Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 02/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00012/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03163/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3163 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Remini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Giuseppe Mazzini 8;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 7 gennaio 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. IC TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 7 gennaio 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 19 gennaio 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersi sul suo conto i seguenti elementi pregiudizievoli di carattere penale: sentenza della Corte di Appello di Roma del 22 gennaio 2003, divenuta irrevocabile in data 2 marzo 2004, per lesione personale in concorso ex art. 582 c.p. (fatto commesso in Roma il 30 gennaio 2001), con condanna a 6 mesi di reclusione; sentenza del Tribunale di Roma del 7 luglio 2004, divenuta irrevocabile il 5 marzo 2005, per violazione delle norme sul diritto di autore, ex art. 171 ter, comma 2, della legge n. 633/1941 (fatto commesso a Roma il 17 luglio 2002), con condanna a 4 mesi di reclusione.
Il rapporto informativo della Questura di Roma del 28 settembre 2016 ha evidenziato altresì che “da accertamenti in sdi emerge un reato art. 474 cp commesso a Roma stazione metro Anagnina in data 27/9/2003 che ha instaurato un procedimento penale nr. 03/039294/21 rg-07/10466 DIB definito in data 5/12/2007 con sentenza di condanna a mesi 2 di reclusione; sentenza impugnata con procedimento iscritto al nr.2008/7550 RG CA pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma.”
Inoltre, il medesimo rapporto informativo ha confermato che l’istante era stato sottoposto ai rilievi foto dattiloscopici in tre occasioni con le generalità di DI NA, nato in [...] il [...].
I richiamati elementi hanno indotto l’Amministrazione a valutare negativamente l’istanza di cittadinanza, dandone comunicazione all’interessato con ministeriale del 3 maggio 2019, resa ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, in riscontro della quale non pervenivano osservazioni nei termini prescritti.
Avvero il diniego impugnato il ricorrente ha formulato le seguenti doglianze:
I. Eccesso di potere, violazione di legge, incostituzionalità del decreto 113/2018 , avendo l’Amministrazione adottato il provvedimento di rigetto della cittadinanza in data 7 gennaio 2020, ovvero oltre quattro anni dopo l’originaria istanza, così superando il limite di 48 mesi previsto per la definizione del procedimento de quo .
II. Eccesso di potere, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti , atteso che dalla visura rilasciata dal Casellario giudiziale presso il Tribunale Penale di Roma non risulterebbe a carico del ricorrente alcun pregiudizio.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del giorno 16 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
Nel merito il ricorso appare destituito di fondamento, essendo emersi a carico del ricorrente precedenti per lesioni personali, violazione delle norme sul diritto di autore, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, che rappresentano un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza e dalla rigorosa, sicura osservanza delle leggi vigenti nell’ordinamento giuridico italiano volte a proteggere valori ritenuti fondamentali per la Comunità, oltre che una scarsa considerazione degli obblighi che si accompagnano a detta concessione (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, n. 5708/2019).
Come ripetutamente chiarito da questa Sezione, tale giudizio prognostico è frutto di una valutazione complessa, in cui l’Autorità chiamata a formularlo non si limita a considerare in modo atomistico i singoli precedenti, ma li valuta nel complesso insieme dei loro reciproci rapporti, nella periodicità e reiteratività, nella loro natura: si tratta, appunto, di “indicatori”, cioè di “elementi di fatto” che sono apprezzati, sotto il profilo della loro valenza significativa dell’indole del richiedente, in modo “globale”, trattandosi di esprimere un giudizio “sintetico”, che ha natura di valutazione “d’impatto” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. n. 3527/2022, 5113/2022, 5348/2022, 6941/22, 7206/22,8206/22, 8127/22, 8131/22, 8189/22, 8932/22, 9291/22).
Quanto alla dedotta risalenza dei reati contestati, è sufficiente osservare che per giurisprudenza oramai costante il mero decorso del tempo, anche ove superiore al decennio, non può condurre, di per sé, ad escludere la portata offensiva del fatto criminoso nell’ambito del giudizio comparativo compiuto dall’Amministrazione, il quale si estende anche alla delibazione di comportamenti riprovevoli ancorché risalenti, come quelli in esame, ponendosi simile scrutinio su un piano differente ed autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini della responsabilità penale (Consiglio di Stato sez. III, 15.02.2019, n. 802).
Del resto il ricorrente non ha neppure dimostrato di aver ottenuto la riabilitazione per i reati contestatigli, il cui rilascio presuppone la buona condotta nel quinquennio successivo ed il risarcimento del danno cagionato alla vittima, con l’obiettivo di favorire il reinserimento del condannato, eliminando le conseguenze che ostacolano la vita sociale e lavorativa, come l’interdizione da determinate professioni o l’annotazione nel casellario giudiziale.
Giova inoltre osservare che gli addebiti contestati, per come valutabili in astratto, assumono ex se valenza ostativa alla concessione della cittadinanza in considerazione delle pene edittali previste, che nel massimo superano il limite di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992 e pertanto rientra nel novero dei reati automaticamente ostativi all’acquisto della cittadinanza italiana “di diritto” da parte del coniuge di connazionale (Cons. Stato, sez. III, n. 52/2011, 1726/2019, 8734/2019, 4151/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 1833/15; 3582/14; n. 9947/2016, 324/2017; TAR Lazio, sez. I ter, n. 11734/2019, 4632/2020; TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022; n. 4236/22; n. 4295/2022; 4941/2022; n. 5130/2022; n. 5131/2022; n. 6254/2022).
In particolare, questa Sezione, a proposito del disvalore dei cd. “reati di sussistenza”, considerati nel loro inquadramento complessivo (ad es. il reato di ricettazione spesso “abbinato” a quello di commercio di prodotti con segni falsi, art. 474 c.p. a fini di semplice detenzione o vendita), rispetto ai quali “potrebbe apparire eccessivo” il peso attribuito a tale precedente ove ridotto a un mero “fenomeno di costume”, ha precisato che tale tipo di reati “comporta comunque l’inserimento del venditore in una rete facente capo ad gruppi criminali che organizzano la produzione e la distribuzione commerciale di prodotti falsi - che quindi vengono indirettamente favoriti dall’attività dei soggetti impiegati in tali traffici – di cui lo straniero costituisce l’ultimo anello della catena – e che giustifica lo sfavore attribuito dall’ordinamento (a tal fine, peraltro, va ricordata anche la ratio della norma in parola, che non è solo quella di tutelare la fiducia dei consumatori nella genuinità della merce acquistata e l’interesse patrimoniale dei titolari dei diritti di sfruttamento di marchi, come nel caso in esame…)” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 6609/2022).
Del resto, nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057).
Conferma le suesposte conclusioni, anche la dichiarazione non veritiera fatta dal ricorrente in sede di domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in ordine alla sussistenza dell’addebito contestatogli, la quale è suscettibile di determinare la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, essendo indicativa di una non compiuta integrazione e dell’interruzione del rapporto di fiducia, collaborazione e rispetto delle Istituzioni della Comunità di cui aspira a far parte, nell’intento di indurre in errore le Autorità, a spregio del principio su cui si fonda il sistema delle autocertificazioni.
Non coglie da ultimo nel segno neppure la dedotta violazione del termine per la definizione del procedimento di concessione della cittadinanza, atteso che per l’istanza di cittadinanza di cui all’articolo 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992 non sussiste alcun limite temporale che impedisca l’adozione di un provvedimento negativo (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, sentenza n. 9800/2013), trattandosi di termine di natura ordinatoria, che legittima soltanto il ricorso al giudice amministrativo per la dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere espressamente sulla domanda (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II - quater, sentenze n. 1171 del 2012; n. 4021 del 2012; n. 4369 del 2013).
Quanto esposto vale, pertanto, a supportare il negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai fatti valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, di cui il ricorrente neppure contesta la sussistenza, né offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che, per quanto riguarda il (diverso) procedimento di naturalizzazione, costituiscono solo le condizioni minime, che devono essere necessariamente soddisfatte per poter di presentare la domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, dato che il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno” che legittima la presentazione dell’istanza, in quanto indicativo del “legame” che si è venuto a instaurato con il Paese di accoglienza, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione”, in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere - per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità.
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
In altri termini, il diniego impugnato risulta fondato su un insieme di circostanze esplicitate che appaiono idonee a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione nel tessuto sociale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza.
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto dell’intero ricorso.
Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LO RI, Presidente
IC TT, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC TT | LO RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.