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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti relativi alla causa di lavoro n. 276/2019 R.G. promossa da (rappr. e Parte_1
dif. dall'avv. I. Perez) contro
[...]
Controparte_1
[...]
(rappr. e dif. dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CA), avente ad oggetto: retribuzione;
lette le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza; osserva espone: di essere dipendente a tempo determinato Parte_1
presso l'Amministrazione Regionale Siciliana ed assegnato al Dipartimento
Regionale Protezione Civile – servizi rischi idrogeologici ed idraulici S4 - per la provincia di Ragusa, in virtù di un contratto a tempo determinato stipulato nel mese di marzo 1999 e prorogato ai sensi dell'art. 3 comma 9 della L.R.
29/12/2016 n.27 al 31/12/2018, con la qualifica di “Geometra”; che il rapporto lavorativo in questione, previsto come di durata triennale, è stato prorogato più volte fino alla data del 31/12/2018; che la è stata autorizzata, Controparte_1
in virtù dell'art. 20 della legge n.448/2001, a stabilizzare esso ricorrente nonchè gli altri dipendenti nelle stesse condizioni;
che la ha preferito, Controparte_1 in luogo della stabilizzazione, prorogare costantemente i contratti a tempo determinato;
di avere svolto il servizio di leva militare nel periodo compreso tra il 31/01/1989 ed il 25 Gennaio 1990; che, a mente dell'art. 2052 comma 1 del
D.lgs. n. 66 del 15/3/2010, il “periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”; di avere proposto nel luglio 2015 apposita istanza intesa ad ottenere il riconoscimento del beneficio economico del servizio militare di leva previsto dal citato art.2052; che il competente dipartimento ha disatteso la suddetta richiesta in quanto esso ricorrente è stato ritenuto “dipendente non di ruolo”; che tale provvedimento di rigetto si fonda su una indebita disparità di trattamento tra personale di ruolo e personale a tempo determinato, in violazione del c.d. principio di non discriminazione;
che, laddove si ritenesse inapplicabile nel caso concreto l'istituto normativo di cui trattasi, ad esso ricorrente spetterebbe comunque il risarcimento del danno da perdita di chances ex art. 36 del D.lgs.n.165/2001.
Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia “accogliere il presente ricorso e per l'effetto, previa disapplicazione del provvedimento di rigetto adottato dalla resistente Amm.ne e ove occorra, della citata circolare ministeriale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del periodo del servizio di leva ai fini dell'inquadramento economico e con decorrenza dalla data della domanda e, per l'effetto condannare l'amm.ne resistente al pagamento delle risultanti somme. In subordine condannare
l'Amministrazione ex art. 36 D.lgs.n.165/2001 al risarcimento del danno causato al ricorrente da liquidarsi in via equitativa.”.
Le amministrazioni resistenti eccepiscono in via preliminare la prescrizione dei crediti vanatati in ricorso.
Deducono inoltre l'infondatezza della pretesa attrice, avuto riguardo alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Funzione pubblica n.
8574 del 20 febbraio 1992 e della circolare regionale n. 22528 del 22 marzo 1992, ove si afferma che destinatari del beneficio in discorso sono esclusivamente i dipendenti in posizione di ruolo. Negano, in particolare,
l'applicabilità del principio di non discriminazione tra dipendenti a tempo determinato e dipendenti a tempo indeterminato, trattandosi di beneficio oggettivamente incompatibile con i rapporti di lavoro a tempo determinato.
In seno alle note sostitutive dell'udienza il ricorrente ha chiarito di essere stato assunto a tempo indeterminato nell'anno 2021, chiarendo che “parte resistente ha versato il contributo dovuto per il servizio militare nell'anno 2022"
e chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La circostanza di cui sopra, come dichiarata dallo stesso interessato, rende vana la chiesta pronuncia giudiziale, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Il merito della controversia dev'essere nondimeno esaminato in vista della pronuncia sulle spese processuali (da adottare in base al principio di soccombenza virtuale).
Al riguardo, soccorrono le condivisibili e diffuse argomentazioni svolte dal giudice del lavoro di CA (cfr. sent. n. 1592/2021) alle quali, per ragioni di economia processuale, si fa espresso rinvio con specifico riferimento alla circostanza che la Corte Europea di Giustizia ha ripetutamente interpretato la
Direttiva n.1999/70/CE nel senso che il lavoratore a tempo determinato non può essere trattato in maniera meno favorevole rispetto a quello a tempo indeterminato, con l'unica eccezione – nella specie in alcun modo allegata nè tanto meno provata - rappresentata dalla ricorrenza di ragioni oggettive, da intendersi quali fatti oggettivi e concreti che caratterizzano una determinata prestazione e tali da giustificare il ricorso alla stipula di successivi contratti a termine (cfr. sentenza C-307/05 del 13.9.2007). In particolare, la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo
Dans, punto 55 tra le altre).
I rilievi svolti giustificano la condanna delle amministrazioni resistenti a rifondere al procuratore (antistatario) del ricorrente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così statuisce:
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna le amministrazioni resistenti a rifondere al procuratore di parte ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 3.050,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Ragusa, 4 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti relativi alla causa di lavoro n. 276/2019 R.G. promossa da (rappr. e Parte_1
dif. dall'avv. I. Perez) contro
[...]
Controparte_1
[...]
(rappr. e dif. dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CA), avente ad oggetto: retribuzione;
lette le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza; osserva espone: di essere dipendente a tempo determinato Parte_1
presso l'Amministrazione Regionale Siciliana ed assegnato al Dipartimento
Regionale Protezione Civile – servizi rischi idrogeologici ed idraulici S4 - per la provincia di Ragusa, in virtù di un contratto a tempo determinato stipulato nel mese di marzo 1999 e prorogato ai sensi dell'art. 3 comma 9 della L.R.
29/12/2016 n.27 al 31/12/2018, con la qualifica di “Geometra”; che il rapporto lavorativo in questione, previsto come di durata triennale, è stato prorogato più volte fino alla data del 31/12/2018; che la è stata autorizzata, Controparte_1
in virtù dell'art. 20 della legge n.448/2001, a stabilizzare esso ricorrente nonchè gli altri dipendenti nelle stesse condizioni;
che la ha preferito, Controparte_1 in luogo della stabilizzazione, prorogare costantemente i contratti a tempo determinato;
di avere svolto il servizio di leva militare nel periodo compreso tra il 31/01/1989 ed il 25 Gennaio 1990; che, a mente dell'art. 2052 comma 1 del
D.lgs. n. 66 del 15/3/2010, il “periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”; di avere proposto nel luglio 2015 apposita istanza intesa ad ottenere il riconoscimento del beneficio economico del servizio militare di leva previsto dal citato art.2052; che il competente dipartimento ha disatteso la suddetta richiesta in quanto esso ricorrente è stato ritenuto “dipendente non di ruolo”; che tale provvedimento di rigetto si fonda su una indebita disparità di trattamento tra personale di ruolo e personale a tempo determinato, in violazione del c.d. principio di non discriminazione;
che, laddove si ritenesse inapplicabile nel caso concreto l'istituto normativo di cui trattasi, ad esso ricorrente spetterebbe comunque il risarcimento del danno da perdita di chances ex art. 36 del D.lgs.n.165/2001.
Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia “accogliere il presente ricorso e per l'effetto, previa disapplicazione del provvedimento di rigetto adottato dalla resistente Amm.ne e ove occorra, della citata circolare ministeriale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del periodo del servizio di leva ai fini dell'inquadramento economico e con decorrenza dalla data della domanda e, per l'effetto condannare l'amm.ne resistente al pagamento delle risultanti somme. In subordine condannare
l'Amministrazione ex art. 36 D.lgs.n.165/2001 al risarcimento del danno causato al ricorrente da liquidarsi in via equitativa.”.
Le amministrazioni resistenti eccepiscono in via preliminare la prescrizione dei crediti vanatati in ricorso.
Deducono inoltre l'infondatezza della pretesa attrice, avuto riguardo alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Funzione pubblica n.
8574 del 20 febbraio 1992 e della circolare regionale n. 22528 del 22 marzo 1992, ove si afferma che destinatari del beneficio in discorso sono esclusivamente i dipendenti in posizione di ruolo. Negano, in particolare,
l'applicabilità del principio di non discriminazione tra dipendenti a tempo determinato e dipendenti a tempo indeterminato, trattandosi di beneficio oggettivamente incompatibile con i rapporti di lavoro a tempo determinato.
In seno alle note sostitutive dell'udienza il ricorrente ha chiarito di essere stato assunto a tempo indeterminato nell'anno 2021, chiarendo che “parte resistente ha versato il contributo dovuto per il servizio militare nell'anno 2022"
e chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La circostanza di cui sopra, come dichiarata dallo stesso interessato, rende vana la chiesta pronuncia giudiziale, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Il merito della controversia dev'essere nondimeno esaminato in vista della pronuncia sulle spese processuali (da adottare in base al principio di soccombenza virtuale).
Al riguardo, soccorrono le condivisibili e diffuse argomentazioni svolte dal giudice del lavoro di CA (cfr. sent. n. 1592/2021) alle quali, per ragioni di economia processuale, si fa espresso rinvio con specifico riferimento alla circostanza che la Corte Europea di Giustizia ha ripetutamente interpretato la
Direttiva n.1999/70/CE nel senso che il lavoratore a tempo determinato non può essere trattato in maniera meno favorevole rispetto a quello a tempo indeterminato, con l'unica eccezione – nella specie in alcun modo allegata nè tanto meno provata - rappresentata dalla ricorrenza di ragioni oggettive, da intendersi quali fatti oggettivi e concreti che caratterizzano una determinata prestazione e tali da giustificare il ricorso alla stipula di successivi contratti a termine (cfr. sentenza C-307/05 del 13.9.2007). In particolare, la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo
Dans, punto 55 tra le altre).
I rilievi svolti giustificano la condanna delle amministrazioni resistenti a rifondere al procuratore (antistatario) del ricorrente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così statuisce:
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna le amministrazioni resistenti a rifondere al procuratore di parte ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 3.050,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Ragusa, 4 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Claudia M. A. Catalano)