TAR Palermo, sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 6
TAR
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere, violazione di legge per difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990

    La motivazione del decreto impugnato, pur sintetica, consente di comprendere le ragioni poste a fondamento della decisione, chiarendo che il diniego è stato adottato in applicazione del principio di massima cautela che governa la materia delle autorizzazioni di polizia e in considerazione della valutazione complessiva della condotta dell’interessato. In materia di armi e pubblica sicurezza, la motivazione del provvedimento prefettizio è sufficiente quando dia conto, anche in forma non analitica, degli elementi fattuali ritenuti rilevanti ai fini della prognosi di affidabilità, non essendo richiesto il puntuale esame di ogni deduzione difensiva, in presenza di un giudizio discrezionale fondato su esigenze di prevenzione.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S. e eccesso di potere per difetto di istruttoria e sproporzione

    Il provvedimento impugnato si colloca nell’ambito del potere attribuito al Prefetto in materia di pubblica sicurezza, che ha natura cautelare e preventiva, essendo finalizzato a impedire che le armi siano detenute da soggetti che, all’esito di una valutazione complessiva e prognostica della loro condotta, non offrano piena garanzia di affidabilità. Tale potere è connotato da ampia discrezionalità e non ha carattere sanzionatorio, potendo fondarsi su qualunque circostanza idonea a far dubitare dell’equilibrio, della prudenza o del rispetto delle regole da parte dell’interessato, anche indipendentemente dalla sussistenza di condanne penali recenti o direttamente attinenti all’uso delle armi. Il mero decorso del tempo non è, di per sé, elemento sufficiente a determinare la revoca di una misura cautelare in materia di pubblica sicurezza, essendo invece necessario che emerga un mutamento sostanziale, concreto e documentato della situazione soggettiva dell’interessato, idoneo a incidere sulla valutazione prognostica di affidabilità. La giurisprudenza più recente ha ribadito che il giudizio prefettizio non si risolve in una valutazione atomistica dei singoli precedenti, ma deve avere riguardo alla condotta dell’interessato nella sua dimensione complessiva, potendo valorizzare anche una pluralità di episodi eterogenei, sintomatici di una non piena affidabilità, senza che assuma rilievo decisivo la loro risalenza temporale, ove non emerga univoco segno di effettiva e stabile emenda. La permanenza nel tempo del divieto non costituisce, di per sé, indice di illegittimità del provvedimento, ove l’Amministrazione ritenga, sulla base di elementi oggettivi, che permangano profili di inaffidabilità. Nel caso di specie, la Prefettura resistente ha fondato il diniego di revoca su una pluralità di elementi emersi nel tempo, valorizzando la sussistenza di condanne per lesioni personali, bancarotta fraudolenta e violazioni tributarie, nonché per violazione dei doveri inerenti la custodia di cose sequestrate, oltre alla pendenza di un procedimento penale per abuso edilizio accertato nel 2020. Tali elementi sono stati ritenuti indicativi di una persistente difficoltà dell’interessato a conformare la propria condotta alle regole dell’ordinamento, e quindi sintomatici di una non piena affidabilità nell’uso delle armi. Si tratta di una valutazione che privilegia il profilo dell’affidabilità complessiva del soggetto rispetto alla verifica di singoli episodi isolati, ed è coerente con l’impostazione secondo cui l’interesse pubblico alla sicurezza prevale quando la condotta globale dell’interessato non consente di formulare una prognosi favorevole. Tale apprezzamento rientra pienamente nel perimetro della discrezionalità prefettizia e non appare manifestamente illogico né arbitrario, considerata la funzione di prevenzione anticipata che caratterizza il potere esercitato.

  • Rigettato
    Carenza di una motivazione rafforzata e disparità di trattamento

    Neppure può ritenersi fondata la censura relativa al difetto di motivazione. La motivazione del decreto impugnato, pur sintetica, consente di comprendere le ragioni poste a fondamento della decisione, chiarendo che il diniego è stato adottato in applicazione del principio di massima cautela che governa la materia delle autorizzazioni di polizia e in considerazione della valutazione complessiva della condotta dell’interessato. In materia di armi e pubblica sicurezza, la motivazione del provvedimento prefettizio è sufficiente quando dia conto, anche in forma non analitica, degli elementi fattuali ritenuti rilevanti ai fini della prognosi di affidabilità, non essendo richiesto il puntuale esame di ogni deduzione difensiva, in presenza di un giudizio discrezionale fondato su esigenze di prevenzione. Va inoltre ricordato che il potere di riesame e di revoca delle misure in materia di pubblica sicurezza non ha carattere vincolato, né attribuisce al privato un diritto soggettivo alla rimozione del divieto, configurandosi piuttosto come esercizio di una potestà discrezionale, rispetto alla quale il privato è titolare di un interesse legittimo alla rivalutazione della propria posizione, ma non può pretendere l’accoglimento dell’istanza in assenza di un obbligo giuridico in tal senso. Nel caso in esame, la Prefettura di Palermo ha comunque proceduto a una nuova valutazione della posizione dell’interessato, dando conto delle ragioni per le quali ha ritenuto persistenti i profili di inaffidabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 6
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 6
    Data del deposito : 2 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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