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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/02/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 121/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 121/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NANNINI Parte_1 C.F._1
ENRICO e dell'avv. FARNETI GRETA, elettivamente domiciliato in CORSO
MAZZINI 70 FORLI presso il difensore avv. NANNINI ENRICO.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
NANNINI ENRICO e dell'avv. FARNETI GRETA, elettivamente domiciliato in C.SO
MAZZINI 70 FORLÌ presso il difensore avv. NANNINI ENRICO.
APPELLANTI contro pagina 1 di 6 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CASADEI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIALE G. OBERDAN N. 674 47521
CESENA presso il difensore avv. CASADEI PAOLO.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da nota difensiva depositata, in via telematica, il 13 gennaio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, Parte_3 [...]
e hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte Pt_1 Parte_2
d'Appello, il in persona del suo curatore, Controparte_2
proponendo appello avverso la sentenza n. 953/2023, con cui, in data 18/12/2023, il
Tribunale di Ravenna aveva dichiarato, a norma dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia “nei confronti di “ dei seguenti atti: 1) donazione in Controparte_2
favore di , della nuda proprietà di un appartamento sito in Ravenna Parte_2
(RA), Frazione Savio, Viale Stazione n. 14 (distinto al Catasto Fabbricati di detto
Comune al foglio 65 con la particella n. 179, sub.6), con riserva del diritto di usufrutto vitalizio e, dopo di sé, in favore del coniuge avvenuta con atto Parte_3
Notaio in Forlì del 31/05/2016 (Rep. n. 28.915, Racc. n. 18.905) e Persona_1
trascritta presso la Conservatoria di Ravenna in data 09/06/2016 (Reg. Gen. nn. 9384,
9385, 9386, e Reg. Part. nn. 6076, 6077, 6078); 2) costituzione di fondo patrimoniale, vincolando in esso la quota di ½ (un mezzo) del diritto di piena proprietà di una casa a civile abitazione sita in Ravenna (RA), Fraz. Santo Stefano, Via Lunga n. 35 (distinta al
Catasto Fabbricati di detto comune, Sezione Savio, al foglio S/54 con le particelle n.
890, sub.5, n. 890, sub.2, n. 890, sub.6, n. 890, sub.4, ed al Catasto Terreni del medesimo comune, Sezione Savio, al foglio 54 con le particelle n. 890, n. 604, n. 889 e n. 891), avvenuta con atto Notaio in Forlì del 07/03/2018 (Rep. n. 32322, Persona_1
Racc. n. 21382) e trascritta presso la Conservatoria di Ravenna in data 08/03/2018 (Reg. pagina 2 di 6 Gen. n. 3826 e Reg. Part. n. 2466); 3) donazione in favore di della Parte_3
quota di ½ (un mezzo) del diritto di usufrutto su una porzione di immobile di un fabbricato sito in Auronzo di Cadore in Via della Grotta n. 54 (distinto al Catasto
Fabbricati di detto comune al figlio 95, con le particelle n. 639, sub.8 e n. 639, sub.17), avvenuta con atto Notaio in Forlì del 07/03/2018 (Rep. n. 32323, Racc. Persona_1
n. 21383) e trascritta presso le Conservatorie di Ravenna in data 22/03/2018 (Reg. Gen.
n. 4677 e Reg. Part. n. 3048) e Belluno in data 22/03/2018 (Reg. Gen. n. 3483 e Reg.
Part. n. 2790) e conseguentemente condanna al pagamento, nei Parte_3 confronti dell'attore, della somma €. 27.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo. 4) rinuncia abdicativa al diritto di usufrutto che il Sig. si era riservato Parte_1 sull'appartamento donato al figlio in data 31/05/2016 sito in Ravenna (RA), Frazione
Savio, Viale Stazione n. 14 (distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 65 con la particella n. 179, sub.6), avvenuta con atto Notaio in Forlì del Persona_1
07/03/2018 (Rep. n. 32323, Racc. n. 21383) e trascritta presso le Conservatorie di
Ravenna in data 22/03/2018 (Reg. Gen. n. 4677 e Reg. Part. n. 3048) e Belluno in data
22/03/2018 (Reg. Gen. n. 3483 e Reg. Part. n. 2790)”, condannando altresì Pt_3
in relazione all'atto dispositivo sub 3), al pagamento, nei confronti
[...] dell'attore, della somma €. 27.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali.
In particolare, gli appellanti hanno eccepito e dedotto “preliminarmente ed in rito, il difetto di legittimazione passiva della signora e del signor Parte_3 Pt_1
per la parte di domanda svolta nei di lui confronti con riferimento alla rinuncia, in
[...]
favore della moglie, sulla quota di usufrutto, pari ad ½, di cui il medesimo disponeva sull'immobile sito in Auronzo di Cadore, Via Della Grotta n. 54, per tutte le ragioni ed i titoli sporti in parte narrativa e quivi da intendersi per integralmente ripercorsi, ed in particolare per essere intervenuta, in data antecedente al sorgere del presente contenzioso, atto di vendita dell'intero cespite immobiliare sopra richiamato, negoziato in favore di terzi di buona fede, con conseguente consolidamento dell'intera proprietà dell'immobile in capo a questi ultimi.
pagina 3 di 6 Nel merito, hanno chiesto, in totale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del primo motivo di appello, il rigetto della domanda di revocatoria svolta dal
, in particolare per dimostrata mancanza degli imprescindibili Controparte_2 requisiti dell'eventus damni, della scientia fraudis e del consilium fraudis, nonché della domanda risarcitoria svola dal nei confronti della signora Controparte_2 Pt_3
in quanto infondata in fatto come in diritto, per tutte le ragioni ed i titoli oggi
[...]
argomentati in parte motiva ed in particolare perché violativa del principio del ne bis in idem, oltre che del combinato disposto di cui all'art. 2043 e 2901 c.c. in quanto priva di causa oltre che di un valido titolo giuridico, e comunque volta a generare un arricchimento senza causa in capo alla curatela.
In subordine, gli appellanti hanno altresì chiesto, quanto al capo di condanna rivolto alla signora in parziale riforma della sentenza impugnata, quantomeno subordinarne Pt_3
l'efficacia all'accertamento di una responsabilità gestoria del signor nell'ambito Pt_1
del procedimento distinto al n. 19407/2019, Tribunale delle Imprese di Bologna, ed eventuali gradi di giudizio successivi, nonché subordinarne l'efficacia alla sola ipotesi in cui, all'esito di tale giudizio, il patrimonio residuo del signor – ivi compresa la Pt_1
richiamata copertura assicurativa – non risultasse capiente, imputando espressamente, nel dispositivo di sentenza, il pagamento di tale somma a titolo di risarcimento del danno cagionato dal marito , ai mirati fini di Parte_4
eventuali imputazioni e/o compensazioni future”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, si è costituito nel presente giudizio il chiedendo “respingersi in toto l'appello ex adverso proposto Controparte_2
in quanto infondato in fatto e in diritto;
e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto con il presente atto, condannarsi per i motivi già riportati Parte_3
nella sentenza impugnata, al pagamento di € 27.000,00 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284/4° c.c. dalla domanda al saldo”.
Successivamente, con nota difensiva depositata in via telematica, il 13 gennaio 2025, i difensori delle parti, premesso che “nel frattempo le parti sono addivenute ad una pagina 4 di 6 definizione transattiva della lite”, hanno chiesto congiuntamente l'anticipazione della già fissata udienza al fine di estinguere il giudizio.
Infine, all'udienza del 4 febbraio 2025, il Giudice designato, su concorde richiesta dei difensori delle parti, ha rimesso la causa alla Corte, in composizione collegiale, per la decisione con separata sentenza.
Fatte queste premesse, si ritiene che, a seguito e per effetto della dichiarazione concordemente resa dai difensori delle parti, di voler abbandonare il presente giudizio, previa implicita rinuncia ai termini di cui all'art. 352 c.p.c., in ragione del sopravvenuto accordo transattivo, nel caso di specie, debba dichiararsi l'integrale cessazione della materia del contendere e che, quale ulteriore conseguenza di tale declaratoria, debba pure disporsi, su conforme richiesta delle parti, la cancellazione delle trascrizioni meglio precisate nella nota difensiva richiamata in premessa, con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
la cessazione della materia del contendere, disponendo tra le parti l'integrale compensazione delle spese di lite.
ORDINA
al competente Responsabile dei Registri Immobiliari di Ravenna di procedere, con esonero da ogni responsabilità, alla cancellazione “delle trascrizioni effettuate sugli immobili di e Reg. Part. n. 1025, Parte_3 Parte_1 Parte_2
Reg. Gen. n. 766 del 21/01/2022; Reg. Part. n. 1025, Reg. Gen. n. 767 del 21/01/2022 -
Conservatoria Ravenna”.
pagina 5 di 6 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 4/2/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 121/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NANNINI Parte_1 C.F._1
ENRICO e dell'avv. FARNETI GRETA, elettivamente domiciliato in CORSO
MAZZINI 70 FORLI presso il difensore avv. NANNINI ENRICO.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
NANNINI ENRICO e dell'avv. FARNETI GRETA, elettivamente domiciliato in C.SO
MAZZINI 70 FORLÌ presso il difensore avv. NANNINI ENRICO.
APPELLANTI contro pagina 1 di 6 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CASADEI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIALE G. OBERDAN N. 674 47521
CESENA presso il difensore avv. CASADEI PAOLO.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da nota difensiva depositata, in via telematica, il 13 gennaio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, Parte_3 [...]
e hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte Pt_1 Parte_2
d'Appello, il in persona del suo curatore, Controparte_2
proponendo appello avverso la sentenza n. 953/2023, con cui, in data 18/12/2023, il
Tribunale di Ravenna aveva dichiarato, a norma dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia “nei confronti di “ dei seguenti atti: 1) donazione in Controparte_2
favore di , della nuda proprietà di un appartamento sito in Ravenna Parte_2
(RA), Frazione Savio, Viale Stazione n. 14 (distinto al Catasto Fabbricati di detto
Comune al foglio 65 con la particella n. 179, sub.6), con riserva del diritto di usufrutto vitalizio e, dopo di sé, in favore del coniuge avvenuta con atto Parte_3
Notaio in Forlì del 31/05/2016 (Rep. n. 28.915, Racc. n. 18.905) e Persona_1
trascritta presso la Conservatoria di Ravenna in data 09/06/2016 (Reg. Gen. nn. 9384,
9385, 9386, e Reg. Part. nn. 6076, 6077, 6078); 2) costituzione di fondo patrimoniale, vincolando in esso la quota di ½ (un mezzo) del diritto di piena proprietà di una casa a civile abitazione sita in Ravenna (RA), Fraz. Santo Stefano, Via Lunga n. 35 (distinta al
Catasto Fabbricati di detto comune, Sezione Savio, al foglio S/54 con le particelle n.
890, sub.5, n. 890, sub.2, n. 890, sub.6, n. 890, sub.4, ed al Catasto Terreni del medesimo comune, Sezione Savio, al foglio 54 con le particelle n. 890, n. 604, n. 889 e n. 891), avvenuta con atto Notaio in Forlì del 07/03/2018 (Rep. n. 32322, Persona_1
Racc. n. 21382) e trascritta presso la Conservatoria di Ravenna in data 08/03/2018 (Reg. pagina 2 di 6 Gen. n. 3826 e Reg. Part. n. 2466); 3) donazione in favore di della Parte_3
quota di ½ (un mezzo) del diritto di usufrutto su una porzione di immobile di un fabbricato sito in Auronzo di Cadore in Via della Grotta n. 54 (distinto al Catasto
Fabbricati di detto comune al figlio 95, con le particelle n. 639, sub.8 e n. 639, sub.17), avvenuta con atto Notaio in Forlì del 07/03/2018 (Rep. n. 32323, Racc. Persona_1
n. 21383) e trascritta presso le Conservatorie di Ravenna in data 22/03/2018 (Reg. Gen.
n. 4677 e Reg. Part. n. 3048) e Belluno in data 22/03/2018 (Reg. Gen. n. 3483 e Reg.
Part. n. 2790) e conseguentemente condanna al pagamento, nei Parte_3 confronti dell'attore, della somma €. 27.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo. 4) rinuncia abdicativa al diritto di usufrutto che il Sig. si era riservato Parte_1 sull'appartamento donato al figlio in data 31/05/2016 sito in Ravenna (RA), Frazione
Savio, Viale Stazione n. 14 (distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 65 con la particella n. 179, sub.6), avvenuta con atto Notaio in Forlì del Persona_1
07/03/2018 (Rep. n. 32323, Racc. n. 21383) e trascritta presso le Conservatorie di
Ravenna in data 22/03/2018 (Reg. Gen. n. 4677 e Reg. Part. n. 3048) e Belluno in data
22/03/2018 (Reg. Gen. n. 3483 e Reg. Part. n. 2790)”, condannando altresì Pt_3
in relazione all'atto dispositivo sub 3), al pagamento, nei confronti
[...] dell'attore, della somma €. 27.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali.
In particolare, gli appellanti hanno eccepito e dedotto “preliminarmente ed in rito, il difetto di legittimazione passiva della signora e del signor Parte_3 Pt_1
per la parte di domanda svolta nei di lui confronti con riferimento alla rinuncia, in
[...]
favore della moglie, sulla quota di usufrutto, pari ad ½, di cui il medesimo disponeva sull'immobile sito in Auronzo di Cadore, Via Della Grotta n. 54, per tutte le ragioni ed i titoli sporti in parte narrativa e quivi da intendersi per integralmente ripercorsi, ed in particolare per essere intervenuta, in data antecedente al sorgere del presente contenzioso, atto di vendita dell'intero cespite immobiliare sopra richiamato, negoziato in favore di terzi di buona fede, con conseguente consolidamento dell'intera proprietà dell'immobile in capo a questi ultimi.
pagina 3 di 6 Nel merito, hanno chiesto, in totale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del primo motivo di appello, il rigetto della domanda di revocatoria svolta dal
, in particolare per dimostrata mancanza degli imprescindibili Controparte_2 requisiti dell'eventus damni, della scientia fraudis e del consilium fraudis, nonché della domanda risarcitoria svola dal nei confronti della signora Controparte_2 Pt_3
in quanto infondata in fatto come in diritto, per tutte le ragioni ed i titoli oggi
[...]
argomentati in parte motiva ed in particolare perché violativa del principio del ne bis in idem, oltre che del combinato disposto di cui all'art. 2043 e 2901 c.c. in quanto priva di causa oltre che di un valido titolo giuridico, e comunque volta a generare un arricchimento senza causa in capo alla curatela.
In subordine, gli appellanti hanno altresì chiesto, quanto al capo di condanna rivolto alla signora in parziale riforma della sentenza impugnata, quantomeno subordinarne Pt_3
l'efficacia all'accertamento di una responsabilità gestoria del signor nell'ambito Pt_1
del procedimento distinto al n. 19407/2019, Tribunale delle Imprese di Bologna, ed eventuali gradi di giudizio successivi, nonché subordinarne l'efficacia alla sola ipotesi in cui, all'esito di tale giudizio, il patrimonio residuo del signor – ivi compresa la Pt_1
richiamata copertura assicurativa – non risultasse capiente, imputando espressamente, nel dispositivo di sentenza, il pagamento di tale somma a titolo di risarcimento del danno cagionato dal marito , ai mirati fini di Parte_4
eventuali imputazioni e/o compensazioni future”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, si è costituito nel presente giudizio il chiedendo “respingersi in toto l'appello ex adverso proposto Controparte_2
in quanto infondato in fatto e in diritto;
e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto con il presente atto, condannarsi per i motivi già riportati Parte_3
nella sentenza impugnata, al pagamento di € 27.000,00 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284/4° c.c. dalla domanda al saldo”.
Successivamente, con nota difensiva depositata in via telematica, il 13 gennaio 2025, i difensori delle parti, premesso che “nel frattempo le parti sono addivenute ad una pagina 4 di 6 definizione transattiva della lite”, hanno chiesto congiuntamente l'anticipazione della già fissata udienza al fine di estinguere il giudizio.
Infine, all'udienza del 4 febbraio 2025, il Giudice designato, su concorde richiesta dei difensori delle parti, ha rimesso la causa alla Corte, in composizione collegiale, per la decisione con separata sentenza.
Fatte queste premesse, si ritiene che, a seguito e per effetto della dichiarazione concordemente resa dai difensori delle parti, di voler abbandonare il presente giudizio, previa implicita rinuncia ai termini di cui all'art. 352 c.p.c., in ragione del sopravvenuto accordo transattivo, nel caso di specie, debba dichiararsi l'integrale cessazione della materia del contendere e che, quale ulteriore conseguenza di tale declaratoria, debba pure disporsi, su conforme richiesta delle parti, la cancellazione delle trascrizioni meglio precisate nella nota difensiva richiamata in premessa, con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
la cessazione della materia del contendere, disponendo tra le parti l'integrale compensazione delle spese di lite.
ORDINA
al competente Responsabile dei Registri Immobiliari di Ravenna di procedere, con esonero da ogni responsabilità, alla cancellazione “delle trascrizioni effettuate sugli immobili di e Reg. Part. n. 1025, Parte_3 Parte_1 Parte_2
Reg. Gen. n. 766 del 21/01/2022; Reg. Part. n. 1025, Reg. Gen. n. 767 del 21/01/2022 -
Conservatoria Ravenna”.
pagina 5 di 6 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 4/2/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 6 di 6