Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00006/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00177/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 177 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l’annullamento
- del decreto del Prefetto della Provincia di Palermo, prot. n. -OMISSIS-, recante diniego di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente, con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive depositate dalle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dottoressa Anna AR;
Udito, nell’udienza pubblica del 5 novembre 2025, l’Avvocato dello Stato per l’Amministrazione resistente, così come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 20 gennaio 2024 e depositato il 5 febbraio seguente, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il decreto del Prefetto della Provincia di Palermo del 30 ottobre 2023, n. -OMISSIS-, notificato il 22 novembre 2023, con il quale è stata respinta l’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti disposto nei suoi confronti con il provvedimento prefettizio del 30 maggio 2003, e ne è stata confermata la perdurante efficacia.
Il divieto originario era stato adottato nel 2003 in relazione al coinvolgimento dell’interessato in un procedimento penale per bancarotta fraudolenta in concorso.
Nel corso degli anni, il ricorrente aveva presentato ulteriori istanze di riesame e di revoca, tutte respinte dall’Amministrazione.
Con nuova istanza del 3 gennaio 2022, successivamente rinnovata e sollecitata, il sig. -OMISSIS-ha chiesto nuovamente la revoca del divieto.
Nell’ambito dell’istruttoria, la Questura di Palermo ha espresso parere contrario, rilevando la sussistenza, a carico dell’interessato, di condanne per lesioni personali (2004), per bancarotta fraudolenta in concorso e violazioni tributarie (2005), per violazione colposa dei doveri inerenti la custodia di cose sequestrate (2015), nonché la pendenza di un procedimento penale per abuso edilizio, accertato nel settembre 2020.
A seguito della comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990 e delle osservazioni presentate dall’interessato, con le quali veniva dedotta la risalenza temporale dei precedenti e l’assenza di attualità del giudizio di inaffidabilità, la Prefettura di Palermo ha respinto l’istanza, ritenendo persistente l’inaffidabilità del ricorrente nell’uso delle armi, anche in considerazione della recidività delle condotte illecite emerse nel tempo e della funzione cautelare e preventiva del potere esercitato ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha articolato plurimi motivi di illegittimità.
Con il primo motivo, sono dedotti l’eccesso di potere, la violazione di legge per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, sostenendosi che l’Amministrazione non avrebbe svolto un effettivo esame delle osservazioni presentate in sede procedimentale, limitandosi a un richiamo meramente formale delle stesse, senza confrontarsi con le deduzioni relative alla risalenza dei precedenti, alla natura non ostativa del procedimento edilizio e alla necessità di un giudizio attuale e proporzionato di affidabilità.
Con il secondo motivo, è denunciata la violazione degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S. e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e sproporzione, in ragione dell’eccessiva durata del divieto e della mancata attualizzazione del giudizio di inaffidabilità.
Si sostiene che il provvedimento si fonderebbe su fatti remoti e già esaminati in passato, non più idonei a giustificare la perdurante limitazione, in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la carenza di una motivazione rafforzata e la disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe, deducendo che l’Amministrazione si sarebbe limitata a richiamare formule di stile sulla “massima cautela”, senza un effettivo bilanciamento tra l’interesse pubblico alla sicurezza e l’interesse del privato al riesame della propria posizione.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno - Prefettura di Palermo.
Con memoria ex art. 73 c.p.a. depositata il 19 settembre 2025, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso e ha prodotto documentazione volta a corroborare la dedotta non attualità del profilo ostativo connesso al procedimento per abuso edilizio.
Con memoria ex art. 73 c.p.a. depositata il 4 ottobre 2025, l’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando la sequenza dei precedenti ostativi emersi in istruttoria e ribadendo la natura cautelare e prognostica del potere prefettizio nonché la sufficienza della motivazione resa in chiave complessiva di affidabilità.
All’udienza pubblica del 5 novembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è infondato.
Il provvedimento impugnato si colloca nell’ambito del potere attribuito al Prefetto in materia di pubblica sicurezza, che ha natura cautelare e preventiva, essendo finalizzato a impedire che le armi siano detenute da soggetti che, all’esito di una valutazione complessiva e prognostica della loro condotta, non offrano piena garanzia di affidabilità.
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, pienamente pertinente anche al caso di specie, tale potere è connotato da ampia discrezionalità e non ha carattere sanzionatorio, potendo fondarsi su qualunque circostanza idonea a far dubitare dell’equilibrio, della prudenza o del rispetto delle regole da parte dell’interessato, anche indipendentemente dalla sussistenza di condanne penali recenti o direttamente attinenti all’uso delle armi.
In tal senso, la giurisprudenza ha chiarito che il divieto di detenzione ex art. 39 T.U.L.P.S. può legittimamente fondarsi su una valutazione complessiva dell’affidabilità del soggetto e non richiede l’accertamento di un abuso concreto o attuale delle armi (Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2014, n. 3547), essendo sufficiente, ai fini dell’intervento inibitorio, che la condotta complessiva dell’interessato non offra adeguate garanzie di corretto e prudente uso delle armi, secondo una prognosi ex ante rimessa all’Autorità di pubblica sicurezza (Cons. Stato, sez. III, 13 marzo 2025, n. 2063).
Il ricorrente sostiene che la Prefettura di Palermo non avrebbe adeguatamente considerato le sopravvenienze positive dedotte nell’istanza di riesame e che il divieto non potrebbe legittimamente permanere a distanza di oltre vent’anni dalla sua adozione.
Tale prospettazione non può essere condivisa, poiché è stato più volte affermato che il mero decorso del tempo non è, di per sé, elemento sufficiente a determinare la revoca di una misura cautelare in materia di pubblica sicurezza, essendo invece necessario che emerga un mutamento sostanziale, concreto e documentato della situazione soggettiva dell’interessato, idoneo a incidere sulla valutazione prognostica di affidabilità (Cons. Stato, sez. III, 21 aprile 2020, n. 2544).
La giurisprudenza più recente ha ribadito che il giudizio prefettizio non si risolve in una valutazione atomistica dei singoli precedenti, ma deve avere riguardo alla condotta dell’interessato nella sua dimensione complessiva, potendo valorizzare anche una pluralità di episodi eterogenei, sintomatici di una non piena affidabilità, senza che assuma rilievo decisivo la loro risalenza temporale, ove non emerga univoco segno di effettiva e stabile emenda (Cons. Stato, sez. III, 1 agosto 2025, n. 6840).
Ne consegue che la permanenza nel tempo del divieto non costituisce, di per sé, indice di illegittimità del provvedimento, ove l’Amministrazione ritenga, sulla base di elementi oggettivi, che permangano profili di inaffidabilità.
Nel caso di specie, la Prefettura resistente ha fondato il diniego di revoca su una pluralità di elementi emersi nel tempo, valorizzando la sussistenza di condanne per lesioni personali, bancarotta fraudolenta e violazioni tributarie, nonché per violazione dei doveri inerenti la custodia di cose sequestrate, oltre alla pendenza di un procedimento penale per abuso edilizio accertato nel 2020. Tali elementi sono stati ritenuti indicativi di una persistente difficoltà dell’interessato a conformare la propria condotta alle regole dell’ordinamento, e quindi sintomatici di una non piena affidabilità nell’uso delle armi.
Si tratta di una valutazione che privilegia il profilo dell’affidabilità complessiva del soggetto rispetto alla verifica di singoli episodi isolati, ed è coerente con l’impostazione secondo cui l’interesse pubblico alla sicurezza prevale quando la condotta globale dell’interessato non consente di formulare una prognosi favorevole (Cons. Stato, sez. III, 13 settembre 2024, n. 7545).
Tale apprezzamento rientra pienamente nel perimetro della discrezionalità prefettizia e non appare manifestamente illogico né arbitrario, considerata la funzione di prevenzione anticipata che caratterizza il potere esercitato.
Neppure può ritenersi fondata la censura relativa al difetto di motivazione.
La motivazione del decreto impugnato, pur sintetica, consente di comprendere le ragioni poste a fondamento della decisione, chiarendo che il diniego è stato adottato in applicazione del principio di massima cautela che governa la materia delle autorizzazioni di polizia e in considerazione della valutazione complessiva della condotta dell’interessato.
In materia di armi e pubblica sicurezza, la motivazione del provvedimento prefettizio è sufficiente quando dia conto, anche in forma non analitica, degli elementi fattuali ritenuti rilevanti ai fini della prognosi di affidabilità, non essendo richiesto il puntuale esame di ogni deduzione difensiva, in presenza di un giudizio discrezionale fondato su esigenze di prevenzione (Cons. Stato, sez. III, 13 marzo 2025, n. 2063).
Va inoltre ricordato che il potere di riesame e di revoca delle misure in materia di pubblica sicurezza non ha carattere vincolato, né attribuisce al privato un diritto soggettivo alla rimozione del divieto, configurandosi piuttosto come esercizio di una potestà discrezionale, rispetto alla quale il privato è titolare di un interesse legittimo alla rivalutazione della propria posizione, ma non può pretendere l’accoglimento dell’istanza in assenza di un obbligo giuridico in tal senso (Cons. Stato, sez. IV, 11 ottobre 2019, n. 6923).
Nel caso in esame, la Prefettura di Palermo ha comunque proceduto a una nuova valutazione della posizione dell’interessato, dando conto delle ragioni per le quali ha ritenuto persistenti i profili di inaffidabilità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non emergono vizi di legittimità del decreto impugnato, che risulta fondato su una valutazione coerente con la natura cautelare del potere esercitato e con i principi affermati dalla giurisprudenza in materia di detenzione di armi.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con salvezza degli atti impugnati.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, con salvezza degli atti impugnati.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida complessivamente in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN RU, Presidente
Anna AR, Consigliere, Estensore
NA LL, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna AR | AN RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.