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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 15/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
– Sezione Civile – riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
dott. Paolo Sordi Presidente, dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice, dott. Andrea Petteruti Giudice relatore ed estensore,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07/01/2025 nell'ambito del procedimento di cui al n. 121/24 del R.G. Proc. Un., ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
(p. iva: ), avente sede legale in Torrice (FR), alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Meringo, n. 4
FATTO E DIRITTO
La premesso di essere creditrice (in virtù di assegno bancario Controparte_2
tornato insoluto e protestato) per Euro 14.173,36 nei confronti della Controparte_1 ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di quest'ultima società.
A fondamento della propria domanda, l'istante ha allegato che: a) la notifica dell'atto di precetto non ha sortito effetti;
b) il pignoramento presso terzi tentato ha avuto esito negativo;
c) la debitrice è stata più volte protestata.
1. Contraddittorio
La società debitrice non si è costituita, ma è stata ritualmente convocata, atteso che la notificazione dell'atto introduttivo del procedimento unitario e del decreto di convocazione è stata regolare, ai sensi dell'art. 40 CCII.
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2. Competenza
Ai sensi dell'art. 27, comma 2, CCII, competente per la pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale delle imprese diverse da quelle di cui al comma 1 del medesimo articolo è il Tribunale nel cui circondario è ubicato il centro degli interessi principale (COMI) del debitore.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m), CCII, per COMI deve intendersi “il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi”, per cui esso va individuato attraverso elementi oggettivi che siano idonei a localizzare la vita economica del debitore: quello di COMI, infatti è un concetto c.d. “mobile”, in quanto esso segue gli spostamenti del debitore. I criteri oggettivi utili per localizzare il COMI, inoltre, sono solamente quelli verificabili dai terzi (e in particolare dai creditori), per permettere loro di riconoscere in anticipo l'ordinamento che regolerà e gestirà l'insolvenza del debitore.
Di conseguenza, il comma 3 dell'art. 28, come affermato anche in sede euro-unitaria ed internazionale (si vedano il Regolamento CE n. 1346/2000, il Regolamento UE n. 2015/848, la legge modello sull'insolvenza transnazionale adottata dalla Commissione delle Nazioni
Unite per il diritto commerciale internazionale nel 1997), dispone che il COMI si presume, fino a prova contraria, essere coincidente: a) per la persona fisica esercente attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;
b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita (se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma); c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b) che precede, con riguardo al legale rappresentante.
Ai sensi dell'art. 28 CCII, infine, il trasferimento del COMI non rileva ai fini della competenza quando sia intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale.
Nel caso che occupa, dall'esame della visura camerale in atti si evince che la sede legale della
è attualmente ubicata in Torrice (FR), ossia in luogo ricompreso nel Controparte_1
circondario di questo Tribunale, e che non risultano trasferimenti rilevanti della stessa;
inoltre, non vi è prova alcuna del fatto che il COMI della stessa sia ubicato altrove.
Conseguentemente, competente a decidere sul ricorso è questo Tribunale.
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3. Legittimazione ad agire
Quanto alla legittimazione ad agire, anche dopo l'entrata in vigore del CCII deve ritenersi valido il noto principio secondo cui l'accertamento circa l'esistenza della legittimazione ad agire “non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né
l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (Cass. Civ.,
Sez. Un., n. 1521/13).
Nel caso di specie, il credito vantato dal ricorrente è consacrato in un titolo esecutivo stragiudiziale e non risulta contestato, tanto meno giudizialmente;
conseguentemente, si deve ritenere, in ragione di quanto detto, che l'istante sia senza dubbio legittimata ad agire ex art. 37 CCII.
4. Imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale
4.1. Imprenditore commerciale privato
La resistente, siccome costituita in forma di società di capitali, è un imprenditore commerciale privato assoggettabile a liquidazione giudiziale.
4.2. Requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), CCII
Ai sensi dell'art. 121 CCII, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), CCII e che siano in stato di insolvenza: ne consegue che era onere della società resistente dimostrare il possesso congiunto di detti requisiti.
Tale onere, tuttavia, attesa la contumacia della resistente, non è stato adempiuto e nemmeno è possibile compiere ulteriori accertamenti ex officio, atteso che l'ultimo bilancio depositato (ed acquisito agli atti del procedimento) è quello relativo all'esercizio 2023, dall'esame del quale, peraltro, emerge il superamento di tutte e tre le “soglie” di cui al citato articolo (si veda il bilancio acquisito ex officio in atti).
5. Stato di insolvenza
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, lo stesso emerge in modo inequivocabile: a) dal persistente inadempimento del debito di cui al ricorso;
b) dall'esito negativo del pignoramento presso terzi (si veda la copia della dichiarazione resa dal terzo in atti); c) dalla sussistenza di numerosi prostesi (si veda la visura in atti); d) come si evince dalle informative in atti, dall'esistenza di ulteriori debiti rimasti inadempiuti nei confronti dell' e CP_3 dell'Erario.
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6. Requisito di cui all'art. 49, comma 5, CCII
Infine, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore ad Euro 30.000,00, atteso che dal ricorso emerge un debito di oltre Euro 14.000,00, dalle informativi dell'Agenzia delle Entrate e dell' in atti ulteriori debiti inadempiuti per CP_3 oltre Euro 51.000,00 e dalla visura protesi debiti ulteriori per oltre Euro 81.000,00.
7. Conclusioni
In conclusione, accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge, va aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
P.Q.M.
visti gli artt. visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della (p. iva: Controparte_1
), avente sede legale in Torrice (FR), alla Via Meringo, n. 4; P.IVA_1
NOMINA il dott. Andrea Petteruti Giudice Delegato alla procedura;
NOMINA al fine di assicurazione la rotazione nelle nomine, Curatore l'avv. la quale è Parte_1 iscritta all'Elenco di cui all'art. 356 CCII e, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 ultimo comma CCII e 33, comma 5,
l. fall., risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cod. proc. civ.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari
4 finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, I.R.A.P. e I.V.A. dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
FISSA
l'udienza del 20/05/2025, ore 09.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che: a) tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
b) nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, comma 3, CCII;
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SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Frosinone, 14/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Andrea Petteruti Dott. Paolo Sordi
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