CA
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1918/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione Civile La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1918/2023 promossa da: nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv. PERINI ANDREA, elettivamente domiciliato in LARGO SANT'ILARIO N. 12 PIACENZA
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. GARAU PAOLO, Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIALE GIUSEPPE MAZZINI N. 142 00195 ROMA
APPELLATO
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Piacenza pubblicata in data 2.11.2023, nel procedimento avente R.G. 2596/2022 CONCLUSIONI L' appellante rassegnava le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis: - in parziale riforma dell'impugnata ordinanza resa ai sensi dell'art. 702 ter cpc dal Tribunale di Piacenza n. rep. 1162 in data 2/3.11.2023 (nel giudizio 2022/2596 RGC), condannare, ai sensi degli artt. 125-126 e ss. e 144 e ss. D.lvo 209/2005 (Cod. Ass.), in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore con sede in 20145 Milano – Corso Sempione 39, quale domiciliataria ex lege della predetta Compagnia assicurativa Olympic Insurance Company, Bulgaria Branch Office di Sofia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché quale domiciliataria ex lege del predetto proprietario della vettura Persona_1
a risarcire e rifondere a , la residua somma di Euro 19.307,00, a titolo di “incremento per
[...] Parte_1 sofferenza soggettiva” quale componente del danno non patrimoniale, o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi moratori dalla data del fatto al saldo effettivo.
La società appellata così precisava le proprie conclusioni:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita: In via principale e nel merito: Rigettare l'appello proposto in quanto infondato sia in fatto che in diritto, per i motivi esposti nel corpo dell'atto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 702 ter cpc dal Tribunale Ordinario di Piacenza, n. rep. 1162 in data 2.3.2023 resa nel Giudizio R.G. 2596/2022. Con vittoria Di
pagina 1 di 7 spese, competenze ed onorari di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. adiva il Tribunale di Piacenza e domandava Parte_1
l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di nel sinistro occorso in data 09.07.2015 e Persona_2 la conseguente condanna, ex art. 125 -126 e ss. e 144 e ss. D.lgs 209/2005, di Controparte_1 al risarcimento dei relativi danni patiti e quantificati in € 122.664,31.
[...]
Il ricorrente esponeva nel merito di essere stato urtato dalla porta anteriore sinistra della vettura di proprietà di , condotta da , mentre stava percorrendo la corsia Persona_1 Persona_2 ciclabile in via Bianchi, Piacenza, in sella al proprio velocipede. Precisava che, nel giudizio penale instaurato a carico del conducente, quest'ultimo era stato condannato per il reato di cui all'art. 590, comma 3 c.p, in relazione all'art. 583, co. 1, 2, c.p., per aver cagionato a lesioni personali, con colpa consistita nella violazione della prescrizione di Parte_1 accertarsi di non costituire pericolo o intralcio per le persone, prima di aprire la portiera di un veicolo. Il giudice penale aveva altresì condannato l'imputato, il responsabile civile Olympic Insurance Company – Bulgaria e in solido, al risarcimento dei danni, da Controparte_2 liquidarsi in separata sede, in favore della costituita parte civile, , oltre al pagamento Parte_1 di una provvisionale pari ad € 20.000,00. Nel giudizio civile instaurato il ricorrente domandava dunque di accertare e liquidare il danno correlato alle lesioni, già acclarate nel giudizio ex art. 696 c.p.c. Nell'accertamento tecnico preventivo il Ctu aveva infatti rilevato che, a causa del sinistro stradale, ebbe a riportare una frattura Parte_1 basicervicale del femore sinistro, con ricovero ospedaliero ed intervento di artroprotesi totale dell'anca; in seguito, per una caduta accidentale verificatasi dopo la recente protesizzazione, aveva subito una ulteriore frattura, periprotesica. Il consulente nominato constatò che residuavano nel esiti di protesi d'anca sx ed esiti di Pt_1 osteosintesi con placca e viti di femore sx per frattura periprotesica (…) con difficoltà di accosciamento ed impaccio nella deambulazione (…), e conseguentemente quantificò il danno biologico nella misura del 23%. Suddivise poi il danno biologico temporaneo in assoluto per 60 giorni, al 75% per 90 giorni, al 50% per 45 giorni e al 25% per 30 giorni. Alla luce delle considerazioni svolte dal C.T.U., parte ricorrente domandava, per la liquidazione del danno non patrimoniale, l'applicazione delle tabelle milanesi e l'aumento massimo della personalizzazione sul fondamento che: il fatto costituiva reato, e che, a causa dello stratagemma utilizzato dallo (di servirsi di una vettura immatricolata all'estero con assicurazione estera ed Per_2 intestata ad uno straniero per risparmiare sull'imposta automobilistica e sui costi assicurativi – meccanismo ora vietato perché si prestava a strumentalizzazioni –) il ricorrente era stato costretto ad avventurarsi in labirintiche pratiche risarcitorie assai macchinose e, per un soggetto anziano, intuibilmente ansiogene e logoranti; il proprio medico di base aveva testimoniato nel relativo procedimento penale il grave e precipitoso decadimento umorale, personale e fisico conseguente al sinistro. Lamentava infatti di essere stato privato, in ragione delle lesioni riportate, del suo principale interesse, consistito nel sentirsi attivo collaborando fattivamente nell'azienda di famiglia. Domandava, infine, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale € 5.770,53, in ragione delle spese mediche, delle spese di C.T.P., delle competenze legali afferenti al procedimento di accertamento pagina 2 di 7 tecnico preventivo e dei compensi C.T.U., per un totale onnicomprensivo di € 122.664,31, da cui Contr detrarre € 59.400,00 in ragione degli acconti versati da Nel giudizio si costituiva , mentre restava contumace Controparte_2 Persona_1
[...]
La resistente contestava il quantum debeatur preteso dal in particolare la personalizzazione Pt_1 richiesta per il danno non patrimoniale. Riteneva che tale personalizzazione non fosse dovuta nel caso di specie in quanto indimostrata e ingiustificata alla luce delle caratteristiche della vicenda. Il ricorrente, infatti, non aveva mai provato di aver subito un pregiudizio ulteriore e più grave di quelli ordinariamente conseguenti al tipo di lesione patita, legato alla sua irripetibile, personale e specifica esperienza di vita e, quindi, non suscettibile della 'standardizzazione' del danno non patrimoniale già considerata dai valori predisposti dalle tabelle del Tribunale di Milano. Contr Sosteneva altresì l' infondatezza della richiesta di risarcimento del danno morale, in difetto di prova. Contestava infine alcune delle voci di danno patrimoniale, in assenza di prova dell'effettivo pagamento. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa con Ordinanza del 2 novembre 2023 con i seguenti passaggi logico – giuridici. Il Tribunale ha aderito in primis alle conclusioni assunte dal c.t.u. in ordine alla quantificazione del danno biologico, riconoscendo una invalidità permanente nella misura del 23% e una temporanea al 100% per 60 giorni, al 75% per 90 giorni, al 50% per 45 giorni e al 25 % per 30 giorni. In secondo luogo, ha escluso che le circostanze allegate dal ricorrente fossero idonee a giustificare la personalizzazione del danno. In particolare, che l'illecito costituisca un reato non giustifica ex se, secondo il giudicante, un incremento nella liquidazione del danno patito dalla vittima dell'evento lesivo, potendo semmai comportare, laddove sia stata raggiunta la prova, la liquidazione di un danno morale ex art. 2059 c.c., di cui il non aveva tuttavia domandato il ristoro. Pt_1
Parimenti, il primo giudice non ha dato rilievo alla prospettazione del ricorrente, secondo cui il sig.
avrebbe attuato uno stratagemma consistito “nel servirsi di un'autovettura Persona_2 immatricolata all'estero con assicurazione estera ed intestata ad uno straniero che avrebbe, poi, costretto il ricorrente ad avventurarsi in labirintiche pratiche risarcitorie, assai macchinose e, per un soggetto anziano, intuibilmente ansiogene e logoranti”. Ciò in quanto, oltre a trattarsi di tesi solo prospettata, era rimasto indimostrato che tale circostanza avesse comportato un effettivo e concreto pregiudizio in capo al danneggiato. Neppure, secondo il giudicante, giustificava la personalizzazione il fatto che, a seguito del sinistro, il non poteva più frequentare la carrozzeria di famiglia, atteso che già il consulente tecnico Pt_1 nominato aveva smentito la circostanza. Infine, né la seconda frattura occorsa al né l'asserito decadimento da questi subito in Pt_1 conseguenza del sinistro sono stati positivamente valutati ai fini della personalizzazione;
l'una perché già considerata dal consulente tecnico, l'altro perché privo di adeguati riscontri fattuali, giacché dall'esame obiettivo eseguito dal C.T.U, il danneggiato era apparso “lucido, orientato, collaborante”. In definitiva, difettavano, secondo il primo giudice, le condizioni per la personalizzazione del danno non patrimoniale, perché nella specificità del caso concreto non si rinviene la verificazione di pregiudizi ulteriori, peculiari appunto della vicenda sub iudice, rispetto a quelli ordinariamente pagina 3 di 7 ricollegabili ad un danno del tipo di quello accertato e liquidato e non ricompresi nella percentuale di danno biologico sub specie di invalidità permanente e di inabilità temporanei riconosciuta (pag. 10 sentenza). Pertanto, tenuto conto dell'età del ricorrente, di anni 81 al momento del fatto, e delle percentuali di invalidità riconosciute nella consulenza tecnica, il giudicante ha liquidato € 65.097,50 (di cui € 49.505,00 a titolo di danno permanente ed € 15.592,50, a titolo di danno temporaneo). Ha limitato invece il danno patrimoniale a soli € 1.810,13, avendo il CTU indicato in € 90,30 le spese mediche sostenute dal ricorrente in conseguenza del sinistro, a cui aggiungere le spese sostenute per il pagamento dell'onorario del CTP e le spese relative ai compensi del CTU. Contr Detratta la somma già corrisposta da in favore della parte ricorrente, pari ad € 59.400,00, ha definitivamente condannato quest'ultima a risarcire controparte di residui € 7.507,80, oltre interessi. Avverso la decisione ha proposto appello formulando un unico motivo di gravame. Parte_1
Nel giudizio si è costituita , insistendo per l'infondatezza Controparte_1 dell'appello proposto e la conferma della prima decisione. Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con provvedimento del 18.06.2025.
*** Con l'unico motivo di gravame formulato si duole del mancato riconoscimento, da Parte_1 parte del primo giudice, del danno morale, sull'erroneo presupposto che non sarebbe stato richiesto in sede di ricorso. Sostiene invece di avere espressamente domandato la liquidazione di tale componente, quantificando il punto per incremento per sofferenza soggettiva in € 1.399,05. Rileva, peraltro, che il giudice di primo grado aveva liquidato la componente di sofferenza soggettiva per il danno da invalidità temporanea. L'ordinanza risulterebbe quindi illogica e contradditoria, laddove con riguardo al danno permanente ha ritenuto di non liquidare la componente soggettiva del danno non patrimoniale da sofferenza interiore, sull'erroneo presupposto che il “danno morale” non sarebbe stato richiesto dal ricorrente, salvo poi però riconoscerlo, invece, nella quantificazione del danno temporaneo (pag. 7 atto di appello). Precisa altresì che la sofferenza soggettiva interiore non è suscettibile di accertamento medico – legale ma può essere provata in via di presunzione. Nel caso di specie, le argomentazioni spese anche ai fini del riconoscimento della personalizzazione del danno dimostrerebbero, secondo parte appellante, il decadimento umorale, personale e fisico del e le conseguenti sofferenze soggettive interiori. Pt_1
In particolare, il sinistro patito avrebbe impedito all'appellante di frequentare attivamente la carrozzeria da lui fondata.
L'appello formulato è infondato e non può trovare accoglimento. È vero, infatti, che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale incombe sul giudice del merito l'obbligo di tenere conto di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, valutando distintamente tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius nella vita quotidiana (danno biologico, dinamico - relazionale). Tuttavia, spetta al danneggiato fornire adeguata allegazione e prova della compresenza di tali diverse conseguenze, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie. Oggetto dell'accertamento e della liquidazione del danno non patrimoniale in sede risarcitoria è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, che può presentarsi pagina 4 di 7 in entrambe le componenti – l'una, il danno morale, rappresentata da stati d'animo, quali il dolore, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione;
l'altra, il danno biologico nelle sue componenti dinamico relazionali, che invece si manifesta appunto nella sfera delle relazioni di vita esterne – che costituiscono componenti diverse del danno, autonomamente risarcibili, solo però se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (Cass. 6444/2023). Il danno morale conserva piena autonomia anche rispetto alla personalizzazione, dal legislatore riferita alla sola componente propriamente biologica del danno non patrimoniale. L'art. 138, comma 3, c.d.a. prevede infatti che: “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale [...], può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”). La diversità delle conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico relazionale si riflettono, inoltre, sulle modalità di liquidazione del danno alla salute, secondo le quali il giudice del merito è tenuto a: “1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico- relazionale;
d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.” (Cass. 7892/2024). Nella fattispecie in decisione parte appellante ribadisce di avere domandato in sede di ricorso la componente morale del danno biologico per avere riportato, nella quantificazione domandata, anche il punto di incremento per sofferenza soggettiva, ammontante a € 1.399,05. Osserva che anche la controparte avrebbe espressamente ammesso la sussistenza della richiesta risarcitoria per danno morale, dal momento che nei propri scritti difensivi rilevò l'illegittimità ed infondatezza della richiesta di risarcimento del danno morale avanzata ex adverso, quale danno inteso come sofferenza soggettiva interiore (pag. 8 appello). Ora, anche ammettendo che la domanda originariamente proposta debba interpretarsi come comprensiva del risarcimento del danno morale, manca in questa sede una adeguata allegazione (ossia descrizione) e prova della sofferenza intima in cui esso si sostanzia. L'unica circostanza allegata dal è costituita dalla perdita della possibilità di frequentare Pt_1 attivamente la carrozzeria da lui stesso fondata, in ragioni dei dolori e delle compromissioni fisiche derivanti dal sinistro (pag. 9 atto di appello). In effetti l'appellante a sostegno della domanda richiama la testimonianza resa nel procedimento penale dal proprio medico di base, il quale aveva affermato che precedentemente al sinistro lo stato di salute di era buono, era in grado di lavorare e stava lavorando, mentre dopo l'incidente aveva perso Pt_1 autonomia (pag. 9 atto di appello).
pagina 5 di 7 Tali aspetti, tuttavia, non descrivono una sofferenza intima, ma attengono ai (normali e già risarciti) effetti negativi che la lesione stimata nel 23 % ha prodotto sulle attività quotidiane, e sulla vita di relazione, profili che integrano il danno biologico. Sebbene sia consentito alla parte danneggiata di invocare la lesione psico – fisica subita, quale elemento presuntivo idoneo a legittimare il riconoscimento di un coesistente danno morale, non è ammesso l'automatico riconoscimento di tale danno. La giurisprudenza di legittimità ha infatti ribadito che, proprio la difficoltà per le parti contrapposte al danneggiato di percepire la dimensione soggettiva ed intima del danno morale invocato impongono alla parte danneggiata oneri di allegazione rafforzati;
solo in presenza di una adeguata allegazione il giudice può ricorrere al ragionamento presuntivo, per accertare l'esistenza della sofferenza descritta. L'esigenza, infatti, è quella di evitare un'indebita locupletazione del danneggiato qualora quest'ultimo si sia sottratto ad una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari, idonei a supportare la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo- emotivo (Cass. 6444/2023). D'altra parte, il primo criterio logico - presuntivo individuato dalla Suprema Corte per l'accertamento del danno morale è rappresentato dal rapporto di proporzionalità diretta tra la gravità della lesione e l'insorgenza di una sofferenza soggettiva: tanto più grave sarà la lesione della salute, tanto più potrà presumersi l'esistenza di un correlato danno morale (cfr. Cass. 20661/2024). Al riconoscimento di danni biologici contenuti corrisponderà quindi un maggior rigore nell'allegazione e prova della sofferenza intima rivendicata, dovendo ritenersi normalmente assorbite, (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze morali della lesione. Nel giudizio di primo grado il giudice ha riconosciuto un danno biologico permanente nella misura del 23%, (peraltro comprensiva della quota di danno riconducibile alla caduta accidentale ed estranea al sinistro in questione). Quanto alle conseguenze della lesione, la difesa appellante si è limitata a riferire che il sinistro avrebbe determinato “un grave e precipitoso decadimento umorale, personale e fisico, con conseguenti sofferenze soggettive interiori permanente” circostanze prive di qualsivoglia riscontro probatorio, dacchè gli elementi allegati e dimostrati (anche dalla testimonianza del medico), si limitano alla difficoltà di andare alla carrozzeria in bicicletta, e alla perdita di autonomia, e quindi operano su un altro piano, e non rilevano, ai fini di provare la componente morale. Infine, del riconoscimento della componente morale per l'invalidità temporanea se ne sarebbe potuta lamentare esclusivamente la controparte, dunque, in assenza di contestazione della parte che ne aveva interesse, la contraddizione non può essere risolta.
-L'appellante, che seppure per una somma modesta in primo grado ha visto accogliere la domanda, non è soccombente, ma vittorioso, nel giudizio;
le spese del grado quindi si compensano, nonostante il rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
– rigetta l'appello proposto, confermando integralmente l'ordinanza emessa dal Tribunale di Piacenza nell'ambito del procedimento R.G. 2596/2022 il giorno 2.11.2023;
– compensa le spese del grado.
pagina 6 di 7 Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 4 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione Civile La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1918/2023 promossa da: nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv. PERINI ANDREA, elettivamente domiciliato in LARGO SANT'ILARIO N. 12 PIACENZA
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. GARAU PAOLO, Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIALE GIUSEPPE MAZZINI N. 142 00195 ROMA
APPELLATO
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Piacenza pubblicata in data 2.11.2023, nel procedimento avente R.G. 2596/2022 CONCLUSIONI L' appellante rassegnava le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis: - in parziale riforma dell'impugnata ordinanza resa ai sensi dell'art. 702 ter cpc dal Tribunale di Piacenza n. rep. 1162 in data 2/3.11.2023 (nel giudizio 2022/2596 RGC), condannare, ai sensi degli artt. 125-126 e ss. e 144 e ss. D.lvo 209/2005 (Cod. Ass.), in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore con sede in 20145 Milano – Corso Sempione 39, quale domiciliataria ex lege della predetta Compagnia assicurativa Olympic Insurance Company, Bulgaria Branch Office di Sofia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché quale domiciliataria ex lege del predetto proprietario della vettura Persona_1
a risarcire e rifondere a , la residua somma di Euro 19.307,00, a titolo di “incremento per
[...] Parte_1 sofferenza soggettiva” quale componente del danno non patrimoniale, o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi moratori dalla data del fatto al saldo effettivo.
La società appellata così precisava le proprie conclusioni:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita: In via principale e nel merito: Rigettare l'appello proposto in quanto infondato sia in fatto che in diritto, per i motivi esposti nel corpo dell'atto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 702 ter cpc dal Tribunale Ordinario di Piacenza, n. rep. 1162 in data 2.3.2023 resa nel Giudizio R.G. 2596/2022. Con vittoria Di
pagina 1 di 7 spese, competenze ed onorari di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. adiva il Tribunale di Piacenza e domandava Parte_1
l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di nel sinistro occorso in data 09.07.2015 e Persona_2 la conseguente condanna, ex art. 125 -126 e ss. e 144 e ss. D.lgs 209/2005, di Controparte_1 al risarcimento dei relativi danni patiti e quantificati in € 122.664,31.
[...]
Il ricorrente esponeva nel merito di essere stato urtato dalla porta anteriore sinistra della vettura di proprietà di , condotta da , mentre stava percorrendo la corsia Persona_1 Persona_2 ciclabile in via Bianchi, Piacenza, in sella al proprio velocipede. Precisava che, nel giudizio penale instaurato a carico del conducente, quest'ultimo era stato condannato per il reato di cui all'art. 590, comma 3 c.p, in relazione all'art. 583, co. 1, 2, c.p., per aver cagionato a lesioni personali, con colpa consistita nella violazione della prescrizione di Parte_1 accertarsi di non costituire pericolo o intralcio per le persone, prima di aprire la portiera di un veicolo. Il giudice penale aveva altresì condannato l'imputato, il responsabile civile Olympic Insurance Company – Bulgaria e in solido, al risarcimento dei danni, da Controparte_2 liquidarsi in separata sede, in favore della costituita parte civile, , oltre al pagamento Parte_1 di una provvisionale pari ad € 20.000,00. Nel giudizio civile instaurato il ricorrente domandava dunque di accertare e liquidare il danno correlato alle lesioni, già acclarate nel giudizio ex art. 696 c.p.c. Nell'accertamento tecnico preventivo il Ctu aveva infatti rilevato che, a causa del sinistro stradale, ebbe a riportare una frattura Parte_1 basicervicale del femore sinistro, con ricovero ospedaliero ed intervento di artroprotesi totale dell'anca; in seguito, per una caduta accidentale verificatasi dopo la recente protesizzazione, aveva subito una ulteriore frattura, periprotesica. Il consulente nominato constatò che residuavano nel esiti di protesi d'anca sx ed esiti di Pt_1 osteosintesi con placca e viti di femore sx per frattura periprotesica (…) con difficoltà di accosciamento ed impaccio nella deambulazione (…), e conseguentemente quantificò il danno biologico nella misura del 23%. Suddivise poi il danno biologico temporaneo in assoluto per 60 giorni, al 75% per 90 giorni, al 50% per 45 giorni e al 25% per 30 giorni. Alla luce delle considerazioni svolte dal C.T.U., parte ricorrente domandava, per la liquidazione del danno non patrimoniale, l'applicazione delle tabelle milanesi e l'aumento massimo della personalizzazione sul fondamento che: il fatto costituiva reato, e che, a causa dello stratagemma utilizzato dallo (di servirsi di una vettura immatricolata all'estero con assicurazione estera ed Per_2 intestata ad uno straniero per risparmiare sull'imposta automobilistica e sui costi assicurativi – meccanismo ora vietato perché si prestava a strumentalizzazioni –) il ricorrente era stato costretto ad avventurarsi in labirintiche pratiche risarcitorie assai macchinose e, per un soggetto anziano, intuibilmente ansiogene e logoranti; il proprio medico di base aveva testimoniato nel relativo procedimento penale il grave e precipitoso decadimento umorale, personale e fisico conseguente al sinistro. Lamentava infatti di essere stato privato, in ragione delle lesioni riportate, del suo principale interesse, consistito nel sentirsi attivo collaborando fattivamente nell'azienda di famiglia. Domandava, infine, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale € 5.770,53, in ragione delle spese mediche, delle spese di C.T.P., delle competenze legali afferenti al procedimento di accertamento pagina 2 di 7 tecnico preventivo e dei compensi C.T.U., per un totale onnicomprensivo di € 122.664,31, da cui Contr detrarre € 59.400,00 in ragione degli acconti versati da Nel giudizio si costituiva , mentre restava contumace Controparte_2 Persona_1
[...]
La resistente contestava il quantum debeatur preteso dal in particolare la personalizzazione Pt_1 richiesta per il danno non patrimoniale. Riteneva che tale personalizzazione non fosse dovuta nel caso di specie in quanto indimostrata e ingiustificata alla luce delle caratteristiche della vicenda. Il ricorrente, infatti, non aveva mai provato di aver subito un pregiudizio ulteriore e più grave di quelli ordinariamente conseguenti al tipo di lesione patita, legato alla sua irripetibile, personale e specifica esperienza di vita e, quindi, non suscettibile della 'standardizzazione' del danno non patrimoniale già considerata dai valori predisposti dalle tabelle del Tribunale di Milano. Contr Sosteneva altresì l' infondatezza della richiesta di risarcimento del danno morale, in difetto di prova. Contestava infine alcune delle voci di danno patrimoniale, in assenza di prova dell'effettivo pagamento. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa con Ordinanza del 2 novembre 2023 con i seguenti passaggi logico – giuridici. Il Tribunale ha aderito in primis alle conclusioni assunte dal c.t.u. in ordine alla quantificazione del danno biologico, riconoscendo una invalidità permanente nella misura del 23% e una temporanea al 100% per 60 giorni, al 75% per 90 giorni, al 50% per 45 giorni e al 25 % per 30 giorni. In secondo luogo, ha escluso che le circostanze allegate dal ricorrente fossero idonee a giustificare la personalizzazione del danno. In particolare, che l'illecito costituisca un reato non giustifica ex se, secondo il giudicante, un incremento nella liquidazione del danno patito dalla vittima dell'evento lesivo, potendo semmai comportare, laddove sia stata raggiunta la prova, la liquidazione di un danno morale ex art. 2059 c.c., di cui il non aveva tuttavia domandato il ristoro. Pt_1
Parimenti, il primo giudice non ha dato rilievo alla prospettazione del ricorrente, secondo cui il sig.
avrebbe attuato uno stratagemma consistito “nel servirsi di un'autovettura Persona_2 immatricolata all'estero con assicurazione estera ed intestata ad uno straniero che avrebbe, poi, costretto il ricorrente ad avventurarsi in labirintiche pratiche risarcitorie, assai macchinose e, per un soggetto anziano, intuibilmente ansiogene e logoranti”. Ciò in quanto, oltre a trattarsi di tesi solo prospettata, era rimasto indimostrato che tale circostanza avesse comportato un effettivo e concreto pregiudizio in capo al danneggiato. Neppure, secondo il giudicante, giustificava la personalizzazione il fatto che, a seguito del sinistro, il non poteva più frequentare la carrozzeria di famiglia, atteso che già il consulente tecnico Pt_1 nominato aveva smentito la circostanza. Infine, né la seconda frattura occorsa al né l'asserito decadimento da questi subito in Pt_1 conseguenza del sinistro sono stati positivamente valutati ai fini della personalizzazione;
l'una perché già considerata dal consulente tecnico, l'altro perché privo di adeguati riscontri fattuali, giacché dall'esame obiettivo eseguito dal C.T.U, il danneggiato era apparso “lucido, orientato, collaborante”. In definitiva, difettavano, secondo il primo giudice, le condizioni per la personalizzazione del danno non patrimoniale, perché nella specificità del caso concreto non si rinviene la verificazione di pregiudizi ulteriori, peculiari appunto della vicenda sub iudice, rispetto a quelli ordinariamente pagina 3 di 7 ricollegabili ad un danno del tipo di quello accertato e liquidato e non ricompresi nella percentuale di danno biologico sub specie di invalidità permanente e di inabilità temporanei riconosciuta (pag. 10 sentenza). Pertanto, tenuto conto dell'età del ricorrente, di anni 81 al momento del fatto, e delle percentuali di invalidità riconosciute nella consulenza tecnica, il giudicante ha liquidato € 65.097,50 (di cui € 49.505,00 a titolo di danno permanente ed € 15.592,50, a titolo di danno temporaneo). Ha limitato invece il danno patrimoniale a soli € 1.810,13, avendo il CTU indicato in € 90,30 le spese mediche sostenute dal ricorrente in conseguenza del sinistro, a cui aggiungere le spese sostenute per il pagamento dell'onorario del CTP e le spese relative ai compensi del CTU. Contr Detratta la somma già corrisposta da in favore della parte ricorrente, pari ad € 59.400,00, ha definitivamente condannato quest'ultima a risarcire controparte di residui € 7.507,80, oltre interessi. Avverso la decisione ha proposto appello formulando un unico motivo di gravame. Parte_1
Nel giudizio si è costituita , insistendo per l'infondatezza Controparte_1 dell'appello proposto e la conferma della prima decisione. Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con provvedimento del 18.06.2025.
*** Con l'unico motivo di gravame formulato si duole del mancato riconoscimento, da Parte_1 parte del primo giudice, del danno morale, sull'erroneo presupposto che non sarebbe stato richiesto in sede di ricorso. Sostiene invece di avere espressamente domandato la liquidazione di tale componente, quantificando il punto per incremento per sofferenza soggettiva in € 1.399,05. Rileva, peraltro, che il giudice di primo grado aveva liquidato la componente di sofferenza soggettiva per il danno da invalidità temporanea. L'ordinanza risulterebbe quindi illogica e contradditoria, laddove con riguardo al danno permanente ha ritenuto di non liquidare la componente soggettiva del danno non patrimoniale da sofferenza interiore, sull'erroneo presupposto che il “danno morale” non sarebbe stato richiesto dal ricorrente, salvo poi però riconoscerlo, invece, nella quantificazione del danno temporaneo (pag. 7 atto di appello). Precisa altresì che la sofferenza soggettiva interiore non è suscettibile di accertamento medico – legale ma può essere provata in via di presunzione. Nel caso di specie, le argomentazioni spese anche ai fini del riconoscimento della personalizzazione del danno dimostrerebbero, secondo parte appellante, il decadimento umorale, personale e fisico del e le conseguenti sofferenze soggettive interiori. Pt_1
In particolare, il sinistro patito avrebbe impedito all'appellante di frequentare attivamente la carrozzeria da lui fondata.
L'appello formulato è infondato e non può trovare accoglimento. È vero, infatti, che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale incombe sul giudice del merito l'obbligo di tenere conto di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, valutando distintamente tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius nella vita quotidiana (danno biologico, dinamico - relazionale). Tuttavia, spetta al danneggiato fornire adeguata allegazione e prova della compresenza di tali diverse conseguenze, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie. Oggetto dell'accertamento e della liquidazione del danno non patrimoniale in sede risarcitoria è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, che può presentarsi pagina 4 di 7 in entrambe le componenti – l'una, il danno morale, rappresentata da stati d'animo, quali il dolore, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione;
l'altra, il danno biologico nelle sue componenti dinamico relazionali, che invece si manifesta appunto nella sfera delle relazioni di vita esterne – che costituiscono componenti diverse del danno, autonomamente risarcibili, solo però se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (Cass. 6444/2023). Il danno morale conserva piena autonomia anche rispetto alla personalizzazione, dal legislatore riferita alla sola componente propriamente biologica del danno non patrimoniale. L'art. 138, comma 3, c.d.a. prevede infatti che: “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale [...], può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”). La diversità delle conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico relazionale si riflettono, inoltre, sulle modalità di liquidazione del danno alla salute, secondo le quali il giudice del merito è tenuto a: “1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico- relazionale;
d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.” (Cass. 7892/2024). Nella fattispecie in decisione parte appellante ribadisce di avere domandato in sede di ricorso la componente morale del danno biologico per avere riportato, nella quantificazione domandata, anche il punto di incremento per sofferenza soggettiva, ammontante a € 1.399,05. Osserva che anche la controparte avrebbe espressamente ammesso la sussistenza della richiesta risarcitoria per danno morale, dal momento che nei propri scritti difensivi rilevò l'illegittimità ed infondatezza della richiesta di risarcimento del danno morale avanzata ex adverso, quale danno inteso come sofferenza soggettiva interiore (pag. 8 appello). Ora, anche ammettendo che la domanda originariamente proposta debba interpretarsi come comprensiva del risarcimento del danno morale, manca in questa sede una adeguata allegazione (ossia descrizione) e prova della sofferenza intima in cui esso si sostanzia. L'unica circostanza allegata dal è costituita dalla perdita della possibilità di frequentare Pt_1 attivamente la carrozzeria da lui stesso fondata, in ragioni dei dolori e delle compromissioni fisiche derivanti dal sinistro (pag. 9 atto di appello). In effetti l'appellante a sostegno della domanda richiama la testimonianza resa nel procedimento penale dal proprio medico di base, il quale aveva affermato che precedentemente al sinistro lo stato di salute di era buono, era in grado di lavorare e stava lavorando, mentre dopo l'incidente aveva perso Pt_1 autonomia (pag. 9 atto di appello).
pagina 5 di 7 Tali aspetti, tuttavia, non descrivono una sofferenza intima, ma attengono ai (normali e già risarciti) effetti negativi che la lesione stimata nel 23 % ha prodotto sulle attività quotidiane, e sulla vita di relazione, profili che integrano il danno biologico. Sebbene sia consentito alla parte danneggiata di invocare la lesione psico – fisica subita, quale elemento presuntivo idoneo a legittimare il riconoscimento di un coesistente danno morale, non è ammesso l'automatico riconoscimento di tale danno. La giurisprudenza di legittimità ha infatti ribadito che, proprio la difficoltà per le parti contrapposte al danneggiato di percepire la dimensione soggettiva ed intima del danno morale invocato impongono alla parte danneggiata oneri di allegazione rafforzati;
solo in presenza di una adeguata allegazione il giudice può ricorrere al ragionamento presuntivo, per accertare l'esistenza della sofferenza descritta. L'esigenza, infatti, è quella di evitare un'indebita locupletazione del danneggiato qualora quest'ultimo si sia sottratto ad una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari, idonei a supportare la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo- emotivo (Cass. 6444/2023). D'altra parte, il primo criterio logico - presuntivo individuato dalla Suprema Corte per l'accertamento del danno morale è rappresentato dal rapporto di proporzionalità diretta tra la gravità della lesione e l'insorgenza di una sofferenza soggettiva: tanto più grave sarà la lesione della salute, tanto più potrà presumersi l'esistenza di un correlato danno morale (cfr. Cass. 20661/2024). Al riconoscimento di danni biologici contenuti corrisponderà quindi un maggior rigore nell'allegazione e prova della sofferenza intima rivendicata, dovendo ritenersi normalmente assorbite, (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze morali della lesione. Nel giudizio di primo grado il giudice ha riconosciuto un danno biologico permanente nella misura del 23%, (peraltro comprensiva della quota di danno riconducibile alla caduta accidentale ed estranea al sinistro in questione). Quanto alle conseguenze della lesione, la difesa appellante si è limitata a riferire che il sinistro avrebbe determinato “un grave e precipitoso decadimento umorale, personale e fisico, con conseguenti sofferenze soggettive interiori permanente” circostanze prive di qualsivoglia riscontro probatorio, dacchè gli elementi allegati e dimostrati (anche dalla testimonianza del medico), si limitano alla difficoltà di andare alla carrozzeria in bicicletta, e alla perdita di autonomia, e quindi operano su un altro piano, e non rilevano, ai fini di provare la componente morale. Infine, del riconoscimento della componente morale per l'invalidità temporanea se ne sarebbe potuta lamentare esclusivamente la controparte, dunque, in assenza di contestazione della parte che ne aveva interesse, la contraddizione non può essere risolta.
-L'appellante, che seppure per una somma modesta in primo grado ha visto accogliere la domanda, non è soccombente, ma vittorioso, nel giudizio;
le spese del grado quindi si compensano, nonostante il rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
– rigetta l'appello proposto, confermando integralmente l'ordinanza emessa dal Tribunale di Piacenza nell'ambito del procedimento R.G. 2596/2022 il giorno 2.11.2023;
– compensa le spese del grado.
pagina 6 di 7 Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 4 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 7 di 7