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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/07/2025, n. 3544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3544 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6435/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente est.
dott. Eleonora Guarnera Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6435/2021
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...] C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in via NAPOLI , 107, CATANIA, presso lo C.F._1 studio dell'avvocato CORSARO ALFIO ANTONIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nata il [...] a [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in CORSO ITALIA 58, CATANIA, presso lo C.F._2 studio dell'avvocato LONGO CLAUDIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 12/05/2021, ha chiesto la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto a San Giovanni La Punta in data 24/07/1991 con CP_1 da cui è nata la figlia (in data 8/03/1993), senza ulteriori
[...] Persona_1 domande.
Si è costituta in giudizio aderendo alla richiesta di pronuncia di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio e formulando quali ulteriori domande quella di disporre a carico della controparte l'obbligo di versare la somma di € 400,00 mensili, oltre l'80% delle spese straordinarie, a titolo di mantenimento per la figlia maggiorenne non economicamente indipendente e quella di corresponsione in proprio favore della somma di € 400,00 a titolo di assegno divorzile.
Con sentenza non definitiva n.5036/2023, pubblicata in data 07 dicembre 2023, il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in data 24.07.1991. Controparte_1
Rimessa la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, occorre adesso statuire sulle restanti domande.
Quanto alle questioni di natura economica, va rigettata la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia , già da tempo maggiorenne (28 anni) al Persona_1 tempo del deposito del ricorso.
Questo Tribunale aderisce all'orientamento giurisprudenziale espresso dalle pronunce di legittimità secondo cui l'obbligo di mantenimento oltre il raggiungimento della maggiore età persiste soltanto ove il genitore convivente con il figlio o quest'ultimo diano la prova dell'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica (così Cass. n.
17183/2020, e, da ultimo Cass. 27904/2021).
A tale fine la Suprema Corte valorizza il concetto della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato. Essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia ed attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, in ossequio al principio di autoresponsabilità.
2 In altri termini, come si legge nell'ordinanza 17183 del 2020: “ciò vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro.
Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze. La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purché proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché possa trovare un impiego;
salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento. A ciò si aggiunga che, del pari, dovrà tenersi conto dell'adeguatezza e ragionevolezza delle opzioni formative, operate dal figlio, rispetto alle condizioni della famiglia, cui non è ammesso imporre un contributo per essa eccessivamente gravoso e non rientrante nelle sue concrete possibilità economiche, tenuto conto - secondo buona fede - della non imposizione di un eccessivo sacrificio alle altrui esigenze di vita” (così testualmente Cass. 2020 n. 17183, cit.).
Tanto premesso, per tornare al caso concreto, parte convenuta ha dedotto che la figlia maggiorenne
(oggi di anni 32 e peraltro in precedenza percettrice di reddito di cittadinanza come Persona_1 dedotto in comparsa) non gode di redditi propri in quanto impegnata in lavori saltuari, senza peraltro allegare e provare i fatti costitutivi a fondamento della domanda del diritto al mantenimento della figlia, che da tempo ha superato la maggiore età e della quale si sconoscono gli
3 attuali impegni di studio e/o formativi o, in mancanza, di ogni tentativo di ricerca di un impiego idoneo alle proprie attitudini e alle proprie competenze scolastiche e/o professionali acquisite.
Pertanto, il rigetto della domanda di mantenimento della figlia maggiorenne è necessaria conseguenza dei noti orientamenti giurisprudenziali sul punto, in applicazione del principio di autoresponsabilità, avuto riguardo al raggiungimento di una età alla quale il figlio maggiorenne si presume che si sia inserito nell'ambito lavorativo ovvero sia colpevolmente rimasto inerte, senza ricercare una attività lavorativa.
Non può essere accolta infine la domanda di assegno divorzile spiegata dalla convenuta.
Difettano del tutto, infatti, allegazioni adeguate al fine di valutare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di cui all'art. 5 l. n. 898/1970.
In base al disposto dell'art. 5 l. div., commi 6 e ss, “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento
o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza dell'11 luglio 2018 n. 18287 hanno chiarito che: "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n.
74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" .
4 Il giudizio sull'adeguatezza dei mezzi, dunque, deve basarsi sul complesso di criteri indicati dalla legge, previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, che vanno ponderati unitariamente e considerati equiordinati.
Nella specie, parte convenuta non ha neanche allegato, né tantomeno dimostrato (come era suo onere, in quanto vi è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato – così Cass. civ. n. 10781/19) che l'eventuale sperequazione reddituale tra le parti sia stata causata dalle scelte comuni di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla famiglia, e in tal modo abbia contribuito in maniera decisiva alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio individuale e comune.
infine, non ha offerto alcuna prova dei presupposti al ricorrere dei quali può Controparte_1 essere disposto l'assegno divorzile, sicché la relativa domanda deve essere rigettata.
Con riferimento alle spese di lite, considerato che parte convenuta ha insistito anche negli scritti conclusivi nell'accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate, determinando così il protrarsi del giudizio per l'esame delle predette domande, per il principio di soccombenza deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite nei confronti di , liquidate Parte_1 come in dispositivo, tenuto conto delle attività svolte.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente decidendo nel procedimento R.G. n. 6435/2021, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa:
RIGETTA la domanda di mantenimento per la figlia maggiorenne avanzata da Persona_1
Controparte_1
RIGETTA la domanda di assegno divorzile proposta da Controparte_1
CONDANNA a rimborsare alla parte ricorrente le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 3.808,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Catania, in data 11/07/2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale in data.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente est.
dott. Eleonora Guarnera Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6435/2021
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...] C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in via NAPOLI , 107, CATANIA, presso lo C.F._1 studio dell'avvocato CORSARO ALFIO ANTONIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nata il [...] a [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in CORSO ITALIA 58, CATANIA, presso lo C.F._2 studio dell'avvocato LONGO CLAUDIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 12/05/2021, ha chiesto la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto a San Giovanni La Punta in data 24/07/1991 con CP_1 da cui è nata la figlia (in data 8/03/1993), senza ulteriori
[...] Persona_1 domande.
Si è costituta in giudizio aderendo alla richiesta di pronuncia di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio e formulando quali ulteriori domande quella di disporre a carico della controparte l'obbligo di versare la somma di € 400,00 mensili, oltre l'80% delle spese straordinarie, a titolo di mantenimento per la figlia maggiorenne non economicamente indipendente e quella di corresponsione in proprio favore della somma di € 400,00 a titolo di assegno divorzile.
Con sentenza non definitiva n.5036/2023, pubblicata in data 07 dicembre 2023, il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in data 24.07.1991. Controparte_1
Rimessa la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, occorre adesso statuire sulle restanti domande.
Quanto alle questioni di natura economica, va rigettata la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia , già da tempo maggiorenne (28 anni) al Persona_1 tempo del deposito del ricorso.
Questo Tribunale aderisce all'orientamento giurisprudenziale espresso dalle pronunce di legittimità secondo cui l'obbligo di mantenimento oltre il raggiungimento della maggiore età persiste soltanto ove il genitore convivente con il figlio o quest'ultimo diano la prova dell'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica (così Cass. n.
17183/2020, e, da ultimo Cass. 27904/2021).
A tale fine la Suprema Corte valorizza il concetto della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato. Essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia ed attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, in ossequio al principio di autoresponsabilità.
2 In altri termini, come si legge nell'ordinanza 17183 del 2020: “ciò vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro.
Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze. La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purché proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché possa trovare un impiego;
salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento. A ciò si aggiunga che, del pari, dovrà tenersi conto dell'adeguatezza e ragionevolezza delle opzioni formative, operate dal figlio, rispetto alle condizioni della famiglia, cui non è ammesso imporre un contributo per essa eccessivamente gravoso e non rientrante nelle sue concrete possibilità economiche, tenuto conto - secondo buona fede - della non imposizione di un eccessivo sacrificio alle altrui esigenze di vita” (così testualmente Cass. 2020 n. 17183, cit.).
Tanto premesso, per tornare al caso concreto, parte convenuta ha dedotto che la figlia maggiorenne
(oggi di anni 32 e peraltro in precedenza percettrice di reddito di cittadinanza come Persona_1 dedotto in comparsa) non gode di redditi propri in quanto impegnata in lavori saltuari, senza peraltro allegare e provare i fatti costitutivi a fondamento della domanda del diritto al mantenimento della figlia, che da tempo ha superato la maggiore età e della quale si sconoscono gli
3 attuali impegni di studio e/o formativi o, in mancanza, di ogni tentativo di ricerca di un impiego idoneo alle proprie attitudini e alle proprie competenze scolastiche e/o professionali acquisite.
Pertanto, il rigetto della domanda di mantenimento della figlia maggiorenne è necessaria conseguenza dei noti orientamenti giurisprudenziali sul punto, in applicazione del principio di autoresponsabilità, avuto riguardo al raggiungimento di una età alla quale il figlio maggiorenne si presume che si sia inserito nell'ambito lavorativo ovvero sia colpevolmente rimasto inerte, senza ricercare una attività lavorativa.
Non può essere accolta infine la domanda di assegno divorzile spiegata dalla convenuta.
Difettano del tutto, infatti, allegazioni adeguate al fine di valutare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di cui all'art. 5 l. n. 898/1970.
In base al disposto dell'art. 5 l. div., commi 6 e ss, “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento
o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza dell'11 luglio 2018 n. 18287 hanno chiarito che: "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n.
74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" .
4 Il giudizio sull'adeguatezza dei mezzi, dunque, deve basarsi sul complesso di criteri indicati dalla legge, previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, che vanno ponderati unitariamente e considerati equiordinati.
Nella specie, parte convenuta non ha neanche allegato, né tantomeno dimostrato (come era suo onere, in quanto vi è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato – così Cass. civ. n. 10781/19) che l'eventuale sperequazione reddituale tra le parti sia stata causata dalle scelte comuni di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla famiglia, e in tal modo abbia contribuito in maniera decisiva alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio individuale e comune.
infine, non ha offerto alcuna prova dei presupposti al ricorrere dei quali può Controparte_1 essere disposto l'assegno divorzile, sicché la relativa domanda deve essere rigettata.
Con riferimento alle spese di lite, considerato che parte convenuta ha insistito anche negli scritti conclusivi nell'accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate, determinando così il protrarsi del giudizio per l'esame delle predette domande, per il principio di soccombenza deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite nei confronti di , liquidate Parte_1 come in dispositivo, tenuto conto delle attività svolte.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente decidendo nel procedimento R.G. n. 6435/2021, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa:
RIGETTA la domanda di mantenimento per la figlia maggiorenne avanzata da Persona_1
Controparte_1
RIGETTA la domanda di assegno divorzile proposta da Controparte_1
CONDANNA a rimborsare alla parte ricorrente le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 3.808,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Catania, in data 11/07/2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale in data.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
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