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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Giuseppe De Tullio - Presidente -
Massimo Sensale - Consigliere -
Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere rel.- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4594 dell'anno 2023, vertente tra c.f. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Vanorio. Parte_1 C.F._1
CP_1
e
(c.f. e p.i. ), quale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_2 P.IVA_1 gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Biancamaria Leone.
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 668/2023 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il
15.3.2023, in tema di risarcimento danni da sinistro stradale”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 14.2.2025 dalla difesa di e il 12.2.2025 dalla difesa della Parte_1
(nella detta qualità). Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 14.10.2023, a convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1
a questa Corte, la quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei Controparte_2
pagina 1 di 12 sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, proponendo appello avverso la sentenza n. 668/2023 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 15.3.2023.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, la Parte_1 Controparte_2
nella qualità di Impresa designata per il Fondo di garanzia delle Vittime della Strada, al fine di sentirla
[...] condannare, previa dichiarazione di esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo rimasto non identificato, al risarcimento dei danni (quantificati in euro 108.433,25, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali) che aveva prospettato di avere subìto a causa delle lesioni riportate in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi a San Giovanni di Ceppaloni (Bn) il 15.6.2016.
In particolare, l'attore aveva dedotto, per ciò che rileva in questa sede, che:
In data 15.06.2016, alle ore 23.45 circa, si trovava in San Giovanni di Ceppaloni (BN), precisamente in Piazza dei MA, per assistere ad uno spettacolo musicale e, mentre era intento a chiacchierare con le persone presenti, era stato investito da un'autovettura (Fiat Punto) di colore grigio che era ripartita con una repentina manovra di retromarcia dal parcheggio ove sostava;
a seguito dell'urto era caduto rovinosamente al suolo lamentando fortissimi dolori alla gamba destra all'altezza della tibia;
nelle dette circostanze era stato soccorso dal fratello e da altre persone che si trovavano in piazza insieme a lui;
l'autovettura, dopo averlo colpito, si CP era allontanato immediatamente senza che alcuno scendesse dalla stessa per prestare soccorso ovvero per fornire i dati del veicolo;
a seguito dell'urto era stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “G.
Rummo” di Benevento ove gli era stata diagnosticata una “frattura scomposta del piatto tibiale esterno del ginocchio destro”, in seguito alla quale, in data 21.6.2016, era stato sottoposto ad intervento chirurgico di
“riduzione, innesto osseo e sintesi con viti”, con la successiva prescrizione di “riposo articolare, gesso cruropedidio
e divieto di carico” con una prognosi di giorni 30.
Costituitasi in giudizio quale Impresa designata per il Fondo di garanzia delle Vittime della Strada, la
[...] aveva contestato l'avversa domanda sia in ordine all'an che al quantum debeatur. CP_2
All'esito dell'assunzione della prova testimoniale ammessa (escussione dei testi e CP TE
), il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 668/2023 impugnata in questa sede ha ritenuto, in sintesi,
[...] che non fosse stata fornita dall'attore la prova della dinamica del sinistro, della riconducibilità dello stesso alla condotta dolosa del conducente di un veicolo antagonista, oltreché dell'oggettiva impossibilità di identificarlo, motivando tale convincimento sulla base:
a) della genericità, nell'atto di citazione, della deduzione del fatto e della carenza di particolari e di dettagli utili per una precisa ricostruzione del sinistro;
pagina 2 di 12 b) del contrasto tra le dichiarazioni testimoniali dei testi e , rispettivamente CP TE fratello e nipote dell'attore, con la ricostruzione fattuale esposta nell'atto introduttivo;
c) della diversità tra la ricostruzione del fatto riferita dall'attore in sede di interrogatorio formale rispetto a quella rappresentata in citazione;
d) dalla mancanza dell'iscrizione, presso la Procura della Repubblica di Benevento, della notizia di reato per un sinistro verificatosi in San Giovanni di Ceppaloni il 15.06.2016, in cui sarebbe rimasto coinvolto l'attore per colpa di una presunta auto-pirata.
E, di conseguenza, ha così statuito: “respinge la domanda avanzata dall'attore; condanna l'attore al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controparte, liquidate in € 9141,50,00 per compenso di avvocato, di cui € 2552,00 per la fase di studio, € 1628,00 per la fase introduttiva, € 2835,00 per la fase istruttoria ed € 2126,50 per la fase decisoria oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO
a censurato la sentenza n. 668/2023 sulla base dei due seguenti motivi: Parte_1 1. ERROR IN IUDICANDO, MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ. MANIFESTA INGIUSTIZIA ED
ERRONEA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI DIRITTO. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ERRORE NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.
Con il primo motivo l'appellante ha sostenuto che il Tribunale di Benevento avesse male interpretato le risultanze istruttorie, operando una mera interpretazione letterale e ravvisando erroneamente una discordanza tra le deduzioni difensive contenute in citazione e dichiarazioni testimoniali.
Ad avviso dell'appellante, in particolare, rileggendo gli atti in un contesto temporale dinamico, non sarebbe emersa alcuna divergenza, essendo chiaro, peraltro, che la deposizione fatta dai testi fosse stata sicuramente molto più ampia di quanto sinteticamente e formalmente esposto nell'atto introduttivo.
Secondo al fine di un corretto esame e di una coerente pronuncia, il giudice di prime cure Parte_1 avrebbe dovuto valutare che:
“- nell'immediato il sig. è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale (ore 01,33) date le gravi Pt_1 condizioni in cui si è trovato a seguito del sinistro;
- presso il Pronto Soccorso, è stato redatto un referto per
l'Autorità Giudiziaria da inviare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento;
- a seguito della trasmissione di tale verbale n. 22895 alla Procura della Repubblica, dell'entità delle lesioni subite (prognosi 30 giorni s.c. e u. g. m.), delle dichiarazioni rese dall'infortunato quale causa dell'accesso al P.S. (trauma da incidente in strada) sarà stato sicuramente aperto un fascicolo contro ignoti, stante la procedibilità d'ufficio per il reato di cui agli art. 582, 583 c.p. essendosi protratta la malattia per diversi mesi.”.
2. OMESSA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE OFFERTA IN PRODUZIONE OMESSA AMMISSIONE DI CTU, VIZIO DI
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA.
pagina 3 di 12 Con il secondo motivo l'appellante ha evidenziato che, pur essendo stata autorizzata la convenuta all'acquisizione e produzione degli atti del procedimento penale che lo riguardavano, quale persona offesa, stranamente tale ricerca non avesse sortito alcun esito, stante la comunicazione del 18.05.2021 della Procura della Repubblica di Benevento “che non risultavano iscrizioni in ordine al sinistro verificatosi il 15.06.2016 in San
Giovanni di Ceppaloni in cui è rimasto coinvolto il sig. n oggetto generalizzato”. Parte_1
Secondo l'appellante, a seguito della trasmissione del referto n. 22895 da parte dell'Ospedale alla Procura, sarebbe dovuto necessariamente risultare, invece, un fascicolo o, quanto meno, trattandosi di “ignoti”, un decreto di archiviazione;
ragion per cui sarebbe stato più idoneo onerare lui (l'attore, si intende) dell'acquisizione della predetta documentazione.
Inoltre si è doluto della mancata ammissione, da parte del Tribunale di Benevento, senza Parte_1 alcuna motivazione, della ctu medico – legale da lui richiesta (chiedendo che fosse disposta, pertanto, in appello), necessaria, invece, ad avviso dell'appellante, proprio per confermare, sotto il profilo del nesso causale, la compatibilità tra le lesioni da lui subìte e la dinamica dell'incidente, sgombrando il campo da ogni dubbio sul fatto storico.
Anche alla luce della documentazione medica prodotta e del fascicolo penale mai acquisito, l'espletamento del detto mezzo avrebbe sicuramente influito, secondo l'appellante, sulla decisione impugnata.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare Parte_1 disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ricorrendo le condizioni all'uopo richieste dall'art.
283 c.p.c., con provvedimento da adottare prima dell'udienza di comparizione indicata per il 21.02.2024; 2) Nel merito accogliere il presente appello e in totale riforma della sentenza gravata accogliere la domanda svolta in primo grado: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura di cui in premessa in ordine alla produzione del sinistro de quo e, per l'effetto, condannare la nella qualità di impresa designata per la Regione Controparte_2
Campania dall'Ivass ex art. 286 D.Lgs. 209/2005, alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14 al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dal attore sig. di cui € 67.866,61 a titolo di danno Parte_1 non patrimoniale ed 15.535,00 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante e così per un totale di € 103.401,61; Euro
22.000,00 pari ad 1/3 dell'importo per le lesioni ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
Iscritta la causa al n. 4594/2023 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
26.1.2024, quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, la contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni: 1) in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione della sentenza impugnata avanzata dalla controparte per tutti i motivi indicati in narrativa;
2) nel merito, rigettare l'appello promosso dal Sig. , perché infondato in fatto Parte_2
pagina 4 di 12 ed in diritto, per tutte le motivazioni meglio indicate nella parte narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta
e, per l'effetto, confermare il disposto della sentenza n. 668/23 emessa dal Tribunale di Benevento;
3) condannare controparte al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
”.
Con ordinanza del 28.2.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., dall'appellante ed è stata fissata, ai sensi degli artt. 349-bis, 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023), l'udienza del 15.4.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (per l'udienza c.d. cartolare del 15.4.2025) dalle difese di tutte le parti costituite (nello specifico, il 14.4.2025 dalla difesa di e l'8.4.2025 dalla difesa della Parte_1 [...]
, nella qualità di Impresa designata alla liquidazione dei danni di competenza del Fondo di Garanzia per CP_2 le Vittime della Strada nella Regione Campania), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
Consigliere istruttore del 16.4.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da infondato per le ragioni di seguito esposte. Parte_1
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Va premesso che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, è onere del danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia Vittime della Strada dimostrare sia le modalità di accadimento del sinistro che l'eventuale sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente di altro veicolo, anche nel caso in cui tale veicolo sia rimasto sconosciuto (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/04/2023, n. 10540; Sez. VI - 3,
Ord., 19/11/2021, n. 35605; Sez. III, 18/09/2015, n. 18308; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n.
450; Sez. III, Ord., 17/03/2022, n. 8809; Sez. III, 13/07/2011, n. 15367).
Inoltre, nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto.
Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
pagina 5 di 12 Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450 cit.; Sez. III, 17/02/2016, n. 3019).
Ciò premesso, ad avviso della Corte il Tribunale di Benevento - contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante con il primo motivo di gravame - ha correttamente ritenuto, sulla base dell'istruttoria espletata, che non fosse stato sufficientemente provato dall'attore il verificarsi del sinistro così come descritto in citazione, ossia che fosse imputabile alla condotta di guida del conducente dell'autoveicolo asseritamente rimasto non identificato.
Risulta condivisibile, infatti, innanzitutto, la valutazione operata dal giudice di prime cure circa il contrasto tra le dichiarazioni testimoniali e la dinamica del sinistro esposta in citazione e, dunque, circa l'inattendibilità - o, comunque, l'insufficienza- di tali dichiarazioni al fine della prova rigorosa della dinamica del sinistro.
Come, infatti, rilevato dal Tribunale di Benevento, mentre l'attore, nell'atto di citazione (ridepositato in questo grado dallo stesso appellante), aveva sostenuto che al momento del sinistro si trovasse nella piazza “in quanto era in corso uno spettacolo musicale ed era intento a chiacchierare con le persone al momento presenti” e che, in seguito all'urto, fosse stato soccorso dal fratello e da altre persone che si trovavano in piazza CP insieme a lui, i testi escussi e , rispettivamente fratello e nipote dell'attore; cfr. CP TE verbale di udienza del 17.3.2021, contenuto nel fascicolo telematico di ufficio di primo grado) avevano invece riferito che, quando si verificò il sinistro, la piazza era ormai vuota, dato che l'evento musicale era terminato (“la festa era ormai finita”; cfr. testimonianza di ) e che soltanto loro erano presenti sul posto nel momento TE in cui era stato investito sinistro, così, di fatto, contraddicendo le deduzioni dell'attore, il quale Parte_1 aveva affermato di essere stato soccorso dal fratello e da altre persone presenti al momento del sinistro.
E' condivisibile, in altri termini, la valutazione compiuta dal primo giudice circa le contraddizioni rilevate, ossia che, mentre i testimoni avevano riferito che, al momento del sinistro, l'evento musicale era terminato e la piazza era ormai vuota, in citazione era stato, invece, espressamente sostenuto che, in tale momento, fosse in corso uno spettacolo musicale e che fosse intento a chiacchierare con le persone al momento presenti.
Le espressioni utilizzate dai testimoni sono state, invero, inequivocabili e, pertanto, come correttamente dedotto dalla parte appellata, non suscettibili di una diversa interpretazione.
Del resto il Tribunale di Benevento ha anche supportato tale convincimento, in modo condivisibile, sulla base dell'interrogatorio formale reso dall'attore (cfr. verbale di udienza del 17.3.2021, contenuto nel fascicolo telematico pagina 6 di 12 di ufficio di primo grado), avendo egli dichiarato di essere stato soccorso solo dal fratello e che, in quel momento, sul luogo teatro del sinistro, “la festa era finita” e non vi era più nessuno oltre a lui, suo fratello e suo nipote.
Mentre, si ribadisce, in citazione era stato espressamente dedotto che, al momento del sinistro, fosse in corso uno spettacolo musicale e che l'attore fosse intento a chiacchierare con le persone al momento presenti.
L'insufficienza circa la prova della effettiva dinamica del sinistro - per le contraddizioni rilevate dal Tribunale di
Benevento – trova riscontro anche nell'ulteriore circostanza, messa in evidenza dal giudice di prime cure, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore in citazione (ossia che, in data 16.6.2016, fosse stato redatto il referto per l'Autorità giudiziaria inviato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, trattandosi di reato, ex art. 582 c.p., procedibile di ufficio), non fosse risultata alcuna iscrizione presso la Procura della Repubblica di Benevento di notizia di reato per un sinistro verificatosi in San Giovanni di Ceppaloni il
15.06.2016 in cui rimase coinvolto lo stesso er colpa di una presunta auto-pirata. Parte_1
Nello specifico, come si legge nella comunicazione della Procura della Repubblica di Benevento del 18.5.2021
(ridepositata in questo secondo grado dall'appellata unitamente agli altri atti e documenti del primo grado di giudizio), non risultavano iscrizioni in ordine al sinistro del 15.06.2016 in San Giovanni di Ceppaloni, in cui sarebbe rimasto coinvolto Parte_1
Né vi è stata, inoltre, almeno in base a quanto dedotto dalla parti e sulla base dei documenti dalle stesse prodotte, una denuncia/querela presentata tempestivamente da Parte_1
E se l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sè, a rigettare la domanda di risarcimento proposta nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, tuttavia può costituire un indizio del mancato avveramento del sinistro (cfr. Cass. civ., Sez. III,
17/02/2016, n. 3019 cit.; Sez. VI - 3, Ord., 30/12/2016, n. 27541; Sez. III, 04/11/2014, n. 23434; Sez. III,
06/02/2014, n. 2716; Sez. III, 02/09/2013, n. 20066).
Contribuisce, inoltre, ad avvalorare il convincimento circa l'insufficienza della prova rigorosa della riconducibilità dell'accaduto alla responsabilità del conducente di un veicolo rimasto non identificato, l'ulteriore circostanza, evidenziata anche dall'appellata, che nel referto del 16.6.2016 del pronto soccorso dell'azienda ospedaliera “G. Rummo” di Benevento (ridepositato in appello da unitamente agli altri atti e Parte_1 documenti del primo grado) non era stato neanche indicato specificamente, in relazione alla causa dell'accesso in pronto soccorso, l'investimento da parte di un'autovettura, bensì, genericamente, la seguente dicitura:
“Trauma – incidente in strada”.
Inoltre, come rilevato anche dal primo giudice, anche la deduzione del fatto contenuta nell'atto di citazione era stata alquanto generica, essendo carente di particolari e di dettagli utili per una precisa ricostruzione del sinistro.
pagina 7 di 12 L'attore si era limitato a dedurre, invero, di trovarsi nella piazza dei MA (senza neanche riferire in quale punto della stessa), e che un autoveicolo (Fiat Punto) di colore grigio l'avrebbe investito, ripartendo improvvisamente con una manovra di retromarcia dal parcheggio ove sostava, senza neanche specificare (e documentare fotograficamente) lo stato dei luoghi (ove poter individuare, ad esempio, ove fosse avvenuto nello specifico il sinistro) in modo da poter verificare compiutamente la dinamica dell'accaduto.
A fronte di tutti gli elementi sino ad ora evidenziati, anche ad avviso della Corte, allora, le dichiarazioni dei testi non potevano far ritenere sufficientemente dimostrata la riconducibilità del sinistro alla condotta di guida di una veicolo rimasto non identificato, come invece sostenuto da Parte_1
Ciò, peraltro, anche tenuto conto del rapporto di parentela tra i testi e l'attore.
Se è vero, infatti, che, in generale, come più volte affermato dalla Suprema Corte, in materia di prova testimoniale non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 08/11/2023, n. 31158; Sez. I, Ord., 28/02/2023, n. 6001; Sez. III,
17/12/2015, n. 25358), è altrettanto vero, tuttavia, che il giudice può considerare, in concorso con altri elementi,
l'esistenza di vincoli familiari ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle dichiarazioni testimoniali (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/07/2024, n. 20363).
Non è superfluo precisare, del resto, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014, n. 11511; cfr. anche Cass. civ., Sez.
VI - 3, Ord., 04/07/2017, n. 16467; Sez. lavoro, 07/01/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02/08/2016, n. 16056; cfr. anche
Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/12/2023, n. 36298).
E, in particolare, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
09/08/2019, n. 21239; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 30/09/2021, n. 26547).
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Risulta infondato anche il secondo motivo di gravame.
pagina 8 di 12 Attesa, infatti, la mancata dimostrazione del fatto storico, ossia della dinamica del sinistro come dedotta in citazione, il giudice di prime cure, correttamente, non ha ammesso la ctu medico – legale chiesta dall'attore.
Tale consulenza, infatti, avrebbe avuto, in tal caso, una inammissibile valenza esplorativa (il che esclude che possa essere disposta in questa sede, come invece chiesto dall'appellante).
In altri termini, il fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria (la verificazione del sinistro e il nesso causale di esso con il danno asseritamente subito) non poteva ritenersi provato sulla base della ctu medico-legale, non rilevando in senso contrario la circostanza che, all'esito di questa, fossero state effettivamente accertate le lesioni lamentate.
Ed invero, premesso che nel caso di specie non si trattava della responsabilità per attività medico- chirurgica,
(nel cui ambito la consulenza tecnica è, di norma, "consulenza percipiente" a causa delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie, non solo per la comprensione dei fatti, ma per la rilevabilità stessa dei fatti, i quali, anche solo per essere individuati, necessitano di specifiche cognizioni e/o strumentazioni tecniche), va detto che, in tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione "percipiente", a condizione, però, che essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone giacchè, anche quando la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, resta pur sempre necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti, assumendo, altrimenti, l'indagine tecnica carattere totalmente "esplorativo" (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
05/10/2018, n. 24520; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/10/2021, n. 27523; Sez. II, Ord., 03/11/2021, n.
31251).
In definitiva, avendo la consulenza la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 31/03/2025, n. 8498).
Il giudice del merito non è, pertanto, vincolato all'istanza di parte al fine di disporre consulenza tecnica di ufficio, potendo ritenere sufficienti gli elementi acquisiti agli atti al fine della ricostruzione della dinamica di un incidente o, a tutto concedere, non adempiuto adeguatamente dalla parte l'onere di somministrare gli elementi da sottoporre al suo ausiliario, onde evitare una consulenza meramente esplorativa (tranne il caso - che qui non ricorre - di quella c.d. percipiente;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 24/09/2024, n. 25568).
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pagina 9 di 12 Al rigetto dell'appello proposto da segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 Parte_1
c.p.c., la condanna dello stesso al pagamento, in favore della compagnia assicuratrice appellata, dei compensi professionali del presente grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellata vittoriosa vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord.,
27/03/2023, n. 8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, in base al valore (indeterminabile, ex art. 5, co.6, del detto decreto) della controversia (valore da considerarsi indeterminabile, in particolare, in base al criterio del disputatum, atteso il rigetto della domanda risarcitoria proposta, avendo l'attore/appellante aggiunto, alla somma specifica richiesta, l'espressione “importi diversi minori
o maggiori ritenuti di giustizia”; cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 26/04/2021, n. 10984).
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Va precisato, sul punto, che non rileva la circostanza che in base agli atti contenuti nel Parte_1 fascicolo telematico di ufficio (cfr. estratto del Sistema “SIAMM” del 10.11.2023), risulterebbe essere stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, anche e specificamente per questo secondo grado di giudizio (con delibera n. prot. 6460/2023 del 24.10.2023 del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli), ai sensi dell'art. 120, co.1, del D.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/01/2023, n. 1901; Sez. VI - 2, Ord.,
19/01/2023, n. 1578; Sez. II, Ord., 30/04/2019, n. 11470; cfr. anche cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/06/2024, n.
15483).
Ed infatti il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 31/03/2017, n. 8388; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord.,
26/05/2023, n. 14688); ciò in quanto "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
19/06/2012, n. 10053; cfr. anche Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 13/11/2020, n. 25653).
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Sussistono, infine, in astratto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo pagina 10 di 12 cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Ciò pur tenendo conto dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato.
Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, è tenuto, infatti, a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo.
La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è, infatti, normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo dei quali - di natura processuale - è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo - appartenente al diritto sostanziale tributario - consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo.
L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, Pt_3 riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 27/12/2024, n. 34607; Sez. I, Ord., 10/12/2024, n. 31785;
Sez. I, Ord., 10/12/2024, n. 31784; Sez. Unite, 20/02/2020, n. 4315; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord.,
16/02/2025, n. 3955; Sez. Unite, 22/01/2025, n. 1603; Sez. II, Ord., 20/01/2025, n. 1400).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4594/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 668/2023 emessa dal Tribunale di Parte_1
Benevento, pubblicata il 15.3.2023.
2. Dichiara tenuto e condanna l pagamento, in favore della (nella qualità Parte_1 Controparte_2 di impresa designata per la Regione Campania per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada), in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
pagina 11 di 12 3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto, se dovuto.
Napoli, 29.4.2025.
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Giuseppe De Tullio - Presidente -
Massimo Sensale - Consigliere -
Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere rel.- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4594 dell'anno 2023, vertente tra c.f. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Vanorio. Parte_1 C.F._1
CP_1
e
(c.f. e p.i. ), quale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_2 P.IVA_1 gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Biancamaria Leone.
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 668/2023 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il
15.3.2023, in tema di risarcimento danni da sinistro stradale”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 14.2.2025 dalla difesa di e il 12.2.2025 dalla difesa della Parte_1
(nella detta qualità). Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 14.10.2023, a convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1
a questa Corte, la quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei Controparte_2
pagina 1 di 12 sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, proponendo appello avverso la sentenza n. 668/2023 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 15.3.2023.
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1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, la Parte_1 Controparte_2
nella qualità di Impresa designata per il Fondo di garanzia delle Vittime della Strada, al fine di sentirla
[...] condannare, previa dichiarazione di esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo rimasto non identificato, al risarcimento dei danni (quantificati in euro 108.433,25, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali) che aveva prospettato di avere subìto a causa delle lesioni riportate in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi a San Giovanni di Ceppaloni (Bn) il 15.6.2016.
In particolare, l'attore aveva dedotto, per ciò che rileva in questa sede, che:
In data 15.06.2016, alle ore 23.45 circa, si trovava in San Giovanni di Ceppaloni (BN), precisamente in Piazza dei MA, per assistere ad uno spettacolo musicale e, mentre era intento a chiacchierare con le persone presenti, era stato investito da un'autovettura (Fiat Punto) di colore grigio che era ripartita con una repentina manovra di retromarcia dal parcheggio ove sostava;
a seguito dell'urto era caduto rovinosamente al suolo lamentando fortissimi dolori alla gamba destra all'altezza della tibia;
nelle dette circostanze era stato soccorso dal fratello e da altre persone che si trovavano in piazza insieme a lui;
l'autovettura, dopo averlo colpito, si CP era allontanato immediatamente senza che alcuno scendesse dalla stessa per prestare soccorso ovvero per fornire i dati del veicolo;
a seguito dell'urto era stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “G.
Rummo” di Benevento ove gli era stata diagnosticata una “frattura scomposta del piatto tibiale esterno del ginocchio destro”, in seguito alla quale, in data 21.6.2016, era stato sottoposto ad intervento chirurgico di
“riduzione, innesto osseo e sintesi con viti”, con la successiva prescrizione di “riposo articolare, gesso cruropedidio
e divieto di carico” con una prognosi di giorni 30.
Costituitasi in giudizio quale Impresa designata per il Fondo di garanzia delle Vittime della Strada, la
[...] aveva contestato l'avversa domanda sia in ordine all'an che al quantum debeatur. CP_2
All'esito dell'assunzione della prova testimoniale ammessa (escussione dei testi e CP TE
), il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 668/2023 impugnata in questa sede ha ritenuto, in sintesi,
[...] che non fosse stata fornita dall'attore la prova della dinamica del sinistro, della riconducibilità dello stesso alla condotta dolosa del conducente di un veicolo antagonista, oltreché dell'oggettiva impossibilità di identificarlo, motivando tale convincimento sulla base:
a) della genericità, nell'atto di citazione, della deduzione del fatto e della carenza di particolari e di dettagli utili per una precisa ricostruzione del sinistro;
pagina 2 di 12 b) del contrasto tra le dichiarazioni testimoniali dei testi e , rispettivamente CP TE fratello e nipote dell'attore, con la ricostruzione fattuale esposta nell'atto introduttivo;
c) della diversità tra la ricostruzione del fatto riferita dall'attore in sede di interrogatorio formale rispetto a quella rappresentata in citazione;
d) dalla mancanza dell'iscrizione, presso la Procura della Repubblica di Benevento, della notizia di reato per un sinistro verificatosi in San Giovanni di Ceppaloni il 15.06.2016, in cui sarebbe rimasto coinvolto l'attore per colpa di una presunta auto-pirata.
E, di conseguenza, ha così statuito: “respinge la domanda avanzata dall'attore; condanna l'attore al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controparte, liquidate in € 9141,50,00 per compenso di avvocato, di cui € 2552,00 per la fase di studio, € 1628,00 per la fase introduttiva, € 2835,00 per la fase istruttoria ed € 2126,50 per la fase decisoria oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO
a censurato la sentenza n. 668/2023 sulla base dei due seguenti motivi: Parte_1 1. ERROR IN IUDICANDO, MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ. MANIFESTA INGIUSTIZIA ED
ERRONEA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI DIRITTO. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ERRORE NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.
Con il primo motivo l'appellante ha sostenuto che il Tribunale di Benevento avesse male interpretato le risultanze istruttorie, operando una mera interpretazione letterale e ravvisando erroneamente una discordanza tra le deduzioni difensive contenute in citazione e dichiarazioni testimoniali.
Ad avviso dell'appellante, in particolare, rileggendo gli atti in un contesto temporale dinamico, non sarebbe emersa alcuna divergenza, essendo chiaro, peraltro, che la deposizione fatta dai testi fosse stata sicuramente molto più ampia di quanto sinteticamente e formalmente esposto nell'atto introduttivo.
Secondo al fine di un corretto esame e di una coerente pronuncia, il giudice di prime cure Parte_1 avrebbe dovuto valutare che:
“- nell'immediato il sig. è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale (ore 01,33) date le gravi Pt_1 condizioni in cui si è trovato a seguito del sinistro;
- presso il Pronto Soccorso, è stato redatto un referto per
l'Autorità Giudiziaria da inviare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento;
- a seguito della trasmissione di tale verbale n. 22895 alla Procura della Repubblica, dell'entità delle lesioni subite (prognosi 30 giorni s.c. e u. g. m.), delle dichiarazioni rese dall'infortunato quale causa dell'accesso al P.S. (trauma da incidente in strada) sarà stato sicuramente aperto un fascicolo contro ignoti, stante la procedibilità d'ufficio per il reato di cui agli art. 582, 583 c.p. essendosi protratta la malattia per diversi mesi.”.
2. OMESSA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE OFFERTA IN PRODUZIONE OMESSA AMMISSIONE DI CTU, VIZIO DI
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA.
pagina 3 di 12 Con il secondo motivo l'appellante ha evidenziato che, pur essendo stata autorizzata la convenuta all'acquisizione e produzione degli atti del procedimento penale che lo riguardavano, quale persona offesa, stranamente tale ricerca non avesse sortito alcun esito, stante la comunicazione del 18.05.2021 della Procura della Repubblica di Benevento “che non risultavano iscrizioni in ordine al sinistro verificatosi il 15.06.2016 in San
Giovanni di Ceppaloni in cui è rimasto coinvolto il sig. n oggetto generalizzato”. Parte_1
Secondo l'appellante, a seguito della trasmissione del referto n. 22895 da parte dell'Ospedale alla Procura, sarebbe dovuto necessariamente risultare, invece, un fascicolo o, quanto meno, trattandosi di “ignoti”, un decreto di archiviazione;
ragion per cui sarebbe stato più idoneo onerare lui (l'attore, si intende) dell'acquisizione della predetta documentazione.
Inoltre si è doluto della mancata ammissione, da parte del Tribunale di Benevento, senza Parte_1 alcuna motivazione, della ctu medico – legale da lui richiesta (chiedendo che fosse disposta, pertanto, in appello), necessaria, invece, ad avviso dell'appellante, proprio per confermare, sotto il profilo del nesso causale, la compatibilità tra le lesioni da lui subìte e la dinamica dell'incidente, sgombrando il campo da ogni dubbio sul fatto storico.
Anche alla luce della documentazione medica prodotta e del fascicolo penale mai acquisito, l'espletamento del detto mezzo avrebbe sicuramente influito, secondo l'appellante, sulla decisione impugnata.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare Parte_1 disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ricorrendo le condizioni all'uopo richieste dall'art.
283 c.p.c., con provvedimento da adottare prima dell'udienza di comparizione indicata per il 21.02.2024; 2) Nel merito accogliere il presente appello e in totale riforma della sentenza gravata accogliere la domanda svolta in primo grado: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura di cui in premessa in ordine alla produzione del sinistro de quo e, per l'effetto, condannare la nella qualità di impresa designata per la Regione Controparte_2
Campania dall'Ivass ex art. 286 D.Lgs. 209/2005, alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14 al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dal attore sig. di cui € 67.866,61 a titolo di danno Parte_1 non patrimoniale ed 15.535,00 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante e così per un totale di € 103.401,61; Euro
22.000,00 pari ad 1/3 dell'importo per le lesioni ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
Iscritta la causa al n. 4594/2023 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
26.1.2024, quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, la contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni: 1) in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione della sentenza impugnata avanzata dalla controparte per tutti i motivi indicati in narrativa;
2) nel merito, rigettare l'appello promosso dal Sig. , perché infondato in fatto Parte_2
pagina 4 di 12 ed in diritto, per tutte le motivazioni meglio indicate nella parte narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta
e, per l'effetto, confermare il disposto della sentenza n. 668/23 emessa dal Tribunale di Benevento;
3) condannare controparte al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
”.
Con ordinanza del 28.2.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., dall'appellante ed è stata fissata, ai sensi degli artt. 349-bis, 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023), l'udienza del 15.4.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (per l'udienza c.d. cartolare del 15.4.2025) dalle difese di tutte le parti costituite (nello specifico, il 14.4.2025 dalla difesa di e l'8.4.2025 dalla difesa della Parte_1 [...]
, nella qualità di Impresa designata alla liquidazione dei danni di competenza del Fondo di Garanzia per CP_2 le Vittime della Strada nella Regione Campania), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
Consigliere istruttore del 16.4.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da infondato per le ragioni di seguito esposte. Parte_1
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Va premesso che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, è onere del danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia Vittime della Strada dimostrare sia le modalità di accadimento del sinistro che l'eventuale sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente di altro veicolo, anche nel caso in cui tale veicolo sia rimasto sconosciuto (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/04/2023, n. 10540; Sez. VI - 3,
Ord., 19/11/2021, n. 35605; Sez. III, 18/09/2015, n. 18308; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n.
450; Sez. III, Ord., 17/03/2022, n. 8809; Sez. III, 13/07/2011, n. 15367).
Inoltre, nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto.
Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
pagina 5 di 12 Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450 cit.; Sez. III, 17/02/2016, n. 3019).
Ciò premesso, ad avviso della Corte il Tribunale di Benevento - contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante con il primo motivo di gravame - ha correttamente ritenuto, sulla base dell'istruttoria espletata, che non fosse stato sufficientemente provato dall'attore il verificarsi del sinistro così come descritto in citazione, ossia che fosse imputabile alla condotta di guida del conducente dell'autoveicolo asseritamente rimasto non identificato.
Risulta condivisibile, infatti, innanzitutto, la valutazione operata dal giudice di prime cure circa il contrasto tra le dichiarazioni testimoniali e la dinamica del sinistro esposta in citazione e, dunque, circa l'inattendibilità - o, comunque, l'insufficienza- di tali dichiarazioni al fine della prova rigorosa della dinamica del sinistro.
Come, infatti, rilevato dal Tribunale di Benevento, mentre l'attore, nell'atto di citazione (ridepositato in questo grado dallo stesso appellante), aveva sostenuto che al momento del sinistro si trovasse nella piazza “in quanto era in corso uno spettacolo musicale ed era intento a chiacchierare con le persone al momento presenti” e che, in seguito all'urto, fosse stato soccorso dal fratello e da altre persone che si trovavano in piazza CP insieme a lui, i testi escussi e , rispettivamente fratello e nipote dell'attore; cfr. CP TE verbale di udienza del 17.3.2021, contenuto nel fascicolo telematico di ufficio di primo grado) avevano invece riferito che, quando si verificò il sinistro, la piazza era ormai vuota, dato che l'evento musicale era terminato (“la festa era ormai finita”; cfr. testimonianza di ) e che soltanto loro erano presenti sul posto nel momento TE in cui era stato investito sinistro, così, di fatto, contraddicendo le deduzioni dell'attore, il quale Parte_1 aveva affermato di essere stato soccorso dal fratello e da altre persone presenti al momento del sinistro.
E' condivisibile, in altri termini, la valutazione compiuta dal primo giudice circa le contraddizioni rilevate, ossia che, mentre i testimoni avevano riferito che, al momento del sinistro, l'evento musicale era terminato e la piazza era ormai vuota, in citazione era stato, invece, espressamente sostenuto che, in tale momento, fosse in corso uno spettacolo musicale e che fosse intento a chiacchierare con le persone al momento presenti.
Le espressioni utilizzate dai testimoni sono state, invero, inequivocabili e, pertanto, come correttamente dedotto dalla parte appellata, non suscettibili di una diversa interpretazione.
Del resto il Tribunale di Benevento ha anche supportato tale convincimento, in modo condivisibile, sulla base dell'interrogatorio formale reso dall'attore (cfr. verbale di udienza del 17.3.2021, contenuto nel fascicolo telematico pagina 6 di 12 di ufficio di primo grado), avendo egli dichiarato di essere stato soccorso solo dal fratello e che, in quel momento, sul luogo teatro del sinistro, “la festa era finita” e non vi era più nessuno oltre a lui, suo fratello e suo nipote.
Mentre, si ribadisce, in citazione era stato espressamente dedotto che, al momento del sinistro, fosse in corso uno spettacolo musicale e che l'attore fosse intento a chiacchierare con le persone al momento presenti.
L'insufficienza circa la prova della effettiva dinamica del sinistro - per le contraddizioni rilevate dal Tribunale di
Benevento – trova riscontro anche nell'ulteriore circostanza, messa in evidenza dal giudice di prime cure, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore in citazione (ossia che, in data 16.6.2016, fosse stato redatto il referto per l'Autorità giudiziaria inviato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, trattandosi di reato, ex art. 582 c.p., procedibile di ufficio), non fosse risultata alcuna iscrizione presso la Procura della Repubblica di Benevento di notizia di reato per un sinistro verificatosi in San Giovanni di Ceppaloni il
15.06.2016 in cui rimase coinvolto lo stesso er colpa di una presunta auto-pirata. Parte_1
Nello specifico, come si legge nella comunicazione della Procura della Repubblica di Benevento del 18.5.2021
(ridepositata in questo secondo grado dall'appellata unitamente agli altri atti e documenti del primo grado di giudizio), non risultavano iscrizioni in ordine al sinistro del 15.06.2016 in San Giovanni di Ceppaloni, in cui sarebbe rimasto coinvolto Parte_1
Né vi è stata, inoltre, almeno in base a quanto dedotto dalla parti e sulla base dei documenti dalle stesse prodotte, una denuncia/querela presentata tempestivamente da Parte_1
E se l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sè, a rigettare la domanda di risarcimento proposta nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, tuttavia può costituire un indizio del mancato avveramento del sinistro (cfr. Cass. civ., Sez. III,
17/02/2016, n. 3019 cit.; Sez. VI - 3, Ord., 30/12/2016, n. 27541; Sez. III, 04/11/2014, n. 23434; Sez. III,
06/02/2014, n. 2716; Sez. III, 02/09/2013, n. 20066).
Contribuisce, inoltre, ad avvalorare il convincimento circa l'insufficienza della prova rigorosa della riconducibilità dell'accaduto alla responsabilità del conducente di un veicolo rimasto non identificato, l'ulteriore circostanza, evidenziata anche dall'appellata, che nel referto del 16.6.2016 del pronto soccorso dell'azienda ospedaliera “G. Rummo” di Benevento (ridepositato in appello da unitamente agli altri atti e Parte_1 documenti del primo grado) non era stato neanche indicato specificamente, in relazione alla causa dell'accesso in pronto soccorso, l'investimento da parte di un'autovettura, bensì, genericamente, la seguente dicitura:
“Trauma – incidente in strada”.
Inoltre, come rilevato anche dal primo giudice, anche la deduzione del fatto contenuta nell'atto di citazione era stata alquanto generica, essendo carente di particolari e di dettagli utili per una precisa ricostruzione del sinistro.
pagina 7 di 12 L'attore si era limitato a dedurre, invero, di trovarsi nella piazza dei MA (senza neanche riferire in quale punto della stessa), e che un autoveicolo (Fiat Punto) di colore grigio l'avrebbe investito, ripartendo improvvisamente con una manovra di retromarcia dal parcheggio ove sostava, senza neanche specificare (e documentare fotograficamente) lo stato dei luoghi (ove poter individuare, ad esempio, ove fosse avvenuto nello specifico il sinistro) in modo da poter verificare compiutamente la dinamica dell'accaduto.
A fronte di tutti gli elementi sino ad ora evidenziati, anche ad avviso della Corte, allora, le dichiarazioni dei testi non potevano far ritenere sufficientemente dimostrata la riconducibilità del sinistro alla condotta di guida di una veicolo rimasto non identificato, come invece sostenuto da Parte_1
Ciò, peraltro, anche tenuto conto del rapporto di parentela tra i testi e l'attore.
Se è vero, infatti, che, in generale, come più volte affermato dalla Suprema Corte, in materia di prova testimoniale non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 08/11/2023, n. 31158; Sez. I, Ord., 28/02/2023, n. 6001; Sez. III,
17/12/2015, n. 25358), è altrettanto vero, tuttavia, che il giudice può considerare, in concorso con altri elementi,
l'esistenza di vincoli familiari ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle dichiarazioni testimoniali (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/07/2024, n. 20363).
Non è superfluo precisare, del resto, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014, n. 11511; cfr. anche Cass. civ., Sez.
VI - 3, Ord., 04/07/2017, n. 16467; Sez. lavoro, 07/01/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02/08/2016, n. 16056; cfr. anche
Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/12/2023, n. 36298).
E, in particolare, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
09/08/2019, n. 21239; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 30/09/2021, n. 26547).
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Risulta infondato anche il secondo motivo di gravame.
pagina 8 di 12 Attesa, infatti, la mancata dimostrazione del fatto storico, ossia della dinamica del sinistro come dedotta in citazione, il giudice di prime cure, correttamente, non ha ammesso la ctu medico – legale chiesta dall'attore.
Tale consulenza, infatti, avrebbe avuto, in tal caso, una inammissibile valenza esplorativa (il che esclude che possa essere disposta in questa sede, come invece chiesto dall'appellante).
In altri termini, il fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria (la verificazione del sinistro e il nesso causale di esso con il danno asseritamente subito) non poteva ritenersi provato sulla base della ctu medico-legale, non rilevando in senso contrario la circostanza che, all'esito di questa, fossero state effettivamente accertate le lesioni lamentate.
Ed invero, premesso che nel caso di specie non si trattava della responsabilità per attività medico- chirurgica,
(nel cui ambito la consulenza tecnica è, di norma, "consulenza percipiente" a causa delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie, non solo per la comprensione dei fatti, ma per la rilevabilità stessa dei fatti, i quali, anche solo per essere individuati, necessitano di specifiche cognizioni e/o strumentazioni tecniche), va detto che, in tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione "percipiente", a condizione, però, che essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone giacchè, anche quando la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, resta pur sempre necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti, assumendo, altrimenti, l'indagine tecnica carattere totalmente "esplorativo" (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
05/10/2018, n. 24520; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/10/2021, n. 27523; Sez. II, Ord., 03/11/2021, n.
31251).
In definitiva, avendo la consulenza la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 31/03/2025, n. 8498).
Il giudice del merito non è, pertanto, vincolato all'istanza di parte al fine di disporre consulenza tecnica di ufficio, potendo ritenere sufficienti gli elementi acquisiti agli atti al fine della ricostruzione della dinamica di un incidente o, a tutto concedere, non adempiuto adeguatamente dalla parte l'onere di somministrare gli elementi da sottoporre al suo ausiliario, onde evitare una consulenza meramente esplorativa (tranne il caso - che qui non ricorre - di quella c.d. percipiente;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 24/09/2024, n. 25568).
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pagina 9 di 12 Al rigetto dell'appello proposto da segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 Parte_1
c.p.c., la condanna dello stesso al pagamento, in favore della compagnia assicuratrice appellata, dei compensi professionali del presente grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellata vittoriosa vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord.,
27/03/2023, n. 8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, in base al valore (indeterminabile, ex art. 5, co.6, del detto decreto) della controversia (valore da considerarsi indeterminabile, in particolare, in base al criterio del disputatum, atteso il rigetto della domanda risarcitoria proposta, avendo l'attore/appellante aggiunto, alla somma specifica richiesta, l'espressione “importi diversi minori
o maggiori ritenuti di giustizia”; cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 26/04/2021, n. 10984).
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Va precisato, sul punto, che non rileva la circostanza che in base agli atti contenuti nel Parte_1 fascicolo telematico di ufficio (cfr. estratto del Sistema “SIAMM” del 10.11.2023), risulterebbe essere stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, anche e specificamente per questo secondo grado di giudizio (con delibera n. prot. 6460/2023 del 24.10.2023 del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli), ai sensi dell'art. 120, co.1, del D.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/01/2023, n. 1901; Sez. VI - 2, Ord.,
19/01/2023, n. 1578; Sez. II, Ord., 30/04/2019, n. 11470; cfr. anche cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/06/2024, n.
15483).
Ed infatti il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 31/03/2017, n. 8388; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord.,
26/05/2023, n. 14688); ciò in quanto "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
19/06/2012, n. 10053; cfr. anche Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 13/11/2020, n. 25653).
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Sussistono, infine, in astratto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo pagina 10 di 12 cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Ciò pur tenendo conto dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato.
Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, è tenuto, infatti, a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo.
La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è, infatti, normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo dei quali - di natura processuale - è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo - appartenente al diritto sostanziale tributario - consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo.
L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, Pt_3 riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 27/12/2024, n. 34607; Sez. I, Ord., 10/12/2024, n. 31785;
Sez. I, Ord., 10/12/2024, n. 31784; Sez. Unite, 20/02/2020, n. 4315; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord.,
16/02/2025, n. 3955; Sez. Unite, 22/01/2025, n. 1603; Sez. II, Ord., 20/01/2025, n. 1400).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4594/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 668/2023 emessa dal Tribunale di Parte_1
Benevento, pubblicata il 15.3.2023.
2. Dichiara tenuto e condanna l pagamento, in favore della (nella qualità Parte_1 Controparte_2 di impresa designata per la Regione Campania per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada), in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
pagina 11 di 12 3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto, se dovuto.
Napoli, 29.4.2025.
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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