TAR Roma, sez. 5B, sentenza 02/01/2026, n. 12
TAR
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere, violazione di legge, incostituzionalità del decreto 113/2018 per superamento del termine di definizione del procedimento

    Per le istanze di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, non sussiste alcun limite temporale che impedisca l'adozione di un provvedimento negativo. Il termine di definizione è di natura ordinatoria e consente solo il ricorso al giudice amministrativo per la dichiarazione dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere espressamente sulla domanda.

  • Rigettato
    Eccesso di potere, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti per assenza di precedenti penali nel Casellario Giudiziale

    Il diniego è fondato su precedenti penali emersi da accertamenti specifici, anche se non risultanti dal Casellario Giudiziale. Tali precedenti (lesioni personali, violazione del diritto d'autore, commercio di prodotti con segni falsi) sono stati valutati come indice di inaffidabilità e non compiuta integrazione. Il mero decorso del tempo non esclude la portata offensiva del fatto criminoso. Inoltre, il ricorrente non ha dimostrato di aver ottenuto la riabilitazione. La dichiarazione non veritiera resa in sede di domanda è altresì indicativa di una non compiuta integrazione e dell'interruzione del rapporto di fiducia con le Istituzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5B, sentenza 02/01/2026, n. 12
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 12
    Data del deposito : 2 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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