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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 17/12/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 16 dicembre 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 888 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, cui è stata riunita la causa n.889/2024 vertente
TRA
, (CF: ) nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Grosseto (GR), Via Cosa 5 e (CF: nato a [...] C.F._2
Grosseto (GR) il 10.10.1966 e residente in [...], rappresentati e difesi dagli Avv. Federico Bottazzoli e Claudia Merenda presso il cui studio in Cecina (LI),
Piazza della Libertà, 37 eleggono domicilio, come da procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
(c.f. , in persona del in carica Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, nei cui uffici domicilia ope legis alla via degli Arazzieri n. 4 CONVENUTO
OGGETTO: riconoscimento dello status di Vittima del Dovere.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente giudizio n.888/24: “All'Ill.mo Tribunale di Grosseto, in funzione di giudice del lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, c. 2° c.p.c., previa disapplicazione del provvedimento amministrativo presupposto emesso dal
[...]
Direzione Affari Generali della Polizia Di Controparte_3
Stato Ufficio Programmazione Interventi Assistenziali Area I - Assistenza Vittime del Dovere,
Voglia:
- accertare e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere il riconoscimento dello Parte_1
status di Vittima del Dovere ai sensi dei commi 262 e ss dell'art. 1 della Legge 266/2005, per i motivi tutti indicati in atti, e, conseguentemente, condannare l'Amministrazione dell'Interno a riconoscere al Sig. lo status di Vittima del Dovere ai sensi Parte_1
dell'art. 1 l. 266/05, ai fini della concessione dei benefici assistenziali di legge;
- al contempo ed in conseguenza di quanto sopra, accertare e dichiarare il diritto del sig.
a percepire la speciale elargizione ex art 5 comma 1 e 5 della legge Parte_1
206/2004, e per l'effetto condannare il al pagamento in favore del Controparte_1
sig. della somma di euro € 63.000,00 (31,5 punti x 2.000 euro), oltre a rivalutazione Pt_1
ISTAT per effetto dell'art. 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302., ovvero a quella minore o maggiore ritenuta di giustizia;
- dichiarare dunque l'obbligo ex lege all'inserimento del sig. nell'elenco ex art. 3 Pt_1
comma 3 Dpr 243/06 tenuto dal , ai fini della concessione dei benefici Controparte_1
assistenziali ex d.p.r. 243/2006, ex art. 1 comma 563 e 564 l. 266/05, ex art. 1904 D.Lgs
66/2010, ex legge 407/1998; conseguentemente condannare il al Controparte_1
riconoscimento in favore del Sig. ei benefici assistenziali medesimi, e segnatamente: Pt_1
1. Collocamento mirato, per la Vittima o, in via sostitutiva, per il coniuge o i figli
(Legge 407/98, art. 1; Legge 68/99, art. 18; D.P.R. 243/2006, art. 4);
2. Borse di studio istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la
Vittima o per i figli (Legge 407/98 art.4);
3. Diritto all'assistenza psicologica (Legge 206/04 art. 6 comma 2; d.p.r. 243/06 ex art. 4 comma 1 lett. C);
4. Esenzione dal pagamento del ticket per ogni spesa sanitaria (Legge 320/90, art. 15;
Legge 206/2004, art. 9; D.P.R. 243/2006, art. 4);
5. Diritto all'esenzione dell'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché all'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta ex art. 4 comma 1 lettera c) n.3;
6. Esenzione IRPEF pensioni privilegiate dirette, indirette e di reversibilità (Legge
11dicembre 2016 n. 232 all'art. 1 comma 211);
7. Diritto a percepire l'assegno vitalizio (Legge 407/98, art. 2; D.P.R. 243/2006 art. 4; Legge
244/2007 art. 2) e relativi ratei antecedenti i dieci anni dalla domanda amministrativa;
8. Diritto a percepire lo speciale assegno vitalizio (Legge 206/2004 art. 5; Legge
244/2007 art. 1) e relativi ratei antecedenti i dieci anni dalla domanda amministrativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento dichiarato antistatario”.
Ricorrente giudizio n.889/24: “All'Ill.mo Tribunale di Grosseto, in funzione di giudice del lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, c. 2° c.p.c., previa disapplicazione del provvedimento amministrativo presupposto emesso dal
[...]
Parte_3
I - Assistenza Vittime del
[...]Parte_4 Pt_5
Voglia: accertare e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere il Parte_2
riconoscimento dello status di Vittima del Dovere ai sensi dei commi 262 e ss dell'art. 1 della Legge 266/2005, per i motivi tutti indicati in atti, e, conseguentemente, condannare l'Amministrazione dell'Interno a riconoscere al Sig. lo status di Vittima del Parte_2 Dovere ai sensi dell'art. 1 l. 266/05, ai fini della concessione dei benefici assistenziali di legge;
- al contempo ed in conseguenza di quanto sopra, accertare e dichiarare il diritto del sig.
a percepire la speciale elargizione ex art 5 comma 1 e 5 della legge Parte_2
206/2004, e per l'effetto condannare il al pagamento in favore del Controparte_1
sig. della somma di euro € 116.000,00 (58 punti x 2.000 euro), oltre a Parte_2
rivalutazione ISTAT per effetto dell'art. 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302., ovvero a quella minore o maggiore ritenuta di giustizia;
- dichiarare dunque l'obbligo ex lege all'inserimento del sig. nell'elenco ex art. 3 Parte_2
comma 3 Dpr 243/06 tenuto dal , ai fini della concessione dei benefici Controparte_1
assistenziali ex d.p.r. 243/2006, ex art. 1 comma 563 e 564 l. 266/05, ex art. 1904 D.Lgs
66/2010, ex legge 407/1998; conseguentemente condannare il al Controparte_1
riconoscimento in favore del Sig. dei benefici assistenziali medesimi, e Parte_2
segnatamente:
1. Collocamento mirato, per la Vittima o, in via sostitutiva, per il coniuge o i figli (Legge
407/98, art. 1; Legge 68/99, art. 18; D.P.R. 243/2006, art. 4);
2. Borse di studio istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la Vittima o per i figli (Legge 407/98 art.4);
3. Diritto all'assistenza psicologica (Legge 206/04 art. 6 comma 2; d.p.r. 243/06 ex art. 4 comma 1 lett. C);
4. Esenzione dal pagamento del ticket per ogni spesa sanitaria (Legge 320/90, art. 15;
Legge 206/2004, art. 9; D.P.R. 243/2006, art. 4);
5. Diritto all'esenzione dell'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché all'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta ex art. 4 comma 1 lettera c) n.3; 6. Esenzione IRPEF pensioni privilegiate dirette, indirette e di reversibilità (Legge 11 dicembre 2016 n. 232 all'art. 1 comma 211);
7. Diritto a percepire l'assegno vitalizio (Legge 407/98, art. 2; D.P.R. 243/2006 art. 4; Legge
244/2007 art. 2) e relativi ratei antecedenti i dieci anni dalla domanda amministrativa;
8. Diritto a percepire lo speciale assegno vitalizio (Legge 206/2004 art. 5; Legge 244/2007 art. 1) e relativi ratei antecedenti i dieci anni dalla domanda amministrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento dichiarato antistatario.”
Convenuto: “Voglia il Tribunale adito rigettare il ricorso siccome inammissibile e infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti nel presente atto. In caso di eventuale soccombenza, si vorrà seguire il principio espresso dal Consiglio di Stato (vd. parere n. 642/21 emesso in sede consultiva, il 17 agosto 2021), in ordine al divieto di cumulo che opera "oltre che nei casi di concorso fra risarcimento del danno ed indennizzo (...), anche nelle ipotesi di concorso tra diversi indennizzi dovuti a differente titolo" se derivanti dal medesimo evento lesivo. Ciò in piena aderenza al dettato di cui gli articoli 10 e 13 della 1. n. 302/1990, che dispongono il divieto di cumulo tra la speciale elargizione e gli importi erogati rispettivamente a titolo di risarcimento del danno e di provvidenza pubblica - quindi eventualmente a titolo di equo indennizzo -, in ragione dei medesimi fatti, ovvero, con riserva di decurtare dall'importo stabilito con sentenza quanto già percepito dalla stessa, anche a qualsiasi titolo, in via stragiudiziale. Spese vinte.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con separati ricorsi, entrambi depositati in data 10 ottobre 2024, e Parte_1
hanno esposto (i) che in data 3 giugno 1993, in servizio automontato Parte_2
antirapina per la Polizia di Stato si ponevano all'inseguimento di una Fiat Uno di colore
Bianco – alla guida e il di fianco – che si era poco prima immessa a Parte_2 Pt_1
forte velocità nella via percorsa dagli agenti;
(ii) che la vicenda si innesta nel periodo storico dei delitti commessi dagli appartenenti alla cd. “banda della uno bianca”; (iii)
che durante le concitate fasi dell'inseguimento, l'auto dei due agenti finiva per impattare con un'altra auto, proveniente dal senso opposto di marcia e (iv) che, a seguito dell'impatto violento, i due venivano trasportati al nosocomio di Grosseto ove venivano loro riscontrate le lesioni di cui all'allegata certificazione medica (doc. 2 ric.).
Tanto premesso, assumendo quindi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 563 e/o 564 L. n. 266/2005 per il riconoscimento della qualità di “Vittime del dovere” o di soggetti equiparati di cui alle citate disposizioni, hanno chiesto il riconoscimento dei benefici di legge, come specificatamente elencati nelle conclusioni in epigrafe rassegnate.
2. Si costituiva in entrambi i giudizi il a patrocinio Controparte_1
dell'Avvocatura dello Stato. Parte convenuta, eccepita preliminarmente l'intervenuta prescrizione, ha chiesto il rigetto della domanda poiché comunque infondata nel merito.
3. Il Tribunale, disposta preliminarmente la riunione delle due cause connesse,
disponeva CTU medico legale e rinviava all'odierna udienza – svoltasi nelle forme della trattazione scritta – ove la causa è stata decisa mediante sentenza depositata nel sistema telematico.
***
4. I ricorrenti hanno avanzato domanda volta a ottenere i benefici connessi al riconoscimento della condizione di vittima del dovere che, “(…) tipizzata dall'art. 1,
commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (così Cass. sentenza n. 17440 del 30 maggio 2022).
Dunque: imprescrittibilità dell'azione di accertamento dello status, prescrizione decennale dei singoli ratei.
5. Nel merito, la domanda è fondata. La normativa di riferimento – come è noto - è dettata dalla Legge 23 dicembre 2005,
n. 266, commi 562/565, che ha esteso i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle categorie di soggetti che vengono definite generalmente “vittime del dovere”.
La definizione di questa categoria di persone si rinviene nell'art 1, comma 563, che così si esprime: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3
della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.”
Il successivo comma 564 amplia ancora di più l'area, così disponendo: “sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità
permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Il comma 565 stabilisce poi che: “con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564
ovvero ai familiari superstiti”. Il richiamato regolamento è stato poi emanato con DPR 7 luglio 2006 n. 243, il cui art. 1 stabilisce che si intendono per “missioni di qualunque natura”: “le missioni, quali ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente” e che per “particolari condizioni ambientali od operative”
si intendono: “l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
L'art. 3 della L. 13 agosto 1980, n. 466 include tra i soggetti cui spettano le speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche magistrati ordinari, militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo
della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della
Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso1.
5.1 Ora, quanto alla sussistenza dei requisiti di legge nel caso che ci occupa, v'è da dire che non si registra contestazione in ordine al presupposto del fatto invocato ovvero l'essere stati, i ricorrenti, impiegati in attività di inseguimento di un'autovettura, che si era data alla fuga a forte velocità durante la loro attività di perlustrazione e controllo del territorio. La dinamica dell'infortunio è documentale. 1 Tale norma rientra poi tra quelle citate dall'articolo 1904 del Decreto legislativo 15 marzo Dissente parte resistente in ordine invece alla possibilità di ascrivere qualsivoglia collegamento tra tale attività e i delitti commessi dalla “banda della uno bianca”.
A prescindere da tale aspetto – di cui effettivamente difetta ogni prova, fatto salvo il suggestivo richiamo alle caratteristiche della vettura inseguita e al coincidente contesto temporale -, è indubbio che i richiedenti, appartenenti alla Polizia di Stato,
rientrano tra i soggetti potenziali destinatari dei benefici in parola in forza dei già
richiamati artt. 1, co. 563, L. 266/05 e 3 della L. 466/80.
Sul piano dell'individuazione dei perimetri applicativi in fatto della norma in esame si è
tuttavia acceso un dibattito in seno alla giurisprudenza, ancora non del tutto sopito, in ragione delle differenti posizioni assunte dapprima in seno all'AGO e poi rispetto agli arresti della giurisprudenza amministrativa. Ed invero la giurisprudenza della S.C. è
pervenuta a un indubbio ampliamento della nozione dei concetti di attività di servizio ed espletamento delle funzioni di istituto. Così Cass. Sez. un. 10791/17 ha stabilito che:
“Al dipendente della Polizia di Stato, divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli durante l'inseguimento di un sospettato di reati, spettano i benefici di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b)
dello stesso comma, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività
istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove
è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari”. Medesimo
concetto in punto di diritto è stato espresso dalla coeva Cass. Sez. Un. n. 10792/17.
Successivamente Cass. Sez. Lav. sent. del 17 ottobre 2018, n. 26012, ha confermato che “al dipendente della Polizia di Stato, deceduto o divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli al rientro da un pattugliamento, va riconosciuto lo "status" di vittima del dovere, con conseguente diritto ai benefici assistenziali di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, costituisce presupposto sufficiente per la loro erogazione che l'evento dannoso sia avvenuto nel contesto delle complessive attività intese al contrasto a ogni tipo di criminalità o comunque nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico,
senza che occorra la prova di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello insito negli ordinari compiti istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza, o il sopravvenire, di circostanze o eventi di natura straordinaria.”
5.2 Ebbene, come detto, è pacifico che gli agenti, in servizio antirapina presso gli uffici postali della città di Grosseto, si fossero posti all'inseguimento di un'autovettura che si era immessa a forte velocità in una via della cittadina ove la pattuglia stava transitando, tanto da indurre gli operanti a porsi al loro inseguimento. L'attività è
certamente connessa allo svolgimento di un'attività di contrasto a una specifica tipologia di criminalità; l'occorso è valso loro il riconoscimento della dipendenza delle lesioni da causa di servizio.
Essi dunque stavano svolgendo un'attività intrinsecamente pericolosa, che comporta l'inevitabile esposizione a maggiori rischi e pericoli rispetto all'ordinario servizio d'istituto. Attività che del resto costituisce comunque, lato sensu, contrasto rispetto alla criminalità; il che è sufficiente al riconoscimento del beneficio previdenziale richiesto.
6. Deve pertanto ritenersi che l'incidente occorso agli agenti e rientri Pt_1 Parte_2
pienamente nella previsione di cui all'art. 1, co. 563, della L. 266/05, avendo essi subìto un'invalidità permanente in attività di servizio e nell'espletamento delle funzioni d'istituto per effetto diretto delle lesioni riportate mentre erano intenti a svolgere attività di contrasto alla criminalità.
Ai due ricorrenti spettano dunque i relativi benefici di legge.
7. Quanto alla misura dell'invalidità permanente riportata a seguito del descritto sinistro, il CTU ha analizzato e motivato la riconducibilità delle lesioni alle conseguenze dell'infortunio occorso nel 1993, escludendo la possibilità di individuare un'interruzione del nesso causale e, richiamandosi anche alle valutazioni a suo tempo operate dalla
CMO di Livorno.
Il consulente tecnico d'ufficio, nella relazione medico legale disposta in corso di causa,
argomentava quindi le proprie conclusioni sulla misura della percentuale di invalidità
riconoscibile al ricorrente precisando che, a seguito del detto evento Pt_1
traumatico, egli ha riportato “un trauma distorsivo del rachide cervicale con persistente sintomatologia dolorosa e lieve impaccio dei movimenti”, quantificando l'invalidità permanente residuata all'evento nella misura complessiva dell'undici per cento (11%) in base ai parametri indicati dal DPR 181/2009 e in applicazione della formula ivi prevista (IC= DB+DM+(IP-DB), dove IC indica la invalidità complessiva DB
indica il danno biologico, DM indica il danno morale, valutabile al massimo nella misura di 2/3 del DB, IP indica il danno permanente derivante dalla categoria della causa di servizio individuato attraverso le tabelle di conversione).
Quanto poi alla percentuale di invalidità riconoscibile al ricorrente , il CTU Parte_2
precisava che, a seguito del medesimo evento traumatico, egli riportava “importanti lesioni plurifratturative in particolare a livello del gomito sx e del femore dx”, da cui sono derivate complicanze che hanno richiesto ripetuti ricoveri e interventi chirurgici.
Il CTU ha quantificato l'invalidità permanente residuata all'evento nella misura complessiva del quarantotto per cento (48%) in base ai ricordati parametri indicati dal
DPR 181/2009 e in applicazione della formula ivi prevista (IC= DB+DM+(IP-DB).
7.1. I calcoli sono stati elaborati nel rispetto delle previsioni del DPR 181/2009 (cfr.
art. 2 comma 1 secondo cui “La valutazione della percentuale d'invalidità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e' espressa in una percentuale unica d'invalidità, comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale” e art. 3 che indica i criteri medico-legali per la valutazione dell'invalidità
permanente). Si rimanda in particolare alle pagine dell'elaborato peritale (contenenti la replica alle osservazioni dei CTP) e ai relativi richiami di parte motiva.
Quanto, nello specifico, al danno morale congrua appare la differente determinazione di esso nella misura di un terzo del danno biologico (rispetto al massimo consentito dei due terzi) per il e della metà del danno biologico per l'altro ricorrente, Pt_1
tenendo conto delle maggiori sofferenze indubbiamente patite dal nei Parte_2
periodi successivi rispetto a quelle connesse all'evento traumatico in sé, con la necessità di sottoporsi a trattamento chirurgico.
Le motivazioni a sostegno della CTU appaiono pertanto condivisibili in quanto logiche,
prive di contraddizioni ed esaurienti.
8. Circa la non pacifica questione relativa alla misura dell'assegno ex art. 2 L. 407/98,
che il ricorrente invoca in quella di euro 500 (anziché in euro 258,23 come ipotizzabile sulla scorta di più recenti pronunce rese dal Consiglio di Stato sul punto specifico).
8.1 È utile riportare la normativa in questione.
L'art. 2 comma 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”) dispone che:
“A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'art. 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500
mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni”. Il successivo comma 4 precisa che “L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)”.
E' poi intervenuta la già riportata L. 266/05 (legge finanziaria 2006), il cui art. 1, co.
562, stabilisce che “al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006”; mentre, per quel che qui interessa, il successivo co. 565 prevede che “con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti”.
Come già ricordato, il regolamento è stato emanato con DPR 7 luglio 2006, n. 243 che all'art. 1 comma 1 dispone che:
“1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13
agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi,
autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
L'art. 2 poi prevede che:
“Il presente regolamento disciplina i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite di spesa annua autorizzata, stabilito dall'articolo 1, comma
562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a tutte le vittime del dovere, o categorie equiparate, come individuate dai commi 563 e 564 della citata legge, ovvero ai familiari superstiti, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo.
2. In attuazione di quanto disposto dalla legge n. 266 del 2005 e fino a nuova autorizzazione di spesa, con riferimento ad eventi verificatisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 ed all'estero dal 1° gennaio 2003, in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, nonché dei rispettivi familiari superstiti,
le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) sono corrisposte secondo i termini e le modalità di cui agli articoli 3 e 4.”
Ai sensi dell'art. 3 le procedure di riconoscimento dei benefici “…sono attivabili a domanda degli interessati…secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi, a cominciare dal più remoto nel tempo e fino a tutto il 31 dicembre 2005 (…) In
mancanza della domanda si può procedere d'ufficio secondo identico criterio(...)” con la formazione di una “graduatoria unica nazionale delle posizioni, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi” da formare in prima applicazione entro il 31
ottobre del primo anno di applicazione e aggiornare entro il 30 marzo e il 30
settembre negli anni successivi.
L'art. 4 dispone poi che:
“A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere…b) in relazione alla legge 23 novembre 1998, n. 407: 1) assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila lire, pari ora a 258,23 euro,
soggetta a perequazione annua, di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 4. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti…”.
In precedenza, l'art. 4 comma 238 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) aveva stabilito che:
“Con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili”
8.2 Orbene, il Consiglio di Stato si era inizialmente espresso nel senso di riconoscere l'estensione a euro 500 mensili della misura dell'assegno di cui all'art. 2 L. 407/98
(nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) in favore delle vittime del dovere e soggetti equiparati e loro superstiti sul rilievo che l'art.4 dello DPR 243/2006 relativamente alla corresponsione dell'assegno vitalizio mensile “menziona direttamente l'importo originariamente previsto dalla legge n.
407/98 (euro 258,23 pari a lire cinquecentomila), ai soli fini della individuazione del beneficio in questione, senza cristallizzare la misura dell'assegno stesso. In base a siffatto quadro normativo di riferimento, non v'è quindi motivo per escludere l'adeguamento in euro 500 dell'importo dell'assegno in questione disposto dall'art. 4
comma 238 della legge n.359/2002 nei confronti di alcuni soggetti che sono già stati in precedenza equiparati agli originari assegnatari delle provvidenze spettanti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Se così non fosse, si verrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra categorie di soggetti posti sullo stesso piano in relazione alle conseguenze fisiche di tipo negativo riportate in occasione di eventi di violenza comune e terroristica”. (così sentenza CdS 6156/13;
cfr. anche sentenza 4425/16 e parere Sez. I 2155/15).
In senso contrario, si era espresso lo stesso CdS, I Sezione, con parere n. 705 del 21
marzo 2016 su ricorso straordinario al Capo dello Stato, osservando che “(...) il legislatore, con la legge finanziaria del 2006, in un'ottica di graduale riequilibrio, ha previsto un processo di progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità, anche alle vittime del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati, disponendo allo scopo uno stanziamento massimo annuo di
10.000.000 di euro…In attuazione di tale legge è stato emanato il d.P.R. n. 243/06
che, all'interno di tale limite di spesa annuo, ha previsto, tra l'altro, quali siano le provvidenze da attribuire anche alle vittime del dovere…il d.P.R. non si pone in contrasto con la norma di grado superiore che, allo stato, ha una finalità
programmatica, ma tende a realizzare la progressiva estensione dei benefici nei limiti vincolati degli stanziamenti di bilancio e che rientra nella disponibilità del legislatore la programmazione del completamento del processo perequativo per realizzare la perfetta parificazione tra le varie categorie, come risulta dai lavori parlamentari succedutesi nel tempo. L'adeguamento vitalizio di cui all'art. 2 della legge n. 407/98 e successive modificazioni e integrazioni per i familiari superstiti di vittime del dovere, come la ricorrente, non può, pertanto essere considerato come un diritto, non essendovi copertura normativa e finanziaria e considerato che non risulta ancora attuata la completa parificazione di trattamento per tutte le categorie di
“vittime del dovere”, attesi i vincoli di stanziamento e la necessità di operare una scelta perequative di attribuzione delle somme disponibili”.
Su tale posizione contraria e con ampia motivazione si sono attestate in tempi più
recenti le successive sentenze n. 5337 del 16 dicembre 2016, n. 363 del 30 gennaio 2017 e n. 4092 del 29 agosto 2017, che con analogo percorso logico-argomentativo si sono così espresse:
“La disposizione del regolamento, che definisce la misura dell'assegno vitalizio per le vittime del dovere facendo riferimento espresso alla cifra originaria e non a quella incrementata dalla legge n. 350/2003, per un verso non consente possibilità di attribuzione dell'assegno vitalizio in misura diversa da quella espressamente determinata;
per altro verso costituisce aderente e legittima attuazione delle disposizioni di legge. Ed infatti, come si è già avuto modo di osservare, la legge n.
266/2005 ha inteso attuare, in favore delle vittime del dovere, la “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo” (co. 562), definendo a tal fine anche una specifica copertura finanziaria, nei limiti della quale il regolamento governativo avrebbe dovuto fissare “i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze” (co. 565).
Dalla lettura delle norme, appare evidente che il legislatore non ha inteso estendere
(fino ad equiparare in toto) il trattamento previsto per le vittime di atti della criminalità organizzata e del terrorismo alla più ampia categoria delle vittime del dovere, ma ha voluto solo avviare un percorso di “progressiva” (e dunque inizialmente non totale) estensione dei benefici, la quale (così come avvenuto con il regolamento)
deve essere parametrata alle risorse disponibili, come da vincolo espressamente imposto dallo stesso legislatore.
In definitiva, la “parzialità” dell'estensione dei benefici, chiaramente desumibile dalla progressività dell'estensione (co. 562) e dalla immanenza del limite rappresentato dal tetto di spesa (co. 565):
- per un verso, esclude che il legislatore, con la legge n. 266/2005, abbia voluto attuare un “automatico” richiamo della disciplina vigente in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
- per altro verso, sorregge la legittimità della scelta effettuata in sede regolamentare, e dunque l'applicabilità – per quel che ora interessa – dell'assegno vitalizio nella misura originaria di 258,23, euro e non già in quella maggiore di euro
500, introdotta dalla legge n. 350/2003;
- per altro verso ancora, comporta l'obbligo di individuare con legge ..la copertura finanziaria di una diversa previsione regolamentare.
Né può pervenirsi a diversa conclusione sostenendo che, così operando, si determinerebbe una disparità di trattamento tra diverse categorie di vittime del dovere. Sul punto, è agevole osservare che la differenza di trattamento era già
presente nella legislazione, in virtù di plurimi interventi del legislatore nel corso degli anni, e che, proprio per superarla, la legge del 2005 ha inteso attuare una progressiva equiparazione, nei limiti delle risorse disponibili. In altre parole, la legge 266/2005 è
una legge “di favore” per la più ampia categoria delle vittime del dovere, non già una legge che comporta, ex novo, disparità di trattamento”.
8.3 In tempi ancor più recenti, tale ormai consolidato orientamento del massimo organo di giustizia amministrativa è stato confermato dalla sentenza 2784/18,
depositata in data 9.5.2018, laddove il Consiglio di Stato ha posto l'accento sulla sostanziale differenza tra le disposizioni dell'art. 1 comma 105 della legge 24 dicembre
2007, n. 244 e quelle di cui all'art. 1 comma 562 e 565 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266. “Infatti – scrive il CdS - l'art. 1 comma 105 soltanto e esclusivamente per l'assegno vitalizio di cui all'art. 5 commi 3 e 4 della legge n. 3 agosto 2004, n. 206, ha riconosciuto in via diretta e immediata alle vittime del dovere e soggetti equiparati (e loro familiari superstiti) l'erogazione dei “…benefìci di cui all'articolo 5, commi 3 e 4,
della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106”.
Al contrario per provvidenze di natura diversa, e quindi anche per l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, nel quadro appunto di una progressiva (e quindi tendenziale, ma non assoluta) equiparazione tra vittime del terrorismo e criminalità organizzata e vittime del dovere e soggetti equiparati, il riconoscimento è stato mediato dall'esercizio di un potere regolamentare autorizzato
(o delegato), estrinsecatosi attraverso il d.P.R. n. 7 luglio 2006, n. 243, che come visto all'art. 4 comma 1 lettera b) n. 1) ha determinato la misura del suddetto assegno nella precisa quantità di pecunia numerata ivi indicata, pari a € 258,23,
corrispondenti a £ 500.000.
La previsione suddetta, non contiene un riferimento generico alla misura dell'assegno
“come prevista dall'art. 2…”, e quindi non sorregge un rinvio formale e quindi dinamico al suo aggiornamento recato dall'art. 4 comma 238 della legge 24 dicembre
2013, n. 350.
Deve ritenersi in definitiva che l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della legge n.
407/1998 è stato elevato a € 500,00 per le sole vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, mentre per le vittime del dovere e soggetti equiparati l'art. 4
del d.P.R. n. 243/2006 ne ha fissato in modo chiaro e diretto, e con decorrenza dal 1°
gennaio 2006, la misura in € 258,23, senza alcun richiamo alla disposizione di adeguamento di cui all'art. 1 comma 238 della legge n. 350/2003.
Tale misura risulta peraltro coerente con il principio di progressiva estensione delle provvidenze già previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere e soggetti equiparati, come enunciato dall'art. 1 comma 562
della legge n. 206/2005, nonché con la fissazione di un limite di spesa annua pari al massimo di dieci milioni di euro a decorrere dal 2006”.
8.4 Quanto finora detto non esclude la possibilità che - sulla scorta della stessa disciplina primaria oggi vigente - venga in futuro riconosciuto il maggior trattamento economico in ragione della sopravvenuta disponibilità finanziaria o dell'adozione di regolamenti modificativi dei predetti criteri attualmente in vigore.
E del resto, la sentenza delle SS.UU. n. 7761/17 in realtà non si pone in contrasto con quanto affermato finora, indicando essa nello scopo perequativo un obiettivo del legislatore e confermando piuttosto la natura programmatica dell'intervento normativo affidato al dettato di legge. Scrive infatti più in dettaglio la Corte a sezioni unite nell'affrontare la questione (nuova per la stessa Corte) e procedere ad una ricognizione dello stato della giurisprudenza amministrativa (vigente all'epoca, ma come visto poi radicalmente mutata) ed ordinaria: “Per una migliore comprensione della questione e della relativa decisione appare opportuno ricordare che:
a) con la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 238, è stato raddoppiato l'ammontare dell'assegno vitalizio in favore della vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata, di cui alla L. 23 novembre 1998, n. 407, art. 2, “e successive modificazioni”, di conseguenza il relativo importo è divenuto pari ad Euro 500,00
mensili e non più ad Euro 258,23 (corrispondenti a Lire 500.000);
b) il D.P.R. n. 243 del 2006, emanato in base alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma
565, – secondo cui il suddetto regolamento doveva definire soltanto tempi e modalità
della erogazione dei benefici, in base ad una graduatoria unica nazionale per le vittime del dovere e i soggetti equiparati – all'art. 4, a proposito degli effetti della L. n. 407
del 1998 per tali ultimi beneficiari – ha affermato che l'assegno vitalizio dovesse essere corrisposto (alle vittime del dovere ed equiparati) in un ammontare pari ad
Euro 258,23;
c) tale disposizione, se intesa come precettiva, avrebbe creato una irragionevole diversità di trattamento tra le vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata (il cui assegno, come si è detto, era stato raddoppiato di ammontare dalla
L. n. 350 del 2003 cit., che pure ha fatto riferimento alla L. n. 407 del 1998) e le vittime del dovere;
d) pertanto, il Consiglio di Stato – a partire da Sez. 4^, sent. 20 dicembre
2013, n. 6156 – con varie pronunce, ha, in via interpretativa, chiarito che alla misura dell'assegno indicata nel suddetto D.P.R. n. 243 del 2006, art. 4, non deve essere attribuito il valore di cristallizzazione del relativo importo, in quanto escludere le vittime del dovere e i soggetti equiparati dal disposto raddoppio dell'ammontare dell'assegno equivarrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento, che sarebbe anche in contrasto con l'evoluzione della legislazione in materia, permeata da un intento perequativo;
e) la successiva giurisprudenza amministrativa e ordinaria si è uniformata a tale indirizzo – assurto ormai al rango di “diritto vivente” – tanto più che la L. n. 244 del
2007, art. 2, comma 105 e ss., ha previsto l'attribuzione ai figli maggiorenni delle vittime del dovere di un assegno vitalizio mensile di ammontare pari ad Euro 500,00,
sicché, a questo punto, può dirsi implicitamente confermata anche da parte del legislatore la suddetta equiparazione, altrimenti producendosi una ulteriore irragionevole disparità di trattamento tra figli maggiorenni delle vittime del dovere e vittime del dovere stesse.
Per concludere, nell'esercizio della funzione di nomofilachia assegnata dall'ordinamento a questa Corte ai sensi dell'art. 384 c.p.c., si ritiene opportuno affermare il seguente principio di diritto: “l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l'unica conforme al principio di razionalità-
equità d cui all'art. 3 della Costituzione, come risulta dal “diritto vivente”
rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria”.
8.5 Né può dirsi che il successivo intervento della S.C. con sentenza sez. lav.
25853/18 abbia confermato la linea interpretativa delle Sez. Un. in quanto la sez. lav.
si è limitata in realtà a prendere atto della rinuncia del Ministero al ricorso e a dichiarare l'estinzione del processo, facendo riferimento ai motivi della rinuncia onde provvedere in tema di soccombenza prospettica o virtuale.
9. Accertato che e si trovano nelle condizioni affinché gli Parte_1 Parte_2
venga attribuito lo stato di vittime del dovere ai sensi dell'art. 1, co. 563, della L. 23
dicembre 2005, n. 266, il convenuto deve essere condannato al CP_1
riconoscimento in loro favore dei benefici economici e assistenziali conseguenti e compatibili con la specifica situazione di ciascun ricorrente, secondo quanto previsto dalla legge (in particolare dalla legge 13 agosto 1980, n. 466; legge 20 ottobre 1990,
n. 302; legge 23 novembre 1998, n. 407; legge 3 agosto 2004, n. 206 e legge 10
ottobre 2005, n. 207), in ragione della percentuale di invalidità sopra rispettivamente indicata e nei limiti della prescrizione decennale in relazione ai singoli ratei dei vitalizi,
con decorrenza della stessa dalla proposizione delle domande amministrative (11
gennaio 2024 per il e 22 dicembre 2023 per il ) e fermo il diritto a Pt_1 Parte_2
percepire le altre prestazioni assistenziali connesse all'attribuzione giudiziale dello status di vittima del dovere (speciale elargizione e le altre prestazioni assistenziali previste dalla normativa speciale). Oltre interessi e rivalutazione sulle somme conseguentemente dovute in ragione del riconoscimento della qualità di vittime del dovere e della percentuale d'invalidità accertata a seguito di CTU (cfr., sulla cumulabilità delle due voci, la recente ordinanza della S.C. n. 16197/2025, che ha rigettato sul punto il ricorso del , confermando che la Parte_6
rivalutazione annuale degli assegni e gli interessi legali per tardivo pagamento sono due istituti distinti e cumulabili dal momento che la rivalutazione è un meccanismo intrinseco alla prestazione, volto a garantirne l'effettività nel tempo contro l'erosione monetaria;
gli interessi, al contrario, sono una conseguenza patologica del rapporto obbligatorio, una sanzione per l'inadempimento dell'ente debitore).
10. Le spese di lite, tenuto conto della peculiarità della specifica fattispecie scrutinata nonché dei non ancora del tutto sopiti contrasti in giurisprudenza, possono essere compensate tra le parti nella misura della metà. La rimanente parte segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 55/2014.
Le spese di CTU – come già separatamente liquidate - si pongono definitivamente a carico di parte resistente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e Parte_1
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: Parte_2
- accerta e dichiara che e si trovano nelle condizioni Parte_1 Parte_2
affinché venga loro riconosciuto lo stato di vittime del dovere ai sensi dell'art. 1, co.
563, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 e, per l'effetto,
- condanna il , in persona del Ministro pro tempore, a riconoscere Controparte_1
ai ricorrenti i benefici economici e assistenziali previsti dalla legge (in particolare dalla legge 13 agosto 1980, n. 466; legge 20 ottobre 1990, n. 302; legge 23 novembre
1998, n. 407; legge 3 agosto 2004, n. 206 e legge 10 ottobre 2005, n. 207) nei limiti di cui in parte motiva e in ragione della percentuale di invalidità sopra per ciascuno indicata, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna il al pagamento in favore dei ricorrenti della metà Controparte_1
delle spese di lite che liquida, per tale frazione, in euro 4.500 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU – come già separatamente liquidate - definitivamente a carico di parte resistente . Controparte_1
Grosseto, 16 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Grosso 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2010 n. 66 in relazione al personale militare laddove si precisa che al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre
1998, n. 407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207.