Decreto 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, decreto 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4851 /2019
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Il Tribunale di Catania in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Luca Perilli Presidente relatore dott. Rosario Maria Annibale Cupri Giudice dott.ssa Stefania Muratore Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c., promosso da nato in [...] il [...] C.F. domiciliato a Parte_1 C.F._1
LL (SR) in Via Vittorio Emanuele n. 61, codice rappresentato e difeso, C.F._2 giusta procura speciale allegata al ricorso e rilasciata dal tutore, Avv. nato a Controparte_1
Siracusa il 16/06/1980 C.F. dall'Avv. Caterina La Rosa del Foro di C.F._3
Catania, con domicilio eletto in Catania alla Via G. D'Annunzio n. 62 presso lo Studio Civile Ass.to “Avv.ti Geraci;
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore - Controparte_2 [...]
di;
Controparte_3 CP_4
-resistente - con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: ricorso ex artt. 35 e segg. D. Lgs. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.
IN FATTO E IN DIRITTO
§ Svolgimento del procedimento
Con ricorso ex art. 35 D.Lgs. 25/2008 depositato il 27.03.2019, il ricorrente ha proposto opposizione al provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla competente il 18/02/2019 e notificato al ricorrente il 28.02.2019. Controparte_3
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_2
Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania con delibera assunta il 02.04.2019.
Con nota depositata telematicamente il 05.03.2025, il difensore, munito di procura speciale ha dichiarato di rinunciare agli atti. La rinuncia agli atti comporta l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. primo comma, salva l'accettazione delle parti costituite che potrebbero avere interesse alla
Il Collegio provvede, con contestuale e separato decreto, a liquidare i compensi al difensore in relazione all'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo;
- nulla per le spese;
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Catania, 06/03/2025
Il Presidente
Luca Perilli