Articolo 2 della Legge 25 luglio 1952, n. 1055
Articolo 1Articolo 3
Versione
29 agosto 1952
Art. 2.
Per l'esercizio 1951-52 il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a contribuire, nella misura di lire 300.000, nella spesa per la partecipazione dell'Italia al Consiglio internazionale per la documentazione edilizia.
Al relativo onere si fara' fronte mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Entrata in vigore il 29 agosto 1952