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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
POLI LUCIA, Giudice
PASQUINI GIULIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 753/2018 depositato il 15/11/2018
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona - Via Delle Coste Snc 37138
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z03NF00635/2018 IRES-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le parti hanno concordato la cessazione della mataria del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per l'odierno ricorso – stante la congiunta domanda – ( Atto impugnato avviso di accertamento
T6Z03NF00635-2018 relativo al periodo d'imposta: 2013 introdotto da Ricorrente_1 SRL – 01999500232) va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Infatti l'avviso di accertamento n. T6Z03NF03264-2017 per l'anno di imposta 2012 – annualità precedente a quella dedotta, ma strettamente connessa – a suo tempo impugnato si concluso innanzi alla Suprema
Corte di Cassazione con il Decreto di estinzione n. 24887/2022 depositato il 29/12/2023 ( per definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 1, commi 186 e seguenti, della L. 197/2022).
La suddetta definizione agevolata comprendeva – circostanza incontroversa - la ricorrente aveva compreso anche l'imposta virtuale di € 6.855,00 calcolata sulla perdita poi recuperata a tassazione nell'atto qui impugnato per l'anno di imposta 2013.
Stante l' azzeramento della perdita nel 2012, essa doveva essere ripresa a tassazione poiché riportata nel 2013. Ma con la definizione di lite così come effettuata dal ricorrente - con affrancamento della perdita nel 2012 – ne legittima utilizzabilità nel 2013, annualità dedotta con conseguente cessazione della materia del contendere a spese compensate.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere a spese compensate
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
POLI LUCIA, Giudice
PASQUINI GIULIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 753/2018 depositato il 15/11/2018
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona - Via Delle Coste Snc 37138
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z03NF00635/2018 IRES-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le parti hanno concordato la cessazione della mataria del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per l'odierno ricorso – stante la congiunta domanda – ( Atto impugnato avviso di accertamento
T6Z03NF00635-2018 relativo al periodo d'imposta: 2013 introdotto da Ricorrente_1 SRL – 01999500232) va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Infatti l'avviso di accertamento n. T6Z03NF03264-2017 per l'anno di imposta 2012 – annualità precedente a quella dedotta, ma strettamente connessa – a suo tempo impugnato si concluso innanzi alla Suprema
Corte di Cassazione con il Decreto di estinzione n. 24887/2022 depositato il 29/12/2023 ( per definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 1, commi 186 e seguenti, della L. 197/2022).
La suddetta definizione agevolata comprendeva – circostanza incontroversa - la ricorrente aveva compreso anche l'imposta virtuale di € 6.855,00 calcolata sulla perdita poi recuperata a tassazione nell'atto qui impugnato per l'anno di imposta 2013.
Stante l' azzeramento della perdita nel 2012, essa doveva essere ripresa a tassazione poiché riportata nel 2013. Ma con la definizione di lite così come effettuata dal ricorrente - con affrancamento della perdita nel 2012 – ne legittima utilizzabilità nel 2013, annualità dedotta con conseguente cessazione della materia del contendere a spese compensate.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere a spese compensate