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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 11/09/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N° 1525/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Sez. unica civile Processo verbale d'udienza del procedimento n° 1525/2022 R.G.A.C. TRA
con avv. Daniele DI GREGORIO;
Parte_1 ATTRICE OPPONENTE E
con avv. Adriana DI NISIO;
Controparte_1 CONVENUTO OPPOSTO All'udienza del 11.09.2025, innanzi al G.O.T. dr. Antonio Giovenale BARULLI, sono comparsi: per l'attrice opponente Parte_1 l'avv. Gianmaria CASILLI in sostituzione e per delega dell'avv. Daniele DI GREGORIO e per il convenuto opposto l'avv. Adriana Controparte_1 DI NISIO. Il G.O.T. invita i procuratori delle parti a discutere la causa ed a precisare le rispettive conclusioni. Ognuno di essi procuratori si riporta a ciascuno dei propri atti e scritti di causa rinnovando ogni difesa/eccezione/istanza apprestata/sollevata/avanzata, insistendo, previa reciproca impugnativa di quelli di parte avversa in ordine ai quali chiede il completo rigetto, per il relativo integrale accoglimento. I medesimi procuratori richiamano, infine, le conclusioni così come da ultimo rassegnate nelle rispettive Note conclusionali similmente insistendo, adversis reiectis, per il loro integrale accoglimento. Il G.O.T. preso atto, dichiara chiusa la discussione e decide la causa pronunciando sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., del cui dispositivo e della cui concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto dà lettura in aula e della quale dispone l'allegazione, sì da formarne parte integrante, al presente verbale chiuso alle ore 15,45.
Il G.O.T.
dr. Antonio Giovenale BARULLI
1 Segue processo verbale d'udienza del 11.09.2025 – proc. n° 1525/2022 R.G.A.C..
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
- Sez. Civile - in composizione monocratica, in persona del G.O.T. dr. BARULLI Antonio
Giovenale, all'udienza del 11.09.2025 e dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione, ha emesso, ex art. 281 sexies c.p.c. e disponendone l'allegazione all'odierno processo verbale, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1525/2022 R.G.A.C. e vertente
TRA
con avv. Daniele DI GREGORIO;
Parte_1
ATTRICE OPPONENTE
E
con avv. Adriana DI NISIO;
Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto:opposizione a decreto ingiuntivo n° 325/2022 del 01.07.2022.
Conclusioni: come in atti.
-=====================
Si rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato
– in uno con il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. – ex L. 18.06.2009, n° 69 ed applicabile anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo
2 lo “svolgimento del processo”.
Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., “la motivazione della sentenza
di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Essa motivazione, inoltre ancora e comunque, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015, convertito con L.
132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. n° 642/2015.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è risultata fondata in fatto oltre che in diritto cosicché merita accoglimento.
Infatti, con efficacia dirimentemente assorbente su ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata, nell'ordine vi è che:
A) sebbene nel ricorso introduttivo del monitorio, sotteso al D.I. di poi opposto,
gli importi ingiunti in pagamento risultano expressis verbis ed inoppugnabilmente fondati (ovvero risultano trovare asserita giustificazione come tale documentata, altrettanto espressamente, con relativo all. n° 1) su
“ordinanza relativa al procedimento n. 878/2016-3 R.G.” come tale resa dal
Tribunale di Larino (cfr. pag. 1, primo trattino, del detto ricorso), tuttavia le fatture/parcelle addotte a ritenuto sostegno dei detti importi appaiono attinenti soltanto in più che minima parte (cfr. fattura n° 3 del 05.02.2017 e parcella n° 21 del 18.07.2017 in all. n° 2 al ridetto ricorso) ai lavori disposti
3 in detta ordinanza [e di essa minima parte per di più con riguardo anche ad imputazioni dichiaratamente ulteriori e diverse – peraltro senza alcun elemento da cui eventualmente poter trarre un'ipotetica distinzione di misura e/o quota di relativo riferimento (cfr. nello specifico la detta parcella n° 21 del 18.07.2017) – rispetto a quanto sancito in essa ordinanza] atteso che questa limitava il proprio <>> (per così dire) unicamente ad opere di “immediato puntellamento” e “successivo abbattimento” in ordine ad “aggetto (…) posto al di sopra della proprietà di (…)” (v. anche successiva ordinanza, resa sempre dal Tribunale di Larino, in data
26.04.2020, che nell'espresso richiamo della stessa limita, su ampia motivazione, il proprio decisum alla “sola demolizione dell'aggetto (…)”];
B) pertanto, qualora (n.b.: qualora) fossero sussistenti i requisiti della liquidità
ed esigibilità delle poste azionate, non di meno risulta difettare l'ulteriore
(ma preliminare) requisito della certezza delle medesime poste e ciò non tanto e non solo poiché vi è controversia circa la loro stessa esistenza (cfr.
atto introduttivo in opposizione, ivi pag. 3, punti sub nn°° 2, 2-A e 2-B),
quanto e soprattutto poiché vi è altresì – e prima ancora – vera e propria incertezza circa la relativa entità (jn altre parole, ove anche fosse certa l'esistenza, in sé strettamente considerata, delle medesime poste, tuttavia rimane incerto il loro preciso ammontare);
C) non può per vero fruttuosamente assumersi, in sostanza ed unicamente nel giudizio di opposizione susseguente all'evocato monitorio (e comunque ben differentemente rispetto a quanto sostenuto nel detto relativo ricorso), che le sopra richiamate fatture/parcelle (cfr. ancora all. n° 2 al ridetto ricorso per monitorio) fossero in realtà giustificatamente (id est legittimamente)
attinenti anche ai lavori di “ristrutturazione” dell'immobile interessato dai
4 precisati “puntellamento” ed “abbattimento” – in seguito “demolizione”,
secondo quanto già sopra esplicitato) – di “aggetto (…) posto al di sopra
della proprietà di (…)” (cfr. Comparsa di costituzione e risposta, ivi pagg.
2 e segg.) e ciò in quanto [quand'anche i lavori che avrebbero concretizzato detta “ristrutturazione” fossero da ritenersi come necessari, secondo le argomentazioni dell'opposto per affermati “motivi di sicurezza” (cfr. ancora
Comparsa di costituzione e risposta, ivi nello specifico fondo pag. 4 ed inizio pag. 5)]:
a) da un lato tale “ristrutturazione” in ogni caso non veniva disposta nella nuovamente ripetuta ordinanza siccome espressamente indicata a fondamento del ripetuto ricorso introduttivo del monitorio e, di riflesso,
del pur ottenuto D.I.;
b) da un altro lato si incorrerebbe di fatto, contrariamente ragionando, in una sostanziale inammissibile mutatio libelli (e non già mera emendatio)
giacché verrebbe improponibilmente ad ancorarsi/fondarsi il vantato credito su una circostanza (in effetti e stricto sensu su una valutazione della sussistenza – sia essa reale o meno – di affermati “motivi di
sicurezza”) ontologicamente diversa rispetto a quella (questa sì fattuale)
di natura giudiziale (ordinanza impositiva di obblighi di fare) su cui è
stata basata l'intrapresa azione monitoria [poco pesando/influendo, a questo punto, l'asserita – anche in questo caso sia essa reale o meno –
“Conoscenza ab origine da parte dell'opponente di lavori svolti e spese
sostenute e natura ordinaria dei lavori” (cfr. ancora Comparsa di costituzione e risposta, ivi sempre pagg. 2 e segg.)].
Tanto emerso/evidenziato/valutato e stante il contesto così delineatosi, resta ben poco di cui discutere cosicché, conclusivamente e rimanendo ribaditamente
5 assorbito ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata (altresì in applicazione del principio della ragione c.d. più <>, cfr. ex pluribus Cass. civ., Sez. III, 16.05.2006, n° 11356
e Cass. civ., Sez. III, 03.07.2013, n° 16630) e non essendo apparso in senso contrario alcun nuovo ed utile elemento di valutazione (le pur espletate prove orali hanno lasciato immutato il testé richiamato contesto ovvero il quadro già
formatosi) neanche in fase conclusionale e di discussione [a nulla potrebbero valere eventuali difese/richieste o allegazioni in ipotesi offerte/avanzate
(soprattutto ove costituenti inammissibili nova in quanto, come tali, tardive)
ormai soltanto in fase decisionale ed in senso difforme rispetto a quelle della propria controparte, posto che le stesse non avrebbero comunque consentito lo sviluppo di un compiuto contraddittorio in quanto necessario anche al fine di evitare una qualunque compromissione degli avversi diritti di difesa], la domanda va accolta sì da imporsi, per l'effetto, la revoca del D.I. opposto.
Le spese ed i compensi di giudizio seguono la soccombenza così come determinatasi venendo in tal modo liquidati, interamente a carico del convenuto opposto ed in favore dell'attrice opponente, nella misura ritenuta equa come da dispositivo che segue ed alla luce dei principi di cui al D.M. Giustizia
10.03.2014 n° 55 (e ss. mm. e ii.: cfr., da ultimo, D.M. Giustizia 13.08.2022 n°
147 vigente dal 23.10.2022) in vigore dal 03.04.2014 – essendo l'attività
difensiva terminata successivamente alla sua entrata in vigore (in alinea con
Cass. SS.UU. 17406/12 nonché Cass.18920/12) – in particolare considerati i relativi parametri e tenuto altresì conto del pregio dell'attività concretamente espletata, della difficoltà e dell'effettivo valore del procedimento, nonché degli aumenti e delle diminuzioni normativamente previsti e consentiti (ex art. 4, 1°
co., D.M. 55/14 ri-cit. sugli importi medi così calcolati).
6
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Campobasso – Sez. Civile – in composizione monocratica, in persona del G.O.T. dr. Antonio Giovenale BARULLI,
definitivamente pronunciando sull'azione promossa da parte di Parte_1
contro disattesa ogni diversa istanza,
[...] Controparte_1
deduzione, eccezione e/o conclusione, così provvede:
1) accoglie la domanda;
2) revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto recante n° 325/2022 del
01.07.2022;
3) condanna, per l'ulteriore effetto, il convenuto opposto CP_1
alla refusione, in favore dell'attrice opponente
[...] Parte_1
delle spese e dei compensi di giudizio così liquidati in
[...]
complessivi Euro 2.348,00 di cui Euro 145,50 per spese, Euro 459,50 per la fase di studio, Euro 388,50 per la fase introduttiva, Euro 504,00 per la fase istruttoria ed Euro 850,50 per la fase decisoria oltre al 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, 2° co., D.M. 55/14, nonché C.A.P. ed I.V.A., ove dovuta, come per Legge.
Così deciso, in Campobasso, all'udienza del 11.09.2025.
Demanda alla Cancelleria per l'allegazione al processo verbale dell'odierna e testé riprecisata udienza.
Il G.O.T.
dr. Antonio Giovenale BARULLI
7
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Sez. unica civile Processo verbale d'udienza del procedimento n° 1525/2022 R.G.A.C. TRA
con avv. Daniele DI GREGORIO;
Parte_1 ATTRICE OPPONENTE E
con avv. Adriana DI NISIO;
Controparte_1 CONVENUTO OPPOSTO All'udienza del 11.09.2025, innanzi al G.O.T. dr. Antonio Giovenale BARULLI, sono comparsi: per l'attrice opponente Parte_1 l'avv. Gianmaria CASILLI in sostituzione e per delega dell'avv. Daniele DI GREGORIO e per il convenuto opposto l'avv. Adriana Controparte_1 DI NISIO. Il G.O.T. invita i procuratori delle parti a discutere la causa ed a precisare le rispettive conclusioni. Ognuno di essi procuratori si riporta a ciascuno dei propri atti e scritti di causa rinnovando ogni difesa/eccezione/istanza apprestata/sollevata/avanzata, insistendo, previa reciproca impugnativa di quelli di parte avversa in ordine ai quali chiede il completo rigetto, per il relativo integrale accoglimento. I medesimi procuratori richiamano, infine, le conclusioni così come da ultimo rassegnate nelle rispettive Note conclusionali similmente insistendo, adversis reiectis, per il loro integrale accoglimento. Il G.O.T. preso atto, dichiara chiusa la discussione e decide la causa pronunciando sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., del cui dispositivo e della cui concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto dà lettura in aula e della quale dispone l'allegazione, sì da formarne parte integrante, al presente verbale chiuso alle ore 15,45.
Il G.O.T.
dr. Antonio Giovenale BARULLI
1 Segue processo verbale d'udienza del 11.09.2025 – proc. n° 1525/2022 R.G.A.C..
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
- Sez. Civile - in composizione monocratica, in persona del G.O.T. dr. BARULLI Antonio
Giovenale, all'udienza del 11.09.2025 e dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione, ha emesso, ex art. 281 sexies c.p.c. e disponendone l'allegazione all'odierno processo verbale, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1525/2022 R.G.A.C. e vertente
TRA
con avv. Daniele DI GREGORIO;
Parte_1
ATTRICE OPPONENTE
E
con avv. Adriana DI NISIO;
Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto:opposizione a decreto ingiuntivo n° 325/2022 del 01.07.2022.
Conclusioni: come in atti.
-=====================
Si rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato
– in uno con il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. – ex L. 18.06.2009, n° 69 ed applicabile anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo
2 lo “svolgimento del processo”.
Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., “la motivazione della sentenza
di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Essa motivazione, inoltre ancora e comunque, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015, convertito con L.
132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. n° 642/2015.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è risultata fondata in fatto oltre che in diritto cosicché merita accoglimento.
Infatti, con efficacia dirimentemente assorbente su ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata, nell'ordine vi è che:
A) sebbene nel ricorso introduttivo del monitorio, sotteso al D.I. di poi opposto,
gli importi ingiunti in pagamento risultano expressis verbis ed inoppugnabilmente fondati (ovvero risultano trovare asserita giustificazione come tale documentata, altrettanto espressamente, con relativo all. n° 1) su
“ordinanza relativa al procedimento n. 878/2016-3 R.G.” come tale resa dal
Tribunale di Larino (cfr. pag. 1, primo trattino, del detto ricorso), tuttavia le fatture/parcelle addotte a ritenuto sostegno dei detti importi appaiono attinenti soltanto in più che minima parte (cfr. fattura n° 3 del 05.02.2017 e parcella n° 21 del 18.07.2017 in all. n° 2 al ridetto ricorso) ai lavori disposti
3 in detta ordinanza [e di essa minima parte per di più con riguardo anche ad imputazioni dichiaratamente ulteriori e diverse – peraltro senza alcun elemento da cui eventualmente poter trarre un'ipotetica distinzione di misura e/o quota di relativo riferimento (cfr. nello specifico la detta parcella n° 21 del 18.07.2017) – rispetto a quanto sancito in essa ordinanza] atteso che questa limitava il proprio <>> (per così dire) unicamente ad opere di “immediato puntellamento” e “successivo abbattimento” in ordine ad “aggetto (…) posto al di sopra della proprietà di (…)” (v. anche successiva ordinanza, resa sempre dal Tribunale di Larino, in data
26.04.2020, che nell'espresso richiamo della stessa limita, su ampia motivazione, il proprio decisum alla “sola demolizione dell'aggetto (…)”];
B) pertanto, qualora (n.b.: qualora) fossero sussistenti i requisiti della liquidità
ed esigibilità delle poste azionate, non di meno risulta difettare l'ulteriore
(ma preliminare) requisito della certezza delle medesime poste e ciò non tanto e non solo poiché vi è controversia circa la loro stessa esistenza (cfr.
atto introduttivo in opposizione, ivi pag. 3, punti sub nn°° 2, 2-A e 2-B),
quanto e soprattutto poiché vi è altresì – e prima ancora – vera e propria incertezza circa la relativa entità (jn altre parole, ove anche fosse certa l'esistenza, in sé strettamente considerata, delle medesime poste, tuttavia rimane incerto il loro preciso ammontare);
C) non può per vero fruttuosamente assumersi, in sostanza ed unicamente nel giudizio di opposizione susseguente all'evocato monitorio (e comunque ben differentemente rispetto a quanto sostenuto nel detto relativo ricorso), che le sopra richiamate fatture/parcelle (cfr. ancora all. n° 2 al ridetto ricorso per monitorio) fossero in realtà giustificatamente (id est legittimamente)
attinenti anche ai lavori di “ristrutturazione” dell'immobile interessato dai
4 precisati “puntellamento” ed “abbattimento” – in seguito “demolizione”,
secondo quanto già sopra esplicitato) – di “aggetto (…) posto al di sopra
della proprietà di (…)” (cfr. Comparsa di costituzione e risposta, ivi pagg.
2 e segg.) e ciò in quanto [quand'anche i lavori che avrebbero concretizzato detta “ristrutturazione” fossero da ritenersi come necessari, secondo le argomentazioni dell'opposto per affermati “motivi di sicurezza” (cfr. ancora
Comparsa di costituzione e risposta, ivi nello specifico fondo pag. 4 ed inizio pag. 5)]:
a) da un lato tale “ristrutturazione” in ogni caso non veniva disposta nella nuovamente ripetuta ordinanza siccome espressamente indicata a fondamento del ripetuto ricorso introduttivo del monitorio e, di riflesso,
del pur ottenuto D.I.;
b) da un altro lato si incorrerebbe di fatto, contrariamente ragionando, in una sostanziale inammissibile mutatio libelli (e non già mera emendatio)
giacché verrebbe improponibilmente ad ancorarsi/fondarsi il vantato credito su una circostanza (in effetti e stricto sensu su una valutazione della sussistenza – sia essa reale o meno – di affermati “motivi di
sicurezza”) ontologicamente diversa rispetto a quella (questa sì fattuale)
di natura giudiziale (ordinanza impositiva di obblighi di fare) su cui è
stata basata l'intrapresa azione monitoria [poco pesando/influendo, a questo punto, l'asserita – anche in questo caso sia essa reale o meno –
“Conoscenza ab origine da parte dell'opponente di lavori svolti e spese
sostenute e natura ordinaria dei lavori” (cfr. ancora Comparsa di costituzione e risposta, ivi sempre pagg. 2 e segg.)].
Tanto emerso/evidenziato/valutato e stante il contesto così delineatosi, resta ben poco di cui discutere cosicché, conclusivamente e rimanendo ribaditamente
5 assorbito ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata (altresì in applicazione del principio della ragione c.d. più <>, cfr. ex pluribus Cass. civ., Sez. III, 16.05.2006, n° 11356
e Cass. civ., Sez. III, 03.07.2013, n° 16630) e non essendo apparso in senso contrario alcun nuovo ed utile elemento di valutazione (le pur espletate prove orali hanno lasciato immutato il testé richiamato contesto ovvero il quadro già
formatosi) neanche in fase conclusionale e di discussione [a nulla potrebbero valere eventuali difese/richieste o allegazioni in ipotesi offerte/avanzate
(soprattutto ove costituenti inammissibili nova in quanto, come tali, tardive)
ormai soltanto in fase decisionale ed in senso difforme rispetto a quelle della propria controparte, posto che le stesse non avrebbero comunque consentito lo sviluppo di un compiuto contraddittorio in quanto necessario anche al fine di evitare una qualunque compromissione degli avversi diritti di difesa], la domanda va accolta sì da imporsi, per l'effetto, la revoca del D.I. opposto.
Le spese ed i compensi di giudizio seguono la soccombenza così come determinatasi venendo in tal modo liquidati, interamente a carico del convenuto opposto ed in favore dell'attrice opponente, nella misura ritenuta equa come da dispositivo che segue ed alla luce dei principi di cui al D.M. Giustizia
10.03.2014 n° 55 (e ss. mm. e ii.: cfr., da ultimo, D.M. Giustizia 13.08.2022 n°
147 vigente dal 23.10.2022) in vigore dal 03.04.2014 – essendo l'attività
difensiva terminata successivamente alla sua entrata in vigore (in alinea con
Cass. SS.UU. 17406/12 nonché Cass.18920/12) – in particolare considerati i relativi parametri e tenuto altresì conto del pregio dell'attività concretamente espletata, della difficoltà e dell'effettivo valore del procedimento, nonché degli aumenti e delle diminuzioni normativamente previsti e consentiti (ex art. 4, 1°
co., D.M. 55/14 ri-cit. sugli importi medi così calcolati).
6
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Campobasso – Sez. Civile – in composizione monocratica, in persona del G.O.T. dr. Antonio Giovenale BARULLI,
definitivamente pronunciando sull'azione promossa da parte di Parte_1
contro disattesa ogni diversa istanza,
[...] Controparte_1
deduzione, eccezione e/o conclusione, così provvede:
1) accoglie la domanda;
2) revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto recante n° 325/2022 del
01.07.2022;
3) condanna, per l'ulteriore effetto, il convenuto opposto CP_1
alla refusione, in favore dell'attrice opponente
[...] Parte_1
delle spese e dei compensi di giudizio così liquidati in
[...]
complessivi Euro 2.348,00 di cui Euro 145,50 per spese, Euro 459,50 per la fase di studio, Euro 388,50 per la fase introduttiva, Euro 504,00 per la fase istruttoria ed Euro 850,50 per la fase decisoria oltre al 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, 2° co., D.M. 55/14, nonché C.A.P. ed I.V.A., ove dovuta, come per Legge.
Così deciso, in Campobasso, all'udienza del 11.09.2025.
Demanda alla Cancelleria per l'allegazione al processo verbale dell'odierna e testé riprecisata udienza.
Il G.O.T.
dr. Antonio Giovenale BARULLI
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