida in € 2.250,00 per compensi, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, già ridotti della metà ai sensi dell'art. 130 d.P.R. n. 115/2002, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 del medesimo decreto.
Così deciso in Frosinone il 9.12.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ciccolo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione civile
Il tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.) nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2701 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente tra elettivamente domiciliato in Frosinone, via Adige n. 41, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Cristina Schimperna, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione opponente e in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Frosinone, via Marco Tullio Cicerone n. 198, presso lo studio dell'avv. Enrica Sirizzotti, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Silvestri giusta procura a margine della comparsa di risposta opposta oggetto: contratto di finanziamento personale.
1. Sui fatti di causa.
L'opposta chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo n. 782/2023 del 15/09/2023, emesso nei confronti dell'opponente, per la somma di € 30.244,26, oltre interessi al saggio convenzionale e con la decorrenza specificati in ricorso fino all'effettivo pagamento ed entro il limite previsto dall'art. 2 co. 4 della l. n. 108/1996, nonché le spese del procedimento monitorio, esposizione debitoria maturata in relazione al contratto di finanziamento n. 554152 stipulato in data 25.7.2016 dal sig. Profamily s.p.a., ora Parte_2 CP_1 CP_1
L'ingiunto ha proposto opposizione lamentando che:
1 • il decreto ingiuntivo era da ritenersi nullo per assoluta indeterminatezza e genericità della richiesta poiché non vi era, nel ricorso monitorio, alcuna indicazione sulle modalità di determinazione e quantificazione del preteso saldo e della misura del tasso applicato;
• il decreto emesso recava la condanna al pagamento della somma ingiunta oltre interessi al saggio convenzionale indicato nel ricorso, pur non essendovi nello stesso alcuna indicazione del tasso di interesse, essendo impossibile, quindi, qualunque valutazione circa la necessaria corrispondenza alle pattuizioni contrattuali;
• l'opposta aveva depositato, a fondamento della propria pretesa monitoria, un contratto di finanziamento per l'importo di € 24.600,00 da rimborsare in 60 rate di € 480,50 cadauna;
• dalla documentazione allegata dalla ricorrente si evinceva l'avvenuto pagamento di n. 15 rate, motivo per cui il debito residuo -comprensivo di capitale e interessi- doveva essere pari ad € 21.142,00, di cui € 18.961,69 per capitale residuo;
• non aveva mai ricevuto la raccomandata del 1.12.2017, inviata ad indirizzo non riferibile all'opponente e non indicato nel contratto, con cui era stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine con richiesta di pagamento della somma di € 23.284.43, comprensiva di rate scadute, interessi di mora, debito residuo, interessi su rate a scadere, spese di incasso su rate a scadere;
• a seguito della risoluzione del contratto da parte della creditrice, quest'ultima aveva diritto a ottenere la restituzione del solo capitale residuo alla data della asserita decadenza e gli interessi sull'intera rata (quindi anche sulla quota interessi) potevano applicarsi solo sulle rate scadute, mentre con il ricorso monitorio era stata richiesta una somma maggiore.
Infine, l'opponente ha eccepito il carattere vessatorio delle clausole contenute negli artt. 8 e 12 delle condizioni generali di contratto, le quali impongono al debitore inadempiente l'immediato pagamento di tutte le rate scadute ed a scadere, comprensive d'interessi, nonché dell'ulteriore interesse di mora, motivo per cui era tenuto al pagamento della sola sorte capitale residua, individuata alla data dell'ultimo pagamento risalente al mese di ottobre 2017. In particolare, ha dedotto che:
• dette clausole erano da ritenersi inefficaci, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c., non avendo la società creditrice fornito la prova ex art. 1469 ter c.c. in merito alla necessaria negoziazione delle clausole stesse;
• non poteva ritenersi validamente apposta la doppia sottoscrizione in quanto la stessa, nel modulo a stampa, precede le condizioni generali, a nulla valendo il richiamo in blocco o cumulativo.
2 Pertanto, il sig. ha domandato di accertare e dichiarare l'insussistenza e/o l'infondatezza Parte_1
e/o l'indeterminatezza del credito ex adverso azionato con il decreto ingiuntivo n. 782/2023 emesso dal Tribunale di Frosinone in data 14.09.2023, ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare; in ogni caso, accertare e dichiarare anche ex art. 1283 c.c. la nullità della pratica di capitalizzazione degli interessi e/o delle clausole anatocistiche, nonché l'assoluta indeterminatezza del tasso di interesse applicato e/o la non corrispondenza al tasso convenuto, con ogni conseguenza di legge sugli interessi addebitati;
accertare e dichiarare l'erroneità della somma ingiunta per i motivi indicati in premessa, la nullità delle clausole vessatorie con ogni conseguenza sui conteggi effettuati e addebitati, l'illegittima applicazione di interessi e oneri non dovuti, con conseguente illegittimità dell'importo ingiunto e delle somme percepite, da porre in compensazione con il credito eventualmente dovuto, rideterminando l'esatto ammontare del dare e avere tra le parti;
per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio il eccependo che: Controparte_1
• aveva incardinato il procedimento monitorio dimostrando correttamente le somme pretese e, in particolare, producendo l'estratto delle scritture contabili da cui era possibile evincere le rate pagate, quelle impagate, scadute in virtù della decadenza del beneficio del termine e a scadere, oltre al piano di ammortamento;
• dalla lista movimenti autenticata, prodotta in monitorio, emergeva agevolmente il mancato pagamento da parte del debitore di n. 8 rate dell'importo di € 483,00 cadauna;
• la maggior somma richiesta con il ricorso per ingiunzione rispetto a quella indicata nella lettera di decadenza dal beneficio del termine derivava dall'applicazione degli interessi di mora successivi alla decadenza, ossia al 30.11.2017, per cui alla data dell'01.12.2017 il debito pari a € 23.284,43 era composto da: € 3.868,00 per rate scadute e non pagate di cui
€ 3.012,71 per sorte capitale, € 831,29 per interessi corrispettivi, € 20,00 per spese incasso rata, € 4,00 per spese di invio comunicazione periodica e bollo;
€ 19.346,79 per sorte capitale residua (al netto degli interessi su rate a scadere pari ad €2.275,71 e le spese di incasso su rate a scadere pari ad €112,50); € 69,64 per interessi di mora calcolati alla data del 01.12.2017 al tasso previsto dal contratto del 6,05% sulla sola quota capitale delle rate impagate;
€ 6.959,83 per interessi di mora maturati dalla data di decadenza dal beneficio del termine (01.12.2017) alla data di elaborazione dell'astratto autentico delle scritture contabili (17.01.2023) e calcolati sulla sola quota capitale dello scaduto e del residuo debito;
3 • l'avversaria contestazione dell'applicazione di capitalizzazione e interessi anatocistici è infondata in quanto le parti, nell'ambito delle contrattazioni, avevano pattuito un tasso convenzionale di natura fissa con predeterminazione a monte delle rate (c.d. piano di ammortamento alla francese);
• non vi era stata alcuna richiesta monitoria di interessi sulle rate a scadere;
• l'opponente aveva espressamente sottoscritto le clausole relative alla “Attestazione di ricezione della documentazione” e alla “Accettazione espressa delle Condizioni
Contrattuali”, condizioni tra le quali rientravano l'art. 8) relativo al “Mancato o ritardato pagamento delle rate” e l'art. 12) relativo alla “Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto” e le stesse erano state oggetto di specifica sottoscrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., mediante il richiamo non globale, bensì delle singole clausole.
Alla luce di ciò, l'opposta ha chiesto in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto;
in via principale, il rigetto della domanda formulata dall'opponente in quanto assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento del maggior o minor importo del credito vantato da quest'ultima nei confronti del primo, che si determinerà in corso di causa. Con vittoria di spese.
Con ordinanza del 24.9.2024, emessa all'esito della prima udienza di comparizione delle parti, è stata accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnato alle parti il termine per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria.
All'udienza del 28.2.2025, di cui è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
l'opponente ha depositato note scritte con cui ha eccepito che la domanda di mediazione, introdotta dall'opposto, non era stata comunicata alla parte personalmente, bensì al difensore, e che pertanto la condizione di procedibilità non poteva intendersi assolta.
All'udienza del 25.3.2025, all'uopo fissata, il ha depositato la prova della Controparte_1 comunicazione dell'avvio della mediazione al difensore della controparte e non alla parte personalmente, precisando che detto adempimento era stato eseguito dall'organismo di mediazione, e chiedendo di voler ritenere correttamente esperito il tentativo o, in subordine, la concessione della rimessione in termini per l'adempimento.
La causa, quindi, è stata rinviata per la discussione orale, la precisazione delle conclusioni e la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e all'udienza del 5.12.2025 le parti hanno
4 discusso e precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
2. Sui motivi della decisione.
Con ordinanza del 24.9.2024, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, è stato disposto l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria.
Preliminarmente, si osserva che la Suprema Corte, con sentenza a Sezioni Unite, ha affermato il principio per cui nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma
1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis consegue la revoca del decreto ingiuntivo (cfr. Cass.,
Se. Un., n. 19596/2020; in senso conforme, Cass. n. 159/2021).
Tale principio di matrice giurisprudenziale è stato, poi, confermato dal legislatore con le modifiche apportate al d.lgs. n. 28/2010 (c.d. Correttivo Cartabia) e, in particolare, con l'introduzione dell'art. 5 bis, il quale dispone che, quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo, e, se la mediazione non è stata esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.
Nella fattispecie in esame, il ha introdotto il procedimento di mediazione con Controparte_1 istanza depositata presso l'organismo di mediazione in data 3.10.2024 e tale procedimento si è concluso con esito negativo per mancata partecipazione della parte chiamata, sig. Parte_1
odierno opponente.
[...]
Nella prima difesa utile, ossia nelle note scritte del 28.2.2025, l'opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda monitoria per essere stata la convocazione comunicata al procuratore costituito anziché alla parte personalmente.
L'opposta, su ordine del giudice, ha prodotto copia della convocazione, che conferma tale circostanza.
Vale la pena rammentare che il procedimento di mediazione ha la finalità di definire la lite in modo non contenzioso, che lo stesso ha natura extragiudiziale e che la parte è obbligata a partecipare personalmente o tramite procuratore speciale a conoscenza dei fatti.
5 La circostanza che vi sia, al momento dell'avvio dello stesso, già un procuratore della parte dipende unicamente dalla particolare struttura del procedimento di opposizione, nel cui ambito si inserisce il tentativo di mediazione, ma ciò non vale a snaturare la natura della procedura, né a sanare il difetto di notifica alla parte. La comunicazione dell'istanza al solo indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore costituito deve ritenersi, pertanto, invalida ed inefficace, non essendo tale possibilità contemplata dal d.lgs. 28/2010, ed essendo contraria allo spirito della normativa (cfr. Tribunale Cosenza n. 1229/2025; Tribunale Napoli n. 8180/2024; Tribunale Nocera
Inferiore n. 1462/2022).
Inoltre, occorre rilevare che, nel caso in esame, la procura alle liti sottoscritta dall'opponente è limitata alla fase giudiziale e non contiene alcun riferimento alla procedura di mediazione, pertanto, anche l'elezione di domicilio presso il difensore non può ritenersi automaticamente estesa ad attività diverse da quelle strettamente giudiziali.
Un principio simile è stato espresso anche dalla stessa Cassazione nel senso che i contendenti possono farsi sostituire davanti al mediatore da un delegato – eventualmente coincidente con lo stesso difensore – purché questo sia munito non della procura alle liti, essendo questa limitata ai poteri processuali conferiti al difensore e non comprensiva dei poteri conciliativi giudiziali, ma di una specifica procura sostanziale. Infatti, la disposizione del diritto in sede conciliativa deve essere oggetto di apposita procura sostanziale (diversa ed aggiuntiva), nel caso in cui la parte non voglia o sia impossibilitata a partecipare all'incontro (cfr. Cass. n. 18106/2024).
Inoltre, nel caso di specie, dalla lettura dell'istanza di mediazione si evince che la scelta della modalità di convocazione della parte chiamata “a mezzo pec” è stata effettuata dallo stesso opposto, il quale, però, si è limitato a indicare il solo indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Cristina Schimperna, difensore del sig. e non anche quello della parte;
ciò Parte_1 nonostante la domanda di mediazione prevedesse, quale alternativa possibile, la convocazione “a mezzo raccomandata”.
Ne consegue che non vi sono dubbi in merito alla volontà dell'istante di comunicare l'avvio del procedimento di mediazione al solo difensore e non anche alla parte personalmente.
Si aggiunga che, in ogni caso, nonostante la comunicazione alla parte opponente sia stata inviata dall'organismo di mediazione, l'opposta avrebbe potuto e dovuto attivarsi per verificare la correttezza dell'adempimento.
Alla luce di quanto esposto, deve essere pronunciata l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
6 La soccombenza regola le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, con riferimento ai parametri medi di cui al d.m. n. 147/2022, ridotti in considerazione del valore dell'affare rispetto allo scaglione di riferimento, e della metà, stante l'applicabilità al giudizio in esame dell'art. 130
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in considerazione dell'ammissione dell'opponente al patrocinio a spese dello Stato e, dunque, dell'applicabilità della relativa disciplina.
P.Q.M.
Il tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, così provvede:
1. dichiara improcedibile la domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e revoca il decreto ingiuntivo n. 782/2023, emesso dal Tribunale di Frosinone in data 14.09.2023;
2. condanna a rifondere al sig. (ammesso al patrocinio Controparte_1 Parte_1 spese dello Stato) le spese di lite, che liquida in € 2.250,00 per compensi, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, già ridotti della metà ai sensi dell'art. 130 d.P.R. n. 115/2002, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 del medesimo decreto.
Così deciso in Frosinone il 9.12.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ciccolo
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