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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/06/2025, n. 5028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5028 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano – Sezione Prima civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale n. 8913/2020 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Balconi Parte_1
- ATTORE - nei confronti di
rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Loasses CP_1
- CONVENUTO -
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni delle parti: come rassegnate nei fogli di precisazione delle conclusioni depositati in via telematica in vista dell'udienza del 25/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
[.. per sentirne dichiarare la responsabilità e ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subìti
a seguito di una seduta di allenamento.
A sostegno delle proprie domande esponeva:
- di essere cliente della palestra Virgin Active Club di Corso Como in Milano e di essersi affidato alla consulenza del sig. esercente la professione di personal trai- CP_1 ner presso la suddetta struttura, per seguire un piano di allenamento personalizzato;
1 - di soffrire di discopatia cervicale e di averne in precedenza informato l'odierno convenuto;
- di essersi sottoposto, in data 19/05/2018, ad una seduta privata di allenamento con il convenuto e di avere svolto, nel corso di questa, un esercizio di squat con bilanciere
(privo di carico ma) con peso intrinseco di 12 chilogrammi sulle spalle;
- di aver lamentato, sin dalle ore successive all'allenamento, sintomatologia dolo- rosa (cervicalgia e nausea) e di averne prontamente informato il convenuto, il quale gli consigliava di stare a riposo;
- che successivamente, in data 22/05/2018 e 29/05/2018, avvertendo ancora dolore, si sottoponeva a visita fisiatrica e RMN rachide cervicale da cui emergeva un “si- gnificativo peggioramento delle condizioni”, confermato da successiva visita medico-legale (effet- tuata in data 03/12/2018) che riconosceva, oltre a inabilità temporanea, postumi a carat- tere permanente intorno al 2%;
- di avere quindi sofferto un danno biologico di lieve entità quantificato in €
7.644,00 e un danno morale di almeno € 1.000,00.
Costituitosi in giudizio, contestava quanto ex adverso dedotto dall'attore sostenendo, CP_1 in estrema sintesi: (i) la mancanza del nesso di causa tra il proprio operato e le lesioni lamentate dal sig. ; (ii) l'insussistenza di una lesione costituente un postumo permanente risarcibile. Pt_1
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale al fine di accertare: (i) le pregresse condizioni di salute del sig. Ca- fiero (ii) la riferibilità eziologica dell'evento dannoso all'allenamento pianificato dal convenuto;
(iii) la sussistenza e la quantificazione del danno dedotto dall'attore.
Espletate le indagini peritali, all'udienza del 25/02/2025 la causa veniva posta in decisione con concessione alle parti dei termini di legge per scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. – Le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento.
La consulenza tecnica medico-legale svolta in corso di causa ha radicalmente escluso qualunque responsabilità del sig. rispetto alla vicenda dedotta in giudizio, non avendo ravvisato nella CP_1 sua condotta i tratti della negligenza e dell'imperizia e non avendo in ogni caso ritenuto provato né il nesso di derivazione causale tra la condotta e le conseguenze dannose lamentate dall'attore, né la presenza di un danno risarcibile.
2 Le risultanze della consulenza, che appare chiara, completa, immune di vizi logici o giuridici e at- tenta al rispetto del principio del contraddittorio, appaiono pienamente condivisibili e utilizzabili ai fini della decisione, dal momento che: (i) forniscono elementi utili, su un piano positivo, a de- lineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, ad escludere la rilevanza di elementi di se- gno contrario;
(ii) non sono state neppure oggetto di specifiche censure o di osservazioni critiche da parte della difesa dell'attore e del suo consulente.
In questa sede è perciò sufficiente operare un rinvio al loro contenuto (cfr. Cass. n. 8429/2021;
Trib. Milano 13.12.2017).
2.1. – In primis, non è ravvisabile nel caso in esame alcuna condotta negligente, imprudente o im- perita del sig. CP_1
Sotto questo profilo, l'attore lamenta una cattiva scelta degli esercizi e una mancata “personaliz- zazione” del piano di allenamento da parte del convenuto, avendo costui omesso di adeguare il proprio operato alle condizioni cliniche del cliente, delle quali pure era stato reso edotto. Il dan- no, in particolare, sarebbe derivato dall'esercizio di squat (flessione degli arti) ripetuto mantenendo un bilanciere di circa 12 chilogrammi appoggiato sulla regione cervicale bassa e sulle spalle, senza alcun movimento di rotazione o flessione laterale.
Tale esercizio è stato tuttavia giudicato compatibile con la situazione pregressa documentata dall'attore e conforme sia al livello di preparazione di quest'ultimo (un soggetto di mezza età de- dito ad attività sportiva continuativa e quindi con buona tonalità muscolare), sia alle sue condi- zioni di salute generali (pag. 12 dell'elaborato peritale). In relazione a quest'ultimo aspetto, benché il sig. abbia riferito e documentato di soffrire di saltuari disturbi alla schiena, la CTU ha Pt_1 escluso che durante la seduta di allenamento egli versasse in una condizione tale da rendere scon- sigliabile l'esecuzione di un esercizio di base, quale quello di squat, con un carico alquanto mode- sto (la stessa CTU, a pag. 10, nota in proposito che “[…] 12 kg non è che il peso di una confezione da sei bottiglie di acqua minerale, quindi un peso che anche chi è affetto da artrosi cervicale è usualmente in grado di solle- vare”).
2.2. – Oltre al difetto di colpa del convenuto, già di per sé dirimente, non risulta neppure provato il nesso di causalità tra il suo operato e le conseguenze pregiudizievoli riferite da parte attrice.
La relazione peritale afferma che la sintomatologia dolorosa avvertita a seguito della seduta di al- lenamento è insorta “per causa precisa difficilmente dimostrabile. Può essere stata l'esecuzione di un esercizio in modo improprio dal sig. , o in modo improprio proposto e posto in essere dal sig. ma anche una Pt_1 CP_1
3 contrattura conseguente al carico di lavoro complessivo, a bassa temperatura nella sala ginnica, o uscendo dalla stes- sa, o più banalmente una cattiva reazione della muscolatura alla ripresa dell'esercizio fisico: fatto comune, come sa chiunque abbia mai praticato attività sportiva e che spesso non ha una ragione precisa. In ogni caso, si ribadisce, non vi è evidenza che tale condizione sia stata con probabilità provocata da errate indicazioni del sig. o CP_1 dall'aver imposto al sig. esercizi oltre la soglia della ragionevolezza” (pagg. 12-13 della relazione, en- Pt_1 fasi aggiunta).
In sostanza, i CC.TT.UU. danno atto di una impossibilità, tra più possibili scenari causali, di veri- ficare l'origine della contrattura muscolare riportata dall'attore a seguito della seduta di allenamen- to.
Osserva criticamente sul punto parte attrice (pag. 4 della comparsa conclusionale) che “[p]ur non potendo quindi ricostruire con esattezza ogni singolo movimento del , il dato inconfutabile è che qualunque Pt_1 sia stato il movimento era diretto e comandato dall' sotto il suo pieno controllo. Anche se non è possibile CP_1 individuare l'esatto movimento colpevole del danno (prova diabolica), la logica e il concetto del più certo che non tende ad escludere che vi siano state altre cause, se non gli esercizi imposti dal personal trainer convenuto, che ab- biano provocato il danno lamentato successivamente alla seduta del sig. ”. Pt_1
In relazione a tale profilo, è sufficiente rammentare il significato della regola del “più probabile che non”, che rappresenta lo standard probatorio in materia civile, in particolare nei casi di c.d. multifattorialità, ovvero quando, all'ipotesi formulata dall'attore in ordine all'eziologia dell'evento dannoso, possano affiancarsene anche altre. È insegnamento costante nella giurisprudenza di le- gittimità che “ricorrendo tale evenienza, vale a dire se vi sono più enunciati sullo stesso fatto che hanno ricevuto conferma probatoria, la regola della prevalenza relativa (…) implica che il giudice scelga come “vero” l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili” (cfr. Cass. Sez.
Un. n. 582/2008; Cass. n. 13872/2020; Cass. n. 21645/2020). Ne risulta, pertanto, un “modello di certezza probabilistica” nel quale il procedimento logico-giuridico da seguire ai fini della rico- struzione del nesso causale implica che l'ipotesi formulata vada verificata “riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponi- bili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana), nel senso, cioè, che in tale schema generale della probabilità come relazione logica l'attendibilità dell'ipotesi va determinata sulla base dei relativi elementi di conferma (c.d. evidence and inference nei sistemi anglosassoni)” (così, Cass. Sez. Un. n. 576/2008; conf.
Cass. n. 3390/2015, Cass. n. 2061/2018 e Cass. n. 23197/2018).
4 Se quindi è vero, da un lato, che in ambito civilistico l'accertamento dell'efficienza eziologica della condotta del convenuto nella produzione dell'evento dannoso non richiede quel grado di certezza
(“oltre ogni ragionevole dubbio”) che si impone in sede penale, risulta pur sempre necessario, dall'altro, che la spiegazione causale promossa da parte attrice sia suffragata da elementi di con- ferma (prove dirette o indizi), di modo che il danno possa dirsi conseguenza (se non certa) quan- tomeno altamente probabile o verosimile della condotta, con esclusione dei possibili decorsi cau- sali alternativi.
Diversamente opinando, basterebbe all'attore allegare (anche per mera congettura) uno dei pro- cessi eziologici possibili e riferibili al convenuto, purché rientrante nel novero di quelli potenzial- mente in grado di produrre l'evento dannoso, per ritenere tout court soddisfatto l'onere della prova circa il nesso causale, e ciò in spregio all'art. 2697 c.c.
Tale “attendibilità” o “probabilità logica” non ricorre nel caso di specie in cui invece, come cor- rettamente osservato in sede di consulenza tecnica d'ufficio, “[n]on vi è alcun dato documentale che pos- sa aiutare nel discernere tra le diverse possibilità eziologiche, poiché solo essendo presenti alla seduta stessa si sareb- be potuto avere idee più chiare” (pag. 15 della relazione).
Certamente non può dirsi dirimente la mera circostanza temporale dell'essere il dolore insorto qualche ora dopo l'allenamento, né sussistono altri elementi in grado di corroborare la tesi attorea e di escludere altre possibili eziologie.
Insomma, pur non potendosi radicalmente escludere, “tra le possibilità teoriche, che il Sig. ab- CP_1 bia fatto effettuare al Sig. un esercizio congruo in modo incongruo” (pag. 15), un simile assunto rima- Pt_1 ne pur sempre una semplice supposizione, non verificabile e non dimostrata.
Non vi sono, in conclusione, elementi che consentano di individuare, tra più decorsi causali astrattamente possibili, quello “più probabile che non”, tale da far ritenere assolto l'onere proba- torio su tale aspetto.
2.3. – I rilievi che precedono, nella misura in cui escludono qualunque responsabilità del conve- nuto rispetto al danno lamentato dall'attore, hanno carattere assorbente e rendono perciò super- flua ogni considerazione in ordine alla ricorrenza in concreto di un pregiudizio non patrimoniale suscettibile di ristoro.
3. – Le domande di parte attrice devono essere quindi integralmente respinte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei pa- rametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al
5 valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese della CTU, come liquidate in corso di causa, vanno parimenti poste in via definitiva a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Prima Sezione civile, in persona del G.U. dott. Vincenzo Carnì, definiti- vamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
a) rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
b) condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese del presente giudizio che liquida in euro
5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, in via de- finitiva a carico dell'attore.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 19.06.2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del ott.ssa Francesca Fiorentini. CP_3
6
Il Tribunale di Milano – Sezione Prima civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale n. 8913/2020 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Balconi Parte_1
- ATTORE - nei confronti di
rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Loasses CP_1
- CONVENUTO -
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni delle parti: come rassegnate nei fogli di precisazione delle conclusioni depositati in via telematica in vista dell'udienza del 25/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
[.. per sentirne dichiarare la responsabilità e ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subìti
a seguito di una seduta di allenamento.
A sostegno delle proprie domande esponeva:
- di essere cliente della palestra Virgin Active Club di Corso Como in Milano e di essersi affidato alla consulenza del sig. esercente la professione di personal trai- CP_1 ner presso la suddetta struttura, per seguire un piano di allenamento personalizzato;
1 - di soffrire di discopatia cervicale e di averne in precedenza informato l'odierno convenuto;
- di essersi sottoposto, in data 19/05/2018, ad una seduta privata di allenamento con il convenuto e di avere svolto, nel corso di questa, un esercizio di squat con bilanciere
(privo di carico ma) con peso intrinseco di 12 chilogrammi sulle spalle;
- di aver lamentato, sin dalle ore successive all'allenamento, sintomatologia dolo- rosa (cervicalgia e nausea) e di averne prontamente informato il convenuto, il quale gli consigliava di stare a riposo;
- che successivamente, in data 22/05/2018 e 29/05/2018, avvertendo ancora dolore, si sottoponeva a visita fisiatrica e RMN rachide cervicale da cui emergeva un “si- gnificativo peggioramento delle condizioni”, confermato da successiva visita medico-legale (effet- tuata in data 03/12/2018) che riconosceva, oltre a inabilità temporanea, postumi a carat- tere permanente intorno al 2%;
- di avere quindi sofferto un danno biologico di lieve entità quantificato in €
7.644,00 e un danno morale di almeno € 1.000,00.
Costituitosi in giudizio, contestava quanto ex adverso dedotto dall'attore sostenendo, CP_1 in estrema sintesi: (i) la mancanza del nesso di causa tra il proprio operato e le lesioni lamentate dal sig. ; (ii) l'insussistenza di una lesione costituente un postumo permanente risarcibile. Pt_1
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale al fine di accertare: (i) le pregresse condizioni di salute del sig. Ca- fiero (ii) la riferibilità eziologica dell'evento dannoso all'allenamento pianificato dal convenuto;
(iii) la sussistenza e la quantificazione del danno dedotto dall'attore.
Espletate le indagini peritali, all'udienza del 25/02/2025 la causa veniva posta in decisione con concessione alle parti dei termini di legge per scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. – Le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento.
La consulenza tecnica medico-legale svolta in corso di causa ha radicalmente escluso qualunque responsabilità del sig. rispetto alla vicenda dedotta in giudizio, non avendo ravvisato nella CP_1 sua condotta i tratti della negligenza e dell'imperizia e non avendo in ogni caso ritenuto provato né il nesso di derivazione causale tra la condotta e le conseguenze dannose lamentate dall'attore, né la presenza di un danno risarcibile.
2 Le risultanze della consulenza, che appare chiara, completa, immune di vizi logici o giuridici e at- tenta al rispetto del principio del contraddittorio, appaiono pienamente condivisibili e utilizzabili ai fini della decisione, dal momento che: (i) forniscono elementi utili, su un piano positivo, a de- lineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, ad escludere la rilevanza di elementi di se- gno contrario;
(ii) non sono state neppure oggetto di specifiche censure o di osservazioni critiche da parte della difesa dell'attore e del suo consulente.
In questa sede è perciò sufficiente operare un rinvio al loro contenuto (cfr. Cass. n. 8429/2021;
Trib. Milano 13.12.2017).
2.1. – In primis, non è ravvisabile nel caso in esame alcuna condotta negligente, imprudente o im- perita del sig. CP_1
Sotto questo profilo, l'attore lamenta una cattiva scelta degli esercizi e una mancata “personaliz- zazione” del piano di allenamento da parte del convenuto, avendo costui omesso di adeguare il proprio operato alle condizioni cliniche del cliente, delle quali pure era stato reso edotto. Il dan- no, in particolare, sarebbe derivato dall'esercizio di squat (flessione degli arti) ripetuto mantenendo un bilanciere di circa 12 chilogrammi appoggiato sulla regione cervicale bassa e sulle spalle, senza alcun movimento di rotazione o flessione laterale.
Tale esercizio è stato tuttavia giudicato compatibile con la situazione pregressa documentata dall'attore e conforme sia al livello di preparazione di quest'ultimo (un soggetto di mezza età de- dito ad attività sportiva continuativa e quindi con buona tonalità muscolare), sia alle sue condi- zioni di salute generali (pag. 12 dell'elaborato peritale). In relazione a quest'ultimo aspetto, benché il sig. abbia riferito e documentato di soffrire di saltuari disturbi alla schiena, la CTU ha Pt_1 escluso che durante la seduta di allenamento egli versasse in una condizione tale da rendere scon- sigliabile l'esecuzione di un esercizio di base, quale quello di squat, con un carico alquanto mode- sto (la stessa CTU, a pag. 10, nota in proposito che “[…] 12 kg non è che il peso di una confezione da sei bottiglie di acqua minerale, quindi un peso che anche chi è affetto da artrosi cervicale è usualmente in grado di solle- vare”).
2.2. – Oltre al difetto di colpa del convenuto, già di per sé dirimente, non risulta neppure provato il nesso di causalità tra il suo operato e le conseguenze pregiudizievoli riferite da parte attrice.
La relazione peritale afferma che la sintomatologia dolorosa avvertita a seguito della seduta di al- lenamento è insorta “per causa precisa difficilmente dimostrabile. Può essere stata l'esecuzione di un esercizio in modo improprio dal sig. , o in modo improprio proposto e posto in essere dal sig. ma anche una Pt_1 CP_1
3 contrattura conseguente al carico di lavoro complessivo, a bassa temperatura nella sala ginnica, o uscendo dalla stes- sa, o più banalmente una cattiva reazione della muscolatura alla ripresa dell'esercizio fisico: fatto comune, come sa chiunque abbia mai praticato attività sportiva e che spesso non ha una ragione precisa. In ogni caso, si ribadisce, non vi è evidenza che tale condizione sia stata con probabilità provocata da errate indicazioni del sig. o CP_1 dall'aver imposto al sig. esercizi oltre la soglia della ragionevolezza” (pagg. 12-13 della relazione, en- Pt_1 fasi aggiunta).
In sostanza, i CC.TT.UU. danno atto di una impossibilità, tra più possibili scenari causali, di veri- ficare l'origine della contrattura muscolare riportata dall'attore a seguito della seduta di allenamen- to.
Osserva criticamente sul punto parte attrice (pag. 4 della comparsa conclusionale) che “[p]ur non potendo quindi ricostruire con esattezza ogni singolo movimento del , il dato inconfutabile è che qualunque Pt_1 sia stato il movimento era diretto e comandato dall' sotto il suo pieno controllo. Anche se non è possibile CP_1 individuare l'esatto movimento colpevole del danno (prova diabolica), la logica e il concetto del più certo che non tende ad escludere che vi siano state altre cause, se non gli esercizi imposti dal personal trainer convenuto, che ab- biano provocato il danno lamentato successivamente alla seduta del sig. ”. Pt_1
In relazione a tale profilo, è sufficiente rammentare il significato della regola del “più probabile che non”, che rappresenta lo standard probatorio in materia civile, in particolare nei casi di c.d. multifattorialità, ovvero quando, all'ipotesi formulata dall'attore in ordine all'eziologia dell'evento dannoso, possano affiancarsene anche altre. È insegnamento costante nella giurisprudenza di le- gittimità che “ricorrendo tale evenienza, vale a dire se vi sono più enunciati sullo stesso fatto che hanno ricevuto conferma probatoria, la regola della prevalenza relativa (…) implica che il giudice scelga come “vero” l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili” (cfr. Cass. Sez.
Un. n. 582/2008; Cass. n. 13872/2020; Cass. n. 21645/2020). Ne risulta, pertanto, un “modello di certezza probabilistica” nel quale il procedimento logico-giuridico da seguire ai fini della rico- struzione del nesso causale implica che l'ipotesi formulata vada verificata “riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponi- bili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana), nel senso, cioè, che in tale schema generale della probabilità come relazione logica l'attendibilità dell'ipotesi va determinata sulla base dei relativi elementi di conferma (c.d. evidence and inference nei sistemi anglosassoni)” (così, Cass. Sez. Un. n. 576/2008; conf.
Cass. n. 3390/2015, Cass. n. 2061/2018 e Cass. n. 23197/2018).
4 Se quindi è vero, da un lato, che in ambito civilistico l'accertamento dell'efficienza eziologica della condotta del convenuto nella produzione dell'evento dannoso non richiede quel grado di certezza
(“oltre ogni ragionevole dubbio”) che si impone in sede penale, risulta pur sempre necessario, dall'altro, che la spiegazione causale promossa da parte attrice sia suffragata da elementi di con- ferma (prove dirette o indizi), di modo che il danno possa dirsi conseguenza (se non certa) quan- tomeno altamente probabile o verosimile della condotta, con esclusione dei possibili decorsi cau- sali alternativi.
Diversamente opinando, basterebbe all'attore allegare (anche per mera congettura) uno dei pro- cessi eziologici possibili e riferibili al convenuto, purché rientrante nel novero di quelli potenzial- mente in grado di produrre l'evento dannoso, per ritenere tout court soddisfatto l'onere della prova circa il nesso causale, e ciò in spregio all'art. 2697 c.c.
Tale “attendibilità” o “probabilità logica” non ricorre nel caso di specie in cui invece, come cor- rettamente osservato in sede di consulenza tecnica d'ufficio, “[n]on vi è alcun dato documentale che pos- sa aiutare nel discernere tra le diverse possibilità eziologiche, poiché solo essendo presenti alla seduta stessa si sareb- be potuto avere idee più chiare” (pag. 15 della relazione).
Certamente non può dirsi dirimente la mera circostanza temporale dell'essere il dolore insorto qualche ora dopo l'allenamento, né sussistono altri elementi in grado di corroborare la tesi attorea e di escludere altre possibili eziologie.
Insomma, pur non potendosi radicalmente escludere, “tra le possibilità teoriche, che il Sig. ab- CP_1 bia fatto effettuare al Sig. un esercizio congruo in modo incongruo” (pag. 15), un simile assunto rima- Pt_1 ne pur sempre una semplice supposizione, non verificabile e non dimostrata.
Non vi sono, in conclusione, elementi che consentano di individuare, tra più decorsi causali astrattamente possibili, quello “più probabile che non”, tale da far ritenere assolto l'onere proba- torio su tale aspetto.
2.3. – I rilievi che precedono, nella misura in cui escludono qualunque responsabilità del conve- nuto rispetto al danno lamentato dall'attore, hanno carattere assorbente e rendono perciò super- flua ogni considerazione in ordine alla ricorrenza in concreto di un pregiudizio non patrimoniale suscettibile di ristoro.
3. – Le domande di parte attrice devono essere quindi integralmente respinte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei pa- rametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al
5 valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese della CTU, come liquidate in corso di causa, vanno parimenti poste in via definitiva a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Prima Sezione civile, in persona del G.U. dott. Vincenzo Carnì, definiti- vamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
a) rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
b) condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese del presente giudizio che liquida in euro
5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, in via de- finitiva a carico dell'attore.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 19.06.2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del ott.ssa Francesca Fiorentini. CP_3
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