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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 22/09/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1943/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Grasselli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1943/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Fulvi Ezio, giusta Parte_1 C.F._1 procura speciale alle liti, depositata unitamente all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Civitanova Marche in Corso Umberto I n. 26/A
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Girardi RE e dell'avv. Polito Anna, come da procura speciale alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta presso a Trento Controparte_2 in Via Brennero n.139
CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità per fatto del custode
CONCLUSIONI
Precisate all'udienza del 11.3.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con riserva sciolta il
29.3.2025 e comunicata il 31.3.2025
Per parte attrice: come da nota depositate in data 6/03/2025 in sostituzione dell'udienza dell'11/03/2025: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Macerata, rigettata ogni avversa istanza, domanda ed eccezione, non accettando contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove ove formulate ex adverso:
- NEL MERITO: per tutte le ragioni di diritto e gli elementi fatto dedotti ed acquisiti nella presente causa e per ogni altro motivo rilevabile d'ufficio:
pagina 1 di 15 - IN VIA PRINCIPALE, ritenuta ed accertata l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro per cui è causa, condannarlo al risarcimento tutti i danni subiti dall'attore, nella misura pari a € 6.983,42 (seimilanovecentottantatre/42) o in quell'altra maggiore o minore che riterrà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del sinistro a quello dell'effettivo soddisfo
- IN VIA SUBORDINATA, ove ritenuta la ricorrenza di un residuale minimo concorso del fatto colposo del danneggiato/creditore, ridurre l'ammontare del risarcimento spettante all'attore proporzionalmente all'accertata misura di tale concorso, accertando l'ammontare della somma spettante all'attore, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del sinistro a quello dell'effettivo soddisfo.
- IN VIA ISTRUTTORIA: si reitera la richiesta di ammissione di tutti i mezzi di prova rigettati in sede istruttoria e dunque:
- prova testi sui capitoli nn. 2-4-57-8-9 della memoria ex art. 183 comma 6 n 2 cpc, con i testi ivi indicati;
- si opus, CTU cinematica/modale, finalizzata a ricostruire le modalità del sinistro per cui è causa.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, Cap
e I.V.A. se dovuta come per legge-
Per parte convenuta: come da note depositate in data 28.02.2025 in sostituzione dell'udienza dell'11.03.2025
- in via principale: rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto essendo la responsabilità del sinistro esclusivamente addebitabile alla condotta del sig.
[...]
Pt_1
- in via subordinata: ridurre il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa del sig. nella causazione Parte_1 del sinistro;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge con distrazione delle spese di lite in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 3.08.2022 ed in pari data iscritto a ruolo, Parte_1 conveniva in giudizio il per sentirlo condannare ex art. 2051 e/o in Controparte_1
pagina 2 di 15 subordine ex art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti (indicati nell'atto costitutivo nella misura di € 6.983,42) in conseguenza delle lesioni riportate, in data
7.11.2019, a causa della caduta improvvisa di un masso che si staccava dalla parete rocciosa per urtare contro l'auto del mentre egli percorreva la strada in località Pisciarelle e, pertanto, perdeva il Pt_1 controllo del veicolo condotto.
Difatti, parte attrice allegava che:
- il pomeriggio del 7.11.2019, quando il era in guida dell'autoveicolo Opel Meriva, targato Pt_1
CL611ST in cui erano trasportati anche i figli e la moglie, perdeva il controllo del veicolo a causa della caduta improvvisa - proprio nel mentre egli stava percorrendo la strada- di un masso che dalla parete terrosa insistente a lato della carreggiata finiva proprio sotto il veicolo condotto dal medesimo;
- prestati i primi soccorsi, allertato il 118 da parte del e prestati i primi soccorsi, i sanitari si Pt_1 recavano sul luogo del sinistro e soccorrevano i figli del i quali venivano portati al pronto Pt_1 soccorso ed in seguito (unitamente alla coniuge venivano risarciti dalla Persona_1 compagnia assicurativa (doc. 1 parte attrice);
- si recavano sul posto anche le forze dell'ordine al fine di accertare le dimensioni del masso nonché le condizioni della strada e delle sue pertinenze (all.2 – relazione della polizia locale);
- due giorni dopo il sinistro, in data 09.11.2019 il si recava al Pronto soccorso Pt_1 dell'ospedale e gli venivano diagnosticati: “trauma distrattivo rachide cervicale e spalla sinistra” con prognosi di giorni 30 (doc.4),
- a causa della gravità delle lesioni l'uomo presentava postumi invalidanti ed era costretto a sottoporsi a cure specialistiche (doc. 5) e sostenere visite mediche per poi essere dichiarato, in data 30.12.2019, clinicamente guarito (doc. 6 e doc.7);
- l'attore produceva anche perizia di parte, redatta dal medico dott. (doc. 7); Persona_2
- in data 16.01.2020 richiedeva l'integrale risarcimento del danno al Controparte_1
il quale invece negava ogni responsabilità nel sinistro, ascrivendolo unicamente alla
[...] condotta del ritenuta negligente (doc.10), anche in ragione della dichiarazione resa dalla Pt_1 minore nell'occasione della visita medica al Pronto Soccorso (doc. 12 parte Persona_3 attrice);
pagina 3 di 15 - la negoziazione assistita avviata da parte del (doc. 14 parte attrice) non sortiva alcun Pt_1 effetto (doc. 15 parte attrice);
Differita l'udienza ai sensi dell'art. 168 bis comma 5 c.p.c. dal 5.12.2022 al 23.1.2023, con comparsa di costituzione depositata in data 12.11.2022 si costituiva in giudizio il Controparte_1 contestando tutto quanto prodotto e dedotto da parte attrice, in particolare
- riteneva l'insussistenza della propria responsabilità in merito al sinistro occorso al sia ai Pt_1 sensi dell'art. 2051 c.c. che ai sensi dell'art. 2043 c.c.
- sosteneva che vi fosse stata una condotta negligente e disattenta dell'attore tale da integrare egli estremi del caso fortuito ed interrompere il nesso di causalità in quanto:
a) la situazione di pericolo era ben prevedibile, vivendo il vicino ai luoghi ove si era Pt_1 verificato il sinistro e avendo ammesso che la strada, di campagna, presentava a lato una parete sia erbosa che terrosa priva di rete metallica di contenimento massi b) sulla base delle dichiarazioni rilasciate dalla figlia dell'attore, come Parte_2 risultanti nella documentazione del Pronto soccorso, il masso si trovava già sulla carreggiata e, quindi, trattandosi di tratto rettilineo, visto lo spazio della carreggiata, era avvistabile ed evitabile con idonee manovre
All'udienza di prima comparizione e trattazione della causa, erano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e, in seguito, la causa era istruita a mezzo di prova orale (all'udienza del 03.10.2023 erano ascoltati i testi di parte attrice, e Persona_1 Parte_2 Testimone_1 rispettivamente moglie e figli dell'attore e, per parte convenuta, erano ascoltati e Controparte_3
rispettivamente medico e medico di emergenza territoriale dell'ospedale di Controparte_4
Civitanova Marche) e C.T.U medico-legale affidata alla dott.ssa Persona_4
All'esito, era fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Subentrato lo scrivente magistrato come da d.p. 62/2024, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza indicata in epigrafe e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
***
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta nei limiti di quanto si dirà.
Preliminarmente, va osservato che la verificazione del fatto per cui è causa nella data e nei luoghi indicati in citazione quale evento storico verificatosi in data 7.11.2019 presso la località Pisciarelle di pagina 4 di 15 Civitanova Marche quando il conduceva l'atto su cui viaggiavano moglie e figli non pare potersi Pt_1 mettere in discussione, considerate le allegazioni e le risultanze probatorie in atti.
Difatti, la verificazione dell'evento dannoso è confermata, oltre che dalla prova testi (su cui si tornerà fra breve), anche dalla relazione di intervento della Polizia Locale (doc. 2 attore) nella quale gli agenti attestano che sui luoghi (località Pisciarelle) era presente l'auto condotta dal danneggiata da un Pt_1 masso, ancora visibile nella carreggiata (vedi le foto alle pagine 6 e 7 del doc. 2 prodotto da parte attrice).
L'unico aspetto sul quale, difatti, verte contestazione fra le parti è quello relativo alla dinamica dell'evento e ciò specificamente se il masso si sia staccato e sia caduto sulla carreggiata quasi contestualmente al passaggio dell'autoveicolo condotto dal (come ha indicato parte attrice) o se il Pt_1 masso fosse già presente sulla strada (come sostiene la convenuta).
Orbene, alla luce delle risultanze in atti, risulta pienamente corroborata la ricostruzione dell'evento indicata da parte attrice e cioè che il masso non era già presente sulla sede stradale ma appunto si staccava e cadeva (urtando la parte anteriore-laterale del veicolo) in maniera quasi concomitante rispetto al passaggio del mezzo.
Difatti, la teste coniuge dell'attore, sentita all'udienza del 03.10.2025, ha dichiarato Persona_1
“io ho visto il masso rotolare dalla ripa proprio nel momento in cui noi stavamo arrivando con la macchina, e il masso ha colpito la fiancata destra nella parte anteriore” e questa versione è stata confermata anche dall'altra teste sentita (figlia dell'attore) la quale sul capitolo 3 ha Parte_2 risposto “è vero, quando noi siamo arrivati la strada era pulita e il masso è caduto proprio nel momento in cui stavamo passando in quel punto”.
Difatti, pur se ambedue i testi sono legati all'attore da vincoli familiari, “In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” ( cfr. Cass. Civ. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 6001 del 28/02/2023).
pagina 5 di 15 Parte convenuta, del resto, sostiene che non sarebbe questo il reale accadimento dei fatti in quanto nel doc. 1 dalla stessa convenuta prodotto vi sarebbero referti di Pronto soccorso firmati dai sanitari dai quali si desume che il masso era già in strada (cfr. pag. 4 e 5 del doc. 1 di parte convenuta).
Orbene, sul punto va rilevato che i due referti sono firmati dai sanitari (dirigente Controparte_3 medico del Pronto Soccorso) e (medico di emergenza territoriale), entrambi Controparte_4 sentiti quali testi i quali -rispetto alle indicazioni contenute nei loro certificati- hanno dichiarato
- il d'RE “io nel referto riporto quanto riferitomi dal triagista, il quale all'ingresso del paziente in pronto soccorso chiede la descrizione della dinamica dell'evento e, normalmente, io, a meno che non si tratti di una dinamica importante per comprendere l'aspetto clinico, come ad esempio un impatto tra due vetture, non chiedo altre informazioni al paziente”
- il “il documento è a mia firma ma io non ricordo le specifiche circostanze, è passato CP_4 molto tempo”
Effettivamente, anche queste dichiarazioni paiono a questo Giudice altamente credibili, se valutate unitamente ad altre.
Infatti, il dott. è il medico che ha firmato il referto per come Controparte_3 Parte_2 confermato dal doc. 12 prodotto da parte attrice (trattasi del certificato del pronto soccorso relativo all'ingresso di ), sottoscritto appunto dal medico dott. (indicato come Parte_2 Controparte_3 medico che dimette), ove si legge quanto segue pagina 6 di 15 Esaminando il complesso di questo certificato, infatti, si desume chiaramente che l'indicazione tanto valorizzata da parte convenuta
è proprio quella raccolta al Triage (cioè nel momento in cui è stato attribuito codice verde) e quindi è stata raccolta da un soggetto (tale o in alternativa diverso dal Persona_5 Persona_6 sottoscrittore del referto ( , di tal che -considerando anche l'esistenza di possibili Controparte_3 imprecisioni (sia di trasposizione dell'operatore sia della minore che veniva indicata come spaventata)-
è inverosimile attribuire fede ad essa più che alle testimonianze.
Del resto, la teste all'epoca minore, sentita su tali profili dal precedente G.I., ha Parte_2 affermato “io non ricordo di aver riferito quanto riportato nel referto, ricordo con esattezza la scena cui ho assisto quando il masso è caduto come ho già riferito prima”;
cap. 5): “non ricordo cosa abbia detto mio fratello”, con una versione che appare credibile, potendovi essere state negli operatori -che attribuiscono in pochi minuti codici di priorità sanitaria- scarsa precisione nella dinamica (peraltro neanche rilevante dal punto di vista sanitario).
Peraltro, una diversa valutazione della risultanza documentale pare possibile anche alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “le certificazioni rilasciate dai sanitari di una struttura pubblica ospedaliera sono assistite da fede privilegiata solo quanto alla loro provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni rese al medesimo, e agli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 24 settembre
2015, n. 18868, Rv. 636969-01), sicché tale efficacia è da intendersi limitata a "quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento" (Cass. Sez. Lav., ord. 20 novembre 2017, n. 27471, Rv. 646436-01; Cass. Sez. 3, sent. 30 novembre 2011, n. 25568, Rv. 620437-
01), in quanto anche per esse, come per ogni atto pubblico, tale piena efficacia probatoria, fino a querela di falso, "non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi, la cui verità ed esattezza può essere contestata con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge" (così
pagina 7 di 15 già Cass. Sez. 3, sent. 17 febbraio 1962, n. 326, Rv. 250505-01; per Ric. 2021 n. 29673 sez. M3 - ud.
04-05-2022 applicazioni recenti si vedano Cass. Sez. 6-1, ord. 25 luglio 2019, n. 20214, Rv. 654964-
01; Cass. Sez. 2, ord. 29 settembre 2017, n. 22903, Rv. 645568-01)” (cfr. in motivazione Cass. civ.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27288 del 2022), non avendo l'attestazione del sanitario valore di prova legale quanto alle circostanze in cui si era verificato l'evento dannoso, non foss'altro perché l'indicazione è raccolta da altri e meramente riportata dal sanitario (tanto che l'altro medico neanche ricordava il caso,
a distanza di tempo).
Tanto meno si può desumere la bontà della ricostruzione del dai danni riportati dal veicolo, CP_1 visto che -effettivamente- il masso (che è stato rinvenuto a circa 1,50 metri dal margine della carreggiata) ha colpito la parte anteriore ma laterale destra del veicolo e la gomma è finita poi a terra
(cfr. doc. 2 pagina 8 attore), il che appunto non sconfessa la caduta avvenuta in maniera quasi concomitante col passaggio del mezzo.
Orbene, alla luce della dinamica come sopra ricostruita, in ossequio ai normali canoni dell'onere probatorio in materia (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024; Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 11152 del 27/04/2023 secondo le quali è onere del danneggiato provare l'esistenza del rapporto di custodia della cosa che ha provocato il danno nonché il nesso di causalità tra la cosa e il danno, senza che sia necessario provare l'insidiosità o il trabocchetto), possono considerarsi provate sia la verificazione dell'evento dannoso in esame sia il suo essere conseguenza del modo d'essere della cosa in custodia.
Difatti, dalle fotografie in atti (pur se di scarsa qualità perché in bianco e nero) appare evidente che la strada percorsa dal è una strada con ai lati vegetazione, arbusti, terriccio (cfr. doc. 2 e anche doc. Pt_1
3 di parte attrice- non contestato dalla controparte quanto a corrispondenza con lo stato dei luoghi) senza alcuna barriera metallica protettiva, tanto che nella foto a pagina 3 del doc. 2 di parte attrice si vede palesemente come la stessa cunetta risulti ostruita da materiale (non è chiaro se fogliame o terra) e addirittura a pagina 4 del medesimo documento 2 si vede chiaramente che vi sono anche dei pezzi di roccia (più chiari della zona di terra/vegetazione).
In un simile contesto, invero, è abbastanza evidente che l'ente proprietario della strada deve prevedere idonee misure volte a mitigare il rischio che il materiale della sovrastante scarpata (rami, massi, cumuli di terra) finisca sulla carreggiata, creando una considerazione di insicurezza per l'automobilista e, invece, nulla di tutto ciò pare essere stato fatto visto che pagina 8 di 15 - le reti metalliche sono assenti
- è non contestato (con ogni valore ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) che non vi fossero segnali di pericolo di alcun tipo
- la cunetta è palesemente sporca
- lo stesso nella sua comparsa neanche tenta di dire che la caduta del Controparte_1 masso fosse imprevedibile ma anzi afferma l'opposto sostenendo (così a pagina 6 della comparsa) “è notorio che le strade di campagna e/o collina presentano della vegetazione
(arbusti, terra, pareti rocciose, etc …) a lato della carreggiata e, dunque, è prevedibile che i conducenti trovino sul manto stradale residui della predetta vegetazione” e riferendosi al conducente dice “potendo ragionevolmente attendersi la presenza di massi e/o altra vegetazione sulla carreggiata.”
Ebbene, viene da dire che se (secondo la logica del convenuto) è immaginabile per il conducente che massi si stacchino dalla parete a ridosso della strada, tanto più dovrebbe questi rischi dovrebbero essere immaginabili per il che, tuttavia, dovrebbe esercitare sulla cosa propria una custodia e quindi CP_1 adottare misure di protezione degli utenti e non lasciare determinate aree nell'incuria.
La giurisprudenza, infatti, ha da tempo affermato che “L si presume responsabile, ai sensi CP_5 dell'art. 2051 cod. civ., del danno causato ad un automobilista dalla presenza di un grosso sasso sulla sede stradale, a meno che non dimostri che il danno sia stato causato da una condotta colposa della vittima.” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 16542 del 28/09/2012) e tale principio va adattato al caso di specie visto che lo stato dei luoghi sicuramente consigliava di apporre o reti metalliche a protezione della caduta di massi o almeno idonea segnaletica di pericolo e nulla di tutto ciò è stato fatto pur se -per stessa ammissione della convenuta- la caduta di materiale era prevedibile (cfr. in termini Cass. civ. Sez.
3, Sentenza n. 2356 Sez. 3, Sentenza n. 23562 del 11/11/2011 (Rv. 620514 - 01) secondo cui “In tema di circolazione stradale è dovere primario dell'ente proprietario della strada (e dell in relazione CP_5 alle strade e autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri attribuiti all'ente proprietario) garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l'evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso
pagina 9 di 15 che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli
e dei pedoni in totale sicurezza.”).
Infatti, l'art. 14 comma 1 del Codice della strada riguarda anche la dotazione di attrezzature e segnaletica non solo per la sede stradale ma anche per le pertinenze.
In assenza di congrue deduzioni del sul punto, si deve concludere che lo stesso non abbia CP_1 provato di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire l'eventualità che il bene oggetto di custodia rappresentasse un pericolo (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11802 del 09/06/2016), con conseguente sua responsabilità.
Va, pertanto, verificato unicamente se la condotta del danneggiato possa essa stessa integrare un caso fortuito che abbia interrotto il nesso causale, così che il custode vada esente da responsabilità (cfr.
Cass. Civ. sez. III, n. 20986 del 18/07/2023).
Orbene, alla luce di quanto ricostruito sopra sulle modalità di verificazione del sinistro, nonostante il abitasse non distante dai luoghi, si deve affermare che non v'è alcun elemento in atti che Pt_1 suffraghi una condotta tanto imprudente da integrare colpa esclusiva dell'evento, visto che nel condurre un autoveicolo (pur in una strada di campagna) non si suole affatto pensare al rischio di caduta massi, vieppiù se le condizioni meteo non sono particolarmente sfavorevoli (e nulla viene dedotto sul fatto che ad esempio vi fosse forte vento o vi fossero o vi fossero state forti piogge anche nei giorni precedenti)
Tanto meno, ad avviso di questo Giudice, è fondata la difesa del circa il fatto che il masso CP_1 fosse evitabile dall'automobilista perché la strada è rettilinea e abbastanza spaziosa.
In primo luogo, infatti, va osservato che la caduta del masso quasi contestualmente al passaggio del mezzo (come hanno detto i testi) riduce fortemente la capacità di reazione del conducente;
in secondo luogo, soprattutto guardando la foto 7 del medesimo doc.2 di parte attrice, non sembra che la strada abbia un andamento tale ed un'ampiezza idonea a consentire ogni manovra, visto che per evitare il masso -sempre che ve ne sia il tempo- si rischia di sterzare e invadere l'altra corsia, il che, comunque, in una strada di campagna, magari frequentata da mezzi agricoli, è pur sempre un rischio.
Peraltro, nell'atto di guidare, il conducente ha una visuale proiettata soprattutto sull'esistenza di pedoni e di altri veicoli e, quindi, normalmente confida nella sicurezza quanto meno di ciò che è posto ai margini stradali, il che -invero- considerando il momento in cui il masso è caduto (poco prima del pagina 10 di 15 passaggio del mezzo) e il fatto che non vi siano altre deduzioni su eventuali imprudenze consente di escludere anche qualsivoglia concorso di colpa.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, il va ritenuto integralmente Controparte_1 responsabile dei danni patiti dal a causa del sinistro occorsogli in data 07.11.2019, di tal che ha Pt_1 diritto a vedersi risarcito del danno patito.
Quanto al danno non patrimoniale, la consulenza tecnica d'ufficio, depositata in data 25/05/2024, ha riscontrato, anzitutto, che “Le lesioni patite da a seguito del sinistro occorso in data 07.11.2019 Pt_1 sono quindi di natura muscoloscheletrica, di ambito ortopedico, e possono essere ricondotte alla diagnosi di “trauma distrattivo del rachide cervicale e della spalla sinistra”, e, prendendo posizione sul fatto che l'uomo sia andato a farsi controllare solo dopo due giorni, ha osservato “Vero è che Pt_1 non si è immediatamente recato in pronto soccorso per le cure del caso, ma altrettanto vero è che, in maniera congruente e credibile rispetto alle sue affermazioni (la preoccupazione per i due figli coinvolti nell'incidente maggiore rispetto all'interesse per la propria persona) e al carattere lievissimo di gravità delle lesioni, si è recato in ospedale per sottoporsi a visita ortopedica dopo due giorni dal sinistro occorso, elemento temporale questo che ragionevolmente nulla incide in termini di relazione causale sulle manifestazioni rilevate sia clinicamente che alle indagini diagnostiche strumentali eseguite”, giungendo a determinare i postumi come segue “Nella determinazione dell'inabilità temporanea, considerate le condizioni di salute di , nello specifico tipologia ed entità delle lesioni Pt_1 così come descritte e valutate, si possono ragionevolmente riconoscere complessivamente 45
(quarantacinque) giorni di prognosi. In relazione alla quantificazione della stessa, è possibile ricollegare progressivamente l'inabilità temporanea parziale così come segue: al 75% per 15
(quindici) giorni, al 50% per 15 (quindici) giorni, al 25% per i restanti 15 (quindici) giorni.
In considerazione del quadro clinico anamnesticamente rappresentato, nonché dell'obiettività rilevata, con riferimento alle Linee Guida per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico formulate dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni – SIMLA, si ritiene che possano essere ammessi in conseguenza del sinistro occorso postumi di rilevanza ortopedica quantificabili complessivamente in misura del 2 % (due). Con precisione, i postumi sono riconducibili
a esiti di trauma distrattivo del rachide cervicale e di trauma distrattivo della spalla sinistra.
Dalla documentazione in atti, dai rilievi anamnestici e dall'obiettività raccolta, anche in considerazione del fatto che l'incidente stradale si è verificato ormai quasi quattro anni fa, la scrivente ritiene che i postumi esitati siano oramai stabilizzati e pertanto che non possano essere eliminati. pagina 11 di 15 Il Giudice, infatti, ritiene che tale accertamento, in quanto frutto di indagine attenta e scrupolosa dell'ausiliario, cui neanche i consulenti di parte hanno formulato osservazioni, possa essere posto a base della decisione.
Del resto, "in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente" (cfr. Cass. n. 23362 del 2012).
La liquidazione del danno non patrimoniale, pertanto, va effettuata, sulla base di tali parametri, applicando le tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate al 2024.
In particolare, sulla base dell'invalidità temporanea ravvisata dal Consulente tecnico, quale ausiliario del giudice, nella invalidità al 75% di 15 gg, di invalidità al 50% di 15 gg e invalidità parziale al 25% di 10 gg, assumendo, altresì, un punto base di 115,00 euro al giorno (non essendovi elemento alcuno in atti per una personalizzazione), va liquidata la somma di euro 2.587,50 e cioè per invalidità parziale al
75% euro 1.293,75, invalidità parziale al 50% pari a euro 862,50 e invalidità parziale al 25% pari a euro 431,25.
Tale somma, secondo quanto previsto dai giudici di legittimità, va devalutata alla data di insorgenza dell'invalidità, corrispondente alla data del sinistro (verificatosi il 7.11.2019) sulla somma originaria, via via annualmente rivalutata, spettano gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Quanto al danno da invalidità permanente, invece, considerando un punto di danno biologico di euro
1.480,36 e l'età del danneggiato al momento del sinistro avvenuto in data 07.11.2019 (48 anni) e la percentuale di menomazione permanente alla salute indicata nel 2%, il quantum risarcitorio risulta pari a complessivi euro 2.265,00.
Difatti, sulla somma non può riconoscersi l'incremento per danno morale, come ben spiegato da Cass. civ. sez. 3, Ordinanza n. 15733 del 2022 secondo cui “trova, dunque, definitiva conferma sul piano normativo, come già da tempo affermato da questa Corte, il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma 'danno morale' allude a una realtà che
pagina 12 di 15 (diversamente dal danno biologico) rimane in sé insuscettibile di alcun accertamento medico-legale, e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato
(v. Sez. 3, Sentenza n. 25164 del 10/11/2020)” sicché “il giudice di merito dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale
(c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano” [quelle del 2024], “che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno
(accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico).”
Trattandosi di debito di valore, secondo i principi della giurisprudenza, l'importo va devalutato alla data di cessazione dell'invalidità temporanea (Cass. civ. n. 26897 del 19.12.2014, cioè 45 giorni dopo il sinistro e quindi al 22.12.2019); sulla somma originaria, via via annualmente rivalutata in base agli indici Istat, sono dovuti gli interessi legali (cfr. Cassazione civile 1712/1995).
Venendo, infine, al danno patrimoniale, esso va riconosciuto nella somma di cui all'allegato 8 di parte attrice, avendo anche la CTU evidenziato “Le spese mediche sostenute da , presentate, Pt_1 documentate e coerenti rispetto alla necessità di cure e di riabilitazione, possono essere determinate nella cifra corrispondente ad un totale di euro 1.130,50 (millecentotentra/50).”
Secondo il noto insegnamento dei giudici di legittimità, la somma va devalutata alla data di insorgenza del sinistro (7.11.2019); sulla somma originaria, via via annualmente rivalutata, spettano gli interessi legali a titolo di risarcimento del danno da ritardato pagamento, equitativamente determinato in misura pari agli interessi legali in difetto di diversa e specifica prova sull'uso che il danneggiato avrebbe fatto del denaro tempestivamente ricevuto;
sulla somma così complessivamente determinata, decorrono gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
pagina 13 di 15 Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto sono poste integralmente a carico del
[...]
ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, e Controparte_1 seguendo lo scaglione del decisum (da euro 5.200,00 a 26.000,00 euro), utilizzando (dato che il riconosciuto si situa prossimo margine inferiore dello scaglione) valori prossimi ai minimi per tutte le fasi.
Del resto, come messo in luce da Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, n. 2386, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione.
Oltre a ciò, parte attrice ha diritto di vedersi rimborsate anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, spesa documentata come pagata in sede di scritti finali, pari a euro 1.000,00 (cfr. fattura allegata alla memoria di replica del 17/06/2025) atteso che, come ritenuto in giurisprudenza
(Cass. Civ. sez. III, Ordinanza, n. 26729 del 15/10/2024) “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1,
c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue”, ritenendo altresì la presenza del medico legale di parte convenuta, dott. alle operazioni peritali svolte Persona_2 dall'ausiliario del Giudice, come dalla dott.ssa attestato “Le operazioni peritali sono state svolte Per_4
Cont presso lo studio della sede di Macerata, UOC PSAL di via Annibali 31 L, Piediripa – Macerata alla presenza di: la parte ricorrente, sig. nato il [...] a [...] (C.F. Parte_1
), residente a [...] in Contrada Castelletta n. 66, C.F._1 identificato a mezzo patente n. rilasciata da MIT UCO in data 02.03.2021; il Consulente NumeroD_1
Tecnico di Parte per parte ricorrente prof. ”. Persona_7
Le spese di CTU, come liquidate con decreto in corso di causa, sono anch'esse poste a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
pagina 14 di 15 a) Condanna il nella persona del Sindaco pro tempore, a Controparte_1 risarcire i danni sofferti da per il sinistro occorsogli in data 7.11.2019, per le causali di Parte_1 cui sopra, che si quantificano in euro 5.983,00 oltre accessori come in parte motiva;
b) condanna il in persona del sindaco pro tempore, a rimborsare Controparte_1
a le spese di lite che si liquidano in euro 264,00 per esborsi (iscrizione a ruolo e Parte_1 marca), in euro 1.000,00 per spese di CTP ed in euro 3.000,00 per compensi legali, oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, CPA e IVA se dovuta come per legge c) Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico del CP_1 convenuto.
Macerata, 22 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Grasselli
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Grasselli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1943/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Fulvi Ezio, giusta Parte_1 C.F._1 procura speciale alle liti, depositata unitamente all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Civitanova Marche in Corso Umberto I n. 26/A
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Girardi RE e dell'avv. Polito Anna, come da procura speciale alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta presso a Trento Controparte_2 in Via Brennero n.139
CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità per fatto del custode
CONCLUSIONI
Precisate all'udienza del 11.3.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con riserva sciolta il
29.3.2025 e comunicata il 31.3.2025
Per parte attrice: come da nota depositate in data 6/03/2025 in sostituzione dell'udienza dell'11/03/2025: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Macerata, rigettata ogni avversa istanza, domanda ed eccezione, non accettando contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove ove formulate ex adverso:
- NEL MERITO: per tutte le ragioni di diritto e gli elementi fatto dedotti ed acquisiti nella presente causa e per ogni altro motivo rilevabile d'ufficio:
pagina 1 di 15 - IN VIA PRINCIPALE, ritenuta ed accertata l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro per cui è causa, condannarlo al risarcimento tutti i danni subiti dall'attore, nella misura pari a € 6.983,42 (seimilanovecentottantatre/42) o in quell'altra maggiore o minore che riterrà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del sinistro a quello dell'effettivo soddisfo
- IN VIA SUBORDINATA, ove ritenuta la ricorrenza di un residuale minimo concorso del fatto colposo del danneggiato/creditore, ridurre l'ammontare del risarcimento spettante all'attore proporzionalmente all'accertata misura di tale concorso, accertando l'ammontare della somma spettante all'attore, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del sinistro a quello dell'effettivo soddisfo.
- IN VIA ISTRUTTORIA: si reitera la richiesta di ammissione di tutti i mezzi di prova rigettati in sede istruttoria e dunque:
- prova testi sui capitoli nn. 2-4-57-8-9 della memoria ex art. 183 comma 6 n 2 cpc, con i testi ivi indicati;
- si opus, CTU cinematica/modale, finalizzata a ricostruire le modalità del sinistro per cui è causa.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, Cap
e I.V.A. se dovuta come per legge-
Per parte convenuta: come da note depositate in data 28.02.2025 in sostituzione dell'udienza dell'11.03.2025
- in via principale: rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto essendo la responsabilità del sinistro esclusivamente addebitabile alla condotta del sig.
[...]
Pt_1
- in via subordinata: ridurre il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa del sig. nella causazione Parte_1 del sinistro;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge con distrazione delle spese di lite in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 3.08.2022 ed in pari data iscritto a ruolo, Parte_1 conveniva in giudizio il per sentirlo condannare ex art. 2051 e/o in Controparte_1
pagina 2 di 15 subordine ex art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti (indicati nell'atto costitutivo nella misura di € 6.983,42) in conseguenza delle lesioni riportate, in data
7.11.2019, a causa della caduta improvvisa di un masso che si staccava dalla parete rocciosa per urtare contro l'auto del mentre egli percorreva la strada in località Pisciarelle e, pertanto, perdeva il Pt_1 controllo del veicolo condotto.
Difatti, parte attrice allegava che:
- il pomeriggio del 7.11.2019, quando il era in guida dell'autoveicolo Opel Meriva, targato Pt_1
CL611ST in cui erano trasportati anche i figli e la moglie, perdeva il controllo del veicolo a causa della caduta improvvisa - proprio nel mentre egli stava percorrendo la strada- di un masso che dalla parete terrosa insistente a lato della carreggiata finiva proprio sotto il veicolo condotto dal medesimo;
- prestati i primi soccorsi, allertato il 118 da parte del e prestati i primi soccorsi, i sanitari si Pt_1 recavano sul luogo del sinistro e soccorrevano i figli del i quali venivano portati al pronto Pt_1 soccorso ed in seguito (unitamente alla coniuge venivano risarciti dalla Persona_1 compagnia assicurativa (doc. 1 parte attrice);
- si recavano sul posto anche le forze dell'ordine al fine di accertare le dimensioni del masso nonché le condizioni della strada e delle sue pertinenze (all.2 – relazione della polizia locale);
- due giorni dopo il sinistro, in data 09.11.2019 il si recava al Pronto soccorso Pt_1 dell'ospedale e gli venivano diagnosticati: “trauma distrattivo rachide cervicale e spalla sinistra” con prognosi di giorni 30 (doc.4),
- a causa della gravità delle lesioni l'uomo presentava postumi invalidanti ed era costretto a sottoporsi a cure specialistiche (doc. 5) e sostenere visite mediche per poi essere dichiarato, in data 30.12.2019, clinicamente guarito (doc. 6 e doc.7);
- l'attore produceva anche perizia di parte, redatta dal medico dott. (doc. 7); Persona_2
- in data 16.01.2020 richiedeva l'integrale risarcimento del danno al Controparte_1
il quale invece negava ogni responsabilità nel sinistro, ascrivendolo unicamente alla
[...] condotta del ritenuta negligente (doc.10), anche in ragione della dichiarazione resa dalla Pt_1 minore nell'occasione della visita medica al Pronto Soccorso (doc. 12 parte Persona_3 attrice);
pagina 3 di 15 - la negoziazione assistita avviata da parte del (doc. 14 parte attrice) non sortiva alcun Pt_1 effetto (doc. 15 parte attrice);
Differita l'udienza ai sensi dell'art. 168 bis comma 5 c.p.c. dal 5.12.2022 al 23.1.2023, con comparsa di costituzione depositata in data 12.11.2022 si costituiva in giudizio il Controparte_1 contestando tutto quanto prodotto e dedotto da parte attrice, in particolare
- riteneva l'insussistenza della propria responsabilità in merito al sinistro occorso al sia ai Pt_1 sensi dell'art. 2051 c.c. che ai sensi dell'art. 2043 c.c.
- sosteneva che vi fosse stata una condotta negligente e disattenta dell'attore tale da integrare egli estremi del caso fortuito ed interrompere il nesso di causalità in quanto:
a) la situazione di pericolo era ben prevedibile, vivendo il vicino ai luoghi ove si era Pt_1 verificato il sinistro e avendo ammesso che la strada, di campagna, presentava a lato una parete sia erbosa che terrosa priva di rete metallica di contenimento massi b) sulla base delle dichiarazioni rilasciate dalla figlia dell'attore, come Parte_2 risultanti nella documentazione del Pronto soccorso, il masso si trovava già sulla carreggiata e, quindi, trattandosi di tratto rettilineo, visto lo spazio della carreggiata, era avvistabile ed evitabile con idonee manovre
All'udienza di prima comparizione e trattazione della causa, erano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e, in seguito, la causa era istruita a mezzo di prova orale (all'udienza del 03.10.2023 erano ascoltati i testi di parte attrice, e Persona_1 Parte_2 Testimone_1 rispettivamente moglie e figli dell'attore e, per parte convenuta, erano ascoltati e Controparte_3
rispettivamente medico e medico di emergenza territoriale dell'ospedale di Controparte_4
Civitanova Marche) e C.T.U medico-legale affidata alla dott.ssa Persona_4
All'esito, era fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Subentrato lo scrivente magistrato come da d.p. 62/2024, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza indicata in epigrafe e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
***
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta nei limiti di quanto si dirà.
Preliminarmente, va osservato che la verificazione del fatto per cui è causa nella data e nei luoghi indicati in citazione quale evento storico verificatosi in data 7.11.2019 presso la località Pisciarelle di pagina 4 di 15 Civitanova Marche quando il conduceva l'atto su cui viaggiavano moglie e figli non pare potersi Pt_1 mettere in discussione, considerate le allegazioni e le risultanze probatorie in atti.
Difatti, la verificazione dell'evento dannoso è confermata, oltre che dalla prova testi (su cui si tornerà fra breve), anche dalla relazione di intervento della Polizia Locale (doc. 2 attore) nella quale gli agenti attestano che sui luoghi (località Pisciarelle) era presente l'auto condotta dal danneggiata da un Pt_1 masso, ancora visibile nella carreggiata (vedi le foto alle pagine 6 e 7 del doc. 2 prodotto da parte attrice).
L'unico aspetto sul quale, difatti, verte contestazione fra le parti è quello relativo alla dinamica dell'evento e ciò specificamente se il masso si sia staccato e sia caduto sulla carreggiata quasi contestualmente al passaggio dell'autoveicolo condotto dal (come ha indicato parte attrice) o se il Pt_1 masso fosse già presente sulla strada (come sostiene la convenuta).
Orbene, alla luce delle risultanze in atti, risulta pienamente corroborata la ricostruzione dell'evento indicata da parte attrice e cioè che il masso non era già presente sulla sede stradale ma appunto si staccava e cadeva (urtando la parte anteriore-laterale del veicolo) in maniera quasi concomitante rispetto al passaggio del mezzo.
Difatti, la teste coniuge dell'attore, sentita all'udienza del 03.10.2025, ha dichiarato Persona_1
“io ho visto il masso rotolare dalla ripa proprio nel momento in cui noi stavamo arrivando con la macchina, e il masso ha colpito la fiancata destra nella parte anteriore” e questa versione è stata confermata anche dall'altra teste sentita (figlia dell'attore) la quale sul capitolo 3 ha Parte_2 risposto “è vero, quando noi siamo arrivati la strada era pulita e il masso è caduto proprio nel momento in cui stavamo passando in quel punto”.
Difatti, pur se ambedue i testi sono legati all'attore da vincoli familiari, “In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” ( cfr. Cass. Civ. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 6001 del 28/02/2023).
pagina 5 di 15 Parte convenuta, del resto, sostiene che non sarebbe questo il reale accadimento dei fatti in quanto nel doc. 1 dalla stessa convenuta prodotto vi sarebbero referti di Pronto soccorso firmati dai sanitari dai quali si desume che il masso era già in strada (cfr. pag. 4 e 5 del doc. 1 di parte convenuta).
Orbene, sul punto va rilevato che i due referti sono firmati dai sanitari (dirigente Controparte_3 medico del Pronto Soccorso) e (medico di emergenza territoriale), entrambi Controparte_4 sentiti quali testi i quali -rispetto alle indicazioni contenute nei loro certificati- hanno dichiarato
- il d'RE “io nel referto riporto quanto riferitomi dal triagista, il quale all'ingresso del paziente in pronto soccorso chiede la descrizione della dinamica dell'evento e, normalmente, io, a meno che non si tratti di una dinamica importante per comprendere l'aspetto clinico, come ad esempio un impatto tra due vetture, non chiedo altre informazioni al paziente”
- il “il documento è a mia firma ma io non ricordo le specifiche circostanze, è passato CP_4 molto tempo”
Effettivamente, anche queste dichiarazioni paiono a questo Giudice altamente credibili, se valutate unitamente ad altre.
Infatti, il dott. è il medico che ha firmato il referto per come Controparte_3 Parte_2 confermato dal doc. 12 prodotto da parte attrice (trattasi del certificato del pronto soccorso relativo all'ingresso di ), sottoscritto appunto dal medico dott. (indicato come Parte_2 Controparte_3 medico che dimette), ove si legge quanto segue pagina 6 di 15 Esaminando il complesso di questo certificato, infatti, si desume chiaramente che l'indicazione tanto valorizzata da parte convenuta
è proprio quella raccolta al Triage (cioè nel momento in cui è stato attribuito codice verde) e quindi è stata raccolta da un soggetto (tale o in alternativa diverso dal Persona_5 Persona_6 sottoscrittore del referto ( , di tal che -considerando anche l'esistenza di possibili Controparte_3 imprecisioni (sia di trasposizione dell'operatore sia della minore che veniva indicata come spaventata)-
è inverosimile attribuire fede ad essa più che alle testimonianze.
Del resto, la teste all'epoca minore, sentita su tali profili dal precedente G.I., ha Parte_2 affermato “io non ricordo di aver riferito quanto riportato nel referto, ricordo con esattezza la scena cui ho assisto quando il masso è caduto come ho già riferito prima”;
cap. 5): “non ricordo cosa abbia detto mio fratello”, con una versione che appare credibile, potendovi essere state negli operatori -che attribuiscono in pochi minuti codici di priorità sanitaria- scarsa precisione nella dinamica (peraltro neanche rilevante dal punto di vista sanitario).
Peraltro, una diversa valutazione della risultanza documentale pare possibile anche alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “le certificazioni rilasciate dai sanitari di una struttura pubblica ospedaliera sono assistite da fede privilegiata solo quanto alla loro provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni rese al medesimo, e agli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 24 settembre
2015, n. 18868, Rv. 636969-01), sicché tale efficacia è da intendersi limitata a "quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento" (Cass. Sez. Lav., ord. 20 novembre 2017, n. 27471, Rv. 646436-01; Cass. Sez. 3, sent. 30 novembre 2011, n. 25568, Rv. 620437-
01), in quanto anche per esse, come per ogni atto pubblico, tale piena efficacia probatoria, fino a querela di falso, "non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi, la cui verità ed esattezza può essere contestata con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge" (così
pagina 7 di 15 già Cass. Sez. 3, sent. 17 febbraio 1962, n. 326, Rv. 250505-01; per Ric. 2021 n. 29673 sez. M3 - ud.
04-05-2022 applicazioni recenti si vedano Cass. Sez. 6-1, ord. 25 luglio 2019, n. 20214, Rv. 654964-
01; Cass. Sez. 2, ord. 29 settembre 2017, n. 22903, Rv. 645568-01)” (cfr. in motivazione Cass. civ.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27288 del 2022), non avendo l'attestazione del sanitario valore di prova legale quanto alle circostanze in cui si era verificato l'evento dannoso, non foss'altro perché l'indicazione è raccolta da altri e meramente riportata dal sanitario (tanto che l'altro medico neanche ricordava il caso,
a distanza di tempo).
Tanto meno si può desumere la bontà della ricostruzione del dai danni riportati dal veicolo, CP_1 visto che -effettivamente- il masso (che è stato rinvenuto a circa 1,50 metri dal margine della carreggiata) ha colpito la parte anteriore ma laterale destra del veicolo e la gomma è finita poi a terra
(cfr. doc. 2 pagina 8 attore), il che appunto non sconfessa la caduta avvenuta in maniera quasi concomitante col passaggio del mezzo.
Orbene, alla luce della dinamica come sopra ricostruita, in ossequio ai normali canoni dell'onere probatorio in materia (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024; Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 11152 del 27/04/2023 secondo le quali è onere del danneggiato provare l'esistenza del rapporto di custodia della cosa che ha provocato il danno nonché il nesso di causalità tra la cosa e il danno, senza che sia necessario provare l'insidiosità o il trabocchetto), possono considerarsi provate sia la verificazione dell'evento dannoso in esame sia il suo essere conseguenza del modo d'essere della cosa in custodia.
Difatti, dalle fotografie in atti (pur se di scarsa qualità perché in bianco e nero) appare evidente che la strada percorsa dal è una strada con ai lati vegetazione, arbusti, terriccio (cfr. doc. 2 e anche doc. Pt_1
3 di parte attrice- non contestato dalla controparte quanto a corrispondenza con lo stato dei luoghi) senza alcuna barriera metallica protettiva, tanto che nella foto a pagina 3 del doc. 2 di parte attrice si vede palesemente come la stessa cunetta risulti ostruita da materiale (non è chiaro se fogliame o terra) e addirittura a pagina 4 del medesimo documento 2 si vede chiaramente che vi sono anche dei pezzi di roccia (più chiari della zona di terra/vegetazione).
In un simile contesto, invero, è abbastanza evidente che l'ente proprietario della strada deve prevedere idonee misure volte a mitigare il rischio che il materiale della sovrastante scarpata (rami, massi, cumuli di terra) finisca sulla carreggiata, creando una considerazione di insicurezza per l'automobilista e, invece, nulla di tutto ciò pare essere stato fatto visto che pagina 8 di 15 - le reti metalliche sono assenti
- è non contestato (con ogni valore ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) che non vi fossero segnali di pericolo di alcun tipo
- la cunetta è palesemente sporca
- lo stesso nella sua comparsa neanche tenta di dire che la caduta del Controparte_1 masso fosse imprevedibile ma anzi afferma l'opposto sostenendo (così a pagina 6 della comparsa) “è notorio che le strade di campagna e/o collina presentano della vegetazione
(arbusti, terra, pareti rocciose, etc …) a lato della carreggiata e, dunque, è prevedibile che i conducenti trovino sul manto stradale residui della predetta vegetazione” e riferendosi al conducente dice “potendo ragionevolmente attendersi la presenza di massi e/o altra vegetazione sulla carreggiata.”
Ebbene, viene da dire che se (secondo la logica del convenuto) è immaginabile per il conducente che massi si stacchino dalla parete a ridosso della strada, tanto più dovrebbe questi rischi dovrebbero essere immaginabili per il che, tuttavia, dovrebbe esercitare sulla cosa propria una custodia e quindi CP_1 adottare misure di protezione degli utenti e non lasciare determinate aree nell'incuria.
La giurisprudenza, infatti, ha da tempo affermato che “L si presume responsabile, ai sensi CP_5 dell'art. 2051 cod. civ., del danno causato ad un automobilista dalla presenza di un grosso sasso sulla sede stradale, a meno che non dimostri che il danno sia stato causato da una condotta colposa della vittima.” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 16542 del 28/09/2012) e tale principio va adattato al caso di specie visto che lo stato dei luoghi sicuramente consigliava di apporre o reti metalliche a protezione della caduta di massi o almeno idonea segnaletica di pericolo e nulla di tutto ciò è stato fatto pur se -per stessa ammissione della convenuta- la caduta di materiale era prevedibile (cfr. in termini Cass. civ. Sez.
3, Sentenza n. 2356 Sez. 3, Sentenza n. 23562 del 11/11/2011 (Rv. 620514 - 01) secondo cui “In tema di circolazione stradale è dovere primario dell'ente proprietario della strada (e dell in relazione CP_5 alle strade e autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri attribuiti all'ente proprietario) garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l'evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso
pagina 9 di 15 che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli
e dei pedoni in totale sicurezza.”).
Infatti, l'art. 14 comma 1 del Codice della strada riguarda anche la dotazione di attrezzature e segnaletica non solo per la sede stradale ma anche per le pertinenze.
In assenza di congrue deduzioni del sul punto, si deve concludere che lo stesso non abbia CP_1 provato di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire l'eventualità che il bene oggetto di custodia rappresentasse un pericolo (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11802 del 09/06/2016), con conseguente sua responsabilità.
Va, pertanto, verificato unicamente se la condotta del danneggiato possa essa stessa integrare un caso fortuito che abbia interrotto il nesso causale, così che il custode vada esente da responsabilità (cfr.
Cass. Civ. sez. III, n. 20986 del 18/07/2023).
Orbene, alla luce di quanto ricostruito sopra sulle modalità di verificazione del sinistro, nonostante il abitasse non distante dai luoghi, si deve affermare che non v'è alcun elemento in atti che Pt_1 suffraghi una condotta tanto imprudente da integrare colpa esclusiva dell'evento, visto che nel condurre un autoveicolo (pur in una strada di campagna) non si suole affatto pensare al rischio di caduta massi, vieppiù se le condizioni meteo non sono particolarmente sfavorevoli (e nulla viene dedotto sul fatto che ad esempio vi fosse forte vento o vi fossero o vi fossero state forti piogge anche nei giorni precedenti)
Tanto meno, ad avviso di questo Giudice, è fondata la difesa del circa il fatto che il masso CP_1 fosse evitabile dall'automobilista perché la strada è rettilinea e abbastanza spaziosa.
In primo luogo, infatti, va osservato che la caduta del masso quasi contestualmente al passaggio del mezzo (come hanno detto i testi) riduce fortemente la capacità di reazione del conducente;
in secondo luogo, soprattutto guardando la foto 7 del medesimo doc.2 di parte attrice, non sembra che la strada abbia un andamento tale ed un'ampiezza idonea a consentire ogni manovra, visto che per evitare il masso -sempre che ve ne sia il tempo- si rischia di sterzare e invadere l'altra corsia, il che, comunque, in una strada di campagna, magari frequentata da mezzi agricoli, è pur sempre un rischio.
Peraltro, nell'atto di guidare, il conducente ha una visuale proiettata soprattutto sull'esistenza di pedoni e di altri veicoli e, quindi, normalmente confida nella sicurezza quanto meno di ciò che è posto ai margini stradali, il che -invero- considerando il momento in cui il masso è caduto (poco prima del pagina 10 di 15 passaggio del mezzo) e il fatto che non vi siano altre deduzioni su eventuali imprudenze consente di escludere anche qualsivoglia concorso di colpa.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, il va ritenuto integralmente Controparte_1 responsabile dei danni patiti dal a causa del sinistro occorsogli in data 07.11.2019, di tal che ha Pt_1 diritto a vedersi risarcito del danno patito.
Quanto al danno non patrimoniale, la consulenza tecnica d'ufficio, depositata in data 25/05/2024, ha riscontrato, anzitutto, che “Le lesioni patite da a seguito del sinistro occorso in data 07.11.2019 Pt_1 sono quindi di natura muscoloscheletrica, di ambito ortopedico, e possono essere ricondotte alla diagnosi di “trauma distrattivo del rachide cervicale e della spalla sinistra”, e, prendendo posizione sul fatto che l'uomo sia andato a farsi controllare solo dopo due giorni, ha osservato “Vero è che Pt_1 non si è immediatamente recato in pronto soccorso per le cure del caso, ma altrettanto vero è che, in maniera congruente e credibile rispetto alle sue affermazioni (la preoccupazione per i due figli coinvolti nell'incidente maggiore rispetto all'interesse per la propria persona) e al carattere lievissimo di gravità delle lesioni, si è recato in ospedale per sottoporsi a visita ortopedica dopo due giorni dal sinistro occorso, elemento temporale questo che ragionevolmente nulla incide in termini di relazione causale sulle manifestazioni rilevate sia clinicamente che alle indagini diagnostiche strumentali eseguite”, giungendo a determinare i postumi come segue “Nella determinazione dell'inabilità temporanea, considerate le condizioni di salute di , nello specifico tipologia ed entità delle lesioni Pt_1 così come descritte e valutate, si possono ragionevolmente riconoscere complessivamente 45
(quarantacinque) giorni di prognosi. In relazione alla quantificazione della stessa, è possibile ricollegare progressivamente l'inabilità temporanea parziale così come segue: al 75% per 15
(quindici) giorni, al 50% per 15 (quindici) giorni, al 25% per i restanti 15 (quindici) giorni.
In considerazione del quadro clinico anamnesticamente rappresentato, nonché dell'obiettività rilevata, con riferimento alle Linee Guida per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico formulate dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni – SIMLA, si ritiene che possano essere ammessi in conseguenza del sinistro occorso postumi di rilevanza ortopedica quantificabili complessivamente in misura del 2 % (due). Con precisione, i postumi sono riconducibili
a esiti di trauma distrattivo del rachide cervicale e di trauma distrattivo della spalla sinistra.
Dalla documentazione in atti, dai rilievi anamnestici e dall'obiettività raccolta, anche in considerazione del fatto che l'incidente stradale si è verificato ormai quasi quattro anni fa, la scrivente ritiene che i postumi esitati siano oramai stabilizzati e pertanto che non possano essere eliminati. pagina 11 di 15 Il Giudice, infatti, ritiene che tale accertamento, in quanto frutto di indagine attenta e scrupolosa dell'ausiliario, cui neanche i consulenti di parte hanno formulato osservazioni, possa essere posto a base della decisione.
Del resto, "in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente" (cfr. Cass. n. 23362 del 2012).
La liquidazione del danno non patrimoniale, pertanto, va effettuata, sulla base di tali parametri, applicando le tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate al 2024.
In particolare, sulla base dell'invalidità temporanea ravvisata dal Consulente tecnico, quale ausiliario del giudice, nella invalidità al 75% di 15 gg, di invalidità al 50% di 15 gg e invalidità parziale al 25% di 10 gg, assumendo, altresì, un punto base di 115,00 euro al giorno (non essendovi elemento alcuno in atti per una personalizzazione), va liquidata la somma di euro 2.587,50 e cioè per invalidità parziale al
75% euro 1.293,75, invalidità parziale al 50% pari a euro 862,50 e invalidità parziale al 25% pari a euro 431,25.
Tale somma, secondo quanto previsto dai giudici di legittimità, va devalutata alla data di insorgenza dell'invalidità, corrispondente alla data del sinistro (verificatosi il 7.11.2019) sulla somma originaria, via via annualmente rivalutata, spettano gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Quanto al danno da invalidità permanente, invece, considerando un punto di danno biologico di euro
1.480,36 e l'età del danneggiato al momento del sinistro avvenuto in data 07.11.2019 (48 anni) e la percentuale di menomazione permanente alla salute indicata nel 2%, il quantum risarcitorio risulta pari a complessivi euro 2.265,00.
Difatti, sulla somma non può riconoscersi l'incremento per danno morale, come ben spiegato da Cass. civ. sez. 3, Ordinanza n. 15733 del 2022 secondo cui “trova, dunque, definitiva conferma sul piano normativo, come già da tempo affermato da questa Corte, il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma 'danno morale' allude a una realtà che
pagina 12 di 15 (diversamente dal danno biologico) rimane in sé insuscettibile di alcun accertamento medico-legale, e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato
(v. Sez. 3, Sentenza n. 25164 del 10/11/2020)” sicché “il giudice di merito dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale
(c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano” [quelle del 2024], “che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno
(accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico).”
Trattandosi di debito di valore, secondo i principi della giurisprudenza, l'importo va devalutato alla data di cessazione dell'invalidità temporanea (Cass. civ. n. 26897 del 19.12.2014, cioè 45 giorni dopo il sinistro e quindi al 22.12.2019); sulla somma originaria, via via annualmente rivalutata in base agli indici Istat, sono dovuti gli interessi legali (cfr. Cassazione civile 1712/1995).
Venendo, infine, al danno patrimoniale, esso va riconosciuto nella somma di cui all'allegato 8 di parte attrice, avendo anche la CTU evidenziato “Le spese mediche sostenute da , presentate, Pt_1 documentate e coerenti rispetto alla necessità di cure e di riabilitazione, possono essere determinate nella cifra corrispondente ad un totale di euro 1.130,50 (millecentotentra/50).”
Secondo il noto insegnamento dei giudici di legittimità, la somma va devalutata alla data di insorgenza del sinistro (7.11.2019); sulla somma originaria, via via annualmente rivalutata, spettano gli interessi legali a titolo di risarcimento del danno da ritardato pagamento, equitativamente determinato in misura pari agli interessi legali in difetto di diversa e specifica prova sull'uso che il danneggiato avrebbe fatto del denaro tempestivamente ricevuto;
sulla somma così complessivamente determinata, decorrono gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
pagina 13 di 15 Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto sono poste integralmente a carico del
[...]
ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, e Controparte_1 seguendo lo scaglione del decisum (da euro 5.200,00 a 26.000,00 euro), utilizzando (dato che il riconosciuto si situa prossimo margine inferiore dello scaglione) valori prossimi ai minimi per tutte le fasi.
Del resto, come messo in luce da Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, n. 2386, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione.
Oltre a ciò, parte attrice ha diritto di vedersi rimborsate anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, spesa documentata come pagata in sede di scritti finali, pari a euro 1.000,00 (cfr. fattura allegata alla memoria di replica del 17/06/2025) atteso che, come ritenuto in giurisprudenza
(Cass. Civ. sez. III, Ordinanza, n. 26729 del 15/10/2024) “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1,
c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue”, ritenendo altresì la presenza del medico legale di parte convenuta, dott. alle operazioni peritali svolte Persona_2 dall'ausiliario del Giudice, come dalla dott.ssa attestato “Le operazioni peritali sono state svolte Per_4
Cont presso lo studio della sede di Macerata, UOC PSAL di via Annibali 31 L, Piediripa – Macerata alla presenza di: la parte ricorrente, sig. nato il [...] a [...] (C.F. Parte_1
), residente a [...] in Contrada Castelletta n. 66, C.F._1 identificato a mezzo patente n. rilasciata da MIT UCO in data 02.03.2021; il Consulente NumeroD_1
Tecnico di Parte per parte ricorrente prof. ”. Persona_7
Le spese di CTU, come liquidate con decreto in corso di causa, sono anch'esse poste a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
pagina 14 di 15 a) Condanna il nella persona del Sindaco pro tempore, a Controparte_1 risarcire i danni sofferti da per il sinistro occorsogli in data 7.11.2019, per le causali di Parte_1 cui sopra, che si quantificano in euro 5.983,00 oltre accessori come in parte motiva;
b) condanna il in persona del sindaco pro tempore, a rimborsare Controparte_1
a le spese di lite che si liquidano in euro 264,00 per esborsi (iscrizione a ruolo e Parte_1 marca), in euro 1.000,00 per spese di CTP ed in euro 3.000,00 per compensi legali, oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, CPA e IVA se dovuta come per legge c) Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico del CP_1 convenuto.
Macerata, 22 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Grasselli
pagina 15 di 15