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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/03/2025, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16725/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16725/2021 promossa da:
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 PartitaIVA_1 il patrocinio dell'avv. TALAMONE ERMANNO, elettivamente domiciliato in LARGO CAMUSSI 2 GALLARATE presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. MANDARANO ANTONELLO, dell'avv. SCHIAVELLI MARIA GIULIA ( ), dell'avv. COZZI PAOLA ( ), elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 presso gli uffici dell'Avvocatura CP_1
Comunale
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 27.3.2021 conviene in giudizio il chiedendo Parte_1 Controparte_1 il risarcimento del danno da essa subito a causa dell'erronea contestazione, avvenuta in data 23.4.2018, della violazione dell'art. 85 co. 4 cds e del conseguente fermo del veicolo Mercedes Benz, illegittimità poi riconosciuta con sentenza del Giudice di Pace. Conclude chiedendo la condanna del al CP_1 risarcimento dei danni, quantificati in € 15.868,90 oltre interessi e rivalutazione monetaria, di cui €
14.783,00 per lucro cessante o mancato guadagno, € 118,30 per il pagamento del verbale di contestazione ed € 967,60 per le spese sostenute per il giudizio innanzi al Giudice di Pace.
Con comparsa di risposta del 23.2.2022 si costituisce in giudizio il , evidenziando Controparte_1
l'assenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 2043 c.c. e chiedendo l'integrale rigetto della domanda risarcitoria.
***
Con sentenza n. 11006/2018 il Giudice di Pace di ha rilevato che “La condotta sanzionata non CP_1 rientra fra le fattispecie punite e previste dall'art. 85 co. 4 del cds, in quanto il servizio era iniziato in
Svizzera … ed ivi autorizzato al noleggio, come da carta di circolazione in atti. Il passaggio a CP_1 faceva parte del percorso e non si trattava di un'attività di stazionamento in attesa di potenziali clienti,
o chiamate degli stessi … la persona da prendere in carico identificata ab initio”.
La sentenza è irrevocabile e il suo contenuto non può essere messo in discussione.
Non sono pertanto rilevanti le osservazioni del in merito alla sussistenza della violazione CP_1 dell'art. 85 co. 4 cds.
Ciò che deve invece essere valutata è la sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., che costituisce il fondamento giuridico della pretesa risarcitoria di parte attrice.
Si rileva sul punto che:
- dal verbale di contestazione del 23.4.2018 della Polizia Locale di risulta che il conducente, CP_1 all'esito dell'accertamento, ha effettuato il pagamento di € 118,80;
- tale pagamento non costituisce un versamento a titolo di cauzione, come allegato dalla società attrice, posto che la specifica parte del verbale non è stata barrata;
- il pagamento è invece avvenuto a titolo di “quietanza per il pagamento in misura ridotta, a titolo liberatorio”; il verbale è sottoscritto dal conducente, che nulla ha osservato sul punto;
pagina 2 di 5 - l'elemento soggettivo relativo al comportamento della Pubblica Amministrazione, dunque nel caso di specie degli agenti della Polizia Locale che hanno proceduto al fermo del veicolo, deve essere valutato al momento dell'accertamento, a fronte dunque di un pagamento con efficacia liberatoria effettuato dal conducente, con la conseguente possibile applicazione dell'art. 204 bis cds;
- l'accertamento poi effettuato in sede giurisdizionale, se assume valore assorbente ai fini della definizione della controversia, non può incidere sulla configurabilità o meno dell'elemento soggettivo nella condotta della Pubblica Amministrazione al momento in cui l'accertamento viene eseguito e il fermo viene disposto;
- la giurisprudenza si è pronunciata sul punto, prestando “adesione all'orientamento giurisprudenziale
(cfr. Cons. Stato, III, 4.3.2019, n.1500) secondo il quale il risarcimento del danno non è una conseguenza diretta e costante dell'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo, in quanto richiede la positiva verifica, oltre che della lesione della situazione giuridica soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento, anche del nesso causale tra l'illecito e il danno subito, nonché della sussistenza della colpa o del dolo dell'amministrazione; l'illegittimità del provvedimento amministrativo, ove acclarata, costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, da considerare unitamente ad altri, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi di fatto, il carattere vincolato della statuizione amministrativa, l'ambito più o meno ampio della discrezionalità dell'amministrazione. Con specifico riferimento all'elemento psicologico, la colpa della Pubblica Amministrazione viene individuata nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell'interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l'amministrazione (anche Cons. Stato, III, 15/5/2018, n. 2882; 30/7/2013, n.4020) (TAR Campania
Sez. VIII, pubblicata il 1.10.2021); analogamente si è affermato che “il ristoro del danno da attività provvedimentale illegittima … presuppone, necessariamente, l'avvenuta prova in ordine a tutti gli elementi di cui all'art. 2043 c.c., ai sensi del quale qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” (TAR Friuli
Venezia Giulia Sez. I pubblicata il 6.4.2020);
pagina 3 di 5 - in applicazione del principio sopra enunciato, le circostanze di fatto verificatesi al momento dell'accertamento della Polizia Locale escludono la configurabilità dell'elemento soggettivo dell'illecito di cui all'art. 2043 c.c..
***
Nel corso dell'udienza del 19.4.2023 si è proceduto all'esame dei testi, il primo dei quali è _2
, che ha dichiarato che:
[...]
- nel 2018 era autista per nello stesso anno ha eseguito dei trasporti per TiTaxiTravel;
Parte_1
- non sa spiegare perché gli siano stati affidati questi servizi;
utilizzava un Mercedes Vito;
esibitogli il doc. 3 di parte attrice, precisa di non ricordare i viaggi uno per uno, “ma è un elenco che verosimilmente corrisponde a quello dei viaggi che ho effettuato e di cui ho parlato”.
Dunque egli afferma di avere eseguito, per conto di TiTaxiTravel, dei servizi di trasporto verosimilmente corrispondenti a quelli di cui all'All. 3 prodotto dall'attrice.
Risentito nel corso della medesima udienza, afferma che:
- dopo il sequestro del mezzo ha lavorato ancora per e mai per TiTaxiTravel;
precisa di Parte_1 essersi sbagliato: “non ho mai ricevuto incarichi da quella società. L'elenco di cui al doc. 3 che mi viene nuovamente esibito di per sé non mi dice niente, può darsi che si tratti di viaggi che ho effettuato ma non posso ricordarmelo”; precisa inoltre di avere effettuato i servizi di taxi “normalmente da
Lugano a Malpensa”.
Suscita perplessità il fatto che il teste possa dichiarare a pochi minuti di distanza di avere eseguito e di non avere eseguito dei servizi di trasporto per TiTaxiTravel;
analogamente non è comprensibile come il teste possa dichiarare (nella seconda versione) di avere svolto il proprio servizio “normalmente da
Lugano a Malpensa”, a fronte di un elenco – quello di cui all'All. 3, che gli è stato esibito e che nella prima dichiarazione ha riconosciuto come verosimile – che indica percorsi di vario genere, spesso non riconducibili alla tratta da lui precisata.
Il secondo teste, direttore di TiTaxiTravel sia attualmente, sia nel 2018, dichiara Testimone_1 che non ha mai svolto servizi per la sua società; riconosce l'elenco di cui al doc. 3, Controparte_2
affermando che sono stati svolti in parte direttamente da lui, in parte dai suoi collaboratori.
Si prende atto della difformità tra la dichiarazione del secondo teste rispetto alle affermazioni di rilasciate nel corso del primo esame. Controparte_2
pagina 4 di 5 Si rileva inoltre che il provvedimento di sospensione dell'efficacia del fermo reca la data del 30.5.2018, mentre i viaggi di cui all'elenco comprendono anche servizi resi in data 31.5.2018 e 1.6.2018.
***
Per quanto concerne la richiesta di pagamento di € 118,70, versati nell'immediatezza dei fatti a seguito dell'accertamento della Polizia Locale, si rileva che tale importo non costituisce un danno risarcibile, trattandosi di somma versata non a titolo di cauzione (criterio sul quale si fonda la domanda), ma a titolo liberatorio.
La sentenza n. 10006/2018 ha compensato le spese legali tra le parti. Non è stata fornita la prova dell'esborso eventualmente sostenuto dall'attrice.
***
Dalle considerazioni che precedono, che assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti, deriva il rigetto delle domande dell'attrice.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa, come da domande formulate in sede di atto di citazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande di Parte_1
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore del , Parte_1 CP_1 CP_1 liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%: oneri riflessi come per legge.
Milano, 5 marzo 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16725/2021 promossa da:
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 PartitaIVA_1 il patrocinio dell'avv. TALAMONE ERMANNO, elettivamente domiciliato in LARGO CAMUSSI 2 GALLARATE presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. MANDARANO ANTONELLO, dell'avv. SCHIAVELLI MARIA GIULIA ( ), dell'avv. COZZI PAOLA ( ), elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 presso gli uffici dell'Avvocatura CP_1
Comunale
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 27.3.2021 conviene in giudizio il chiedendo Parte_1 Controparte_1 il risarcimento del danno da essa subito a causa dell'erronea contestazione, avvenuta in data 23.4.2018, della violazione dell'art. 85 co. 4 cds e del conseguente fermo del veicolo Mercedes Benz, illegittimità poi riconosciuta con sentenza del Giudice di Pace. Conclude chiedendo la condanna del al CP_1 risarcimento dei danni, quantificati in € 15.868,90 oltre interessi e rivalutazione monetaria, di cui €
14.783,00 per lucro cessante o mancato guadagno, € 118,30 per il pagamento del verbale di contestazione ed € 967,60 per le spese sostenute per il giudizio innanzi al Giudice di Pace.
Con comparsa di risposta del 23.2.2022 si costituisce in giudizio il , evidenziando Controparte_1
l'assenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 2043 c.c. e chiedendo l'integrale rigetto della domanda risarcitoria.
***
Con sentenza n. 11006/2018 il Giudice di Pace di ha rilevato che “La condotta sanzionata non CP_1 rientra fra le fattispecie punite e previste dall'art. 85 co. 4 del cds, in quanto il servizio era iniziato in
Svizzera … ed ivi autorizzato al noleggio, come da carta di circolazione in atti. Il passaggio a CP_1 faceva parte del percorso e non si trattava di un'attività di stazionamento in attesa di potenziali clienti,
o chiamate degli stessi … la persona da prendere in carico identificata ab initio”.
La sentenza è irrevocabile e il suo contenuto non può essere messo in discussione.
Non sono pertanto rilevanti le osservazioni del in merito alla sussistenza della violazione CP_1 dell'art. 85 co. 4 cds.
Ciò che deve invece essere valutata è la sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., che costituisce il fondamento giuridico della pretesa risarcitoria di parte attrice.
Si rileva sul punto che:
- dal verbale di contestazione del 23.4.2018 della Polizia Locale di risulta che il conducente, CP_1 all'esito dell'accertamento, ha effettuato il pagamento di € 118,80;
- tale pagamento non costituisce un versamento a titolo di cauzione, come allegato dalla società attrice, posto che la specifica parte del verbale non è stata barrata;
- il pagamento è invece avvenuto a titolo di “quietanza per il pagamento in misura ridotta, a titolo liberatorio”; il verbale è sottoscritto dal conducente, che nulla ha osservato sul punto;
pagina 2 di 5 - l'elemento soggettivo relativo al comportamento della Pubblica Amministrazione, dunque nel caso di specie degli agenti della Polizia Locale che hanno proceduto al fermo del veicolo, deve essere valutato al momento dell'accertamento, a fronte dunque di un pagamento con efficacia liberatoria effettuato dal conducente, con la conseguente possibile applicazione dell'art. 204 bis cds;
- l'accertamento poi effettuato in sede giurisdizionale, se assume valore assorbente ai fini della definizione della controversia, non può incidere sulla configurabilità o meno dell'elemento soggettivo nella condotta della Pubblica Amministrazione al momento in cui l'accertamento viene eseguito e il fermo viene disposto;
- la giurisprudenza si è pronunciata sul punto, prestando “adesione all'orientamento giurisprudenziale
(cfr. Cons. Stato, III, 4.3.2019, n.1500) secondo il quale il risarcimento del danno non è una conseguenza diretta e costante dell'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo, in quanto richiede la positiva verifica, oltre che della lesione della situazione giuridica soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento, anche del nesso causale tra l'illecito e il danno subito, nonché della sussistenza della colpa o del dolo dell'amministrazione; l'illegittimità del provvedimento amministrativo, ove acclarata, costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, da considerare unitamente ad altri, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi di fatto, il carattere vincolato della statuizione amministrativa, l'ambito più o meno ampio della discrezionalità dell'amministrazione. Con specifico riferimento all'elemento psicologico, la colpa della Pubblica Amministrazione viene individuata nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell'interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l'amministrazione (anche Cons. Stato, III, 15/5/2018, n. 2882; 30/7/2013, n.4020) (TAR Campania
Sez. VIII, pubblicata il 1.10.2021); analogamente si è affermato che “il ristoro del danno da attività provvedimentale illegittima … presuppone, necessariamente, l'avvenuta prova in ordine a tutti gli elementi di cui all'art. 2043 c.c., ai sensi del quale qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” (TAR Friuli
Venezia Giulia Sez. I pubblicata il 6.4.2020);
pagina 3 di 5 - in applicazione del principio sopra enunciato, le circostanze di fatto verificatesi al momento dell'accertamento della Polizia Locale escludono la configurabilità dell'elemento soggettivo dell'illecito di cui all'art. 2043 c.c..
***
Nel corso dell'udienza del 19.4.2023 si è proceduto all'esame dei testi, il primo dei quali è _2
, che ha dichiarato che:
[...]
- nel 2018 era autista per nello stesso anno ha eseguito dei trasporti per TiTaxiTravel;
Parte_1
- non sa spiegare perché gli siano stati affidati questi servizi;
utilizzava un Mercedes Vito;
esibitogli il doc. 3 di parte attrice, precisa di non ricordare i viaggi uno per uno, “ma è un elenco che verosimilmente corrisponde a quello dei viaggi che ho effettuato e di cui ho parlato”.
Dunque egli afferma di avere eseguito, per conto di TiTaxiTravel, dei servizi di trasporto verosimilmente corrispondenti a quelli di cui all'All. 3 prodotto dall'attrice.
Risentito nel corso della medesima udienza, afferma che:
- dopo il sequestro del mezzo ha lavorato ancora per e mai per TiTaxiTravel;
precisa di Parte_1 essersi sbagliato: “non ho mai ricevuto incarichi da quella società. L'elenco di cui al doc. 3 che mi viene nuovamente esibito di per sé non mi dice niente, può darsi che si tratti di viaggi che ho effettuato ma non posso ricordarmelo”; precisa inoltre di avere effettuato i servizi di taxi “normalmente da
Lugano a Malpensa”.
Suscita perplessità il fatto che il teste possa dichiarare a pochi minuti di distanza di avere eseguito e di non avere eseguito dei servizi di trasporto per TiTaxiTravel;
analogamente non è comprensibile come il teste possa dichiarare (nella seconda versione) di avere svolto il proprio servizio “normalmente da
Lugano a Malpensa”, a fronte di un elenco – quello di cui all'All. 3, che gli è stato esibito e che nella prima dichiarazione ha riconosciuto come verosimile – che indica percorsi di vario genere, spesso non riconducibili alla tratta da lui precisata.
Il secondo teste, direttore di TiTaxiTravel sia attualmente, sia nel 2018, dichiara Testimone_1 che non ha mai svolto servizi per la sua società; riconosce l'elenco di cui al doc. 3, Controparte_2
affermando che sono stati svolti in parte direttamente da lui, in parte dai suoi collaboratori.
Si prende atto della difformità tra la dichiarazione del secondo teste rispetto alle affermazioni di rilasciate nel corso del primo esame. Controparte_2
pagina 4 di 5 Si rileva inoltre che il provvedimento di sospensione dell'efficacia del fermo reca la data del 30.5.2018, mentre i viaggi di cui all'elenco comprendono anche servizi resi in data 31.5.2018 e 1.6.2018.
***
Per quanto concerne la richiesta di pagamento di € 118,70, versati nell'immediatezza dei fatti a seguito dell'accertamento della Polizia Locale, si rileva che tale importo non costituisce un danno risarcibile, trattandosi di somma versata non a titolo di cauzione (criterio sul quale si fonda la domanda), ma a titolo liberatorio.
La sentenza n. 10006/2018 ha compensato le spese legali tra le parti. Non è stata fornita la prova dell'esborso eventualmente sostenuto dall'attrice.
***
Dalle considerazioni che precedono, che assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti, deriva il rigetto delle domande dell'attrice.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa, come da domande formulate in sede di atto di citazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande di Parte_1
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore del , Parte_1 CP_1 CP_1 liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%: oneri riflessi come per legge.
Milano, 5 marzo 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
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